Il Consigliere est. dott. Fabio Tucci
IMPUTATO Per il seguente reato: delitto p. e p. agli artt. 575, 577 comma 1 n.4 c.p. in relazione all’art. 61 n. 4 c.p. perché cagionava la morte di P.C. colpendola al capo e al volto con reiterati colpi inferti con un corpo contundente così determinando la lacerazione dell’encefalo, la contestuale frattura con sfondamento del cranio in regione parieto-occipitale sinistra e numerose lesioni confusive al capo e al viso, lesioni dalle quali derivava la morte della persona offesa.
Con l’aggravante di aver adoperato sevizie e aver agito con crudeltà verso la vittima costituite dall’efferatezza dell’azione omicidiaria per il numero e l’entità delle ferite inferte ala vittima.
Fatto commesso in Garlasco il 13.8.2007.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dr.ssa Rosa MUSCIO e di Avv. Giuseppe COLLI del foro di Vigevano e di Avv. Angelo GIARDA del foro di Milano difensori di fiducia dell’imputato e di Avv. Gianluigi TIZZONI del foro di Vigevano per la parte civile le parti concludono come segue: Il P.M. espone i fatti e conclude chiedendo la condanna dell’imputato, tenuto conto dell’aggravante per la crudeltà e le sevizie causate, ritenuto non potersi concedere le attenuanti generiche e tenuto conto della riduzione per il rito scelto, alla pena finale di anni 30 di reclusione.
La parte civile chiede la condanna dell’imputato, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali, nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio come da conclusioni e nota scritte in atti.
La difesa conclude chiedendo l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’art. 530 I comma c.p.p. (senza richieste subordinate)
Fatto
1. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO A.S., tratto a giudizio per rispondere dell’omicidio di C.P. avvenuta in Garlasco il 13 agosto 2007, delitto contestato con riferimento alla violazione degli articoli 575, 577 c. I n. 4 c.p. in relazione all’art. 61 n. 4 c.p., ha chiesto al Gip presso il Tribunale di Vigevano di essere giudicato con rito abbreviato, rito accettato anche dalle Parti Civili costituite; ed al termine del giudizio nel corso del quale il giudice con ordinanza del 30 aprile 2009 disponeva alcuni supplementi istruttori dei quali si riferirà più avanti, con decisione del 17 dicembre 2009 è stato assolto ai sensi dell’art. 530 co. II c.p.p. per non avere commesso il fatto.
1.1. Le prime indagini.
Poco dopo le 13,50 del 13 agosto 2007, su segnalazione dell’attuale imputato, il brigadiere S. ed il carabiniere M. della Stazione di Garlasco entravano nella abitazione di C.P., sita in Garlasco, via P. n. 8 trovando la porta di ingresso socchiusa.
Appena entrati, sulla sinistra notavano un paio di pantofole bianche, un porta vaso rovesciato ed il sottovaso capovolto.
In prossimità delle scale che conducono al piano superiore vi erano alcune chiazze di sangue, una particolarmente estesa. Altre macchie ematiche venivano rinvenute sul telefono e sulla parete adiacente.
Davanti alla scala che conduce al vano della cantina veniva osservata un’estesa chiazza di sangue ed una ciocca di capelli.
La porta di accesso alle scale della cantina era aperta e la luce era accesa.
In fondo alle scale vi era il corpo di C.P., in posizione prona, con la testa appoggiata al muro ed i piedi rivolti verso l’accesso alla scala del piano terra. Intorno la ragazza, che non dava segni di vita, vi era una grande quantità di sangue.
L’autopsia effettuata dal dottor Ba. individuò la causa della morte nelle “grossolane lesioni cranio-encefaliche di natura contusiva riscontrate sul cadavere. Quella di indubbio ruolo letifero era la lesione nella regione parieto-occipitale sinistra, in grado di causare un decesso pressoché immediato” (v. Relazione tecnica pag. 41). Vennero riscontrate lesioni anche in sede mascellare destra, alle palpebre superiori, lesioni ecchimotico-escoriate in regione periorbitale bilateralmente, ed altre lesioni di carattere contusivo agli arti superiori, all’arto inferiore sinistro ed alla cresta iliaca destra.
Quel contesto lesivo creò, per comune conclusione degli esperti delle Parti, un sanguinamento profuso ed una sopravvivenza limitata.
Il dottor Ba. provò a descrivere le caratteristiche del mezzo utilizzato per causare le molteplici lesioni facendo ricorso ad uno strumento pesante, vibrato più volte con notevole forza, avente una stretta superficie battente, con una punta impiegabile di per sé e probabilmente di natura metallica.
I consulenti della Pubblica Accusa, Prof. P. e dott. Ba. in sede di successiva memoria tecnica preferirono riferirsi ad uno strumento simile ad una forbice da sarto, formulazione contestata dal Collegio peritale alla luce della scarsa maneggevolezza dello strumento necessaria per imprimere la forza in grado di causare le lesioni constatate; preferendo riferirsi piuttosto ad una martello da muratore, strumento che presenta una massa battente da una parte ed una specie di lama con lo scalpello dall’altra.
Lo strumento adoperato non è stato mai rinvenuto.
Nella Relazione del 5 novembre 2007 il Consulente del Pubblico Ministero collocò l’orario della morte di C.P. tra le 10,30 e le 12, con una maggiore centratura tra le 11,00 le ore 11,30.
I Consulenti della Difesa preferirono indicare l’ora del decesso tra le 9,00 e le 10,00.
Il giudice, in via generica, ha valutato come ben più approfondite e scientificamente più corrette, oltre che più convenienti per non restringere il campo delle indagini probatorie, le conclusioni proposte dal Collegio peritale che collocò la morte nel corso della mattinata del 13 agosto 2007.
Il dispositivo elettronico del sistema di allarme dell’abitazione venne posto in funzione all’1, 52 di notte e disattivato alle ore 9,12 del mattino.
C.P. era ancora vestita con un indumenti estivi da notte e, verosimilmente, aveva da poco terminato la colazione.
Nella stanza della televisione l’elettrodomestico era acceso, e le persiane delle finestre della casa erano chiuse.
Il letto della vittima non era ancora riordinato; come se C.P., dopo il risveglio, non avesse effettuato nessuna significativa attività.
F.B. raggiunse la casa di sua figlia confinante con quella dei P. intorno alle 9,10 e notò una bicicletta nera da donna, appoggiata sul muro dell’abitazione di C.P., vicino al cancello pedonale; bicicletta che non vide più quando, alle 10,20, ebbe modo di uscire nuovamente in strada.
Il giudice ha dunque collocato la morte della ragazza nel lasso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell’allarme perimetrale avvenuto alle 9,12 di mattina.
La relazione tecnica del RIS di Parma del 12 dicembre 2007 (in Fald. 3 P.M. foll. 27 e segg.) ricostruì la possibile dinamica dell’aggressione utilizzando la “Bloodstain Pattern Analysis”, metodologia alla quale la giurisprudenza italiana riconosce oramai validità scientifica; spettando poi al giudice effettuare le valutazioni conclusive, sulla base delle integrazioni emerse dagli altri elementi acquisiti alle indagini.
Sul pavimento del soggiorno, in prossimità della scala, accanto alla ringhiera, venne evidenziata un’ampia pozza di sangue contornata da alcune macchie ematiche. Sulla porzione di pavimento antistante la porta del corridoio si notavano altri gruppi di tracce ematiche.
Le tre aree di vuoto erano state causate dalle posizioni della testa della vittima nelle fasi dell’aggressione, quando probabilmente si trovò giacente al suolo e con il capo nelle tre differenti posizioni mostrate dalla foto n 3 a pag. 4 della Relazione citata.
Tale elaborato ha attribuito la formazione della pozza di sangue alla base della scala che porta al primo piano alla proiezione di sostanza ematica dovuta ai colpi inferti al capo della vittima che generarono gli schizzi di sangue sul primo gradino (foto n. 6 a pag. 6) e sul pavimento; proiezione ematica causata dal fatto che la testa, probabilmente, colpì violentemente il pavimento, vicino alla pozza dove vennero rinvenuti alcuni capelli della vittima. In quel frangente si realizzò una pausa nell’aggressione che consentì la formazione della pozza di sangue.
Successivamente vi fu probabilmente un’azione di trascinamento del corpo che provocò le tipiche macchie di strofinio sul pavimento (foto n. 6), con la vittima in probabile stato passivo.
C.P., inizialmente distesa sul pavimento su di un fianco, con la testa appoggiata sul braccio destro, con ogni probabilità, durante il trascinamento, ruotò su sé stessa, finendo in posizione prona.
A quel punto la ragazza, in segno di reattività (v. foto n. 10), potrebbe aver contratto le mani, mentre si trovava con la testa all’altezza della porta del corridoio.
In quel punto, in prossimità della porta che apre verso la scala della cantina, la ragazza venne nuovamente colpita al capo, generandosi le proiezioni ematiche che interessarono il telefono, lo stipite e la porta del corridoio, ed il pavimento (v. foto nn. 11, 12 e 13).
Le tre gocce di sangue vicino al divano furono prodotte, probabilmente, in una fase iniziale dell’aggressione, o forse furono la conseguenza di un pugno sferrato al naso della vittima (v. foto nn. 14 e 15).
Nel corridoio vi erano un gruppo di tracce ematiche molto allungate ed alcuni depositi della stessa sostanza riferibili alla geometria di suole di scarpa.
Le macchie di sangue vicino alla porta a soffietto che accede alla scala della cantina facevano intendere che la porta doveva essere chiusa.
Quelle tracce vennero generate con ogni probabilità dal brandeggio molto energico dell’oggetto contundente, dato che le gocce si proiettarono anche sulle pareti del corridoio.
La vistosa macchia di sangue sullo stipite della porta venne attribuita ai capelli insanguinati della vittima.
Quindi, probabilmente, l’aggressore aprì la porta a soffietto per gettare la vittima lungo le scale, e di conseguenza la ragazza sbattè il capo insanguinato sullo stipite della porta.
Il RIS concluse che le tracce delle suole di scarpa collocata sul pavimento antistante la porta a soffietto erano state lasciate da chi aveva spostato il corpo della vittima (v. sentenza pag. 19).
La traccia sul quarto gradino della scala che porta alla cantina fu generata o dal fatto che il capo della vittima colpì violentemente quel gradino, o che la ragazza in quel punto venne colpita ulteriormente e definitivamente alla testa (v. foto nn. 24 e 25).
Le altre macchie di sangue sul settimo, ottavo, e nono gradino probabilmente si produssero per effetto del lento scivolamento dovuto alla forza che la gravità esercita sul corpo posizionato in discesa, sino ad assumere la posizione di quiete.
Il RIS individuò l’esistenza di una pausa nella dinamica omicidiaria che consentì la formazione della pozza di sangue posta alla base della scala che conduce al piano superiore dell’appartamento.
L’aggressore concluse la propria azione violenta gettando il corpo della vittima lungo le scale; oppure colpendola per l’ultima volta, quando la vittima aveva il capo in corrispondenza del quarto gradino.
I consulenti della Difesa propesero per la partecipazione al delitto di due persone; una impegnata a sostenere gli arti inferiori della vittima, e l’altra il tronco.
Quanto alla durata dell’aggressione, i consulenti della Difesa la quantificano in circa 45 minuti; la prima pozza sul pavimento del soggiorno, secondo la loro opinione, richiese un tempo di appoggio non inferiore ai 15 minuti per raggiungere le dimensioni constatate; quella all’ingresso della scala del vano cantina si formò in circa 5 minuti, ed ognuna delle pozze collocate dal quarto al nono gradino della suddetta scala necessitarono per la loro formazione alcuni minuti.
Secondo il Collegio peritale (prof. V., B. e R.) nominato dal giudice per affrontare e risolvere le “plurime e significative criticità del quadro istruttorio portato all’udienza preliminare” (cfr. l’ampia ed approfondita ordinanza ex art. 441 co. V c.p.p. del 30 aprile 2009 in Fald. 4 GIP), in corrispondenza dell’ampia pozza di sangue alla base della scala che conduce al primo piano, la testa della ragazza urtò contro il pavimento. C.P. avrebbe quindi perso conoscenza, ma non avrebbe subìto grosse ferite sanguinanti. L’importante sanguinamento che causò sia gli spruzzi vicino al mobiletto del telefono che la formazione della pozza di sangue in prossimità della soglia della scala che va in cantina fu collegata dal Collegio peritale al probabile riprendersi della vittima ed alla conseguente nuova aggressione contro di lei.
L’abbondante sangue collocato a partire dal quarto gradino in giù e la posizione terminale del cadavere indussero i periti a concludere nel senso che il corpo soggiornò per un certo tempo in una posizione diversa da quella terminale.
Lo scivolamento del corpo verso il fondo della scala fu dovuto all’inclinazione dei gradini o forse a sollecitazioni meccaniche.
Dunque anche per il Collegio peritale l’aggressione non si ridusse ad un atto fortemente concentrato nel tempo, essendo individuabili almeno due fasi cronologicamente ben distinte.
Quanto alla sopravvivenza della vittima i Consulenti del Pubblico Ministero la indicarono in via orientativa in misura inferiore ai 30 minuti; valutazione sulla quale anche il Collegio peritale concordava, pur sottolineando la difficoltà di una determinazione di tal tipo.
Il giudice, conclusivamente, sulla base dei suddetti apporti tecnici, ha individuato una prima fase nella quale la vittima cadde ferita alla base della scala che conduce al primo piano.
Pur non potendo individuare esattamente quali ferite vennero inferte inizialmente, era presumibile che già allora l’aggressore avesse colpito C.P. alla testa brandendo un mezzo contundente; ciò desumendosi anche dalla presenza di capelli della vittima recisi nella prima pozza di sangue.
Inoltre, non era possibile determinare il tempo necessario per la formazione della relativa pozza di sangue posta alla base della scala, ignorandosi quali specifiche ferite fossero state già inferte fino a quel momento.
Le evidenze di un brandeggio molto energico del corpo contundente davanti alla porta a soffietto in corrispondenza della scala che porta alla cantina e le abbondanti pozze di sangue rinvenute lungo la suddetta scala e non lungo il percorso tra la prima pozza di sangue e la porta del tinello, inducevano ragionevolmente a ritenere che C.P. avesse subìto le più importanti e mortali ferite nella seconda fase.
L’aggressore, con ogni probabilità aprì quindi la porta a soffietto e la ragazza venne verosimilmente sollevata e gettata, faccia in avanti, lungo la scala, urtando violentemente la testa su uno dei gradini sottostanti.
Quella manovra poteva aver generato le plurime lesioni riscontrate agli arti superiori, all’arto inferiore, ed alla cresta iliaca destra.
Il corpo di C.P. sarebbe quindi scivolato nella posizione finale per spostamenti spontanei, per traumatismi causati da altri colpi inferti alla testa, o per una spinta verso il basso da parte dell’aggressore.
Certo, il capo di C.P. aveva soggiornato per un lasso di tempo in una posizione diversa da quella terminale, con la testa situata ad un livello più alto. Le scie abbondanti di sangue a partire dal quarto gradino richiesero alcuni minuti per la loro formazione.
Dunque, sottolinea il giudice, il carattere almeno bifasico dell’aggressione caratterizzato nei termini sopra indicati inducevano a concludere che l’azione dell’omicida non si era ridotta in un atto fortemente concentrato nel tempo, ma aveva richiesto “almeno alcuni diversi minuti” (v. sentenza pag. 26). In quella direzione convergevano peraltro le valutazioni dei tecnici del Pubblico Ministero, dei Consulenti della Difesa e del Collegio peritale.
1.2.1. La telefonata al Servizio del 118.
Si legge in sentenza (v. pag. 26) che uno dei primi elementi addotti dalla Pubblica Accusa per provare la responsabilità di A.S. per l’omicidio di C.P. era rappresentato dai contenuti e dalle tempistiche della telefonata effettuata al Servizio del 118 alle 13,50,24.
L’imputato avrebbe mostrato freddezza ed innaturale distacco, incompatibile con il riferito precedente rinvenimento della sua compagna nelle condizioni sopra indicate.
Riguardo alla tempistica della chiamata al 118 l’Accusa aveva sottolineato che, a differenza di quanto dichiarato da A.S. nelle prime sommarie informazioni testimoniali, quella telefonata non avvenne subito dopo l’uscita precipitosa dalla casa dei P., ma solo davanti alla caserma dei carabinieri di Via D..
Il giudice ha evidenziato al riguardo l’impossibilità di individuare un plausibile fondamento oggettivo nella individuazione del reale stato emotivo vissuto dall’imputato in quel frangente.
Quanto alla questione connessa al momento in cui A.S. chiamò l’operatrice del Servizio del 118, il giudice ha esaminato analiticamente il contenuto delle varie dichiarazioni rese a quel proposito dall’imputato (s.i.t. del 13 agosto 2007 ore 16,00 ed ore 23, 45, del 17 e del 22 agosto).
Ha tenuto presente i dati certi desunti dall’ascolto della conversazione dalla quale risultava che, a partire dal ventinovesimo secondo della telefonata, A.S. si trovava dentro la Caserma dal momento che era possibile percepire le voci dell’operante che gli andò incontro.
Il giudice ha considerato altresì la distanza di circa 600 m. tra la casa dei P. e la Caserma dei Carabinieri.
Quindi, ha concluso nel senso che l’imputato in sede di informazioni sommarie, dichiarando di aver chiamato il Servizio del 118 appena uscito dalla casa dei P., aveva riferito una circostanza non esatta. Mentre aveva dichiarato il vero quando aveva riferito che nel corso della telefonata era giunto in Caserma.
Scartata poi la correttezza del ragionamento logico giuridico del tipo abduttivo che conferisce rilievo ai dati emozionali per risalire alla possibile causa produttiva di quello stato d’animo, per poi concludere che quella ipotetica causa risulta accertata come vera, il giudice è pervenuto alla conclusione che la tempistica della telefonata narrata dall’imputato, effettivamente conclusa dentro la Caserma dei Carabinieri, non rappresentava un indice della falsità del fatto storico narrato.
1.2.2. La ricostruzione offerta dall’imputato. La finestra oraria di possibile collocazione del delitto.
Il giudice ha quindi esposto che avrebbe rivestito sicura valenza indiziaria la falsità dell’alibi addotto da A.S., dal momento che, a differenza dell’alibi non provato, quello che si riveli mendace deve essere considerato come indizio a carico (v. Cass. Sent. n. 17.261 del 2008).
Il giudice (v. sentenza pag. 33) ha riportato dunque il contenuto delle varie dichiarazioni rese dall’imputato nelle quali egli affermò di essere rimasto presso la propria abitazione, posta a circa 2 km di distanza dalla casa di C.P., fino alle ore 13,30 circa. A.S. aggiunse di averla cercata al telefono chiamandola più volte, tanto con il cellulare (contatti riscontrati sul telefono cellulare di C.P. alle ore 9,44, alle 10,47, intorno alle 12,20 ed alle ore 13,31) quanto con l’utenza fissa; ma senza mai ottenere risposta.
Il Collegio peritale, impostando uno studio fondato su un’analisi probabilistica basata sulle utenze che avevano contattato il numero di C.P. negli ultimi sei mesi prima dell’omicidio, era giunta alla conclusione che con alta probabilità, l’utenza anonima dalla quale provenivano le chiamate senza risposta ricevute dal cellulare di C.P. la mattina del 13 agosto fosse proprio l’utenza fissa relativa all’abitazione di A.S. (alle ore 11,37, alle 12,46, alle 13,26 ed alle 13,30) che a quel tempo era provvista della funzione di numero riservato.
Tale risultato confermava che l’imputato aveva reso dichiarazioni vere; e soprattutto che, senza dubbio, A.S. si trovava presso la sua abitazione anche in coincidenza con l’orario in cui la Pubblica Accusa riteneva più probabile collocare la morte di C.P..
L’alibi dell’imputato, continua il giudice, andava verificato anche alla luce dell’utilizzo del computer che, consegnato spontaneamente dall’imputato il 14 agosto 2007, rimase nella disponibilità della Polizia Giudiziaria sino al 29 agosto 2007.
Durante quel periodo i Carabinieri avevano avuto acceso ripetutamente e scorrettamente alla quasi totalità del contenuto del computer, come accertato anche dal Consulente del Pubblico Ministero.
Questi ultimi conclusero che il computer venne acceso alle 9,36 di mattina; quindi vennero aperte delle fotografie digitali sino alle 9,57 e che dopo le 10.17 non vi erano tracce informatiche che comportassero la presenza attiva di un utente che interagisce con il computer (cfr. sent. pag. 37).
Il Consulente della Difesa invece, accertò che il documento della tesi di laurea era stato aperto alle 10,17 e che vennero scritte e memorizzate due pagine. La Difesa quindi eccepì l’inutilizzabilità della fonte di prova del contenuto del computer portatile, eccezione respinta dal giudice con l’ordinanza del 17 marzo 2009 sul presupposto che le operazioni compiute dalla Polizia Giudiziaria non andavano inquadrate nella figura dell’accertamento tecnico ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p. in assenza dei requisiti necessari, quali la formulazione di un quesito ad opera del Pubblico Ministero, la presenza di competenze tecniche specifiche degli operatori incaricati, la redazione di una relazione scritta conclusiva.
Si trattò, invece, di mera attività di Polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 348 c.p.p. finalizzata a raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole.
Ciò nondimeno, quella preliminare e sommaria attività investigativa effettuata in “totale buona fede” ma con metodologie scorrette aveva rappresentato una causa di potenziale alterazione e dispersione del contenuto del documento informatico; situazione che poteva aver messo in pericolo la possibilità dell’imputato di provare la fondatezza del proprio alibi. Pertanto il giudice attesa la rilevanza dell’accertamento in esame che involgeva temi probatori di grande rilievo e forse compromessi dalla mancata salvaguardia dell’integrità e della salvaguardia del documento informatico; e tenuto presente il contrasto delle conclusioni dei consulenti delle Parti dispose un accertamento peritale ritenendolo assolutamente necessario ai fini della decisione.
Il Collegio peritale accertò che le scorrette condotte di accesso effettuate dai carabinieri avevano effettivamente determinato una sottrazione di contenuto informativo del personal computer dell’imputato pari a 73,8% dei file visibili. Quello stato di cose era in grado di riverberare cospicui effetti sulla complessiva ricostruzione degli eventi oggetto d’indagine e sul movente-occasione dell’omicidio.
Ad ogni modo il Collegio peritale (ing. P. e dott. O.) riuscì a ricostruire che alle 9,35 venne acceso il sistema per la digitazione; e dalle 9,38 alle 10,07 vennero visionate immagini erotico-pornografico. Quindi alle 10,17 venne aperto il file della tesi di laurea.
Ad opinione dei periti i ripetuti salvataggi relativi a un testo che si era accresciuto progressivamente documentavano un’attività giudicata come omogenea rispetto al lavoro svolto la sera del 12 agosto, sintomo di una concreta concentrazione mentale.
Durante quel lasso temporale era presumibile che A.S. si trovasse in casa, vista la limitata autonomia del computer se non collegato alla rete elettrica, tenuto presente che il relativo cavo di alimentazione era difettoso ed in virtù del fatto che alle 9,55 egli parlò per 21 secondi dal suo telefono fisso con sua madre chiamante.
I periti esposero le ragioni per le quali andava scartata l’ipotesi che i tempi associati alle attività informatiche non fossero corrispondenti all’ora reale (cfr. sent. pag. 44); ragioni ritenute convincenti dal primo giudice.
Ed allora, se effettivamente le attività informatiche rinvenute sul portatile si svolsero all’ora reale, e se le telefonate anonime registrate sul telefono di C.P. si incastrano perfettamente nelle rilevate pause nell’attività di scrittura della tesi di laurea (v. sent. pag. 45), era ragionevole concludere nel senso che l’utenza anonima che chiamò il telefono di C.P. fosse l’utenza fissa dell’abitazione della famiglia S. Quindi, era corretto concludere nel senso che A.S. si trovasse nella propria abitazione dalle 9,35 alle 12,20 con sostanziale continuità, oltre che alle 12,46, ed anche alle 13,26 ed alle 13,30.
L’imputato dichiarò che il 13 agosto si era svegliato alle 9, rimanendo a letto sino alle ore 9,30.
A tale riguardo si legge in sentenza che se l’abitudine dell’imputato di svegliarsi alle 9,00 era conferma sia dalla sveglia automatica inserita per tutti i giorni nel suo telefono cellulare che dall’abituale telefonata della madre intorno alle 9,30, nulla escludeva che proprio il 13 agosto l’imputato si fosse svegliato prima del solito, uscendo di casa per poi rientrare prima delle 9,35.
Pertanto, era possibile ipotizzare tre finestre temporali in cui collocare l’uscita dell’imputato dalla propria abitazione per recarsi in quella di C.P.: prima delle 9,12, momento in cui venne disinserito l’allarme di casa P. e sino alle 9,35; dalle 12,20 quando il computer viene messo in stand-by e sino le 12,46, orario in cui dalla sua utenza fissa l’imputato chiamò il cellulare di C.P.; dalle 12,46 alle 13,26 orari nei quali, dalla propria utenza fissa A.S. chiamò il cellulare della sua compagna.
La prima finestra temporale di 23 minuti ad opinione del giudice presentava plurimi e significativi punti di criticità.
L’aggressione aveva richiesto almeno alcuni diversi minuti che, se compresi in una decina di minuti, non sarebbero risultati incompatibili con il rientro in bicicletta presso la propria abitazione.
L’utilizzo della bicicletta, la necessità di riporla ed il rientro nella propria abitazione, secondo l’indicazione del Collegio peritale, richiesero un tempo compreso tra gli 8 ed i 10 minuti.
A tale proposito il giudice ha sottolineato che però l’azione omicidiaria non poteva essere intesa come l’asettica sommatoria della durata dell’aggressione fisica e del tempo necessario per il rientro nella propria abitazione.
Bisognava ipotizzare un preliminare litigio che, pure se avvenuto la sera precedente, verosimilmente venne ripreso prima che l’aggressore sfogasse tutta la sua rabbia contro la vittima.
Inoltre, dopo l’aggressione, presumibilmente, fu necessario disfarsi o pulire accuratamente l’arma del delitto mai identificata, liberarsi dei vestiti sporchi e cancellare dal corpo le tracce ematiche della vittima.
Dunque, considerando l’azione omicidiaria nella sua integrale concretizzazione, la finestra temporale di 23 minuti risultava di problematica compatibilità. (cfr. sent. pag. 48).
La Parte Civile ha ipotizzato che l’imputato poteva non aver assistito al progressivo scivolamento per le scale della vittima. Egli, continua la Parte Civile, raccontò in realtà le circostanze di rinvenimento del cadavere riferendo l’immagine del corpo di C.P. quando ancora era alla metà delle scale, e prima del formarsi delle ampie pozze di sangue sui gradini sottostanti.
Il giudice, dal canto suo, ha rilevato al riguardo che l’imputato il 13 agosto alle 23,35 dichiarò di aver visto il corpo della ragazza “ verso la fine delle scale”, espressione che sarebbe apparsa impropria nel caso in cui l’avesse vista intorno al quinto sesto gradino e cioè alla metà della scala composta di 13 scalini.
E poi, continua il giudice, A.S. aveva riferito che, per vedere il corpo di C.P., scese uno o due gradini, operazione non necessaria nel caso in cui la salma si fosse trovata all’inizio della scala.
Ad opinione del giudice vi erano anche ulteriori aspetti di criticità rispetto all’ipotesi accusatoria della finestra temporale 9,12/9,35.
In primo luogo si legge in sentenza che bisognava escludere che A.S., una volta acceso il computer, avesse visionato le immagini eroticopornografico con l’intento di cancellarle, condotta che sarebbe logico attendersi da parte dell’omicida interessato a cancellare le tracce pertinenti al delitto o a precostituirsi un alibi difensivo. Ed invece A.S. non solo non cancellò le immagini, ma nemmeno dichiarò agli inquirenti di averle visionate immagini del tipo ora indicato, forse per preoccupazione o per vergogna. Ad ogni modo egli, tacendo di quell’accesso al materiale pornografico – peraltro, come rilevato dal Collegio peritale, si trattava di condotta da ritenersi abituale, dato che identici accessi risultarono registrati nel computer anche prima dell’avvio delle sessioni di lavoro delle precedenti giornate del 9 del 10 dell’11 e del 12 agosto – assunse una condotta incompatibile con la predisposizione in suo favore di un alibi. (cfr. sent. pag. 52).
Quindi era presumibile che A.S. avesse visionato quelle immagini per finalità ludiche e/o ricreative.
Pertanto, salvo a voler supporre l’esistenza di gravi forme di disordine psichico mai dedotte né provate in giudizio, era inverosimile configurare una stretta contiguità temporale tra l’omicidio e quelle attività di contenuto ludico.
Quanto poi alle telefonate effettuate al cellulare ed all’abitazione di C.P., e sempre al fine di vagliare la criticità o meno della finestra temporale 9,12/9,35 il giudice ha ricordato che il Collegio peritale aveva escluso che si fosse trattato di telefonate “rifiutate” in assenza delle caratteristiche tecniche che contraddistinguono queste ultime e che invece si trattava di “chiamate non risposte”.
Inoltre attese le caratteristiche della linea fissa della casa P., del tipo analogico che non registrava i numeri chiamanti non consentiva di escludere che A.S. anche prima delle 13,27 avesse chiamato dal proprio telefono fisso il numero fisso della propria fidanzata.
Tra le 10,46 e le 10,48 il cellulare di C.P. memorizzò una sola chiamata proveniente da A.S., mentre il cellulare di quest’ultimo memorizzò sette chiamate; discrasia spiegata dai Periti con l’assenza o la insufficiente copertura di campo.
Ad ogni buon conto il giudice, dopo aver analizzato in dettaglio le dichiarazioni rese dall’imputato nelle due occasioni del 13 agosto, oltre che il 17 ed il 22 agosto, constatò che ad una iniziale incertezza ed imprecisione di fondo riguardo agli orari nei quali A.S. dichiarò di aver provato a raggiungere C.P. al telefono fece seguito nei successivi incontri con gli inquirenti il suo progressivo impegno a ricostruire la serie di telefonate effettuate. Sforzo mnemonico ed iniziale imprecisione giudicati, da un punto di vista logico, poco coerenti con la predisposizione di una messinscena (cfr. sent. pag. 56) Il fatto che l’imputato non avesse deciso di inviare un SMS alla sua compagna, condotta che il difensore della Parte Civile riteneva che sarebbe stato ben più logico, ha rappresentato per il giudice un dettaglio privo di valore. Anche perché l’inoltrare un SMS avrebbe potuto costituire un gesto funzionale a precostituirsi un alibi. E poi, vi era una evidente concatenazione e coerenza logico-temporale tra le attività al computer che A.S. aveva svolto ed i suoi tentativi di telefonate a C.P. risultati sempre inseriti negli intervalli di lavoro desumibili dall’esame dei dati ancora inseriti nel computer.
Per giunta, se A.S. avesse deciso di far apparire il suo impegno sulla tesi tra le 10,17 e le 12,20 per precostituirsi un alibi non si spiegherebbe come mai il 13 agosto egli non ne parlò agli inquirenti, facendo emergere tale circostanza solo nel suo terzo interrogatorio avvenuto il 17 agosto.
Se egli avesse ucciso C.P. avrebbe avuto tutto l’interesse a parlarne immediatamente agli inquirenti.
Il Collegio peritale aveva posto in luce che durante le due ore di lavoro mattutino non erano emerse significative interruzioni ed anomalie di comportamento informatico.
Per contro, il consulente delle Parti Civili aveva evidenziato i numerosi anomali salvataggi effettuati non in relazione ad un significativo incremento dei caratteri da memorizzare.
Il giudice ha valutato quella modalità di memorizzazione coerente con la natura del lavoro svolto nelle due ore; modalità accertata come abituale dal Collegio peritale.
A.S., inoltre, alle 12,20 pose il computer in posizione di attesa lasciando il file di Word aperto, come a voler proseguire il lavoro dopo la pausa.
Per giunta egli, solo dopo aver consegnato spontaneamente il computer agli inquirenti richieste di poter copiare il file della propria tesi di laurea su un supporto esterno, condotta giudicata più coerente con la mancata consapevolezza alle 12,20 del 13 agosto di quanto sarebbe accaduto nelle ore successive.
Il giudice ha posto in luce anche la persistenza di un problematico rapporto tra l’effettuazione dell’omicidio da un lato e la ludica visione delle immagini erotico pornografiche, e l’avvio di una profittevole sessione di lavoro alla propria tesi di laurea dall’altro.
Le correzioni del testo erano sintomatiche di una cura per la qualità del proprio lavoro, condotta impropria per chi, dovendosi precostituire un alibi, è più interessato ad evidenziare la quantità di lavoro effettuato. (cfr. sent. pag. 60).
Quanto alla finestra 12,20/12,46 era difficile collocare l’omicidio in un orario così avanzato della mattinata e tanto lontano dall’orario di disattivazione dell’allarme di casa P. (ore 9,12); e poi i tempi dell’aggressione risultavano ancora più ristretti. Oltre al fatto che un testimone che abitava vicino alla casa dei P. non aveva notato alcuna anomalia in quella fascia oraria.
Con riguardo infine al lasso temporale 12,46/13,26 – quando A.S. dalla propria utenza fissa chiamò il cellulare di C.P. – indicato dall’Accusa come quello di maggior sospetto, il giudice (cfr. sent. pag. 61) ha individuato il primo aspetto critico nel fatto che in quel caso il rinvenimento del cadavere sarebbe avvenuto pochi minuti prima della consumazione dell’omicidio, evenienza non compatibile con l’assenza di svuotamento gastrico della vittima, e con il fatto che le persiane della casa furono trovate ancora chiuse. E poi non si spiegavano le numerose telefonate a C.P., tutte senza risposta.
Tutto lasciava intendere che solo l’aggressione della ragazza collocata in un orario prossimo alle 9,12 era ricostruzione dotata dio alto grado di credibilità razionale.
1.2.3. Le attività dell’imputato successive alle ore 13,50.
Quanto alle attività successive alle 13,50, il 13 agosto alle 16,00 A.S. aveva riferito che, una volta entrato nell’appartamento, notò la televisione accesa nella saletta in fondo all’abitazione rispetto la porta d’ingresso; vicino alla porta della cucina notò del sangue ed un utensile in terra; corse quindi verso la saletta senza trovare C.P.. Guardò nel bagno ma era vuoto; guardò vicino alla porta che conduce al box non notando nulla. Quindi tornò indietro dalla saletta, ed aprì la porta che conduce in cantina; notò del sangue in terra; scese 1 o 2 gradini e vide C.P. riversa sulle scale, con il viso rivolto verso terra, le gambe leggermente allargate e con ancora indosso il pigiama rosa.
Nelle successive dichiarazioni l’imputato aggiunse alcuni dettagli, tutti analiticamente richiamati: il 13 agosto alle 23,45 dichiarò di aver notato subito, all’altezza della porta cucina, una macchia di sangue che aveva una forma irregolare, come strisciata verso la direzione della saletta, e descrisse con maggiori particolari la difficoltà che incontrò per aprire la porta a soffietto che conduce in cantina. Disse di aver visto C.P. che si trovava all’incirca nella parte finale delle scale, con la parte destra del volto abbastanza visibile, tanto da scorgere di colore chiaro della pelle; il 17 agosto dichiarò di ricordare che la luce del locale dove si trovava C.P. era spenta, e che egli non la accese; il 22 agosto precisò che il particolare della pelle bianca del viso della sua compagna rimandava, probabilmente, a ciò che egli pensava di aver visto, colto com’era da un fortissimo stato di panico e di shock.
La Pubblica Accusa era convinta che A.S. aveva mentito; che non era entrato nell’abitazione di C.P. a alle 13,45; o comunque che non aveva compiuto il percorso riferito prima di scoprire il corpo della ragazza.
La Pubblica Accusa ed il difensore delle Parti Civili avevano desunto la falsità delle dichiarazioni dell’imputato sulla scorta di tre incongruenze relative: alle complessive modalità di rinvenimento del cadavere; alla descrizione del corpo di C.P. lungo la scala del vano cantina; al fatto che le suole delle scarpe Lacoste consegnate ai Carabinieri alle 7,30 del 14 agosto non avevano evidenze di sangue o di DNA della vittima, e che sulla scena del delitto non erano state rinvenute impronte riconducibili a quelle suole.
A fronte delle contestazioni del P.M. riguardo alle contraddizioni in alcuni aspetti delle ricostruzioni offerte dall’imputato quest’ultimo dichiarò che, nel momento in cui vide il corpo della sua fidanzata ne rimase fortemente sconvolto tanto che non si sentiva di escludere che alcuni dettagli che riteneva di aver visto in effetti fossero solo il frutto delle sue elaborazioni mentali (cfr. sent. pag. 66) A proposito della complessiva ricostruzione dell’imputato il giudice ha posto in luce che quest’ultima, se menzognera, avrebbe integrato una circostanza indiziante con elevato indice di gravità perché, nel caso prospettato dall’Accusa, A.S. aveva descritto la scena del delitto e la posizione del cadavere così come li aveva visti quando era entrato nell’abitazione come autore dell’omicidio. Quindi era lui l’autore del delitto.
Il giudice in primo luogo richiamando principalmente le riflessioni del Perito Ing. P., ha esposto le ragioni per le quali era probabile che A.S., proprio come aveva dichiarato, avesse effettuato le ultime chiamate alla propria fidanzata tra le 13,42 e le 13,45 quando era nei pressi dell’abitazione di quest’ultima.
A suo giudizio, poi, il secondo segmento delle sue dichiarazioni relativo all’esplorazione interna dell’abitazione e dei locali risultò a tratti sommario e lacunoso.
Non venne notata l’ampia pozza di sangue antistante la porta che conduce alla cantina.
A.S. non accennò alle abbondanti tracce di sangue presenti lungo la scala che porta alla cantina. Egli descrisse unicamente la pozza di sangue presente alla base della scala che conduce al primo piano e la sua forma ‘a strisciata’.
Il giudice ha esposto di essersi convinto che le lacunosità derivarono dalla velocità con la quale A.S. osservò la scena, in una prima fase perché era alla ricerca della sua fidanzata; e poi perché rimase colpito dalle immagini dell’abitazione di C.P..
La massima di esperienza secondo la quale si ricordano con molta precisione i dettagli del rinvenimento della persona amata presentava forti caratteri di opinabilità, potendosi giustificare sul piano logico anche il diverso atteggiamento tenuto da A.S.. (cfr. pag. 70) Non a caso, infatti, il ricordo molto dettagliato della scena del delitto avrebbe potuto attagliarsi assai bene proprio alla figura dell’autore dell’omicidio.
In conclusione, con riferimento a quel segmento di ricostruzione offerta dall’imputato non era possibile formulare appaganti conclusioni in ordine alla genuinità o falsità del racconto.
Un secondo elemento al quale collegare il giudizio di falsità delle dichiarazioni di A.S. era stato desunto dalla descrizione che l’imputato aveva compiuto del corpo di C.P., riversa lungo la scala che conduce al vano cantina.
Il giudice ha ricordato al riguardo che l’imputato, che aveva omesso di menzionare che la luce elettrica era accesa, nella sua ricostruzione aveva collocato il corpo di C.P. all’incirca nella parte finale della scala, precisando che la ragazza aveva il lato sinistro del volto non visibile perché adagiato sul gradino, mentre il lato destro era visibile e si poteva scorgere il colore chiaro della sua pelle.
Ebbene, quanto alla illuminazione della zona, la dott. R. del Servizio del 118 aveva riferito che la scala era illuminata. I carabinieri S. e M. avevano avuto bisogno di scendere pochi gradini per constatare la presenza del corpo della ragazza. Il grado di visibilità complessiva dell’ambiente risultava più che sufficiente ad imprimere nell’imputato il ricordo riferito.
Il fatto poi che l’imputato avesse ricordato la parte bianca del viso di C.P. e non il sangue ed i capelli che imbrattavano il volto poteva rappresentare l’effetto dello sconvolgimento provato.
Il difensore della Parte Civile invece aveva sostenuto che i dettagli riferiti provavano che A.S. aveva visto il corpo di C.P. prima dell’aggressione, e prima che il suo corpo si fermasse al termine della scala. (cfr. sent. pag. 73) A.S. pero, osserva il giudice, aveva dichiarato di aver visto il corpo di C.P. verso la fine della scala, e coerentemente con quella informazione, aveva dichiarato di aver sceso uno o due gradini per poterla vedere.
A.S. non aveva menzionato che la luce elettrica della scala era accesa. Ma si trattava di una omissione a lui sfavorevole perché a luce accesa sarebbe stato spiegabile per lui scorgere chiaramente il corpo della ragazza scendendo due gradini della scala. E poi era comprensibile il mancato ricordo del dettaglio in considerazione della drammatica situazione che l’imputato stava vivendo. (cfr. pag. 74) Quindi sulla base dei dettagli evidenziati dall’Accusa non si giungeva al convincimento che A.S. avesse dichiarato il falso.
A.S. descrisse la difficoltosa apertura della porta che conduce al vano scala della cantina. Ed in effetti il meccanismo di apertura della porta era poco agevole per chi vi accedeva dall’appartamento.
A.S. dichiarò che la porta era chiusa; e ciò giustificava il fatto che egli avesse ispezionato prima la saletta in fondo perché vi era la televisione accesa, per poi passare agli altri locali.
Secondo l’Accusa l’aver riferito dell’apertura della porta a soffietto serviva a A.S. per giustificare l’eventuale rinvenimento sulla porta delle tracce lasciate dall’aggressore che, in quel modo, potevano confondersi con quelle di A.S. che aveva attribuito a sé stesso il solo ruolo di scopritore del corpo della ragazza.
Il giudice ha obiettato però che se A.S. fosse stato l’aggressore non avrebbe certamente omesso di sottolineare di aver acceso l’interruttore della luce, trattandosi di operazione che poteva lasciare le impronte sull’interruttore (cfr. sentenza pag. 77). Ben più facile, invece, giustificare l’errato ricordo della posizione dell’interruttore della luce con la presumibile sua reazione di fuga.
1.3. L’imbrattamento ematico delle scarpe dell’imputato.
Il giudice ha quindi analizzato i caratteri del principale elemento indiziario a carico dell’imputato rappresentato del fatto che le sue scarpe che avevano attraversato il teatro del delitto non mostravano evidenze né di sangue né di DNA della vittima.
Sussiste un collegamento apprezzabile tra il fatto da provare (A.S. mente quando dice di essere entrato nella casa dopo che C.P. era stata aggredita) se la circostanza indiziante (le sue scarpe non mostravano evidenze di DNA della vittima) è tale perché è vera la regola in base alla quale ‘entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto sino ad arrivare a vedere il corpo della vittima, non è possibile non sporcare di sangue le scarpe o comunque lasciare visibili del passaggio sulla scena del delitto’.(v. sentenza pag. 77).
Per questa ragione il giudice ha ritenuto necessario accertare la validità dell’affermazione contenuta nella regola sopra riportata.
Il primo approfondimento ha riguardato la possibilità effettuare il percorso narrato da A.S. senza intercettare le tracce ematiche presenti.
Il Consulente dell’Accusa Prof. B. effettuò la sperimentazione virtuale dei possibili tragitti sulla base dei dati accertati dall’indagine.
Il Consulente della Difesa Prof. P. contestò da parte sua; l’esatta ricostruzione delle macchie di sangue presenti nell’appartamento al momento dell’ingresso di A.S.; l’ampiezza della falcata troppo ridotta attribuita all’imputato; il non aver considerato l’incidenza delle cosiddette strategie soggettive di evitamento inconscio delle macchie di sangue.
Il Giudice, quindi, (cfr. ordinanza ex art. 441 co. V c.p.p. del 30 aprile 2009 cit.) ha ritenuto assolutamente necessario procedere ad indagine peritale incaricata del compito di compiere la sperimentazione semivirtuale, prendendo a base i movimenti reali di A.S. in un ambiente ricostruito esattamente come quello reale.
La prima parte dello studio peritale ha riguardato l’attendibilità della ricostruzione delle distribuzioni delle macchie ematiche.
Infatti la Difesa aveva sostenuto che i soccorritori con i loro passaggi avevano inquinato la scena, alterando l’originale distribuzione delle tracce ematiche.
Ad esempio la dottoressa del Servizio del 118 verificò che sotto il proprio calzare, una volta effettuato l’intervento, vi era una piccola macchia di sangue della vittima chiaramente trattenuta nel passaggio sulla scena del delitto.
La foto n. 15 a pag. 37 della perizia rappresentava singole macchioline parzialmente distaccate dal pavimento per effetto dello schiacciamento da calpestamento. Non si poteva dire, però, se ad opera di A.S. o delle persone che erano entrate successivamente.
I periti, rispetto alla complessiva ricostruita mappa ematica caratterizzata da tre grosse macchie di sangue – la prima alla base della scala che conduce al primo piano, la seconda lungo il corridoio in forma di strisciata, e la terza davanti alla porta che conduce al vano cantina – e da numerosissime macchioline di sangue, all’aspetto integre, hanno concluso nel senso che le alterazioni potevano considerarsi del tutto marginali. (v. sentenza pag. 79) Quanto alla possibilità di compiere il tragitto descritto senza calpestare le macchie e conseguentemente alla possibile incidenza nell’effettuazione del tragitto di processi mentali di evitamento non consapevole, il Perito Prof. G. aveva spiegato che il fatto che l’imputato avesse dichiarato di non aver prestato attenzione alle macchie di sangue non implicava necessariamente che egli si fosse spostato in modo casuale rispetto alle stesse, dal momento che esistono processi mentali automatici di cui non si ha piena consapevolezza, ma che guidano il comportamento di ‘evitamento’. Anche la sperimentazione concreta aveva confermato tale affermazione.
La c.d. strategia di evitamento, ben evidenziata nel percorso in ingresso, consisteva nello spostamento delle traiettorie verso destra, ed in una lieve ma significativa riduzione della lunghezza dei passi.
Nella fase statica di apertura della porta del vano cantina e nella fase di uscita quei comportamenti avevano avuto una minore efficacia: nella fase di apertura della porta a causa della peggiore illuminazione dell’ambiente rispetto al resto dell’appartamento e per la difficoltà di apertura della porta che rendeva più difficile l’assestamento posturale di fronte alla stessa; nella fase di uscita perché bisognava evitare il portavasi rovesciato; perché A.S. poteva essere stato attraversato da una reazione di fuga; perché le condizioni di illuminazioni erano meno favorevoli.
Tali aspetti in grado di vanificare o ridurre l’effetto delle suddette strategie potevano in parte essere compensate dal vantaggio garantito dalla memorizzazione del percorso effettuato all’ingresso. Oltre al fatto che nella realtà, a differenza che nelle sperimentazioni, le macchie ematiche erano realmente presenti, e dunque la scena reale era più suggestiva. (v. sentenza pag. 82) Il Collegio peritale ha poi preso a base dello studio tanto la falcata più ampia espressa da A.S. nelle prove sperimentali alle quali egli si sottopose, quanto quella più ridotta (maggiori sono i passi e maggiore è la possibilità di intercettare le macchie ematiche poste sul pavimento).
Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M., ad opinione del giudice la camminata poco naturale espressa dall’imputato non rappresentava un autonomo indizio di reato ma un elemento utilizzabile solo ai fini dell’accertamento peritale secondo la regola dell’art. 228 co. III c.p.p. (v. sentenza pag. 84) Quanto alle diverse tipologie delle macchie ematiche poste sul percorso, il giudice ha posto in luce che oltre alle tre grosse pozze già individuate, la più gran parte delle restanti macchie erano molto piccole ed inferiore ai 64 mm2 che , per effetto della colorazione del pavimento erano difficilmente percepibili ad occhio nudo.
Pertanto si poteva affermare, con alto grado di credibilità razionale, che nel compiere il percorso riferito, A.S. poteva aver attuato un’efficace condotta di evitamento delle grosse pozze di sangue, ma avrebbe intercettato certamente alcune delle numerose piccole macchie dislocate disordinatamente.(cfr. pag. 85) Restava dunque da accertare se tale fenomeno era in grado di provocare un imbrattamento ematico rilevabile sulle suole delle scarpe in uso all’imputato e/o l’evidenza di impronte riferibili al suo passaggio sulla scena del delitto.
Il giudice ha quindi sottolineato che nel caso specifico si trattava di giudicare della valenza dimostrativa da conferire al fatto negativo (assenza di imbrattamento delle suole dell’imputato ed assenza di impronte delle suole sul teatro del delitto) della mancata prova della circostanza in esame. Particolarità che comportava un percorso probatorio ben più articolato rispetto a quello dell’accertamento positivo di una circostanza.
A tale proposito, infatti assumeva grande valore anche l’incidenza del trascorre del tempo sull’accertamento negativo (assenza di imbrattamento o di impronte) come fattore in grado di cancellare le tracce ematiche eventualmente trattenute durante il passaggio.
Il giudice ha ricordato infatti che nel caso specifico le scarpe vennero consegnate alla Polizia la mattina successiva all’omicidio, sebbene una delle due scarpe venne ispezionata da un carabinieri già quando A.S. stazionava fuori dall’abitazione della vittima; e l’autovettura adoperata da A.S. venne sequestrata una settimana dopo l’omicidio. (cffr. Sent. pag. 86) In secondo luogo era indispensabile tener conto delle condizioni di essiccamento delle tracce di sangue; condizioni che si erano sottratte ad una sicura valutazione probatoria (l’esame delle fotografie scattate poteva dar luogo a dati interpretativi giudicati opinabili). Infatti non furono ricostruibili, risultando ignote, la percentuale di acqua contenuta nelle macchie ematiche e le condizioni microclimatiche del piano terreno dell’abitazione della famiglia P. al momento dell’omicidio e nelle ore successive.
Ragione per la quale i risultati di laboratorio poterono fornire soltanto valori orientativi proprio “in considerazione della sostanziale impossibilità di ricreare le esatte condizioni concrete in cui si verificò quella particolare irriproducibile in laboratorio azione umana oggetto di valutazione probatoria”. (cfr. sent. pag. 86) Pertanto, il giudice ha concluso nel senso che per accertare la validità della regola di comportamento sopra richiamata ed oggetto di verifica non sarebbe stato corretto da un punto di vista logico-epistemologico non tenere in conto la natura solo orientativa dei risultati conseguiti dalle prove sperimentali.
Prendendo quindi le mosse da alcune evidenze empiriche rappresentate dai percorsi effettuati dai soggetti intervenuti subito dopo A.S. (operanti, personale medico etc, e tutti non erano riusciti ad effettuare ‘percorsi puliti’) e tenendo conto delle analogie e delle differenze riscontrabili tra i percorsi di costoro e quello descritto da A.S., il giudice ha tratto le conclusione che è riscontrabile un “nucleo ragionevolmente certo che accomuna l’eventuale percorso di evitamento implicito di A.S. ai percorsi di evitamento esplicito dei soggetti che hanno esplorato l’ambiente subito dopo: ovvero, alcuni passi di questi tragitti non potevano non intercettare alcune delle macchie ivi presenti” (v. sentenza pag. 92).
Il passaggio argomentativo successivo sviluppato dal giudice in ordine alle evidenze empiriche ha quindi riguardato gli esiti dell’accertamento relativo alla riscontrabilità o meno sotto le suole dei soggetti sopra indicati (operanti, personale medico etc.) di evidenze macroscopiche o microscopiche di sangue o di DNA della vittima.
Il carabiniere S. a distanza di qualche ora dal primo ingresso nella casa non aveva notato segni evidenti di sangue sulle suole; mentre sui calzari indossati negli ulteriori ingressi aveva constatato la presenza di sangue.
Le scarpe dei carabinieri non più utilizzate a partire dal 28 agosto 2007, pur nel non tempestivo accertamento effettuato dal RIS disposto dagli inquirenti che non misero a fuoco immediatamente la rilevanza dell’accertamento, non evidenziarono tracce microscopiche ricollegabili all’accesso del 13 agosto.
Ad eccezione della dott. R., i calzari del personale medico e paramedico al controllo visivo non risultarono interessate da tracce visibili di sangue.
In conclusione, quindi, anche le evidenze empiriche non confermarono nel loro complesso la regola oggetto di verifica, e cioè che entrando in quel particolare ambiente non era possibile non sporcare le scarpe di sangue o lasciare altre visibili tracce di passaggio. (cfr. sent. pag. 93) Anche gli accertamenti e le valutazioni sperimentali compiute dal Collegio peritale medico/legale e dal perito chimico prof. C. portavano a conclusioni sostanzialmente convergenti.
Infatti, non è stato possibile giungere a conclusioni ragionevolmente certe in ordine alle condizioni di essiccamento del sangue presente sul pavimento.
I due carabinieri S. e M. avevano ricordato che le pozze di sangue erano umide; a differenza di quanto constatato dalla dottoressa del 118 secondo la quale le più vistose macchie di sangue presenti al piano terreno erano già secche.
Alcune macchie di sangue fotografate qualche minuto dopo l’ingresso dei due carabinieri erano verosimilmente secche (v. foto n. 12, 13 e 14 a pagg. 35 e 36 della perizia). Ciò valeva a maggior ragione per le macchie più piccole che offrirono all’aria una maggiore superficie di esposta alla evaporazione.
Come rilevato dal prof. A. per conto della Difesa, non erano rilevabili alterazioni morfologiche delle gocce che si sarebbero dovute causare in caso di calpestamento di macchia ancora umida.
Ad ogni buon conto le prove di laboratorio avevano indicato tempi di essiccamento comprese tra uno e due ore e tutto lascia lasciava intendere che A.S. ebbe accesso alla casa circa quattro ore dopo l’omicidio, quando dunque il sangue era totalmente o parzialmente secco.
Il giudizio tendenziale che si poteva ricavare dagli elementi processuali nel senso di ritenere che probabile che buona parte delle tracce di sangue presenti fossero totalmente o parzialmente secche valeva ad eccezione delle macchie poste negli ultimi gradini della scala, certamente ancora umide a causa della grande quantità di sangue ivi presente e del fatto che il corpo continuò a perdere sangue anche dopo la morte.
Quanto alle prove sperimentali aventi ad oggetto il calpestamento delle macchie ematiche, il Pubblico Ministero contestò che le prove erano consistite nel calpestare per 10 volte una singola mattonella imbrattata di sangue anziché 10 diverse tracce di sangue; modalità la prima che avrebbe diminuito la quantità di sangue acquisibile dalle suole delle scarpe.
Obiezione che il giudice ha indicato come apprezzabile in caso di ripetuto calpestamento di una pozza di sangue liquido; ma di nessun pregio in linea generale in caso di calpestamento di macchia secca, dato che il calpestare la stessa traccia ematica consente la frantumazione della goccia e conseguentemente la maggiore possibilità di catturare quantità di sangue per poi verificare l’eventuale possibilità di dispersione.
Le prove sperimentali avevano dimostrato che a livello macroscopico il calpestare non ripetutamente una goccia secca o parzialmente umida può non lasciare tracce evidenti di sangue sulle suole.
Prima di esaminare i risultati delle analisi microscopiche bisognava tener presente che i protocolli operativi condivisi dalla comunità scientifica prevedono il ricorso a prove presuntive non specifiche della ricerca del sangue seguiti da indagini confermative con positività pressoché esclusiva in presenza di sangue umano.
La prova della tetrametilbenzidina, al pari del Combur test è un esame presuntivo molto sensibile ma soggetto ad un amplissimo numero di falsi positivi, nel senso che reagisce allo stesso modo sia in presenza sangue che in presenza di molte altre sostanze. Inoltre il risultato della prova si basa su valutazioni qualitative e non quantitative e perciò non standardizzate.
Ciò, continua il giudice, rende la prova della tetrametilbenzidina una base non valida per addivenire ad una prova scientifica dal momento che essa sconta la sua altissima sensibilità con un tasso di inaffidabilità del risultato conseguito.
La prova confermativa assolutamente specifica della presenza di sangue umano di impiego forense è invece la prova immunocromatografica.
Le informazioni fornite dai Periti medico-legali e chimici erano nel senso che in caso di calpestamento di gocce secche o semisecche l’imbrattamento delle suole si verifica per penetrazione della polvere solida di sangue negli interstizi delle suole. Essi avevano chiarito che in relazione ad imbrattamenti di ridottissime dimensioni può essere molto rilevante l’incidenza di fattori non ponderabili. Anche il calpestio della ghiaia può comportare l’asportazione di minuscole particelle di sangue secco ‘catturato’ momentaneamente dalle micro cavità della superficie delle suole.
In tale ambito assumeva rilievo, ad esempio, la circostanza riferita dai genitori dell’imputato a detta dei quali A.S., prima di consegnare le scarpe agli inquirenti, venne visto camminare nervosamente sull’erba del giardino irrigato automaticamente nelle ore notturne.
Dichiarazione che il giudice ha ritenuto non inverosimile pur se proveniente dai genitori dell’imputato dal momento che sotto le scarpe dell’imputato vennero effettivamente rinvenuti residui vegetali.
Nella sostanza, il giudice ha posto in luce che non era possibile: ricostruire esattamente le superfici sulle quali A.S. camminò prima della consegna delle scarpe; accertare le caratteristiche dei passi che egli, apparso anche agli occhi del brig. S. in agitazione psicofisica, effettuò; escludere che anche lui, al pari del brigadiere Serra, si fosse ad esempio pulito le suole sullo zerbino di ingresso della caserma.
Pertanto il giudice ha concluso nel senso della alta inaffidabilità del tentativo di conferire significato al fatto negativo rappresentato dal mancato rinvenimento di tracce ematiche sotto le suole dell’imputato.
Anche con riguardo all’autovettura Golf adoperata da A.S. per recarsi dai carabinieri valeva lo stesso ragionamento trattandosi di veicolo posto in sequestro solo sette giorni dopo l’omicidio; lasso temporale durante il quale esigui residui ematici sui pedali potevano disperdersi per l’intervento di plurimi fattori non ponderabili. Ragione per la quale il mancato rinvenimento delle tracce in esame non provava la validità della regola sopra indicata (quella della necessaria presenza delle tracce di imbrattamento in caso di contatto con superfici rapprese di sangue) ben potendo trovare spiegazioni alternative.
Il giudice ha quindi esposto che il medesimo percorso argomentativo non valeva con riferimento al mancato rinvenimento delle impronte delle suole delle scarpe di A.S. sulla scena del delitto. Infatti in caso di calpestamento delle grosse pozze di sangue liquido o parzialmente liquido è evidente che l’assenza dell’impronta della suola nella pozza e di quella successiva ‘di rilascio’ non troverebbe giustificate alternative a quella della mancata effettuazione del percorso sulla scena del delitto.
Il fatto è, continua il giudice che è stato accertato ragionevolmente che A.S. dovesse necessariamente intercettare alcune delle piccolissime macchie dislocate lungo il percorso; ma ben poteva aver evitato le ampie pozze ivi presenti. (cfr. sent. pag. 101) Quella innanzi alla scala che porta al primo piano e le strisciate verso il corridoio per effetto di sicuro ‘evitamento’ riferito anche da A.S..
Quanto alla pozza posta di fronte alla porta a soffietto posta in una situazione di scarsa illuminazione, anche a non tener conto della probabile condizione di essiccamento di buona parte della stessa, non vi erano evidenze certe che A.S. dovesse calpestarla con parte o con tutta la scarpa, ed era possibile che egli avesse “soltanto lambito la parte esterna superiore destra di tale macchia” guardando la scala del vano cantina (cfr. pag. 102).
Del resto, le prove sperimentali avevano dimostrato: che in uscita i soggetti sperimentali tendevano a scavalcare anche la pozza davanti alla cantina, oltre a quella posta alla base della scala che porta al primo piano.
E poi, continua il giudice, dal punto di vista empirico, il fatto che non vennero rinvenute le impronte dei due carabinieri che avevano effettuato i tragitti esplorativi sino alla scala della cantina aveva rilievo confermativo del mancato calpestamento apprezzabile delle pozze di sangue.
Pertanto il giudice ha concluso nel senso che, in mancanza della prova che A.S. doveva necessariamente calpestare in tutto o in buona parte pozze di sangue liquido, il mancato rinvenimento delle impronte non prova le circostanze di interesse dell’Accusa.
Infine, quanto alle gocce secche, era stato sperimentato che i singoli calpestamenti delle stesse non determinano necessariamente grossolane modificazioni del loro aspetto originario.
Pertanto “quel nucleo ragionevolmente certo di passi che intercettò macchie di sangue di più piccole dimensioni … e che accomuna A.S. agli altri primi soggetti che sicuramente esplorarono l’abitazione consente di rilevare a livello empirico, logico e sperimentale che l’acquisizione di sangue da parte delle suole può essere solo eventuale o comunque in misura esigua tanto da rendere non inverosimile in concreto una mancata immediata evidenza macroscopica ed una successiva (dopo l’utilizzo su altre superfici) mancata evidenza microscopica.” Quindi, il giudice ha affermato che risultando non confermata la regola secondo la quale il passaggio nell’ambiente in esame comporta il necessario imbrattamento delle scarpe rilevabile macroscopicamente o microscopicamente anche dopo ore di utilizzo, o comunque lascia visibili tracce del passaggio, è evidente che il mancato rinvenimento di sangue o di tracce visibili sotto le suole di A.S. non prova l’assunto dell’Accusa.
Da ciò il giudice ha tratto il convincimento che segue: “il collegamento tra la circostanza indiziante (la mancata evidenza di sangue sulle suole delle scarpe e di altre visibili tracce relative al suo passaggio) ed il fatto da provare (A.S. non ha fatto quel percorso all’interno dell’abitazione così come riferisce) si basa dunque su una regola .. che non è risultata adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale” (cfr. pag. 103) 1.3.1. Le restanti dichiarazioni dell’imputato.
Sempre per provare che A.S. non effettuò il percorso riferito, la Pubblica Accusa ha valutato come eccessivamente lungo rispetto alle attività che l’imputato dichiarò di aver effettuato l’intervallo di circa sei minuti tra sua la telefonata delle 13,44 fuori dall’abitazione di C.P. e quella al Servizio 118 delle 13,50.
Il giudice invece lo ha ritenuto non eccessivo calcolando: circa 30 secondi per effettuare la perlustrazione dell’abitazione; circa 1 o 2 minuti per salire in macchina, fare inversione di marcia e raggiungere la Caserma posta a 600 m di distanza; circa 3 o 4 minuti per superare le comprensibili iniziali esitazioni, scavalcare il cancello, controllare in giardino, osservare la porta finestra della cucina chiamando il nome di C.P. e decidere di provare ad aprire la porta d’ingresso dell’abitazione.
Sempre nel perseguimento dello scopo di interesse dell’Accusa, la Parte Civile (cfr. sent. pag. 104) rilevò che A.S. dichiarò di aver aperto la porta del vano che conduce alla cantina. Quindi era evidente che l’omicida, dopo aver gettato il corpo, aveva richiuso la porta. Ciò però avrebbe dovuto rallentare sensibilmente l’essiccazione delle tracce ematiche fino a bloccarla completamente. Ed invece le fotografie delle tracce sui primi gradini delle scale presentarono lo stesso grado di essiccamento di quelle poste all’esterno.
Ciò provava che la porta della cantina durante la mattina fosse rimasta aperta.
Il giudice ha replicato al riguardo che il Consulente del Pubblico Ministero prof. B. ed i periti (prof. B. e prof. G.) avevano sostenuto che l’esame delle macchie di sangue non portavano a conclusioni fondate scientificamente e che l’assenza di strisciante di sangue in corrispondenza della chiusura della porta si giustificava con la luce di circa 2 cm tra la fine della porta ed il pavimento (prof. B.).
Inoltre, le valutazioni scientifiche portate dai consulenti della Parte Civile per dimostrare che la porta rimase aperta, pur se corrette, non potevano provare alcun assunto perché non fu possibile accertare gli aspetti microclimatici del piano terreno del vano scala, la percentuale di acqua presente nelle varie gocce di sangue poste nelle due zone in esame, l’orario in cui vennero effettuate le fotografie del sopralluogo – fotografie che resero possibili soltanto valutazioni orientative – la diversa composizione delle superfici (gres porcellanato nel soggiorno e pietra sulla soglia e sui gradini della scala) l’incidenza dell’intercapedine di circa 2 cm tra la porta ed il pavimento. (cfr. sent. pag. 105) Nemmeno in tal modo dunque a giudizio del giudice è risultato provato che A.S. non effettuò il tragitto riferito.
1.4. Le tracce rinvenute sul portasapone.
Quanto alla presenza della impronta digitale di A.S. ed al rinvenimento, in altra parte del portasapone, del DNA di C.P. il giudice ha esposto che, nel contrasto di interpretazione ad opera dei consulenti della Difesa e della Parte Civile, il perito dott. R. analizzando l’estratto del DNA originario ottenuto dai consulenti del Pubblico Ministero, era giunto alla conclusione che il profilo genetico ricavato sulla restante superficie del portasapone era frutto della compresenza di DNA di più individui, con una ragionevole componente maschile, il cui DNA era degradato al punto da non poterne stabilire l’appartenenza.
Invece la vittima aveva certamente contribuito in maniera preponderante con il proprio DNA alla traccia, alla quale in parte minoritaria aveva contribuito anche la madre di quest’ultima; risultato spiegabile trattandosi di un oggetto di uso comune. Con riguardo alla natura biologica, per concorde determinazione degli esperti di fiducia del Pubblico Ministero e dei periti, non vi erano evidenze che si trattava di sangue. (cfr. pag. 106) Il giudice ha scartato la verosimiglianza dell’ipotesi affacciata dal consulente della Parte Civile dott. C. secondo cui A.S., con la mano insanguinata, toccò il portasapone e nella operazione di lavaggio lasciò le tracce di DNA della vittima.
Infatti, non venne riscontrata la presenza di sangue né in corrispondenza del contatto digitale di A.S., né sul miscelatore del lavandino, né all’interno dei tubi di scarico. Ed invece il lavaggio con le mani imbrattate di sangue avrebbe lasciato tracce.
Inoltre era poco probabile che il lavaggio del portasapone avesse potuto eliminare totalmente l’emoglobina del sangue della vittima preservandone il DNA; specie alla luce del fatto che per ogni volume di sangue la quantità di emoglobina è alcune migliaia di volte superiore a quella del DNA. (cfr. dott. R.) E poi il lavaggio avrebbe dovuto riguardare anche la manopola del lavandino che l’omicida certamente avrebbe dovuto toccare. Salvo a non ipotizzare che l’omicida non toccò la manopola con la mano; ma in quel caso avrebbe adottato la medesima cautela anche con il dispensatore del sapone.
Insomma non era verosimile che il lavaggio avesse preservato il DNA rinvenuto, eliminando ogni minima traccia di sangue. Inoltre non era credibile che un’operazione tanto profonda di lavaggio avesse preservato un’impronta netta al punto da mantenere la propria utilità giuridica. (cfr. pag. 108) Il Consulente della Parte Civile obiettò che i detergenti contenenti SDS, presenti in molti prodotti cosmetici e presenti in forma derivata nel prodotto in sequestro, se uniti al sangue potevano determinare la totale inefficienza del test per la ricerca della emoglobina umana.
Obiezione accantonata dal giudice perché, come evidenziato dal Collegio peritale in sede di introduzione alle analisi ed alle valutazioni genetico/forensi, il test alla tetrametilbenzidina effettuato con esito non positivo dai tecnici del Ris, sfrutta la componente non proteica dell’emoglobina che non viene intaccata dai detergenti ionici evocati dalla Parte Civile. Quindi anche in caso di lavaggio si sarebbe preservata la componente dell’emoglobina rilevabile dal test della tetrametilbenzidina.
Pertanto il giudice si è convinto che le considerazioni del Collegio peritale in base alle quali i risultati non positivi del test presuntivo e di quello specifico immunocromatografico, assieme alla presenza di DNA sul portasapone rendevano scarsamente verosimile l’ipotizzata azione di lavaggio con mani imbrattate di sangue da parte di dell’aggressore. (cfr. pag. 109) Di conseguenza non era inverosimile che le tracce rinvenute fossero riconducibili a manipolazioni dell’oggetto compiute in epoca anteriore al fatto delittuoso.
Insomma la probabile azione di lavaggio al lavandino suggerita dalle impronte delle scarpe rinvenute nel bagno non risultò confermata dalle valutazioni biologiche.
Del resto il fatto che la mamma della vittima constatò il mancato rinvenimento di alcuni teli da bagno rendeva ipotizzabili anche manovre alternative ad opera dell’omicida.
Rilevava invece il fatto che le scarpe che ragionevolmente indossava l’aggressore non corrispondevano a quelle sequestrate all’imputato o nella sua disponibilità.
E poi le evidenze dattiloscopiche di A.S. sul dispenser, che come è evidente non sono databili, si potevano collegare al fatto che egli frequentava quella casa dove si era trattenuto anche la sera del 12 agosto.
Dunque vi erano spiegazioni alternative ragionevoli e compatibili con i risultati delle analisi del dispenser e relative allo studio delle impronte di sangue rinvenute in bagno.
1.5. L’assenza di impronte papillari sulla scena del delitto.
Il giudice è dunque passato ad esaminare il significato probatorio da attribuire all’assenza di impronte papillari di persone diverse sulla scena del delitto; argomento richiamato dalla Pubblica Accusa per rafforzare l’ipotesi della responsabilità di A.S. quale autore del delitto.
Il giudice ha ritenuto non rilevante tale argomento dal momento che: ne vennero rinvenute di parziali pur se non utili per la loro attribuzione; non ne vennero rinvenute nemmeno della madre di C.P. che viveva nell’appartamento; non se ne trovarono sulla parte esterna della porta di accesso alle scale della cantina. Quanto a tale ultimo rilievo bisognava tener presente che gli accertamenti che il RIS condusse sullo studio delle tracce di sangue, conclusero nel senso che certamente prima che C.P. fosse spinta per le scale quella porta era chiusa. Quindi A.S., tanto nel caso in cui avesse ucciso C.P., quanto nel caso in cui ne avesse rinvenuto il corpo nei termini riferiti, avrebbe dovuto lasciare le sue impronte sulla porta o sul pomello; ed invece non ne vennero trovate di utili per l’identificazione. E non si poteva escludere che vennero effettuate eventuali opere di ripulitura da parte dell’aggressore.
1.6. La bicicletta dell’imputato.
Per quanto concerne la bicicletta Umberto Dei dell’imputato torna utile indicare quale sia il ruolo da essa rivestita nella ricostruzione offerta dall’Accusa alla valutazione del giudice.
L’ipotesi formulata dall’Accusa, in estrema sintesi, va riportata nei termini che seguono: A.S. può essersi imbrattato le scarpe del sangue della vittima che poi ha trasferito sui pedali della bicicletta con la quale si era portato a casa di C.P. e con la quale si è allontanato dopo aver consumato l’omicidio. Gli esiti scientifici degli esami effettuati sulla superficie esterna e nella struttura interna dei pedali della bicicletta dell’imputato, se correttamente intesi, avvalorano la verosimiglianza di tale prospettazione.
Orbene, la bicicletta Umberto da Milano di A.S. (cfr. sent. pag. 115) venne nebulizzata interamente con il Luminol dai tecnici del Ris e diede risultati non chiari. I pedali e le manopole vennero saggiati con il Combur test con risultato negativo. Da entrambe le superfici dei pedali, e dunque sui piani di potenziale contatto dei piedi, venne estratto un unico prelievo bilaterale (denominato bu-p) che rivelò la presenza di DNA di C.P.. Sulle restanti parti della bicicletta (Manubri, canna, sella, manopole) vennero effettuati i prelievi per la ricerca del DNA con risultati negativi.
I pedali vennero quindi esaminati con stereo microscopio e vennero evidenziate 8 microtracce risultate positive al combur test ma, analizzate dai consulenti del P.M. per la ricerca del DNA fornirono profili non interpretabili.
I Consulenti del Pubblico Ministero trassero la conclusione che la concentrazione di DNA del campione bu-p, combinata con i risultati conseguiti sulle otto microtracce evidenziate nei pedali con lo stereomicroscopio ed esaminate con il Combur test con esito positivo, esaminate con il test dell’amilasi per la ricerca di saliva, non rinvenuta, portavano a ritenere che il fluido biologico prelevato e relativo alla vittima di cui al campione bu-p fosse con elevata probabilità di natura ematica. Anche se le microtracce individuate con lo stereomicroscopio, essendo molto esigue, non vennero sottoposte ad alcun specifico test confermativo per la presenza di sangue umano. In sintesi, se su uno o su entrambi i pedali venne rinvenuto DNA della vittima e sugli stessi pedali erano presenti microtracce di sangue umano, si era portati a dedurre che il DNA di C.P. provenisse da sangue.
I consulenti della Difesa (prof. A. e dott. F.), richiamando i consolidati approdi della comunità scientifica, precisarono che il Combur test fornisce solo reazioni di orientamento, e che per definire con certezza la natura ematica della traccia era necessario effettuare il test immunologico.
Quanto al DNA, per accertarne la natura ematica sarebbe stato necessario compiere un’indagine specifica per l’individuazione dell’emoglobina umana.
Anche con riguardo a tale aspetto assai rilevante il giudice ha disposto dunque una perizia (dott. R.) sul presupposto che i consulenti del Pubblico Ministero non avevano effettuato la ricerca specifica della emoglobina umana e che sulle microtracce non erano state compiute analisi per accertare l’appartenenza delle stesse a C.P..
Infatti il giudice ha chiarito che a suo giudizio era necessario accertare se le ulteriori microtracce rinvenute sul pedali avessero o meno sicura natura di sangue umano.
In quel caso il ragionamento della Pubblica Accusa avrebbe rintracciato il suo fondamento dato che era logico porre in collegamento quel risultato (natura ematica delle microtracce) con il rinvenimento di sicuro DNA della vittima.
In caso contrario, in difetto della prova scientifica della provenienza da sangue umano delle microtracce, il fatto che il DNA di C.P. derivasse da sangue avrebbe rappresentato una conclusione soltanto possibile.
Il perito nominato dal giudice sottopose i pedali della bicicletta all’esame con stereomicroscopio, ed individuati gli imbrattamento rossastri li sottopose al test presuntivo con tetrametilbenzidina ottenendo esito positivo relativamente a due di quelle tracce.
Effettuò poi il test confermativo della presenza di sangue umano sulle tracce risultate positive alla ricerca presuntiva e sui campioni ottenuti da una ‘spazzolatura’ dell’intera superficie di entrambi i pedali, ottenendo sempre esito negativo. (cfr. sent. pag. 119) Quindi, in sintesi, su entrambi i pedali della bicicletta erano presenti tracce positive all’esame presuntivo della tetrametilbenzidina, ma delle quali non poteva essere accertata la natura ematica; né fu possibile isolare il DNA. La natura ematica del materiale presente sul vetrino denominato “bu pl” non venne confermata dal test immunocromatografico specifico per la emoglobina umana.
Il collegio peritale ha posto anche in luce che i tecnici del Ris estrassero il profilo genetico della vittima da una vasta campionatura effettuata su entrambi i pedali. Mentre i consulenti del P.M. che esaminarono le microtracce e loro stessi non furono in grado di estrarre profili genetici interpretabili. Dunque le otto microtracce non erano attribuibili ad uno specifico soggetto e tantomeno alla vittima. In secondo luogo le microtracce non sono state sottoposte all’esame specifico per la ricerca del sangue, difettando quindi la diagnosi specifica. (cfr. pag. 120) Il giudice ha quindi posto in evidenza che la natura ematica delle microtracce non poteva basarsi soltanto sulla prova della tetrametilbenzidina trattandosi di un test che reagisce positivamente a un numero elevatissimo di sostanze diverse dal sangue. Il test inoltre, fornisce risultati meramente qualitativi basati sull’osservazione visiva del viraggio e dunque non standardizzati. Dunque nel presente caso era solo possibile che l’unica traccia di DNA isolato avesse una provenienza ematica; era solo possibile che le microtracce avevano natura ematica e prima ancora che fossero di natura umana, ed attribuibili alla vittima.
I consulenti del Pubblico Ministero avevano compiuto l’esame morfologico al microscopio della traccia “1” individuata sul pedale destro per la individuazione della natura ematica.
Ma a quel riguardo il perito dott. R., aveva evidenziato i limiti dell’indagine compiuta dai consulenti del P.M., considerata di seconda scelta già negli anni ‘70 ed in grado di fornire risultati meno appaganti delle ricerche immunologiche.
In particolare egli rilevò che trattandosi in ipotesi di traccia derivante da sangue secco, presentava granulociti con struttura troppo ben conservata, tipica invece del sangue fresco. Il sangue secco invece assume l’aspetto di aggregati di cellule non più identificabili nella loro struttura (cfr. figure a pag. 82 ed 83 della perizia). Inoltre gli elementi indicati dal consulente del P.M. come rappresentanti globuli rossi erano di dimensioni maggiori di quelli reali e presentavano tipiche gemmazioni che suggerivano la possibile natura di funghi unicellulari (lieviti), molto diffusi nell’ambiente. (cfr. sent. pag. 122) Quanto poi alla microtraccia “4” esaminata dal Consulente del Pubblico Ministero con la spettrometria IR il perito concluse nel senso che non poteva escludersi la natura ematica della traccia, natura che però -e ciò era assai rilevante – non poteva essere affermata.
Inoltre attesa la nota ed assoluta sovrapponibilità degli spettri ottenuti mediante la metodica applicata dal P.M. per sangue umano, canino e felino, non si poteva dire nulla al riguardo.
Ad ogni buon conto le due microtracce sottoposte dai periti alla prova per l’accertamento della natura ematica avevano fornito esito negativo.
Ed infine non si poteva escludere che la precedente nebulizzazione con il Luminol avesse influenzato i risultati della spettrometria effettuata dal RIS.
In buona sostanza, la metodologia adoperata non rispondeva agli standard della sentenza Daubert per l’ammissione di una prova scientifica (v. sentenza pag. 123): la verificabilità del metodo; la falsificabilità; la sottoposizione del metodo al controllo della comunità scientifica; la conoscenza del tasso di errore. Per accertare con affidabilità scientifica la natura di sangue umano delle microtracce bisognava effettuare il test specifico per la emoglobina umana, indagine non effettuata.
In conclusione il giudice ha affermato che l’omessa effettuazione ad opera del consulente del Pubblico Ministero dell’indagine richiesta dalla migliore scienza ed i risultati negativi ottenuti con il test immunologico dal collegio peritale a distanza di due anni conducevano al risultato che non vi era l’evidenza scientifica che le micro tracce successivamente individuate sul pedale della bicicletta fossero di natura ematica. Con la conseguenza che il collegamento tra il DNA di C.P.
P. e quelle microtracce non poteva essere sostenuto validamente. (cfr. sent. pag. 124) Inoltre il posizionamento delle microtracce 1 e 4 sulla superficie laterale esterna dell’asse metallico del pedale, comportava che difficilmente potessero derivare da deposizione per contatto con la suole imbrattate di sangue.
E poi atteso il quantitativo di materiale biologico fonte di DNA di C.P. se fosse derivato da sangue, doveva essere contenuto in macchie visibili ad occhio umano, mentre il RIS non aveva evidenziato alcuna macchia.
Pertanto era possibile che il DNA in esame provenisse da saliva (infatti anche solo parlando si disperdono e vengono depositate gocce di saliva nell’ambiente circostante), o da muco nasale o bronchiale, o da frammento di encefalo, o da epidermide.
Inoltre ignorandosi le modalità con le quali la bicicletta era stata custodita non era possibile formulare alcuna affermazione di valore scientifico in ordine all’epoca del deposito di quella traccia, che poteva essere risalente nel tempo.
L’esito negativo del test per la ricerca di amilasi, enzima presente nella saliva, non dimostrava nulla perché era stato effettuato dopo il primo diffuso prelievo sui pedali, prelievo dal quale venne estratto il DNA.
Se si fosse trattato di frammento di muco bronchiale o nasale poteva essere stato trasferito dalla suola che in precedenza lo aveva calpestato.
Quanto alla possibile provenienza da un deposito di epidermide la madre della vittima aveva riferito che a Pasqua, o il giorno successivo, sua figlia assieme al fidanzato avevano usato quella bicicletta, ed al ritorno C.P.
le mostrò un arrossamento in una zona vicino alla scarpa coperta dai calzini bianchi. Quell’evento, magari ripetutosi anche in epoca successiva, avrebbe potuto giustificare anche la presenza di un’eventuale microtraccia ematica. (cfr. pag. 127) L’Accusa, come si è accennato in esordio, aveva spiegato la presenza del DNA della vittima sul pedale\pedali della bicicletta con il fatto che A.S. aveva calpestato con le scarpe il sangue presente sulla scena del delitto. Del resto, continuò ad argomentare l’Accusa, era difficile ipotizzare la provenienze da saliva o da perdita di cellule epidermiche su entrambi i pedali.
A tale proposito, il giudice ha replicato in primo luogo che bisognava tenere in conto che il DNA era stato ricavato da un’unica campionatura attinta da entrambi i pedali; quindi non poteva dirsi se esso si trovasse su uno o su entrambi i pedali.
In secondo luogo la presenza del DNA consentiva l’identificazione della provenienza del materiale genetico da un determinato soggetto, ma nulla chiariva in relazione alla sua persistenza nel tempo. E dal momento che A.S. aveva la disponibilità di un box nel quale riporre la bicicletta, non si poteva escludere che quella traccia biologica risalisse nel tempo; anche perché risultavano in atti indicazioni contrastanti sulla frequenza dell’uso della bicicletta da parte dell’imputato.
In terzo luogo A.S., indotto da un dettaglio poi risultato non verificato qual’era la presenza di sangue sui pedali della bicicletta, aveva dichiarato che tra il 5 ed il 13 agosto una volta si era recato in bicicletta a casa della fidanzata che in quel periodo aveva il ciclo mestruale, e ciò avrebbe potuto giustificare in via ipotetica la presenza di sangue sui pedali.
Dunque egli aveva usato la bicicletta nei giorni precedenti al delitto.
In conclusione, se per un verso risultò che almeno su uno dei due pedali vi fosse DNA di C.P. non era possibile accertare in che modo si realizzò il trasferimento di quel DNA sul\sui pedali, se tramite la scarpa dell’assassino o in altro modo; o ancora mediante deposito avvenuto anteriormente al momento dell’omicidio. Di più la prova del DNA non può rilevare, risultando necessario sottrarsi alla ‘mistica del DNÀ attribuendole compiti e funzioni diversi dalla sola identificazione personale delle tracce biologiche. (cfr. pag. 130) Prima di valutare della definitiva persuasività o meno delle conclusioni tratte dalle prove scientifiche riguardo alle tracce rinvenute sui pedali della bicicletta il giudice ha inteso soffermarsi sugli esiti delle prove ad esse logicamente collegate, quali le prove testimoniali che avevano trattato della presenza di una bicicletta sulla scena del delitto.
1.7. Le testimonianze sulla presenza della bicicletta nera da donna.
Quanto alla prova in ordine alla verosimiglianza dell’ipotesi che A.S. si fosse recato in bicicletta in via P. la mattina del 13 agosto, il giudice ha ricordato che la teste F.B. vide una bicicletta appoggiata all’abitazione della famiglia P. intorno alle 9,10. Ed alle 9,12 come era noto, C.P. disinserì l’allarme.
La teste descrisse la bicicletta come di colore nero, con una sella molto alta, con molle cromate ben visibili sotto la sella, con un portapacchi di piccole dimensioni a molla sul parafanghi posteriore. La bicicletta era di tipo femminile, dato che la porzione di telaio che dallo sterzo portava alla parte sottostante alla sella era curva verso il basso e non rettilinea, come si verifica per i modelli maschili. La donna vide la parte anteriore del veicolo e non scorse la marca. Ella ricordò che a quell’ora le finestre della abitazione P. erano ancora chiuse. Aggiunse che intorno alle 10,20 la bicicletta non c’era più, e che intorno alle 10,45 le imposte dell’abitazione erano ancora chiuse.
Sentita in sede di supplemento probatorio, le venne mostrata la foto della bicicletta (v. pag. 94 della relazione tecnica del RIS del 16 novembre 2007) e la Be., ritenuta, per plurime ragioni, teste attendibile, escluse con sicurezza di aver visto la bicicletta rappresentata in foto evidenziando la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone), dei copriruota posteriore (neri e non marroni). (cfr. sent. pag. 133) Il Giudice ha sostenuto che la parte delle dichiarazioni testimoniali relativi alla macrodescrizione della bicicletta (modello da donna di colore nero) era certamente molto attendibile; mentre di minor grado di affidabilità potevano presentarsi i richiami ai dettagli della bicicletta.
Pertanto, trattandosi di macroindizi, era degno di rilievo il fatto che la bicicletta in uso a A.S. aveva il telaio con la tipica canna dei velocipedi da uomo, era di colore bordeaux e gli accessori visibili nella parte posteriore, quali la sella, i piccoli copriruota posteriori, il portapacchi posteriore, erano di colore nocciola ed oro.
La teste T. il 17 agosto 2007 dichiarò che il giorno dell’omicidio, o il venerdì precedente, notò il cancello di ingresso aperto, ed una bicicletta nera da donna davanti all’ingresso. Il 14 settembre, dopo aver precisato che non ricordava il giorno esatto, aggiunse che si trattava di una bicicletta da donna di colore nero senza cestino anteriore né portapacchi a molla posteriore né copriraggi a tessuto o corde.
Il giudice pur sottolineando gli aspetti problematici della dichiarazione testimoniale a causa di alcuni fattori analiticamente richiamati, ha concluso per la sostanziale conferma esterna dell’intrinseca attendibilità della testimonianza della Be..
Plurime considerazioni quali la solidarietà che avvolse la famiglia P. tanto duramente colpita, solidarietà che presumibilmente avrebbe indotto tutti i cittadini che lecitamente avessero appoggiato la bicicletta in quel luogo a dichiararlo agli inquirenti; le caratteristiche della strada a fondo chiuso e quindi impegnata solo da utenti non diretti in altre vie, e l’infruttuosità dei filoni di indagine sviluppati in argomento, portarono il giudice alla conclusione che l’utilizzatore della bicicletta notata il 13 mattina avesse, con alto grado di plausibilità, un rapporto diretto con l’abitazione della vittima.(cfr.. sentenza pag. 140) Quindi, in conclusione il dato scientifico induceva a conclusioni non univoche e le fonti testimoniali, complessivamente considerate, al pari delle prove scientifiche non erano in linea con la ricostruzione proposta dall’Accusa.
Per giunta, ad opinione del giudice era il dato incerto desunto dal DNA di C.P. rinvenuto sui pedali della bicicletta che abbisognava del riscontro esterno testimoniale per essere letto secondo i canoni della ragionevole certezza processuale nel senso auspicato dall’Accusa; e non erano gli esiti non univoci dell’indagine genetica che potevano indurre a ritenere l’inattendibilità del ricordo della teste ben orientato e circostanziato.
Al fine di offrire una possibile spiegazione in grado di conferire coerenza all’ipotesi coltivata dall’Accusa, la Parte Civile prospettò l’ipotesi che la bicicletta notata dalla testimone corrispondesse ad una bicicletta nera da donna in uso alla famiglia S. che gli inquirenti non provvidero a sequestrare per le divergenze nei dettagli (cestello di vimini sul parafango anteriore, portapacchi di piccole dimensioni a molla, etc).
Inerzia giudicata di poco rilievo dal primo giudice perché il negozio di ricambi del padre ove era collocata la bicicletta si trovava 1 km di distanza dall’abitazione degli A.S. ed risultava macchinoso ipotizzare che l’imputato si fosse recato a piedi, o eventualmente in macchina al negozio del padre, avesse usato la bicicletta e per poi riporla nuovamente nel luogo ove venne rinvenuta il 14 agosto e quindi rientrare a piedi in casa. Operazioni per giunta impossibili se collocate nella finestra temporale delle 9,12\ 9,35. (cfr. sent. pag. 142) 1.8. Il possibile movente del delitto.
Quanto alla causale che avrebbe mosso A.S. ad uccidere la fidanzata il giudice richiamò la ricostruzione degli eventi fornita dall’imputato ponendo in luce che alcuni dettagli (le notti nelle quali egli si trattenne a casa della fidanzata; il fatto che C.P. nei giorni precedenti era stata indisposta) non erano smentite dagli elementi acquisiti e per giunta trovavano conferma in alcune dichiarazioni testimoniali (teste G.) e fattuali (telefonata della madre di A.S. a suo figlio l’11 agosto alle 9,49); quanto alla difficoltà di C.P. ad avere rapporti intimi con il fidanzato al rientro di quest’ultimo da Londra, in un messaggio che i due ragazzi si scambiarono il 31 luglio 2007.
La madre di C.P. aveva sentito la figlia alle 19,00 del giorno 12 agosto sentendola tranquilla ed anche il messaggio inviato da A.S. alla sua compagna alle 15,31 del 12 agosto non lasciava trapelare motivi di dissidio in atto.
A.S. il 12 agosto lavorò al computer nel corso del pomeriggio e dopo cena, sino a mezzanotte e 10. Era credibile che egli, visti i lampi intorno alle 22,00, realmente fosse rientrato in casa per accudire il suo cane Yura impaurito per il possibile temporale.
In relazione a questo provvisorio allontanamento di A.S. dall’abitazione della fidanzata le indagini peritali hanno provato ad accertare se durante quel lasso temporale C.P. potesse aver visto sul portatile dell’imputato delle immagini che la turbarono, tanto che al rientro di A.S., si sarebbe determinato un litigio tra i due ragazzi.
Il giudice a tale proposito, ha menzionato il fatto che A.S. era un grande appassionato di contenuti pornografici ed aveva sul computer una collezione sicuramente imponente.
Risultava dalle chat e dalle e-mail rinvenute sul computer della ragazza il rapporto di complicità di coppia caratterizzato, quanto alla tematica sessuale, da una reciproca fisiologica esuberanza e curiosità giovanili.
Non erano emersi sintomi di sofferenza da parte di C.P. rispetto alle passioni erotico-pornografica del proprio fidanzato.
Nonostante tutto ciò, ad opinione del giudice non si poteva escludere che la ragazza avrebbe potuto provare grande sorpresa e profondo disgusto nel vedere sul computer del fidanzato immagini erotico-sessuali che coinvolgessero dei bambini.
La specifica indagine peritale aveva appurato che A.S. con riferimento al materiale di contenuto pedo-pornografico presentava “più il profilo di un utente che può aver soddisfatto curiosità occasionali, esaurite con la cancellazione dei contenuti in ipotesi scaricati ed in ipotesi visualizzati”.
Per giunta il Collegio peritale ed i Consulenti di Parte, concordemente, avevano posto in luce il dato assorbente rappresentato dal fatto che alla data del 13 agosto 2008 quei contenuti pedopornografici erano “in stato di avvenuta cancellazione e comunque di indisponibilità alla consultazione” concludendo nel senso che “in data 12 e 13 agosto non possono essere state visualizzate immagini di natura pedo-pornografica da A.S. A. o da C.P.”.
Dunque il giudice ha affermato che residuava la possibilità che la ragazza avesse visto immagini di natura pornografica, dettaglio che non è stato possibile accertare per gli scorretti accessi al computer realizzati dagli inquirenti successivamente al sequestro.
Ciò nondimeno, l’unico intervallo temporale in cui poteva essersi verificata tale ipotesi si collocava tra le 22,09 e 25 secondi e le 22,14 e 24 secondi.
Il breve lasso di tempo e il fatto che le immagini pornografiche erano collocate in un percorso di non immediata accessibilità (v. relaz. peritale pagg. 110\111), a giudizio del giudice sottraevano plausibilità all’ipotesi in esame.
Anche perché l’ipotizzato litigio conseguente alla non provata visione delle immagini pornografiche cozzava con il fato che A.S., rientrato poco dopo le 10, lavorò alle tesi fino a mezzanotte e 10; oltre al fatto che C.P. conosceva già da tempo la passione di A.S. per la pornografia.
Il giudice ha ricordato anche che A.S. dichiarò di essere rientrato in casa intorno all’una di notte, e la circostanza trovò conferma nelle dichiarazioni dei suoi vicini di casa e nell’operazioni di disattivazione e riattivazione del sistema antifurto della casa dei P. alle ore 00,59.
Nessuno dopo di allora rientrò in casa, continua il giudice, dal momento che la attivazione\riattivazione all’1.52 di circa 60 secondi si poteva spiegare magari con l’ingresso dei gatti di C.P. in casa.
Era possibile che tra mezzanotte e 10 e l’una di notte si fosse svolto un litigio tra i due ragazzi. Il fatto che A.S. quella notte non dormì presso l’abitazione della fidanzata poteva costituire un indizio univoco di un avvenuto litigio tra i due ragazzi. Del resto C.P. aveva confidato anche alla sua amica M. G. che per quei giorni di agosto aveva progettato di passare molto tempo assieme al fidanzato; quindi l’allontanamento notturno tra i due ragazzi mal si conciliava con quel progetto. Per contro, da una chat del 1 agosto 2007 emergeva l’intenzione di A.S. di conciliare i suoi impegni di lavoro con il passare molto tempo con la propria fidanzata. Proprio come avvenne nella realtà.
Per altro verso: entrambi avevano le loro preoccupazioni legate ai propri animali domestici (il cane A.S. ed i gatti per C.P.); l’intenzione d A.S. di ultimare la tesi di laurea velocemente; vi era qualche difficoltà legata alla necessaria preparazione del divano letto nella saletta della televisione perché i due ragazzi dormissero nello stesso letto.
Non si poteva escludere che la volontà di A.S. di andare a dormire presto presso la propria abitazione potesse aver dato luogo ad un litigio.
Ma, ad opinione del giudice, non si trattava di un indizio univoco, perché anche nei giorni precedenti i due fidanzati non avevano dormito insieme.
Entrambi avevano un autonomo domicilio e vi potevano essere ragioni alternative al litigio.
L’ipotesi del litigio non risultò sostenuto da elementi di riscontro.
Nel corso della notte non vi furono comunicazioni di alcun tipo tra i due ragazzi e la ricostruzione delle ore precedenti alla separazione notturna resa dall’imputato apparve priva di evidenti contraddizioni. Ad esempio vi era il fatto che A.S. parcheggiò la sua auto all’esterno e non all’interno del cortile dei P.; chiaro segno che già alle 22,00 era intenzione dell’imputato quella di rientrare per la notte presso la sua abitazione.
A.S. per giunta indicò in dettaglio i programmi televisivi che C.P. aveva visto quella sera. E con dovizia di particolari difficilmente compatibile con una fantasiosa ricostruzione degli eventi, A.S. affermò che C.P., uscendo nel cortile per salutarlo, trovò vicino alla sua autovettura il proprio gatto Milù che chiamò per farlo rientrare in casa..
Dunque il giudice ha concluso che non era emersa la prova congrua riguardo al possibile movente-occasione dell’omicidio da parte dell’imputato.
In conclusione allora, erano emersi come ragionevolmente certi due indizi: l’impronta digitale di A.S. sul contenitore del sapone liquido nel bagno al pianterreno, e la presenza del DNA di C.P. su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso ad A.S..
Entrambi gli elementi, però, non presentavano il requisito della gravità.
Per altro verso era risultata ragionevolmente certa la prova dell’alibi fornito da A.S.. Inoltre, in circostanze di tempo di luogo ragionevolmente compatibili con l’aggressione a C.P., era emersa la presenza di una bicicletta non identificata, ma non in uso o nella disponibilità dell’imputato.
Quindi il quadro emerso era contraddittorio e insufficiente per dimostrare la colpevolezza dell’imputato ogni oltre ragionevole dubbio.
2. L’IMPUGNAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO 2.1. La ricostruzione della scena del delitto.
Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione di primo grado chiedendo la condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia.
Ha lamentato che il giudice: non aveva fornito congrua motivazione dell’affermazione secondo la quale l’aggressione non era stata un atto concentrato nel tempo. Aveva recepito integralmente l’opinione del medico legale pur non condividendo il punto di partenza di quei ragionamenti; Gli argomenti tratti dalla premessa che l’aggressione necessitò di tempi lunghi dovevano essere oggetto di completa rivalutazione.
Nella valutazione dei diversi indizi, aveva frammentato la ponderazione dei diversi argomenti, mentre la valutazione unitaria e complessiva degli aspetti scientifici, delle circostanze logiche e fattuali, completamente omessa dal giudice di primo grado, avrebbe portato a conclusioni opposte.
Inoltre le perizie non risultavano motivate congruamente né supportate scientificamente. Esse non avevano preso in considerazione le dichiarazioni di A.S. del 17 agosto, del 22 agosto del 24 settembre 2007, il fascicolo fotografico di primo intervento, la consulenza tecnica espletata dal dott. Pr. e dalla dott. P. sui capelli trovati nella pozza di sangue alla base della scala che porta al primo piano.
Il Collegio Peritale nominato non aveva conosciuto il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato; e quanto alla valutazione della consistenza umida o secca delle macchie di sangue non aveva considerato le prime foto scattate sul luogo, ed aveva ignorato la presenza di capelli nella pozza di sangue posta sulla scala che porta primo piano.
Il giudice: si era riportato semplicisticamente a quei risultati peritali incorrendo in errori di illogicità ed arbitrarietà. Non aveva spiegato perché erano state respinte le conclusioni contrapposte dei Consulenti del Pubblico Ministero e della Parte Civile. Aveva etichettato come irrilevante aprioristicamente il risultato del test alla tetrametilbenzidina.
quanto alla traccia del DNA della vittima sui pedali della bicicletta di A.S. non aveva combinato i dati scientifici con quelli circostanziali. Ed invece, ha affermato il Pubblico Ministero, il responsabile dell’omicidio doveva essere una persona che conosceva la vittima e che aveva con questa un rapporto interpersonale stretto.
A.S. aveva reso false dichiarazioni sulle modalità del ritrovamento del corpo e con riferimento alla telefonata al 118.
Inoltre si rinvennero i seguenti elementi: la presenza di DNA della vittima sui pedali della sua bicicletta proveniente da substrato biologico di natura ematica; le impronte di A.S. sul dispenser del sapone e il DNA della vittima, proprio nel luogo ove l’omicida entrò per lavarsi del sangue di cui si era sporcato; l’assenza sulla scena del crimine di soggetti terzi.
Il Giudice non aveva tenuto conto (cfr. ag. 23): che non poteva essersi trattato di un tentativo di furto o di rapina; che mancavano segni di effrazione sui cancelli esterni; che mai il ladro cerca di occultare il cadavere invece di scappare subito; che era escluso che C.P. fosse stata vittima di un tentativo di violenza sessuale; che la mano dell’assassino fu univocamente indirizzata nella volontà di uccidere; che la vittima era in casa con una persona di sua conoscenza ed infatti indossava soltanto il pigiama; che l’omicida conosceva come era fatta l’abitazione al suo interno e sapeva che la ragazza era sola. Tanto che egli si indirizzò immediatamente verso il bagno, recandosi decisamente nella saletta della tv ed in cucina, forse per accertare che non vi fossero oggetti che dimostrassero la sua presenza; che non era stata trovata alcuna impronta attribuibile ad altri soggetti estranei alle indagini.
Doveva “pertanto scartarsi, in quanto non compatibile con i dati emersi e del tutto inverosimile, l’ipotesi che l’assassino di C.P. sia stato uno sconosciuto, non mosso da alcun movente, mentre l’unica ipotesi ragionevole e percorribile è che il responsabile dell’omicidio di C.P. vada individuato in una persona con la quale la vittima doveva avere un rapporto di stretta conoscenza” (cfr. pag. 25) 2.2.1. Le false dichiarazioni di A.S. circa le modalità del ritrovamento del corpo di C.P..
Il giudice affermò che la dimostrazione della falsità del racconto di A.S. sul ritrovamento del corpo di C.P. rappresentava una circostanza indiziaria che, se provata, avrebbe presentato un elevato indice di gravità. Infatti il giudice affermò che “se A.S. non è entrato o comunque non si è affacciato alle scale del vano cantina per scorgere il corpo della propria ragazza come lui racconta, non può che descrivere la scena del delitto e la posizione del cadavere in quanto in un altro momento della giornata è entrato nell’abitazione come autore del fatto omicidiario”.
Il giudice quindi individuò all’interno di quelle dichiarazioni un primo segmento relativo alle attività preliminari e funzionali all’ingresso nell’abitazione della vittima, ed una seconda fase di esplorazione interna dell’abitazione e dei suoi locali.
Specificò che solo la prima parte conteneva elementi descrittivi del contesto e delle modalità di azioni che potevano costituire indice di verità della dichiarazione, mentre con riferimento alla seconda parte, si trattava di reazioni visive mentali dell’imputato, per loro natura altamente opinabili.
Con riferimento poi al tragitto che A.S. dichiarò di avere percorso, il giudice affermò che A.S. non poteva non intercettare qualche macchia del pavimento; ma poteva averlo fatto in misura tanto esigua da far apparire non inverosimile la mancata immediata evidenza macroscopica del sangue e la mancata evidenza microscopica successiva.
L’Accusa ha contestato al riguardo la valutazione frammentaria dei ragionamenti indiziari relativi alle sezioni in cui il giudice suddivise il macroindizio.
Mancava la doverosa valutazione da operare integrando complessivamente tra loro i risultati dei singoli elementi di ragionamento.
Il giudice avrebbe dovuto considerare le inverosimiglianze del racconto riferito dall’imputato, collegandole alle risultanze dei rilievi sulle scarpe ed all’assenza delle tracce del passaggio di A.S. nell’abitazione, oltre che alle inverosimiglianze del racconto di A.S. relativo a quanto compiuto una volta uscito dall’abitazione della fidanzata ed ai tempi ed ai modi della telefonata al 118.
Ed invero: i dettagli del racconto di A.S. richiamati dal giudice (assenza del segnale luminoso dell’antifurto etc.) non erano indice univoco di dichiarazioni veritiere perché funzionali anche alla messa in scena del falso rinvenimento del cadavere della fidanzata; i movimenti all’interno della casa erano stati valutati come verosimili senza soppesare la loro coerenza interna e la consequenzialità logica; quanto alla chiamata al Servizio del 118, A.S. aveva reso dichiarazioni false ma immotivatamente valutate separatamente rispetto alla ricostruzione resa dall’imputato, fraintendendo il significato probatorio di quel frammento di condotta.
Se quindi l’intero racconto fornito dall’imputato era falso, il giudice avrebbe dovuto trarne le conclusioni preannunciate all’inizio con riferimento alla sua responsabilità per il delitto.
2.2.1.1. Inverosimiglianze e contraddittorietà delle dichiarazioni di A.S..
L’Accusa ha esposto che l’imputato per un verso fornì una descrizione della posizione del corpo e dei particolari del cadavere molto minuziosa, e per altro verso fece intendere di aver operato in condizioni svantaggiose perché non aveva mai acceso la luce del vano cantina ed aveva sceso soltanto uno o due gradini della scala. Poi il 22 agosto disse al Pubblico Ministero che quanto riferito rappresentava quanto egli aveva “pensato o creduto di aver visto perché in effetti si è trattato di un istante… Non ero cosciente o quasi”.
Ciò non era credibile perché non si comprendeva come egli avesse potuto pensare di vedere una serie di dettagli. Era più realistico ritenere che A.S. vide con precisione la vittima e quindi in condizioni diverse da quelle raccontate.
Era illogico che egli neppure si avvicinò al corpo della fidanzata per capire come stesse e che non le portò aiuto. Soprattutto perché l’imputato dichiarò che non era per nulla certo che C.P. fosse già morta, evento da lui appreso solo tramite i carabinieri ed il personale del 118. In quella situazione sarebbe stato logico provare a soccorrere la fidanzata, chiamare subito il Pronto Soccorso rimanendo nell’appartamento e spiegare immediatamente ai soccorritori dove si trovava la ragazza anziché abbandonarla agonizzante. Spiegare tali incongruenze solo con il panico provato fu debole giustificazione anche alla luce della freddezza mostrata da A.S. nella chiamata al Servizio del 118.
2.2.1.2. La falsità delle dichiarazioni di A.S. circa la telefonata al 118.
Il Pubblico Ministero ha ricordato che A.S. il 13 agosto alle 23,45 dichiarò di aver composto il numero del 118 mentre saliva in macchina.
Il 22 agosto affermò che dopo un iniziale errore di digitazione, compose il numero mentre stava per giungere allo stop di Via P..
Ebbene, ha evidenziato il Pubblico Ministero, la registrazione, la durata della telefonata, l’Annotazione dei Carabinieri del 20 settembre 2008, la ricostruzione dei periti provavano che A.S. chiamò al 118 solo davanti alla Caserma dei Carabinieri. Ed allora A.S., pur avendo trovando il corpo martoriato della fidanzata, non si attivò immediatamente e quindi mentì quando sostenne di aver chiamato i soccorsi in modo sollecito.
I periti ing. P. e dott. O. inizialmente, esaminando le celle telefoniche interessate, affermarono che A.S. telefonò quando si trovava in prossimità della villa dei P.. Poi si accertò che anche la cella di ‘competenza’ della Caserma dei Carabinieri era quella della villa (PV47D2).
A.S. ricevè una telefonata mentre si trovava in Caserma intorno alle ore 16 ed agganciò la diversa cella …. E l’esame dei tabulati telefonici evidenziò un’altra dissonanza; e cioè che quando A.S. alle 14,19,35 telefonò al padre mentre era in Via P. presso la villa dei P., agganciò la cella normalmente interessata quando aveva ricevuto le precedenti chiamate mentre era in caserma (…). Fenomeno spiegato dai periti con la periodica memorizzazione da parte del cellulare dell’ultima cella riferimento che era stata impegnata.
Orbene, era noto che mentre A.S. si trovava certamente in Via P. intorno alle 13,40 egli effettuò alcune telefonate (anche al telefono fisso di C.P.). Quindi, ha sostenuto la Pubblica Accusa, per lo stesso fenomeno sopra indicato, era possibile che al momento in cui, nei pressi della caserma, A.S. chiamò il 118, venne agganciata nuovamente la cella di pertinenza della villa, già compulsata nell’ultima precedente chiamata.
E ne convenne anche il Perito il 26 ottobre 2009 (cfr. trascr. ud. Cit. pag. 33).
Dunque A.S. iniziò la telefonata quando stava per entrare nella Caserma, come si desumeva anche dall’Annotazione di Servizio dei Carabinieri del 20 settembre 2008. Le frasi ricordate dall’operante corrispondevano infatti a quelle che A.S. pronunciò dal secondo n. 21 in poi nella conversazione con il Servizio del 118.
Il carabiniere impiegò circa 27/29 secondi per giungere ad aprire il cancello della caserma. La registrazione della telefonata intorno al decimo secondo riportava il suono dell’apertura del cancello della Caserma dei carabinieri.
Quindi A.S. telefonò al 118 solo una volta giunto innanzi alla Caserma, mentre suonava il campanello.
E poi A.S. nella conversazione non sembrava per nulla preso dal panico, sentimento che egli indicò come quello che lo assalì nell’uscire dalla villa (cfr. pag. 37). Egli non sollecitò a fare presto e disse agli operatori: “credo che abbiano ucciso una persona ma non sono sicuro, forse è viva”.
“In questo senso”, conclude il P.M. “la freddezza e distacco corroborano la prova già data che A.S. contrariamente a quanto dichiarato ha chiamato il numero di emergenza solo una volta arrivato alla Stazione dei carabinieri e non certo fuggendo dalla villa”.
Il giudice, ignorando tali discrasie, fraintendendo il ragionamento condotto dall’Accusa, sostenne per un verso che per attribuire valore iniziante alla freddezza di A.S. bisognava prima provare che egli avesse commesso l’omicidio. In secondo luogo sostenne che la possibile errata indicazione del momento dell’inizio della telefonata poteva derivare dalla confusione e dallo choc iniziale vissuti dall’imputato, ipotesi avvalorata dall’iniziale errata digitazione della telefonata rivolta al 118.
Ed invece ad opinione del Pubblico Ministero proprio il ricordo tanto dettagliato di aver errato inizialmente a digitare il suo telefono provava che A.S. non era confuso.
2.3.1. L’assenza di tracce di sangue sulle suole delle scarpe indossate e l’assenza di impronte delle scarpe nell’abitazione di Via P.
Il Pubblico Ministero ha esposto: che in caserma A.S., per sua dichiarazione, indossava le stesse scarpe Lacoste con le quali era entrato nella villa subito prima; che il brigadiere S. dichiarò che le scarpe non avevano macchie di sangue; che le analisi effettuate dai Consulenti del P.M. (Capitano M.) (prima il Combur test, poi l’esame al luminol e poi la ricerca di tracce di Dna, positive solo con riferimento a A.S.) esclusero la presenza di sangue o di tracce biologiche riconducibili a C.P..
A proposito del risultato del test della tetra-metil-benzidrina sulla suola della scarpa destra. (Microtracce 17.09.1 e 17.09.2) il Pubblico Ministero ha inteso affermare che il Perito dott. R. (cfr. Perizia del 28.9.2009 ed ud. 4 ed 11.11.2009) dopo molto tergiversare concluse per una valutazione dubbia sulla presenza di sangue sulla scarpa (cfr. in particolare dubbio-negativa; cfr. anche pagg. 133/134 ud. 11.11.2009); tutti i consulenti di Parte (cfr. dott. C. ud. 10.11 e controdeduzioni Capitano M. del 21.11.2009, nonché il Prof A. per la Difesa nelle tabelle allegate alla memoria del 16.10.2009) concordarono per l’esito negativo del test; anche il Perito chimico Prof. C. concluse in modo identico.
Il giudice invece, secondo quanto si legge nell’impugnazione a pag. 42 “ricava dalla discussione tra il perito ed i consulenti un ingiustificato giudizio di incertezza del test della tetrametilbenzidina che utilizza per sostenere l’insufficienza di questo tipo di accertamento; viceversa quanto sopra esposto dimostra come il risultato del test in questione non fosse affatto incerto e quindi neppure possa negarsi valore a questo tipo d metodica di ricerca del sangue, poiché semmai l’incertezza e la confusione non riguarda l’accertamento tecnico bensì l’operato in concreto ed il giudizio espresso dal dott. R.”.
Ciò che davvero rilevava, ha concluso il P.M., era che l’applicazione di tutte le metodiche più sensibili disponibili escluse la presenza di materiale cellulare di C.P. sulle scarpe di A.S..
2.3.2. L’impossibilità di non calpestare sangue nell’abitazione di Via P.
Il Pubblico Ministero ha posto in luce che A.S. dichiarò di essere entrato in casa, di aver percorso il corridoio fino alla saletta tv, di essersi spostato nel bagno e poi in garage, di essersi fermato davanti al vano scale della cantina, di aver incontrato difficoltà ad aprire, e quindi di essere scappato senza vedere dove metteva i piedi.
Nel corso delle indagini preliminari il Prof. B. pur tenendo conto di alcune variabili comportamentali e tecniche nel senso più favorevole all’imputato (proiezione solo ortogonale delle suole delle scarpe senza calcolare il rullaggio; non calcolati i movimenti effettuati in prossimità della porta di accesso al bagno, alla sala tv ed al garage; non calcolati i movimenti una volta aperta la porta a soffietto del vano scala verso la cantina; non calcolate eventuali macchie presenti nelle fughe delle mattonelle; non calcolate variabili nella camminata dell’imputato) concluse per l’assoluta improbabilità di non calpestare le macchie di sangue. Egli sostenne poi, che davanti alla porta del vano scala cantina era possibile porre i piedi fuori dall’imbrattamento ematico posto a circa 75 cm. Dalla porta con una percentuale dello 0,6%, posizionando per giunta i piedi in posizione non naturale. In conclusione, si poteva affermare che era “assolutamente impossibile che una persona, calzando le scarpe indossate da A.S., potesse muoversi all’interno dell’abitazione senza intercettare macchie di sangue” (cfr. pag. 45) I Periti del giudice, Prof. B. e Prof. G. riconobbero l’esattezza della ricostruzione del posizionamento delle tracce ematiche e confermarono quei risultati. Quindi, ha affermato il Pubblico Ministero, dovevano essere disattese le critiche sul punto del Consulente della Difesa, Prof. P. e l’obiezione della alterazione delle originarie macchie di sangue.
Vennero svolte le prove sperimentali guidate dal Perito Prof. G. per acquisire i parametri normali della camminata dell’imputato da paragonare a quelli forniti nelle simulazioni.
A.S. attuò strategie di evitamento (cfr. anche figura R1 della perizia a pag. 101) tenendo velocità ed ampiezza di passo non sincere. (cfr. pag 47). “I parametri di camminata di A.S. acquisiti in relazione alle prove .. rappresentando un comportamento motorio di chiaro evitamento consapevole, ad avviso del P.M. non possono in nessun modo essere presi in considerazione ai fini della simulazione”.
Quindi, ha sostenuto il P.M., i risultati della simulazione effettuati dal Prof. B. con i parametri di camminata c.d. large non erano attendibili ed utilizzabili fini del processo proprio perché falsati dal comportamento consapevolmente tenuto dall’imputato.
In conclusione, pur mancando un risultato di sintesi finale, con esito sovrapponibile a quello del Prof. B. si evidenziò la probabilità assolutamente nulla di evitare tutte le macchie di sangue, anche a voler escludere tutte le macchie inferiori e 4 mm quadrati. Ed escludendo quelle inferiori a 256 mm2 pari a circa il 90% delle macchie presenti, ipotesi priva di giustificazione tecnica, la percentuale di percorso netto era inferiore all’1% (cfr. tabella a pag. 14 delle deduzioni del 21.11.2009 del Prof. B.).
Per giunta non si tenne conto del fatto che A.S. scese almeno per due gradini, ove la presenza di sangue era massiccia.
Quindi, il P.M. ha concluso nel senso che era irragionevole pensare che A.S., senza fare alcuna attenzione, avesse potuto camminare nella casa senza imbrattare le scarpe.
Orbene, afferma il Pubblico Ministero, il giudice affermò (cfr. pagg. 101 e 102) che l’imputato doveva necessariamente intercettare le macchie ematiche più piccole ma poteva evitare di calpestare le ampie pozze di sangue. Quanto a quella posta innanzi alla porta a soffietto, “non vi sono comunque evidenze certe che A.S. dovesse calpestarla con l’intera o comunque con buona parte della scarpa”.
Non si comprendeva però, a quale esito delle prove scientifiche il giudice si fosse riferito. Il riferimento alle prove sperimentali era assolutamente generico ed indeterminato, “tenuto conto che tra queste vi sono prove sperimentali nelle quali ai figuranti è stato chiesto di evitare consapevolmente il sangue”. (Cfr. pag. 50) Per giunta A.S. il 17 ed il 22 agosto 2007 dichiarò di aver compiuto movimenti diversi da quelli attribuitigli dal giudice (cfr. appello P.M. pagg. 51 e 52).
Il giudice, poi, non indicò qual’era la posizione statica in grado di collocarsi davanti alla porta a libro della cantina per aprirla senza mettere i piedi nella pozza di sangue lì presente.
Il Prof. B. indicò una sola posizione (fig. 6.7-2) che però comportava la necessità di incrociare i piedi per aprire la porta.
Anche i Periti non individuarono percorsi e posture normali che non comportassero l’imbrattamento delle suole delle scarpe. E tutto ciò, ha sottolineato il P.M. senza tener conto che A.S. dichiarò di essere sceso almeno per due gradini.
Era parimenti scorretto affermare che la possibilità per A.S. di evitare la pozza di sangue presente davanti alla porta della cantina potesse ricavarsi dalla circostanza che i carabinieri intervenuti si spinsero sino alla scala della cantina senza lasciar impronta del loro passaggio. Infatti era evidente che costoro si mossero con il preciso intento di evitare il sangue sul pavimento. Pertanto l’unica conclusione logica era che A.S., oltre a non poter evitare le macchie più piccole, “non poteva evitare almeno la pozza di più grandi dimensioni che si trovava davanti alla porta di accesso al vano cantina”. E ciò a tacere del fatto che le prove sperimentali non avevano mai considerato il percorso in uscita dal vano scala di un soggetto che avesse sceso almeno due gradini.
2.3.3. L’idrorepellenza della suola delle scarpe di A.S..
In Pubblico Ministero ha quindi ricordato che il Perito Prof. C. smentì le conclusioni apodittiche del Consulente della Difesa Prof. A.. Infatti le suole in questione, data la loro morfologia superficiale molto irregolare e la presenza di cavità e pori aumentati dall’usura, erano in grado di captare fluidi e particelle solide (cfr. in tal senso anche relaz. Col. G. del 12.12.2007) 2.3.4. La rilevabilità dell’imbrattamento ematico e la dispersione delle tracce di sangue. L’assenza di impronte di suole delle scarpe di A.S. all’interno della casa di Via P..
Il giudice, ha sostenuto il P.M., rispose negativamente al quesito se il passaggio sulla scena del delitto potesse determinare un imbrattamento ematico comunque rilevabile, dal momento che anche sulle scarpe dei carabinieri entrati in Via P. non mostrarono la presenza di macchie ematiche né le successive analisi consentirono di rilevare la presenza di microtracce.
Il giudice però aveva trascurato il fatto che i carabinieri non effettuarono lo stesso percorso dell’imputato e cercarono di evitare le macchie. Essi infatti, non aprirono la porta del vano cantina in quanto già aperta, ed operarono in condizioni di maggiore visibilità ed operarono tutte le cautele possibili per evitare l’imbrattamento..
Né aveva rilievo il fatto che il Car. M. la mattina del 14 agosto non rinvenne macchie di sangue sulle sue scarpe; così come era privo di importanza che le scarpe dei militari non presentarono tracce di sangue dato che le analisi vennero compiute a distanza di tempo, mentre A.S. consegnò le sue scarpe la mattina del 14 agosto.
Quindi, l’assenza di tracce di sangue sotto le scarpe di A.S. era inconciliabile con la diffusa presenza di sangue sul pavimento.
Restava da accertare se era possibile che le tracce di sangue dalle scarpe necessariamente imbrattate si fossero potute cancellare.
Il giudice a pag. 94 della sentenza affermò che le tracce, al momento dell’ingresso di A.S., erano totalmente o parzialmente secche; senza esporre però le ragioni per le quali non aveva tenuto conto delle obiezioni formulate al riguardo dai Consulenti del P.M.
L’accertamento del dott. V. “venne effettuato senza rispettare alcun criterio scientifico”. Egli “non documentò la temperatura, il grado di umidità, le condizioni di areazione dei locali in cui la sperimentazione stessa è stata effettuata”. E poi ad esempio, venne adoperata una fonte di luce che incise sui tempi di essiccamento.(cfr. pag. 57) Inoltre il Perito per compiere le valutazioni di sua competenza si servì in particolare di alcune fotografie delle macchie scattate alle 14,13, alle ore 14,16 ed alle ore 14,18. Però, quanto alla chiazza posta davanti al vano cantina, venne esaminata una foto che la ritraeva in secondo piano ed in ombra. E poi in altre foto scattate dai carabinieri di Garlasco (cfr. la n. 10 e le nn. 1116 e 1133 JMG del NORM CC di Vigevano) quella macchia si presentava ancora lucida.
La foto fatta alle 15,57 del 13 agosto durante il sopralluogo compiuto dal personale tecnico del RONO di Pavia, era di due ore dopo il presunto transito di A.S.. Quindi, ha sottolineato il P.M. essa impropriamente venne tenuta in considerazione dal dott. V. (cfr. fig. 13 pagina 35) per dedurne la essiccazione alle 13,50; e cioè due ore prima.
Ciò valeva anche per le piccole macchie di sangue poste vicino alle scale (cfr. fascicolo fotografico del NORM di Vigevano del 1 settembre 2007 foll. 801-818 faldone 1) che non presentavano il tipico aspetto dell’essiccamento rappresentato dal distacco della corona periferica; materiale nemmeno visionato dal Perito dott. V., non avendolo indicato nella elencazione dei documenti su cui egli fondò la sua perizia.
Impropriamente i periti paragonarono le immagini del sopralluogo con le foto del sangue fresco (cfr. foto 38 in perizia dott. V. pag. 50) perché di certo il sangue di C.P. si era depositato prima del sopralluogo.
Il giudice poi non aveva tenuto in conto che le Annotazioni parlarono di liquido ematico non coagulato (cfr.
Annotazione del 13 agosto ore 22,10); i carabinieri S. e M. (cfr. appello pag. 61) parlando di sangue liquido; la dott. R. del Servizio del 118, intervenuta alle 14,10, che osservò il sangue per meno tempo degli operanti, non escluse la parziale presenza di sangue ancora fresco, soprattutto “scendendo le scale, dove poi era il corpo, lì c’era ancora sangue sciolto”; il carabiniere S. testimoniò di essersi sporcato i calzari entrando per la terza volta intorno alle ore 14,10. Quindi il sangue doveva essere liquido alle ore 13,15 quando A.S., secondo il suo racconto entrò per l’unica volta nella villa.
In quel frangente almeno le gocce di più grandi dimensioni e le ampie macchie di sangue erano ancora umide e non era credibile che le macchie si fossero disperse tra le 13,50 del 13 agosto e le 7,25 del 14 agosto, intervallo durante il quale l’imputato rimase in Caserma per essere ascoltato.
Il RIS di Parma, il Perito dott. C. (cfr. in particolare perizia pagina 12 e pag. 98) e il dott. V. (cfr. perizia pag. 134 quanto alla permanenza dell’emoglobina; cfr. anche pag. 140) evidenziarono che il passaggio su sangue umido determina un imbrattamento che non si disperde con l’utilizzo delle scarpe.
Ed allora l’assenza di tracce ematiche sotto le suddette scarpe accertata dai Consulenti del P.M. provava la falsità delle dichiarazioni di A.S..
Il P.M. ha quindi avversato la conclusione del dott. V. secondo cui era possibile la dispersione delle tracce eventualmente raccolte a causa dell’uso successivo delle calzature sostenendone la non correttezza e la non scientificità della stessa.
Anche con riguardo alla sperimentazione del calpestamento delle macchie secche e semisecche la conclusione del perito dott. V. era “infondata e fuorviante”.
A tale proposito il Pubblico Ministero ha contestato il fatto che non vennero documentate le condizioni di svolgimento degli esperimenti; non si tenne conto che A.S. non camminò rimanendo sempre in caserma; le prove svolte a Torino su scarpe analoghe a quelle di A.S. non tennero conto dei movimenti conosciuti che l’imputato realizzò; solo i genitori di A.S. accennarono all’erba bagnata del prato della loro abitazione calpestata dal figlio; non era certo che nella notte tra il 12 ed 13 agosto il relativo l’impianto di irrigazione fosse in funzione; la madre dell’imputato, dopo le dichiarazioni del 13 agosto, preferì non farne di successive, rivelando poi quel particolare solo innanzi ai difensori del figlio.
Inoltre il P.M. ha sostenuto che era illogico ipotizzare che l’acqua avesse cancellato le chiazze di sangue ma non anche il DNA dell’imputato che invece venne trovato sulle suole. (cfr. pag. 66) E poi il residuo vegetale trovato sotto la suola di A.S., poteva derivare dal fatto che l’imputato aveva scavalcato il muro perimetrale della villa di C.P. calpestando l’erba di quel giardino; e non vi era ragione quindi per estendere gli esperimenti peritali anche al calpestamento di un prato bagnato.
Infine, ad opinione del P.M. non vi motivo per accreditare l’intervento di fattori non ponderabili perché erano noti i trasferimenti di A.S. tra le 13,50 del 13 agosto a la mattina successiva. Fermo restando che era inspiegabile l’assenza di tracce rilevanti sull’auto che A.S. appena uscito dalla casa dei P., adoperò per raggiungere la caserma..
I periti chiarirono in esordio che i loro risultati erano soltanto orientativi, per poi concludere per la possibile dispersione delle tracce ematiche. Essi però non si coordinarono con il Prof. B. e le prove di calpestamento riguardarono solo un quarto della superficie totale delle suole in esame.
Anche la scelta di non riprodurre una reale camminata e realizzare non meglio documentate pedate verticali, ad opinione del P.M. falsava l’esito della prova perché era ignota la pressione esercitata al momento dell’appoggio a terra della scarpa, fattore di grande incidenza nel fenomeno di raccolta delle tracce di sangue, sia perché era “evidente che ogni passo fatto sulla singola mattonella sottragga materiale da una superficie che man mano viene impoverita di materiale ematico”. (Cfr. pag. 67) Per giunta, ad opinione del P.M., le conclusioni formulate erano diverse dai dati esposti nella perizia. Infatti, dopo aver calpestato sangue secco con un quarto della superficie di suola disponibile, ed aver effettuato una camminata all’aperto di circa un’ora la suola risultò ancora positiva al test della tetra metil benzidina (cfr. tabella a pag. 134).
Il prof. C. estrasse dalla suola delle scarpe tracce di materiale positivo alla benzidina. Risultato sbrigativamente liquidato dai periti V. e R. con il fatto che quel risultato positivo riguardava una traccia di natura aspecifica senza spiegare come mai lo stesso test sulla restante parte della scarpa di A.S. che non aveva calpestato il sangue, diede esito negativo; a prova del fatto, ha sottolineato il P.M., che la metà di suola che calpesta il sangue reagisce al test e quella che non calpesta il sangue non reagisce.
“L’unica ipotesi ragionevole per spiegare la reazione positiva del test” afferma che il P.M. “è che tale test abbia rilevato la presenza dei residui del sangue calpestato in precedenza, presente in quantitativo dunque sufficiente per reagire al test della tetrametilbenzidina, ma inferiore alla soglia rilevabile con il test immunocromatografico” (cfr. pag. 69) Infine anche il brigadiere S. testimoniò che le scarpe di A.S. che non erano sporche di sangue in modo visibile.
Elementi tutti non considerati da giudice nonostante che portassero ad escludere che A.S. fosse entrato nella casa di C.P. secondo le modalità riferite.
Il Pubblico Ministero ha posto in rilievo che nell’abitazione non vennero trovate le impronte delle scarpe di A.S., quantomeno davanti alla scala di accesso alla cantina.
Il giudice superò tale aspetto problematico perché si convinse che A.S. non calpestò le tre ampie pozze di sangue; evenienza giudicata impossibile dal P.M., quantomeno per quanto concerne la pozza davanti alla porta del vano cantina.
Privo di rilievo era il riferimento allo stato delle scarpe dei carabinieri perché essi non calpestarono il sangue dato che percorsero la scena del delitto con il preciso intento di scavalcare quella macchia giovandosi, per giunta, di migliori condizioni di visibilità. A.S. invece non vide chiaramente la macchia perché la porta verso la cantina era chiusa, perché la luce era spenta, e perché passò lì davanti sia per andare verso la saletta tv che per salire al piano superiore.
Quindi il Pubblico Ministero ha concluso nel senso che l’assenza delle impronte delle scarpe sicuramente imbrattate provava che A.S. non aveva detto la verità.
2.3.5. Ulteriori indici della falsità delle dichiarazioni di A.S..
Il Pubblico Ministero ha quindi lamentato la mancata considerazione del fatto che: non venne trovato sangue o materiale biologico compatibile con la vittima sul tappetino e sui pedali della Golf dell’imputato, pur trattandosi della prima superficie che A.S. calpestò appena uscito dalla casa di C.P.; A.S. provò ad alterare il risultato della prova simulata, svolta presso l’Istituto Don Gnocchi di Milano modificando l’ampiezza della propria falcata. Condotta non valutabile solo ai sensi dell’art. 228 co. III c.p.p., norma che fa riferimento alle sole notizie richieste dal perito e non ai comportamenti adottati dall’imputato, che invece il giudice avrebbe dovuto apprezzare liberamente; tra le 13,43 e 22 secondi, quando A.S. effettuò l’ultima telefonata al telefono fisso di C.P. e le ore 13,50 e 24 secondi in cui telefonò al 118, trascorsero 7 minuti e 2 secondi. Ebbene i movimenti che egli effettuò nella casa necessitavano di 30 secondi; in 2 minuti egli raggiunse la caserma dei carabinieri. Restavano circa 4 minuti e 30. Lasso temporale che contrariamente a quanto affermato dal giudice, era eccessivo per decidere se scavalcare il cancello, per vedere se C.P.
fosse fuori casa e per scavalcare il muretto; ed il racconto di A.S. non era coerente con le risultanze del procedimento.
Pertanto il Pubblico Ministero ha tratto la convinzione che A.S. rese dichiarazioni non verosimili. Infatti: le perizie inducevano a concludere nel senso che non era possibile che egli avesse compiuto i movimenti descritti; egli non telefonò al 118 nelle circostanze riferite e quindi egli mentì riguardo alle modalità del ritrovamento del cadavere. E se davvero fosse stato innocente non avrebbe avuto ragioni per mentire; egli conosceva perfettamente la posizione assunta da C.P. in fondo alle scale. Quindi, non essendo entrato nella villa con le scarpe consegnate ai carabinieri, era evidente che egli vide C.P. in un momento anteriore e con scarpe diverse; nell’abitazione vennero trovate le impronte di una sola persona. E se A.S. fosse entrato dopo l’omicida avrebbe dovuto lasciare de proprie impronte diverse.
Ciò spiegava perché A.S. non soccorse la fidanzata; non chiese immediatamente l’intervento dei soccorsi, chiamando invece il 118 solo mentre stava entrando nella caserma.
2.4.1. Il DNA della vittima sui pedali della bicicletta Umberto Dei Milano.
Il Pubblico Ministero ha affermato che contrariamente alle conclusioni dei periti, il DNA rinvenuto sui pedali derivava da substrato biologico di natura ematica.
I periti furono di avviso contrario perché il quantitativo di DNA estratto se relativo a sangue, doveva essere contenuto in una macchia visibile ad occhio nudo; circostanza esclusa dai Consulenti del P.M. che non avevano evidenziato la presenza di macchie visibili sui pedali.
Il PM però ha affermato che nulla autorizzava a ritener che il campione bu-p raccolto dai Consulenti del P.M. derivasse da una sola traccia. La suola dell’omicida calpestò più macchie di sangue; quindi poteva aver lasciato più tracce sui pedali, evenienza avvalorata dalla geometria a pallini della suola dell’impronta trovata nella casa della vittima.
Inoltre la traccia, a causa della pressione del piede sul pedale, poteva aver assunto una forma diversa dalla originaria.
Il rappresentante dell’Accusa ha quindi affermato che “nessuna argomentazione scientifica sussiste per escludere che il substrato biologico da cui è stato estratto il DNA di C.P. fosse rappresentato da sangue” (cfr. pag. 78) In alternativa alla provenienza ematica, i Periti sostennero ipotesi non plausibili. Ad esempio affermarono che si poteva trattare di tessuti molli quali un frammento di encefalo o muco nasale o anche saliva della vittima.
Premesso che non aveva rilievo statistico apprezzabile l’ipotetica dispersione di DNA nell’ambiente, il Pubblico Ministero ha avversato la possibilità della provenienza da saliva perché si doveva ipotizzare un contatto diretto tra bocca e pedale. Ipotesi che la Pubblica Accusa ha qualificato molto recondita, al pari di quella della provenienza da muco nasale. Non poteva essersi trattato nemmeno di uno starnuto che avrebbe cosparso il materiale anche su altre zone della bicicletta. E sulla canna e sulla sella era stato effettuato il test dell’amilasi con esito negativo.
L’ipotesi del materiale cerebrale invece, risultava indifferente rispetto alla prospettiva dell’Accusa.
E poi la madre della vittima dichiarò che la figlia raramente usava la bicicletta e che era andata in bicicletta con A.S. solo il giorno di Pasqua del 2007 quando si procurò un’abrasione alla caviglia (cfr. informazioni rese da P.R. il 22 ottobre in Faldone 2 foll. 377-378).
Però il Pubblico Ministero ha sottolineato al riguardo che non si sapeva quale bicicletta venne adoperata quel giorno e se C.P. si procurò l’abrasione con quella bicicletta. La madre, poi, aveva detto che si era trattato solo di un arrossamento cutaneo senza perdita di sangue.
Il giudice invece si convinse che la presenza di DNA derivò da circostanze non provate, in grado di preservare la traccia genetica per molto tempo, nonostante che dopo di allora la bicicletta venne utilizzata in altre occasioni, con evidente rischio di dispersione della traccia.
E ciò, a tacere del fatto che sulla bicicletta vi era il DNA solo di una persona che non usava la bicicletta e non anche dei normali utilizzatori.
Inoltre il P.M. ha sostenuto che anche i Periti sostennero l’incompatibilità della traccia di DNA in esame con “sparute cellule epiteliali”.
Quindi l’unica ipotesi sostenibile dal punto di vista scientifico era il quantitativo genetico in esame fosse da ricondurre al sangue di C.P.
Anche perché non si trattò di un profilo misto, o degradato.
Quanto poi alle 9 microtracce rinvenute all’interno dei pedali, ad opinione del P.M., poi, non era congruo ipotizzare, attesi i risultati positivi del Combur test, che si fosse trattato di materiale genetico diverso dal sangue di C.P., con contestuale presenza di sangue animale e delle diverse sostanze che reagiscono al test applicato. L’analisi spettroscopica IR sulla traccia BU-P4 rivelò i picchi caratteristici della sua natura proteica, compatibile con la provenienza ematica della traccia.
Oltre al fatto che bisognava pur conferire valore al fatto che le microtracce reagirono positivamente al test preliminare per la rilevazione del sangue.
Pertanto, sostiene il P.M., “la lettura sistematica di questi elementi rende ardua l’ipotesi di una contemporanea presenza sui pedali di materiale genetico diverso dal sangue di C.P. (saliva o muco nasale), sangue animale, ed una delle diverse sostanze che reagiscono al test alla tetrametilbenzidina”. E quindi, “la presenza di tracce che reagiscono positivamente al test presuntivo sulla presenza di sangue e di una traccia che presenta un aspetto sovrapponibile a quella del sangue doveva invece essere considerato congiuntamente al dato della presenza del DNA della vittima sullo stesso pedale”.
Il P.M. ha sostenuto che il 13 agosto solo A.S. aveva la disponibilità della bicicletta perché i genitori erano già in vacanza; quindi fu lui che calpestò il sangue della vittima.
A.S., il 24 settembre, per giustificare la presenza di sangue sui pedali della bicicletta sostenne che forse aveva calpestato il sangue mestruale di C.P. tra il 5 ed il 12 agosto; ipotesi che il P.M. ha giudicato non realistica perché non vi erano locali dove A.S. avrebbe potuto realisticamente calpestare il sangue mestruale della sua compagna. Egli poi dichiarò che il 13 agosto raggiunse la casa di C.P. adoperando la Golf e non la bicicletta.
Inoltre era provato che quel giorno l’omicida aveva le scarpe sporche del sangue della vittima dal momento che nella casa dei P. il Capitano Ma. del RIS constatò la presenza di impronte di scarpe non corrispondenti alle calzature delle persone che entrarono dopo la segnalazione di A.S..
Pertanto il Pubblico Ministero ha concluso dicendosi convinto che se era ragionevole che la traccia di sangue sul pedale derivava dal sangue di 2.4.2. Le impronte digitali di A.S. sul dispenser del sapone.
Attesa la presenza delle impronte di A.S. sull’applicatore del sapone liquido nel bagno ed il fatto che l’assassino, dopo l’omicidio, andò davanti al lavandino, il giudice si convinse che forse l’assassino poteva aver pulito le mani utilizzando i teli da bagno che, non a caso, la madre della vittima non rinvenne.
Il Pubblico Ministero, invece ha ritenuto più verosimile l’operazione di lavaggio delle mani ad opera dell’assassino anche in assenza di impronta sulle manopole dell’acqua – che potevano essere state impugnate senza toccarle con le mani – e dell’assenza di tracce nei tubi, forse dilavate dallo scorrere dell’acqua.
La Pubblica Accusa ha affermato che il rinvenimento del DNA della vittima sull’erogatore di sapone rendeva possibile che l’omicida lo avesse adoperato con le mani sporche di sangue. Anche perché sull’erogatore non si trovò nessuna impronta di C.P.; come se l’assassino lo avesse pulito. Ed allora essendo state trovate solo le impronte di A.S., e non anche di C.P. o dell’assassino, era probabile che A.S. avesse toccato il dispensatore con le mani imbrattate del materiale genetico di C.P.. E ciò a maggior ragione in assenza di tracce del passaggio nel bagno di un soggetto diverso da A.S..
Il Pubblico Ministero ha ricordato che il giudice formulò un’ipotesi alternativa ma omise di valutare la fondatezza della prospettazione dell’Accusa.
2.5. L’assenza di tracce di terzi nell’abitazione di Via P..
Il Pubblico Ministero ha lamentato anche che non era stato esaltato il dato negativo costituito dall’assenza di tracce nell’appartamento riconducibili a persone diverse da C.P., dai familiari e da A.S., e che non vi erano tracce biologiche di soggetti sconosciuti. Inoltre vi era l’impronta di un unico modello di scarpa, non corrispondente a nessuno dei soggetti intervenuti dopo l’omicidio o a quelle consegnate da A.S., ma di taglia non determinabile ma compatibile con la sua, come dimostrato dal consulente della Parte Civile prof. B..
A.S., dopo l’omicidio, poteva essersi disfatto delle scarpe, dell’arma del delitto e degli abiti sporchi indossati al momento dell’omicidio.
Sul portasapone fu trovato un profilo genetico misto della vittima e forse della madre. La restante componente allelica non si poteva dire che fosse diversa dal profilo genetico di A.S.. Quindi, anche per il portasapone non risulta provata la presenza di una persona diversa da A.S..
2.6. Ora della morte e ricostruzione dell’azione omicidiaria. Il movente.
Il giudice al riguardo, evidenziò problemi di compatibilità tra quanto accertato e l’ipotesi accusatoria, problemi che la Pubblica Accusa ritiene che non sussistano.
Il giudice sulla base di alcune circostanze di fatto, ritenne che l’omicidio avvenne intorno alle 9,12, momento di disattivazione dell’allarme; ma concluse per la difficile compatibilità tra la durata dell’azione omicidiaria ed il tempo a disposizione di A.S.. A ciò si aggiungeva la presenza di una bicicletta che la teste Be. indica come da donna.
Erroneamente, a giudizio del P.M. il Giudice si era convinto che 23 minuti erano pochi per eseguire l’omicidio, dovendosi considerare il tempo impegnato da un preliminare litigio, ed una fase successiva all’omicidio durante la quale A.S. avrebbe dovuto cancellare le tracce del delitto (disfarsi dell’arma, gettare via o lavare i propri abiti, lavare il proprio corpo).
Ed invece il P.M. ha posto in luce che il litigio poteva già essere avvenuto nella notte precedente e non era necessario collocare le azioni tese a coprire l’omicidio prima delle 9,35.
Il giudice poi, ripetendo quanto affermato dal perito V. (cfr. trascr. ud. 4 novembre 2009 pag. 133) si convinse che l’aggressione si svolse in più fasi e richiese alcuni minuti.
Il Giudice aveva provato a sostenere la convergenza delle valutazioni di tutti consulenti in ordine a tale aspetto. Ed invece questi ultimi erano giunti ad una ricostruzione della dinamica dell’omicidio non coincidente con quella sposata dal perito V..
Il perito, secondo quanto esposto dal P.M. nell’impugnazione, non giustificò il rinvenimento di capelli della vittima nella prima pozza di sangue alla base delle scale che porta al piano superiore. Si trattava di 29 formazioni pilifere prive di bulbo, forse perché mozzate assieme al colpo alla testa ed analizzate dal dott. Pr. e dal dott. P. della Medicina Legale.
Il perito affermò anche che l’iniziale fase di epistassi comportava che l’aggressione fosse stata abbastanza lunga, della durata di “alcuni diversi minuti”.
Ben più affidabile dal punto di vista scientifico, si mostrò, a giudizio del P.M., la ricostruzione, in accordo con le regole della B.P.A. resa dal Magg. F. del 12 dicembre 2007.
Anche il giudice si discostò dalla ricostruzione del perito inconciliabile rispetto alle macchie di sangue rinvenute.
Eppure il giudice, si legge nell’impugnazione, partì da premesse opposte rispetto a quelle del dott. V. e, con evidente vizio logico, pervenne alle medesime conclusioni proposte da quest’ultimo.
Se non c’era stata epistassi ma forte colpo al capo alla base delle scale che portano al piano superiore era evidente che il tempo necessario per la formazione della pozza di sangue si ridusse in modo apprezzabile. E poi non era necessario concepire la necessità di una cesura tra le due fasi (cfr. osservazioni del Consulente della Parte Civile prof. G. del 30.9.2009) dato che tutto poteva essere avvenuto senza soluzione di continuità.
Il Pubblico Ministero si è quindi soffermato sul fatto che nessun teste percepì rumori e quindi, forse, non vi fu un litigio iniziale, o forse durò pochi istanti. O forse il litigio era avvenuto la sera prima, ipotesi che spiegava per quale motivo i due fidanzati cambiarono programma e non trascorsero la Quindi, ha concluso il P.M. l’azione poteva essere durata pochissimi minuti e nulla indicava un’azione omicidiaria non concentrata nel tempo.
Di conseguenza potevano essersi dilatate le fasi dell’alterco iniziale, solo eventuale, e dell’azione di autodifesa portata avanti dall’omicida.
(omissis) notte insieme. Infatti chiari segni di quell’originario progetto si rintracciavano nell’acquisto delle pizze, nel fatto che A.S. portò con sé il computer portatile, e che tornò a casa dei P. dopo aver ricoverato il suo cane nel box di casa sua, lavorando al computer sino alle 00,10, trattenendosi con la compagna fino a l’una di notte in intimità.
Quanto al movente, il Pubblico Ministero ha richiamato il fatto che A.S. aveva molto interesse per la pornografia e che in passato aveva indotto C.P. a farsi filmare in abbigliamento intimo e durante i rapporti sessuali. Quindi il rappresentante dell’Accusa ha sostenuto che il litigio poteva aver trovato causa nel fatto che C.P., intorno alle 10 di sera, aprì il computer di A.S. dove si trovavano le immagini segrete conservate dall’imputato.
Ipotesi che, secondo il Pubblico Ministero, e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice, non meritava di essere azzerata solo per il fatto che la ragazza sapeva da tempo della passione del fidanzato.
La teste S.C. (cfr. s.i.t. del 7.2.2008) cugina di C.P. aveva solo ricordato che sua cugina l’aveva informata che A.S. “guardava cose pornografiche” senza esprimere alcun giudizio.
La complicità all’interno della coppia, rileva il P.M., non implica l’accettazione di tutto quanto.
Quanto poi alle operazioni quali quella di liberarsi dell’arma, alcune potevano essersi realizzate durante la fuga o anche nell’arco della mattinata, dato che dopo le 10,17 il computer non testimoniò attività continuativa.
Il rappresentante della Pubblica Accusa ha esposto che il giudice bocciò tale ricostruzione valorizzando l’elemento testimoniale relativo alla presenza di una bicicletta nera da donna alle 9,10 vicino al cancello della famiglia P. (cfr. testimonianza Be. in parte confermata da Manuela Tr. che vide forse la bicicletta il lunedì, giorno dell’omicidio, o forse il venerdì precedente).
Il Pubblico Ministero ha rilevato che le due deposizioni non si confermavano tra loro in primo luogo perché esse descrissero la bicicletta in posizioni non coincidenti. E poi la teste Be., si trovava in una posizione che le garantì un angolo visuale ridottissimo avendo osservato la bicicletta da dietro. Quindi il mancato riconoscimento fotografico della bicicletta di A.S. non provava l’estraneità di A.S..
La teste Tr. che non ancorò il suo ricordo ad un giorno preciso, vide la bicicletta mentre passava in macchina, e riferì la circostanza perché indotta dalla domanda dell’operante (cfr. Verbale del 17 agosto 2007).
Il Pubblico Ministero ha quindi esaminato anche i restanti dettagli nei quali le due deposizioni si differenziavano tra loro. Oltre al fatto che la teste Be. mostrò di aver subìto l’influenza delle trasmissioni televisive che avevano trattato delle indagini.
E poi: le abitudini di vita assai riservata della vittima erano in contrasto con la presenza della bicicletta e con la visita di un conoscente; soltanto A.S. era al corrente della presenza di C.P. in casa; se fosse stato un estraneo a compiere l’omicidio si sarebbe svolto prima un litigio che la teste Be. che era nei pressi non aveva colto.
Il lavoro svolto da A.S. al computer tra le 10,17 e le 12,20 non rappresentava a giudizio del P.M. un dato di fatto in grado di escludere la sua responsabilità. Le valutazioni di continuità di lavoro tratto dai periti informatici erano prive di valore scientifico dato che “non è possibile esprimere un giudizio sullo stato psicologico di un soggetto solo sulla base dell’analisi di un testo prodotto al computer” (cfr. pag. 105).
Il giudice poi, si convinse che le telefonate di A.S. a C.P. la mattina del 13 agosto non furono frutto di calcolo doloso.
Per contro il Pubblico Ministero ha esposto che non si spiegava perché A.S., che ignorava per quale ragione la fidanzata non rispondeva al telefono fin dalle 9,45, non pensò di recarsi a casa della fidanzata per accertarsi che non fosse accaduto nulla.
2.7. Considerazioni conclusive.
Il Pubblico Ministero ha infine esposto nei procedimenti indiziari il giudice è chiamato ad effettuare una duplice operazione. I vari indizi dovevano essere prima soppesati singolarmente e poi nuovamente valutati in una prospettiva globale ed unitaria.
La definizione dei concetti di gravità e di certezza degli indizi, certezza da intendersi in senso processuale, andava tratta dalle decisioni della Suprema Corte (Cass. Sent. n. 118 del 20 ottobre 1994 e n. 31.456 del 31 maggio 2008). Nella pronuncia del 2008 la Corte di Cassazione aveva sancito che “un risultato di prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’attendibilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito”.
Ha quindi lamentato che le varie ricostruzioni scientifiche dovevano essere collegate al dato storico per verificare quale fosse quella verosimile.” Qualora sulla base della combinazione dei dati scientifici con i dati circostanziali acquisiti che attengono al singolo fatto storico possono plausibilmente escludersi le altre, l’ipotesi rimanente deve ritenersi presentare quindi carattere di certezza ai fini del ragionamento probatorio”. (cfr. pag. 108) Inoltre il giudice avrebbe dovuto esaminare gli indizi globalmente, e verificare se nella visione unitaria si risolveva o meno l’iniziale ambiguità dei singoli indizi.
A carico di A.S., si legge nell’impugnazione, vi erano i seguenti elementi indiziari: il suo racconto circa le modalità di ritrovamento del corpo era smentito dalle perizie e dall’assenza di tracce riferibili al suo passaggio all’interno dell’abitazione; il fatto che egli fornì dettagli sulla posizione del cadavere non per averlo visto fugacemente ma perché fu presente prima del momento in cui egli disse di essere entrato nella villa; le sue false dichiarazioni riguardo alle circostanze ed alle ragioni per le quali chiamò il 118; la presenza di sangue sui pedali della bicicletta di A.S., dal momento che le ipotesi alternative alla natura ematica delle tracce rinvenute non erano prospettabili in concreto. E l’assassino certamente uscì di casa con le scarpe sporche di sangue; le sue impronte digitali sul dispenser del sapone, dettagli che lo collocavano sulla scena del delitto ed in particolare nel bagno della casa dove certamente l’assassino era entrato per pulirsi del sangue della vittima; l’assenza di tracce riconducibili a soggetti diversi da A.S. sulla scena del delitto.
Tali indizi, tutti certi, valutati congiuntamente, riconducevano a A.S. anche perché la dinamica dell’omicidio rendeva evidente che vi era uno stretto rapporto tra omicida e vittima.
3. L’IMPUGNAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE.
In premessa il Procuratore Generale ha rilevato che la sentenza si era diffusa sull’esame dei presunti errori degli inquirenti che avrebbero prodotto effetti devastanti compromettendo l’assunzione di fonti di prova, senza dedicare altrettanta attenzione alla parte ricostruttiva.
Inoltre il primo giudice: non aveva valorizzato l’assenza dell’alibi dell’imputato nella prima parte della mattinata in coincidenza con l’orario della morte di C.P.; aveva tratto conseguenze insostenibili perché non logiche nel valutare i comportamenti di A.S. (se avesse ucciso con tanta efferatezza non avrebbe potuto scrivere al computer); aveva operato in modo improprio frazionando i comportamenti e senza inserirli nella evoluzione dei rapporti dei due protagonisti avvenuti tra la sera del 12 agosto e la mattina del 13 agosto 2007; non aveva tenuto conto che la dinamica dell’omicidio escludeva che a commettere il delitto fosse stata una terza persona; non teneva presente le modalità dell’aggressione (cadavere trascinato per le scale che portano in cantina) ed aveva spiegato le condotte di A.S. adoperando parametri desunti dai correnti canoni di comportamento; aveva trascurato che A.S. era privo di alibi tra le 9.12 e le 9,35; aveva tratto conclusioni ingiustificate affermando che non era più possibile esprimere valutazioni sul movente-occasione dell’omicidio (v. pag. 41 della sentenza) a causa del danno irreparabile prodotto dagli inquirenti.
3.1. Carenza di motivazione sulla ragionevolezza dell’ipotesi alternativa del terzo autore dell’omicidio.
Il giudice avrebbe dovuto spiegare se la dinamica dell’omicidio, in relazione ai rapporti personali tra il presunto autore del delitto – privo di un alibi all’ora della morte di C.P. – e la vittima, era compatibile con l’ipotesi che a commettere l’omicidio fosse stato un terzo sconosciuto.
Le modalità dell’esecuzione del delitto erano incompatibili con l’ipotesi che a commettere l’omicidio fosse stata una terza persona. Lo erano in particolare il fatto che: la vittima non presentò segni di difesa salvo gli ematomi dovuti al trascinamento;.
l’autore del delitto mostrò di possedere forza fisica e morale per operare in modo efferato che provava la rabbia provata dall’omicida per fatti di fondamentale importanza; C.P. aprì la porta al suo assassino e non tentò nemmeno una difesa; l’autore del delitto mostrò di conoscere la dislocazione dei locali nonostante che le persiane erano chiuse; nell’abitazione non vi era alcuna impronta, ad eccezione di quelle di A.S.; nessuno delle persone conosciute da C.P. poteva volere quell’aggressione efferata.
3.2. Illogicità della motivazione quando afferma che A.S. non sarebbe stato in grado di lavorare al computer se avesse ucciso pochi minuti prima la sua fidanzata.
La sentenza ha analizzato ciò che A.S. riferì di aver fatto secondo i criteri della ‘logica coerenza’ e prescindendo dalla freddezza e dalla capacità di controllo delle azioni dimostrate dall’omicida.
Orbene; le modalità di esecuzione del delitto, al pari di quelle relative alla sessione di lavoro svolta da A.S. al computer, facevano trasparire la razionalità del suo autore e la sua capacità di compiere efficaci e tempestivi atti di autotutela; la dinamica dell’omicidio faceva ritenere plausibile che il suo autore e spostando il corpo della vittima provò a far apparire quella morte come conseguenza di un’accidentale caduta dalle scale. Segno che l’omicida non perse il controllo della situazione mostrando freddezza e determinazione non comune.
Non era ragionevole, se non per precostituirsi un alibi, che A.S. avesse chiamato C.P. per otto volte in poche ore a casa e sul cellulare, dal momento che avrebbe potuto correre da lei per verificare cosa fosse successo.
Il giudice, frazionando la condotta di A.S., la valutò come ragionevole e non spiegabile nel caso in cui egli fosse stato l’assassino di C.P..
A pag. 52 della sentenza, ad esempio, si legge che rimane problematico il rapporto tra la supposta azione omicidiaria e l’immediata attività ricreativa rappresentata dalla visione delle immagini al computer mossa da finalità ludica, salvo a sostenere in A.S. la presenza di disturbi psichici.
La spiegazione, invece, sostiene il Procuratore Generale, risiede nell’estrema razionalità dimostrata dall’autore dell’omicidio.
A pag. 60 il giudice afferma che non sussisterebbe alcuna logica relazione tra il carattere efferato e sconvolgente del delitto e l’attività concreta e redditizia del porsi a lavorare alla tesi. Ma se A.S. fosse l’omicida, a lui non sarebbero applicabili i ricorrenti criteri di comportamento. Anzi, ricordando che l’autore dell’omicida ha mostrato di possedere fredda razionalità e capacità di inaudita e rabbiosa violenza, le condotte tenute da A.S. si spiegherebbero con la sua fredda razionalità.
3.3. Illogicità della sentenza quando giustifica la plausibilità della tesi del terzo soggetto autore del delitto sulla base della presenza della bicicletta nera da donna.
La teste Be. aveva riferito della presenza della bicicletta nera da donna sul muro prossimo alla casa P. intorno alle 9,10 di mattina; elemento probatorio che aveva ridotto la valenza probatoria dell’indizio “di peso a carico di A.S.” costituito dalla presenza di tracce di DNA di C.P. sulla bicicletta di A.S.. In realtà la testimone, valutata come affidabile, aveva descritto la bicicletta di A.S., e non una bicicletta nera da donna.
Infatti: la teste vide la bicicletta da dietro ed a 15 m di distanza. In quella posizione la donna non poteva vedere la forma della canna che caratterizza la bicicletta da uomo perché nella prospettiva della teste era coperta dalla sella; quanto al colore del veicolo, indicato come nero, la bicicletta di A.S. è bordeaux e marrone, e quindi di colore non facilmente definibile; la foto mostrata alla teste rappresentava la bicicletta di A.S. in una prospettiva diversa da quella nella quale ella aveva visto la bicicletta; alle 18,30 del 13.8.2007 la teste affermò che la bicicletta che aveva visto alla mattina aveva la sella molto alta, con molle cromate e con un portapacchi di piccole dimensioni a molla sul parafango della ruota posteriore. Ebbene, la bicicletta di A.S. presentava tutte quelle caratteristiche. Essa poi aveva la canna con andamento non rettilineo che la rendeva assimilabile ad una bicicletta da donna.
3.4. Illogicità della sentenza sulla finestra temporale 9,12/9,35.
Errò il giudice ritenendo di rinvenire solo nel contenuto del computer l’eventuale movente dell’omicidio.
Infatti A.S. aveva un rapporto di sudditanza morale verso i genitori. Ad esempio gli SMS testimoniavano che A.S. accontentò C.P. che voleva dormire con lui soltanto dopo che i genitori partirono per le vacanze.
A.S. non voleva che fosse diffuso il segreto relativo alla sua passione per il materiale pornografico della quale C.P. era al corrente. La patologia dei rapporti tra i due poteri protagonisti potrebbe essere stata innescata dal rischio della diffusione di quel segreto; notazione di rilievo nella ricostruzione del movente dell’omicidio del tutto trascurata dal giudice.
A pag. 52 il giudice pose in luce che A.S. non riferì agli investigatori che, alla mattina, aveva visionato materiale pornografico per nascondere la sua passione nascosta a tutti, e che C.P. conosceva, e della quale ne era in parte complice ed in parte vittima. Egli tacque nonostante che in quel modo rinunciava a prospettare il suo alibi. Non declinò però quell’elemento conoscitivo in termini di propensione maniacale verso la pornografia e di contemporanea esigenza insopprimibile di tenere nascosta a tutti la sua passione, e soprattutto ai genitori.
Ed invece quella passione per la pornografia spiegava l’omicidio perché A.S., che aveva un rapporto di speciale timore verso i genitori, voleva che C.P., anche a costo di manifestare contro di lei la sua rabbiosa reazione, rimanesse l’unica che conosceva il suo segreto.
3.5. Carenza di motivazione sul movente dell’omicidio.
Il giudice sostiene che i danni provocati dai carabinieri nell’esplorazione del computer rendevano inutile lo sforzo ricostruttivo collegato alle patologie nei rapporti tra i due protagonisti e quindi all’individuazione del movente del delitto.
Il movente doveva essere ricercato soltanto nel computer di A.S. che la sera del 12 agosto rimase a casa di C.P. e che conteneva cartelle con materiale pornografico; ivi compresa la cartella denominata ‘Militari’.
C.P. usò la chiavetta per accedere al computer alle 21,59, scaricando alcune foto e navigando sino alle 22,09, esplorando le cartelle ‘Tatina’ e ‘Cuccioli, residuando poi poco tempo per accedere alla cartella ‘Militari’, argomento non supportato da motivazioni tecniche.
Quindi, ha sostenuto il Procuratore Generale, C.P. poteva essersi messa nelle condizioni di poter rivelare all’esterno la passione segreta di A.S..
Quella notte A.S. non dormì con la fidanzata, elemento inspiegabilmente non qualificato come segno di evidente incrinatura dei rapporti tra i due.
Il giudizio di danno irreparabile al computer non escludeva che con tecniche più aggiornate, già sperimentate in altri processi, si poteva accertare l’eventuale accesso alla cartella “Militare”.
Quindi, conclude il Procuratore Generale, “sussistono elementi univoci, gravi e concordanti, basati su un concreto movente che sorregge la tesi accusatoria” (cfr. pag. 15) 3.6. Illogicità della sentenza riguardo ai risultati della simulazione dei passi e della perizia sulle tracce ematiche delle sue scarpe. Richiesta di rinnovazione del relativo accertamento.
Con il quesito sub D) i Periti, nelle simulazioni effettuate, avevano tenuto conto solo dei percorsi di entrata e di uscita e di apertura del vano scala, senza scendere i due gradini che invece A.S. dichiarò di aver adoperato.
Quindi i Periti si erano discostati dal quesito stabilito dal giudice senza fornire spiegazioni adeguate in ordine alla loro scelta metodologica.
La sentenza pur constatando il limitato espletamento dell’attività peritale ha trascurato tale dettaglio in grado di incidere sulla quantità di sangue intercettato dalle scarpe di A.S..
Pertanto erroneamente essa aveva concluso per la compatibilità tra le macchie di sangue presenti sul pavimento e le condizioni delle suole delle scarpe che A.S. consegnò ai carabinieri.
E poi, risalendo i due gradini A.S. doveva necessariamente calpestare la pozza di sangue posta davanti alla porta a libro.
I Periti avevano omesso di considerare che A.S. uscendo dal vano scala doveva necessariamente calpestare la pozza presente davanti alla porta.
La sentenza si era limitata soltanto a sostenere che A.S. poteva aver evitato di calpestare le altre due macchie grandi, evitando di approfondire gli argomenti connessi al calpestio della macchia posta davanti alla scala che porta alla cantina.
Quanto infine al quesito sub C (capacità delle suole di trattenere le tracce tematiche) il Procuratore Generale ha rilevato che: i Periti, benché invitati a coordinarsi tra loro, avevano depositato due elaborati distinti, ferma restando la riconosciuta capacità delle suole di acquisire tracce ematiche.
Inoltre la prima attività peritale venne svolta a Torino il 9 luglio 2009 dai Medici Legali che non dovevano rispondere al quesito sub C e che, di loro iniziativa, svolsero esperimenti di competenza del perito chimico, come evidenziato anche dalla Difesa con nota del 9 luglio 2009. Pertanto le conclusioni dei medici legali non erano utilizzabili. Ed il giudice erroneamente si era convinto che A.S. era credibile perché, al più, le sue scarpe avrebbero assorbito esigui contenuti di sostanza ematica destinate a disperdersi anche con un uso modesto delle scarpe.
La sentenza aveva contraddetto le conclusioni del Prof. C. , affermando che “l’acquisizione di sangue da parte delle suole può essere solo eventuale o comunque in misura esigua, tanto da rendere non inverosimile.. una mancata immediata evidenza macroscopica ed una successiva… mancata evidenza microscopica”.
Essa non aveva tenuto in conto che la simulazione non si era estesa anche ai gradini; aveva fatto proprie le conclusioni dei Periti Medici Legali (le tracce di sangue si disperdono in caso di utilizzo delle scarpe su altro percorso) nonostante che “dalla perizia risulta che la reattività alla benzidina delle suole che hanno calpestato sangue è sempre positiva, ma viene spiegata dai periti con la inadeguatezza dello strumento”. (cfr. pag. 18) Pertanto il Procuratore Generale ha insistito per la rinnovazione di tali accertamenti.
La perizia collegiale del 30 aprile 2009 non era affidabile perché: i periti, travisando le indicazioni fornite dal giudice, non si erano coordinati tra loro; non aveva contemplato la discesa dei due gradini; avevano criticato lo strumento utilizzato (la benzina) “privando di affidabilità probatoria le conclusioni peritali che sono a base della decisione” (cfr. pag. 18); le indagini specialistiche non si erano limitate a fornire elementi tecnici ed avevano avanzato conclusioni improprie perché di esclusiva competenza del giudice.
Il Procuratore Generale ha concluso richiedendo la condanna dell’imputato, con l’applicazione della pena ritenuta congrua.
Ha richiesto anche; l’ascolto in udienza della telefonata di A.S. al 118 alle ore 13,50,24 del 13 agosto; la rinnovazione dell’accertamento peritale concernente la ricostruzione simulata dei possibili percorsi di A.S. all’interno della casa di C.P., estendendo la simulazione al tratto di scale che A.S. afferma di avere disceso per scorgere il corpo di C.P.; la rinnovazione dell’accertamento peritale chimico concernente la capacità delle suole delle calzature di acquisire e trattenere tracce ematiche; la rinnovazione dell’accertamento peritale informatico volto a ricostruire l’ordine degli accessi anche con supporti USB alle cartelle presenti nel computer di A.S. tra la sera del 12 agosto la mattina del 13 agosto.
Con memoria depositata all’udienza del 22 novembre 2011 il Procuratore Generale ha convenuto che l’unica finestra temporale all’interno della quale è possibile collocare l’azione omicidiaria è quella compresa tra le ore 9.12 e le 9.35 e dopo aver richiamato, rivisitandoli, gli argomenti già sviluppati nell’atto di impugnazione, ha criticato l’operato dei periti non contraddistinto dai caratteri della scientificità, sostenendo che si era trascurato di considerare l’incidenza di tutte le variabili che avevano caratterizzato nella realtà il comportamento che A.S. aveva tenuto all’interno della casa di C.P. e l’esatta reale situazione dei luoghi, oltre che il reale stato di secchezza delle macchie ematiche, in coincidenza del momento in cui l’imputato ebbe accesso alla scena del delitto.
Il Procuratore Generale ha in particolare approfondito l’esame critico dell’operato dei periti, riflessione all’esito della quale ha dichiarato di voler limitare la sua iniziale richiesta di rinnovazione della perizia ai soli aspetti relativi all’identificazione dello stato di essiccamento delle macchie ematiche poste sul pavimento e sui gradini della scala – esame peraltro che ingiustificatamente era stato limitato soltanto alle caratteristiche del pavimento e non anche al granito adoperato per la realizzazione dei gradini della scala che porta alla cantina – ed alla contestuale rinnovazione della perizia relativa alla simulazione semi virtuale che doveva estendersi anche ai due gradini che l’imputato aveva dichiarato di aver disceso e di aver poi subito ho risalito.
All’udienza fissata per le repliche delle Parti, il Procuratore Generale ha depositato una seconda memoria recante la data del 2 dicembre 2011 nella quale: ha richiamare le ragioni dell’infondatezza degli argomenti sviluppati dalla Difesa nella discussione finale; in risposta alla dichiarazione del perito prof. B., secondo il quale le fotografie delle macchie ematiche disponibili non erano utilizzabili per la formazione della mappa delle macchie poste sui gradini della scala perché era indispensabile disporre di “almeno due diverse visioni”, ha posto in luce che nel fascicolo vi erano la foto n. 1 e n. 2 scattata dal medico legale dott. Ba. alle ore 15.25 che ritraevano i gradini in esame in due diverse prospettive; ha affermato che l’estensione della perizia ai gradini ed all’’accertamento dello stato di essiccamento delle macchie ivi presenti si imponeva anche per il fatto che, erroneamente, non si era tenuto conto che l’orario annotato sulle fotografie digitali indicate ai nn. 14 e 15 nella relazione peritale era quello solare (ore 14.13. e 14.16) e non quello legale (ore 15.13. e 15.16) in vigore il giorno dell’omicidio. Dettaglio giudicato di indubbia incidenza ai fini dell’accertamento dello stato di secchezza delle macchie al momento del presunto ingresso di A.S. sulla scena del delitto; ha concluso chiedendo l’affermazione di responsabilità di A.S. per l’omicidio di C.P., aggravato dalla crudeltà, con condanna alla pena di anni 30 di reclusione.
4. L’IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE Nella nota introduttiva il difensore della Parte Civile ha lamentato che il giudice, oltre a non tener conto correttamente del risultato complessivo e finale del materiale raccolto, aveva trascurato il fatto che A.S. mentì più volte riguardo al racconto del ritrovamento del corpo di C.P.; non era stata raggiunta la prova dell’abili prima delle 9,35 e dopo le 12,20; era emersa la presenza di una bicicletta in circostanze di tempo e di luogo compatibili con l’omicidio.
Il giudice poi affermò che in relazione ad ogni singolo indizio vi era un’ipotesi alternativa lecita, senza considerare che le ipotesi alternative lecite si contraddicevano tra loro. Ad esempio il DNA sul pedale della bicicletta si sarebbe conservato per mesi, mentre quello attinto al momento del ritrovamento del cadavere si sarebbe dissipato immediatamente.
Il giudice espresse un grande sforzo di motivazione nella ricerca delle ipotesi alternative non formulabili sulla base dei dati processuali acquisiti.
4. Il supposto alibi dell’orario dell’aggressione.
A.S. non ha alcun alibi in relazione alla fascia oraria che inizia alle ore 9,12.
4.1. La fascia oraria di utilizzo del computer.
Egli disse di essersi svegliato verso le 9 e di essersi alzato verso le 9,30.
Il giudice enfatizzò la decisione di A.S. di non riferire che tra le 9,35 e le 10,12 aveva visto immagini pornografiche sul computer, dato che si trattava di una circostanza che gli poteva tornata utile per dimostrare che già alle 9,35 egli era a casa. Però, ha sottolineato l’appellante, soltanto l’8 settembre si accertò che alle 9,12 C.P. era certamente viva perché aveva disattivato l’allarme in casa. Prima di allora non si poteva dire con precisione a che ora fosse morta la ragazza.
Quindi l’omessa indicazione dell’orario di accensione del computer si giustificava con la convenienza a non rivelare che alle 9,35 A.S. diede inizio ad un’attività disdicevole che, per giunta, poteva aver compiuto per allentare lo stress emotivo. Egli quindi, appena tornato a casa, telefonò a C.P., ed attese l’abituale telefonata di sua madre.
A.S. consegnò il proprio computer del 14 agosto 2007 ma sapeva che esso non avrebbe costituito il suo alibi relativamente al possibile orario dell’omicidio.
Il giudice conferì valore al fatto che A.S., consegnando il computer, non copiò i documenti della propria tesi per convincersi del fatto che l’imputato ignorava che avrebbe dovuto consegnare il computer. Ed invece bisognava tenere in conto che l’imputato raramente adoperava la chiavetta USB, non utilizzata nemmeno il 12 agosto, alla chiusura della sessione di lavoro.
4.2. Il lavoro sulla tesi di laurea.
Egli lavorò alla tesi quella mattina anche per impiegare il tempo prima di recarsi dai Carabinieri.
Gli indici di leggibilità richiamati dai periti all’udienza del 24 ottobre 2009 non portavano a conclusioni scientificamente convincenti e non si poteva concludere che la mattina del 13 agosto si svolse una normale sessione di lavoro: le formule utilizzate dai periti non tennero conto della complessità dei processi mentali di scrittura; si trascurò di valutare la specifica difficoltà del soggetto che redige il testo; emerse un peggioramento della leggibilità rispetto a quanto scritto il giorno precedente; non fu possibile distinguere i risultati della sessione serale e mattutina; la bibliografia invocata dai consulenti non era affidabile; al 31 luglio 2007 gran parte del lavoro risultò già impostato, e dopo di allora fu sufficiente il compimento di attività speculativa meno impegnativa; tra le 10,20 e le 11,00 le operazioni di salvataggio del testo, ogni 90 secondi, furono più frequenti.
Ad ogni buon conto, ha concluso l’appellante, l’omicidio avvenne presumibilmente alle 9,12 circa e l’utilizzo del computer non coincideva con quell’indicazione oraria.
4.3. Il tempo occorrente per compiere il delitto.
Quanto all’affermazione del giudice (cfr. sentenza pag. 48) riguardo alla problematicità della finestra temporale di 23 minuti, la Parte Civile il 10 settembre 2009 produsse un video per evidenziare la fattibilità della dinamica dell’omicidio.
Il litigio iniziale poteva essere stato di breve durata, e le altre attività accessorie potevano essere state compiute fuori dalla finestra temporale in esame. Del resto, anche il giudice (cfr. sent. pagg. 110/111) ipotizzò che l’omicida non si fosse servito del bagno per occultare le tracce del delitto.
A.S. ebbe libertà di movimento tra le 12.20 e le 13.50.
E poi egli poteva aver raggiunto la casa di C.P. anche in anticipo rispetto alle 9.10, poco prima della disattivazione del sistema di allarme della villetta.
La teste An., giunta alle 8.50, non vide alcuna bicicletta (cfr. sit 15 e 18 settembre 2007); ma la Be. alle 9.10 la vide appoggiata al portoncino della villetta.
Dunque, alle 9.12 C.P. disattivò l’allarme; tra le 9.12 e le 9.25 A.S. compì l’aggressione mortale; tra le 9.20 e le 9.25 la teste Tr. – che alle 9.23 agganciò con il suo telefono la cella prossima all’abitazione dei P. e alle 9.30 quella del Comune di Dorno – notò la bicicletta (cfr. ud. 30 ottobre 2009).
A.S. nei successivi 10 minuti ebbe il tempo per raggiungere il computer ed accreditarsi in casa alle 9.35.
Quanto allo sviluppo delle due fasi che avrebbero caratterizzato l’aggressione mortale, il perito V. (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 6/8) non escluse che le lesioni più gravi si fossero provocate nella prima fase. In quel caso in 3 o 4 minuti si creò la pozza rinvenuta sulla base della scala.
Quindi, ha esposto l’appellante, era ipotizzabile che vi fu una prima fase con una serie di colpi al volto ed al capo di C.P. ad opera di un aggressore posto di fronte alla vittima. La ragazza perse la conoscenza e il suo corpo venne trascinato sino all’apertura della porta che realizza l’accesso alla scala della cantina. Poi l’omicida inferse una seconda serie di colpi in regione posteriore e laterale sinistra del capo. Vi fu quindi la proiezione del corpo nel vano scala. L’arma pur non individuata con precisione fu presumibilmente relativamente piccola e facilmente trasportabile Nell’abitazione di A.S. si rinvenne un martello analogo a quello descritto ma inspiegabilmente non vennero effettuati i prelievi biologici. (cfr. impugnaz. pag. 26) 4.4. Tempo necessario per percorrere in bicicletta la distanza tra le due abitazioni.
La Difesa della Parte Civile ha sostenuto che i circa 2 km possono essere percorsi in 6 o 7 minuti, e che per le ulteriori attività era eccessiva la valutazione di 3/4 minuti. Quindi il giudice concluse per l’astratta problematicità del lasso temporale inserendo però due variabili non necessarie (tempo per il litigio e pulizia delle tracce del delitto all’interno della casa dei P.).
5. Le Contraddizioni e le omissioni di A.S..
Il giudice, erroneamente, aveva indirizzato i propri poteri istruttori verso la falsificazione degli elaborati prodotti dalla Pubblica Accusa, senza poi autorizzare l’approfondimento richiesto dalla Parte Civile in ordine agli esperimenti relativi alla riproduzione del percorso effettuato da A.S. nell’abitazione ed all’acquisizione la bicicletta nera in uso alla famiglia di A.S..
Dopo aver riassunto il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato, la Parte Civile ha sostenuto che erroneamente il giudice accantonò l’ipotesi che A.S. avesse descritto l’immagine del corpo di C.P. appena uccisa, perché affermò che, in quel caso, l’imputato avrebbe dovuto dire che C.P. era a metà delle scale. Il corpo della vittima una volta raggiunta la posizione di quiete era al nono di 14 gradini. Ebbene l’imputato prima di aver visto le foto della scena del crimine aveva descritto la posizione del corpo dicendo che si trovava “lungo le scale” o anche “nella fase terminale della scala che si presenta rettilinea”, ma non aveva mai detto “in fondo alle scale”.
5.1. La mattina del 13 agosto 2007 con riferimento alle telefonate di A.S..
L’imputato spontaneamente (cfr. dichiaraz. 13 agosto ore 23,45) che il dispositivo di allarme della villetta era collegato alle utenze dei genitori di C.P. da ciò, ad iniziativa della Parte Civile, potendosi desumere che l’imputato ritenesse che la ragazza poteva correre dei pericoli solo all’interno della propria casa. Non spiegò però, perché non si preoccupò per le ripetute mancate risposte ricevute senza attivarsi prima facendo trascorrere 4 ore tra la prima mancata risposta alle 9,45 ed il suo accesso alla villetta intorno alle 13,50.
Quanto alla sostanziale compatibilità e coerenza logico temporale tra i tentativi di chiamata riferiti dall’imputato e quelle riscontrate (cfr. sent. pag. 58) il giudice trascurò che vi furono 7 telefonate ravvicinate tra le 10,46 e le 10,48 delle quali una sola memorizzata dal cellulare di C.P. in relazione alle quali l’imputato non spiegò cosa volesse comunicare di tanto importante. Inoltre nella telefonata delle 13.27 rivolta all’utenza fissa di C.P., A.S. avrebbe dovuto sentire il suono indice dell’attivazione della memoria remota di cui è munito il sistema di allarme, dettaglio non riferito (cfr. impugnaz. Pag. 42). Ed il giudice (cfr. sent. pag. 57) giustificò l’omissione con fatto che A.S. non gli diede peso.
Non era vero (cfr. pag. 56) che l’imputato avesse compiuto sforzi mnemonici nel ricordare le telefonate perché si trattava di dati registrati sul suo telefono cellulare.
E poi secondo il giudice il ricordo non preciso delle conversazioni era incompatibile con la messinscena da parte dell’imputato, assunto non provato.
5.2 La telefonata al 118.
A fronte dell’affermazione del giudice secondo il quale non era possibile individuare lo stato d’animo del chiamante, la Parte Civile ha sostenuto che sussistevano indicatori fortemente correlabili allo stato di colpevolezza. Infatti A.S. non chiese subito assistenza, fornì informazioni irrilevanti, descrisse una scena imprecisa, non modulò la propria voce, e non invocò aiuto immediato.
Quanto al luogo da cui venne effettuata la chiamata i consulenti inizialmente la collocarono con maggiore probabilità come effettuata non lontana dalla abitazione della P.. Poi, grazie all’apporto del consulente della Parte civile si accertò che essa venne avviata nei pressi della stazione dei carabinieri. Quindi A.S. venne smentito.
Indizio grave a carico dell’imputato che invece il giudice definì come mero iniziale sospetto investigativo (cfr. pag. 33).
5.3. Descrizione della visione del corpo di C.P..
Non convinceva la spiegazione data da A.S. di aver riferito particolari rielaborati dalla propria mente in base a precedenti ricordi.
Non si spiegava perché non riferì della scia ematica che copriva la parte intermedia e terminale della scala.
A.S. parlò del viso bianco di C.P. mentre il volto era coperto dal sangue e capelli. Prima affermò che il capo era rivolto verso terra e poi che era girato verso il muro, come a rappresentare la posizione precedente a quella finale; e fu impreciso sulla posizione delle gambe della vittima descritte come leggermente allargate.
Il giudice giustificò le dichiarazioni di A.S. ricordando che disse di aver visto il corpo della fidanzata “verso la fine delle scale”. Ed invece A.S. il 13 agosto alle 23,45 affermò di aver visto “il corpo di C.P. che si trovava all’incirca nella parte finale della scala che si presenta rettilinea”, espressione che, coordinata con la struttura della scala, corrisponde ai gradini dal decimo al quattordicesimo, mentre il capo di C.P. si trovava al nono scalino. (cfr. impugnaz. Pag. 56) 5.4. Contraddizioni relative alla porta a libro-luce scala-discesa sui gradini.
La Parte Civile ha quindi espresso sorpresa per il fatto che A.S. non descrisse le tracce di sangue presenti sui pannelli della porta a libro e si diffuse sull’impugnatura del pomello, forse perché impaurito dalla possibilità di avere lasciato impronte; ipotesi posta nel nulla dalle analisi del RIS di Parma del 16.11.2007 (cfr. relaz. cit.pagg. 65 e 76) Se l’aggressore avesse richiuso la porta avrebbe lasciato tracce ematiche sulla porta o impronte papillari. Ed allora l’aggressore lasciò la porta aperta e quindi A.S. mentì dicendo di aver aperto la porta che era chiusa; porta che gli inquirenti trovano aperta al momento del loro arrivo.
In conclusione, A.S. raccontò i movimenti che aveva compiuto alle 9,15 riferendoli falsamente come effettuati alle 13,40.
A.S. disse che la luce nel vano scala cantina era spenta e gli inquirenti la trovano accesa; discrasia benevolmente giustifica dal giudicante con la drammaticità del momento.
A.S. poi mostrò sorpresa quando il 13 agosto vide il corpo della vittima 2 o 3 gradini più in giù rispetto a quello fotografato dalla sua memoria.
E poi egli sostenne di aver impegnato uno o due gradini. Ma, ha rilevato la Parte Civile la visibilità completa è agevole soltanto dal secondo gradino e poiché A.S. affermò di essersi sporto dal gradino era evidente che egli scese un gradino dal momento che dal secondo gradino non c’era bisogno di sporgersi per vedere interamente il corpo. Ma pure sporgendosi, ha sostenuto la Parte Civile, non avrebbe potuto compiere la descrizione della salma che aveva reso.
5.5. Le omissioni nei racconti di A.S..
L’imputato omise di parlare della grossa macchia di sangue posta innanzi alla porta a libro della cantina (cfr. dichiaraz. 13 agosto 23,45).
Eppure il brigadiere S. la descrisse come una evidente chiazza di sangue, in ciò confermato dal medico legale.
Ad opinione della Parte Civile l’imputato omise di parlare della presenza della grossa macchia per giustificare il diverso percorso intrapreso all’interno della casa. Infatti, una volta vista la chiazza di sangue sarebbe stato più logico aprire subito la porta del vano scala cantina senza spingersi verso il fondo della casa.
A.S. non dichiarò che C.P. la sera prima aveva scaricato dal suo computer le foto della vacanza a Londra. Non informò gli inquirenti di aver visto materiale pornografico il 12 ed il 13 agosto.
Non disse di avere la disponibilità di una bicicletta da donna nera. Il giudice (cfr. sent. pag. 142) affermò che la bicicletta da donna venne trovata nel negozio del padre. Ebbene la mamma dell’imputato aveva riferito di una diversa collocazione del veicolo posto nel garage di casa.
Anche la bicicletta di colore rosso scuro di A.S. poteva corrispondere alla macrodescrizione della bicicletta nera da donna che la teste Be. aveva fornito in udienza, dettaglio inspiegabilmente trascurato dal giudice di primo grado. E poi A.S. non adoperava soltanto una bicicletta.
La teste Be. vide la bicicletta da dietro e le venne mostrata una foto di una bicicletta rappresentata in tutta la sua interezza. Quindi le sue affermazioni in ordine alla non corrispondenza tra la bicicletta che vide la mattina del 13 agosto e quella rappresentata nella foto non meritavano grande rilievo.
Il giudice risolse le evidenti discrasie ora evidenziate sostenendo che se A.S. fosse stato l’autore del delitto avrebbe mostrato una capacità da romanziere nel rendere le sue dichiarazioni. Argomento non appagante perché non spiega, ha rilevato la Parte Civile, i dettagli sopra elencati.
Infine l’ordinanza del 17 marzo 2009 con la quale il giudice dichiarò l’inutilizzabilità di alcune conversazioni telefoniche intercettate perché in violazione delle garanzie di libertà del difensore si sarebbe dovuta limitare a dichiarare la sola inutilizzabilità delle conversazioni espressive del mandato difensivo.
6. La valutazione degli indizi scientifici.
6.1. L’erogatore del sapone liquido.
Il giudice non attribuì “all’indizio relativo all’erogatore del sapone liquido” il requisito della gravità pur trattandosi di oggetto collocato sul lavabo davanti al quale è certo che sostò l’omicida con le scarpe marcatamente imbrattate del sangue della vittima.
6.1.2. L’utilizzo del bagno da parte dell’assassino.
La Parte Civile ha esposto che era ragionevole prospettare che l’omicida, autore di un delitto tanto efferato, avesse le mani sporche di materiale organico della vittima. Mani con le quali entrò in contatto con la leva del rubinetto e con l’erogatore del sapone, preoccupandosi poi di sciacquare tutto. Era possibile, come sostenuto anche dal giudice, che l’assassino, tranne che per l’erogatore del sapone si fosse servito dei gomiti e dell’avambraccio.
6.1.3. Le impronte digitali soltanto di A.S. sul reperto in oggetto.
Oltre alle impronte digitali di A.S. si rinvenne anche DNA della vittima e, in mancanza di sue impronte si poteva sostenere che si trattasse di tracce genetiche di provenienza mediata. Dunque avrebbe dovuto prende corpo l’ipotesi che fosse stato A.S., titolare dell’impronta digitale rinvenuta, a trasportare sull’erogatore del sapone le tracce genetiche della vittima. L’erogatore, ha sostenuto la Parte Civile venne lA., dal momento che non venne trovato DNA di A.S.. Quindi le mani di A.S., evidentemente intrise di materia organica della vittima, maneggiarono il portasapone. La Parte Civile ha quindi contestato che sull’oggetto fossero rinvenibili tracce genetiche riconducibili ai familiari della vittima.
6.1.4. L’asserita assenza di sangue sul reperto.
La Parte Civile ha contestato la metodica adottata dai periti per accertare se tracce biologiche avessero natura ematica (sistema Hemdirect della Seratec) perché la presenza di composti chimici come l’SDS che si rinvengono in quasi tutti i detergente avrebbe potuto generare falsi risultati negativi. (cfr. impugnaz. Pag. 79) Inoltre: non era vero che i consulenti del Pubblico Ministero dopo l’esame dattiloscopico effettuarono un test a campione sul reperto con il Combur test ottenendo esito negativo; non era vero che il RIS avesse rilevato la compresenza di DNA di più individui (cfr. relazione RIS del 15 e 16 novembre pag. 145) dal momento che (diversamente da quanto affermato dal giudice a pag. 106) il materiale viene definito complesso non quando è composto da DNA di più soggetti, ma quando l’assetto genotipico è complicato per la presenza di artefatti, ma proviene da un solo donatore di DNA; non era esplicata l’ipotesi dell’apporto minoritario della mamma nella traccia biologica in esame; la negatività registrata dai periti con il test specifico per la ricerca del sangue umano venne effettuata dopo il compimento delle analisi disposte dal P.M.; preventive analisi che influenzarono il risultato accertato dai periti; non era vero che il profilo di DNA isolato dal RIS sulla levetta del lavandino fosse misto (cfr. relazione RIS del 15 16 novembre pag. 145); non si comprendeva perché fosse stata scartata l’ipotesi che A.S. poteva aver trasferito il DNA della vittima dopo averlo pulito lasciando inavvertitamente le proprie impronte digitali; a pag. 73 della relazione del RIS del 15/16 dicembre 2007si leggeva che i test generici per la presenza di sangue mostrarono una chiara reazione positiva, risultati poi valutati in sede d discussione come dubbi per la possibile presenza di sostanze interferenti (possibilità di falsi positivi).
Anche l’analisi del DNA (cfr. relazione ora cit. pag. 145) evidenziò la presenza seppur minima di sangue, contrariamente agli esiti della ricerca di tracce nello scarico del lavandino.
venne trascurato anche il fatto che il RIS effettuò le analisi tre settimane dopo il delitto; ed i periti quasi due anni dopo. In quel lasso di tempo la presenza di detergenti pur se minima poteva aver alterato i risultati dell’analisi; non era vero che sarebbe possibile lasciare impronte e non anche DNA.
La presenza di DNA della vittima e non anche delle sue impronte digitali avrebbe dovuto avvalorare la conclusione che quel DNA venne depositato per via mediata, ossia attraverso le mani di A.S..
6.2. I pedali della bicicletta.
Riguardo a tale indizio, erroneamente qualificato come “ragionevolmente certo” i periti conclusero per la provenienza delle tracce genetiche da organici solidi quali la materia cerebrale o l’epidermide; mentre il giudice a pag. 126 parlò di possibile, saliva nonostante che il perito si fosse riferito a provenienza da materiale solido.
6.2.1. La natura del DNA in reperto.
Quanto al DNA della vittima rinvenuto in quantità rilevante e non degradato il giudice ne aveva affermato la non certa provenienza da sangue della vittima senza soffermarsi sulla possibile provenienza da materia cerebrale o epidermide, possibilità pur sempre confermative della fondatezza del’ipotesi dell’Accusa.
6.2.2. L’anomala pulizia dei pedali.
La Parte Civile (cfr. impugnaz. pag. 87) ha affermato che tutti i dati convergevano verso la conclusione che venne compiuta un’accurata pulizia della bicicletta compiuta dopo l’avvenuto imbrattamento di materia organica della vittima. Il giudice ipotizzò che la bicicletta, forse utilizzata a Pasqua, venne poi ricoverata al coperto. Ed invece l’assenza sui pedali di altro DNA, anche in quantitativi minimi ed anche di altri componenti della famiglia, deponevano per l’avvenuta pulizia dei pedali.
6.2.3. La resistenza del DNA.
Era certo che la bicicletta venne utilizzata nei giorni precedenti; circostanza che realizzò l’intervento di più fattori distruttivi e dispersivi del DNA collocato sui pedali.
Il giudice espresse al riguardo proposizioni contraddittorie tra loro perché a pag. 128 sostenne che si realizzarono le condizioni per la conservazione delle microtracce biologiche anche a distanza di tempo, e poi alle pagg. 120/121 evidenziò che la superficie esaminata poteva essere stata contaminata da numerose altre sostanze reagenti positivamente ai test. Ciò che risultava inspiegato, ha sottolineato la Parte Civile era che sulla bicicletta di A.S. si rinvenne solo il DNA di C.P.
trovata uccisa da A.S. dopo che costui percorse gli ambienti della villetta dove c’era sangue dappertutto. (cfr. impugnaz. Pag. 90) Il luminol test produsse grande luminescenza ma non vi erano macchie visibili ad occhio nudo nonostante il notevole quantitativo di DNA non degradato rinvenuto.
6.2.4. Iniziale utilizzazione del velocipede nei giorni precedenti.
A.S., ha rilevato la Parte Civile, dichiarò di aver adoperato la bicicletta qualche giorno prima; quindi se C.P. fosse stata trasportata 3 o 4 mesi prima sulla bicicletta adoperata anche in altre occasioni da A.S., circostanza peraltro non provata, il RIS non avrebbe rinvenuto materiale recente e ben conservato. E visto che si trattò di DNA di recente deposito – circostanza che la difesa della Parte Civile trae da affermazioni rese dal perito dott. R. espressamente riportate – perdeva ogni rilievo la circostanza esposta dalla madre della vittima relativa alla caviglia abrasa della figlia durante la gita in bicicletta. In quell’occasione C.P., poi, non aveva perso sangue.
A.S. ipotizzò l’imbrattamento del pedale per sangue mestruale, con ciò ammettendo la recente contaminazione del pedale.
Non si sarebbe dovuto accantonare l’ipotesi che A.S. avesse usato due biciclette: una, quella da donna, per compiere l’omicidio, e un’altra, la Umberto Dei, per occultare l’arma e gli abiti sporchi, ad esempio nella fascia oraria compresa tra le 12.20 le 12.46. In quel frangente avrebbe potuto trasferire sui pedali la sostanza organica trattenuta dalle suole delle sue scarpe.
6.2.5. L’atteggiamento del Gup sul reperto.
Il giudice, afferma la Parte Civile, errò non attribuendo alcun valore conoscitivo alle indagini genetiche. Il giudice poi, si contraddisse perché da una parte ritenne plausibile che il DNA persistesse anche se depositato sui pedali in epoca remota; e dall’altro ipotizzò la sua volatilizzazione sotto le suole delle scarpe dell’imputato rimaste sempre nei locali della caserma per un modesto lasso di tempo.
Egli affermò che la forza dimostrativa del DNA se trasportata in terreni che non gli sono propri “non ha certo più valore di altre prove come la memoria di un testimone” (cfr. sentenza pag. 130). Poi però non conferì rilievo all’indizio scientifico rappresentato dal DNA rinvenuto sul pedale della bicicletta, e non tenne nemmeno in conto la circostanza testimoniale riferita dalla mamma di A.S. che dichiarò che la sua famiglia compreso A.S. avevano la disponibilità di una bicicletta nera da donna; che per giunta era custodita in casa e non presso l’officina del marito.
Il giudice avrebbe dovuto spiegare perché non conferì valore al fatto che A.S. non dichiarò di avere una bicicletta nera da donna simile a quella descritta da due testimoni.
Il giudice poi (cfr. sent. pag. 141) non dispose sulla richiesta della Parte Civile di acquisizione della foto del velocipede da donna della famiglia A.S. ignorando il fatto che anche Difesa di A.S. si dichiarò disponibile a consegnare la bicicletta.
6.3. La camminata di A.S..
Il Collegio dei periti di cui ai quesiti sub B) e sub C) avrebbe dovuto utilizzare i risultati sperimentali della camminata dell’imputato effettuata dai periti prof. B. e G.; ed invece depositò le conclusioni prima di poter disporre dei suddetti parametri che avrebbero inciso sulla quantificazione degli imbrattamenti.
6.3.1. L’attività peritale del collegio sub D); ordinanza 30.4.2009.
A.S., presso l’Istituto Don Gnocchi di Milano espresse una camminata stereotipata ed effettuò falcate molto lunghe. Inoltre l’esperimento condotto presso l’università di Torino non tenne conto della pozza di sangue ubicata innanzi alla porta a libro di accesso alla cantina.
I periti accampando non meglio definite ragioni tecniche, non tennero conto delle traiettorie di attraversamento del locale disimpegno e del percorso dell’imputato che si estese anche ad almeno due gradini, con transito finale sulla pozza di sangue in fase di uscita.
Il giudice a pag. 102 della sua decisione, quanto alla pozza di sangue innanzi alla porta, affermò che “non vi sono evidenze certe che A.S. dovesse calpestare con l’intera o comunque con buona parte della scarpa” concludendo nel senso che in mancanza della prova del presupposto fattuale costituito dal calpestamento apprezzabile della pozza, veniva a “cadere la potenziale sicura rilevanza dimostrativa” del mancato rinvenimento delle impronte delle scarpe di A.S. lungo il tragitto.
La Parte Civile ha ribadito invece che la sperimentazione non tenne conto di circostanze di massimo rilievo. Si sarebbe dovuto accertare mediante la sperimentazione se era possibili effettuare le operazioni indicate da A.S. (aprire la porta, accedere al vano scala, scendere e salire almeno due gradini e allontanarsi) senza calpestare la pozza.
Inoltre le prove sperimentali evidenziarono che era impossibile intercettare una superficie ematica inferiore a 100 mm2. Ebbene, ha concluso la Parte Civile una goccia di sangue di pari estensione, anche se diluita in 10 litri d’acqua, sarebbe stata rilevata dai test effettuati dal RIS.
6.3.2. I risultati della perizia sub D).
Il giudice non tenne conto che il consulente della Parte Civile concluse che la superficie di sangue calpestata non fu inferiore a mmq 400.
Non si spiegava perché i periti non valutarono l’intero percorso riferito da A.S., dato che il tratto omesso avrebbe certamente incrementato i risultati.
Il giudice effettuò irrealistici paragoni con i percorsi effettuati dai soccorritori, i quali, però operarono in diverse condizioni di luce, spaziali (trovarono aperta la porta di accesso alla cantina) e ebbero cura di evitare di intercettare il sangue. Mentre A.S., per giunta, non fece caso a tutto ciò; fuggì in preda al panico e senza prestare attenzione, pur non lasciando alcuna impronta.
Il percorso in uscita analizzato nella perizia era falsato dal fatto che non si era tenuto presente che A.S. aveva disceso due scalini mentre i soggetti della sperimentazione non giunsero dalle scale e dunque effettuarono percorsi differenti da quelli seguiti dall’imputato. Omissione che implica anche il rilievo assunto dall’assenza di impronte delle scarpe consegnate da A.S. agli inquirenti.
La Parte Civile ha provato ad integrare le carenti valutazioni peritali che non avevano preso in considerazione la grossa macchia ematica innanzi alla porta della scala che conduce alla cantina; carenza che il giudice non ha tenuto in conto. Ad esempio in discesa dei gradini le suole delle scarpe imprimono sollecitazioni ben superiori a quelle che si realizzano nella normale camminata.
Il Giudice qualificò mere ipotesi scientifiche le conclusioni della Parte Civile sulla natura umida delle tracce ematiche in caso di porta del vano scala rimasta chiusa. In caso contrario (porta aperta) A.S. aveva dichiarato il falso e comunque non si spiegava come mai le macchie rimasero intatte nonostante una pressione di circa 200 kg pari allo schiacciamento procurato dal calpestio del gradino.
Quindi il giudice (cfr. sentenza pag. 102) ignorò il dato quantitativo della superficie di imbrattamento delle suole; valorizzò impropriamente gli esiti del transito dei carabinieri; eluse i dati relativi allo stato fisico delle tracce ematiche desumibili dai parametri misurati nell’immediatezza dei fatti e confermati dal Collegio medico-legale. Ed invece certamente vi fu acquisizione di sangue e si doveva escludere che l’imbrattamento fosse svanito nel nulla durante la permanenza di A.S. in caserma. Egli certamente calpestò la macchia di sangue innanzi alla porta a libro sia quando aprì la porta sia in uscita dopo aver percorso uno o due gradini.
7.1. Il contenuto multimediale dei supporti informatici di A.S..
Il giudice, ha esposto la Parte Civile, qualificò la pedopornografia come una mera curiosità occasionale dell’imputato e nelle pagg. 149/151 della sua decisione si mostrò convinto che C.P. fosse a conoscenza della passione del fidanzato per la pornografia; che non emersero evidenti sintomi di sofferenza da parte di C.P., che già da tempo conosceva tale dato. Quindi la eventuale visione di immagini di contenuto pornografico non costituì un significativo elemento di novità e di sorpresa per la ragazza.
Però, ha sottolineato la Parte Civile, solo S.C. il 7 febbraio 2008 riferì della conoscenza di C.P. di tale aspetto. Ma il sapere non vuol dire tollerare. E poi il giudice avrebbe dovuto considerare che, forse, A.S. si sentì ferito nell’orgoglio provando vergogna. Del resto in precedenza il giudice a pag. 52 trattando delle ragioni per le quali l’imputato non parlò immediatamente dell’argomento agli inquirenti, fece riferimento proprio ad un ipotetico sentimento di vergogna provato da A.S.. Quest’ultimo non riferì che la fidanzata fosse a conoscenza del suo archivio pornografico. La visione di una minima parte di quel materiale suscitò visibile imbarazzo tra i presenti nel corso del giudizio di primo grado. Nel computer vi erano numerose cartelle contenenti immagini pornografiche catalogate secondo le caratteristiche riportate nell’atto di impugnazione. (cfr. impugnaz. pag. 114) 7.2. Quadro della personalità di A.S..
Il giudice definì l’imputato (cfr. sentenza pag. 52) persona razionale e credibile mentre i numerosi amici lo descrissero opportunista e molto riservato.
Egli la mattina del 13 non si preoccupò che C.P. non rispose al telefono e non inviò un SMS per chiedere notizie, nonostante che egli li adoperasse di frequente. Il giudice trasse da quel dettaglio la conferma che A.S. non cercò di precostituirsi un alibi, trascurando il fatto l’utilizzo dell’ SMS lo avrebbe costretto a reagire più prontamente in caso di mancata risposta. Quindi la sua inerzia era in linea con gli scopi perseguiti dall’imputato.
Al telefono con il Servizio del 118 A.S. fu freddo e distaccato.
La sua personalità poteva essere definita narcisista con la passione per la pornografia; caratteristica di personalità che non meritava di essere banalizzato e che poteva aver innescato un incontrollabile meccanismo di vergogna, rabbia e furore.
7.3. Il quadro della personalità di C.P..
La vittima era un persona molto riservata ed apprezzata nel suo ambiente lavorativo e frequentava una ristretta cerchia di amici. Anche il giudice a pag. 149 sostenne che, con ragionevole certezza, C.P. provò “ grande sorpresa e profondo disgusto nel vedere sul computer del proprio fidanzato delle immagini erotico sessuali che coinvolgessero dei bambini”. Se C.P., gelosa del suo fidanzato avesse scoperto il lato nascosto di A.S. si sarebbe sentita doppiamente tradita.
7.4. Il movente o evento causale.
La Corte di Cassazione (sent. n. 31.456 del 2008; ricorrente Franzoni) ha posto in evidenza che l’impossibilità di individuare con certezza la causale del gesto criminoso non impedisce, in caso di concludenza del quadro indiziario, di accertare la responsabilità dell’imputato.
Nel presente caso, ha sostenuto la Parte Civile, esclusa l’ipotesi che il delitto fosse opera di ignoti, bisognava pensare a persone vicine a C.P., al corrente del fatto che costei voleva passare il ferragosto a casa sua con il fidanzato.
Per giunta non fu possibile escludere che A.S. la mattina del 13 agosto fosse in quella casa.
Ed allora, ha esposto la Parte Civile, era possibile che la sera prima C.P. avesse visto le immagini segrete nel computer di A.S. provandone umiliazione frustrazione tali da scatenare un litigio. Ragione per la quale A.S. non si fermò a dormire da lei cambiando progetto. La prova del repentino mutamento di programma era nel fatto che A.S., ancora intorno alle 10 di sera rientrò velocemente a casa per accudire il proprio cane.
A.S. non riferì agli inquirenti dell’inserimento della chiavetta ad opera di C.P., operazione significativa se eseguita in sua assenza. C.P. poteva aver visto quelle immagini anche per caso; ed il perito relativamente all’intervallo di 5 minuti e 17 secondi non poté escludere la visualizzazione di materiale pornografico (cfr. trascr. ud. 24 ottobre pag. 305). Le conclusioni dei periti in ordine alla mancata visualizzazione delle immagini pornografiche furono solo probabilistiche (cfr. pagg. 205/206).
Forse C.P. scoprì la diffusione più o meno volontaria delle proprie immagini intime a favore di soggetti estranei alla coppia; o forse non volle svolgere qualche attività intima ulteriore rispetto a quelle normali; o forse, avvilita, biasimò il fidanzato per la propensione verso la masturbazione (sulla propensione alla masturbazione cfr. sentenza pag. 52).
Non era credibile il giudice quando sostenne che i due ragazzi non dormirono insieme per la difficoltà di preparare il divano letto. Forse C.P. non reagì immediatamente; ma quella notte l’antifurto fu attivato in più occasioni (cfr. impugnaz. Pag. 136).
Quindi ad opinione della Parte Civile il delitto poteva collegarsi alla maniacale attenzione per la pornografia dell’imputato ed alla sua pressante vocazione a coinvolgere C.P. nelle proprie fantasie sessuali. In tale contesto, conclude la Parte Civile, può rinvenirsi probabilmente l’elemento causale del delitto, senza che però tale incertezza ostacoli l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
8. Le richieste di rinnovazione dell’istruttoria.
La Parte Civile ha avanzo istanza di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. con riferimento: – alle prove già richieste al gip quali acquisizione della bicicletta nera da donna in uso a quel tempo a A.S., richiesta il 19 agosto 2009; richiesta di procedere a rilevamenti sperimentali sulla camminata di A.S. tenendo conto anche dei gradini che conducono al vano cantina, come da richiesta depositata all’udienza del 18 novembre 2009; – alle prove viziate da irregolarità formali e sostanziali quali prova sperimentale sulle calzature in uso all’imputato il 13 agosto 2007 effettuata dai Collegi sub B) e sub C) in Torino il 10 luglio 2009, ed in Pisa il 23 luglio 2009.
– alle nuove prove di cui ha chiesto l’acquisizione quali capello biondo insanguinato rinvenuto nella mano di C.P.; i margini di reperti ungueali di C.P..
Con riferimento ed a sostegno dell’accoglimento delle richieste sopra elencate relative alla bicicletta, alla camminata, alle scarpe Lacoste dell’imputato, all’integrazione dell’indagine sui gradini, sulla singola struttura pilifera e sui margini ungueali, la Parte Civile nel corso della discussione finale ha depositato tre memorie tutte recanti la data del 22 novembre 2011.
Il giudice, ad avviso del Parte Civile, avrebbe dovuto “valutare sul piano logico e pratico, anche nel giudizio abbreviato, se le richieste provenienti dalle parti erano incompatibili con le ipotesi di ricostruzione del fatto e se non consentivano di prospettare realisticamente un’ipotesi alternativa”. (cfr. impugnazione pag. 139) In buona sostanza l’acquisizione della bicicletta nera da donna in uso alla famiglia S., avrebbe consentito di “vagliare criticamente una ipotesi sul fatto già emersa, e cioè la presenza sulla scena del crimine della bicicletta da donna”. Oppure le istanze probatorie tendevano a chiedere ai periti “di effettuare la ricostruzione più fedele possibile del percorso compiuto da A.S.”. (cfr. impugnazione pag. cit.) 8.1. L’acquisizione della bicicletta da donna in uso a A.S..
La Parte Civile ha esposto che la richiesta di acquisire la bicicletta nera da donna in uso all’epoca dei fatti a A.S., depositata in cancelleria il 19 agosto 2009 era necessaria perché A.S. il 13 agosto alle 16,00 non riferì di avere una bicicletta nera da donna e perché sua madre affermò che la bicicletta era presso l’abitazione e non nella ditta del marito.
8.2. La camminata di A.S..
Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria in ordine alla camminata di A.S. (cfr. anche memoria del 22 novembre 2011) la Parte Civile ha posto in evidenza che l’accertamento poteva incidere sulla quantità di sangue intercettato e sull’assenza di impronte delle suole delle scarpe consegnate da A.S..
La perizia effettuata simulò gli spostamenti come se il soggetto si fosse trovato nelle posizioni iniziali per magia, mentre l’imputato dichiarò di aver percorso il tragitto mentre era sconvolto e “senza vedere dove mettevo i piedi”.
La perizia avrebbe dovuto conferire rilievo alla pressione esercitata dal piede in discesa ed in salita sullo scalino e sull’incidenza del fenomeno sulla cattura di tracce ematiche da parte della suola della scarpa.
La perizia poi, si limitò a valutare la posizione statica necessaria per aprire la porta ma non si estese alla fase successiva dell’esplorazione del vano scala, operazione svolta peraltro in una zona molto stretta.
I periti giustificarono l’omissione con la presunta difficoltà delle misure, che però la Parte Civile realizzò (cfr. memoria Parte Civile del 7 novembre 2009). I P. posero a disposizione la propria abitazione, con ciò facilitando gli esperimenti. I periti infine non esplicitarono quale poteva essere stata la superficie di tracce ematiche presumibilmente calpestate.
Nella memoria del 22 novembre 2011 la Parte Civile ha riassunto le proprie doglianze rispetto all’opera svolta dai periti incaricati di rispondere al quesito sub D) lamentando che era stata omessa la ricostruzione di almeno due gradini, che non era stata considerata la posizione statica assunta dall’imputato innanzi alla porta cantina prima di scendere sui gradini della scala, e che non vi era stata interrelazione tra i periti sub D) ed i periti medico-legali incaricati di accertare lo stato di essiccazione delle macchie di sangue interessate dalla ‘camminata’ di A.S..
8.3. Le prove di cui si chiede la riassunzione essendovi state irregolarità formali e sostanziali.
Le perizia medico-legale e quella chimico-sperimentale, ad avviso della Parte Civile, erano nulle o inesistenti perché si sarebbero dovute coordinare con la perizia relativa agli esperimenti semivirtuali, così come disposto dal giudice con ordinanza del 30 aprile 2009. Infatti la perizia sub D) fu depositata il 23 ottobre 2009 ed integrata sino al 21 novembre 2009, precludendo la possibilità di garantire il suo apporto conoscitivo alle altre perizie già ultimate. Inoltre la perizia sub D) non indicò, così come richiesto, i “valori minimi, medi e massimi dei passi che intercettano tracce ematiche”.
Infine nella memoria del 22 novembre 2011 la Parte Civile ha lamentato il fatto che “non vi era stata interrelazione tra i periti sub D) ed i periti medico-legali incaricati dal giudice di accertare lo stato di essiccazione delle macchie di sangue presenti nei locali di casa P. interessati dalla camminata di A.S.”.
La perizia sub B) era illegittima con riferimento agli accertamenti sulle scarpe Lacoste, come rilevato anche dalla Difesa di A.S., trattandosi di indagine non affidata dal giudice.
Essa poi non tenne presente il limitato utilizzo della calzatura effettuato da A.S. prima della consegna della stessa.; l’effettiva superficie delle tracce ematiche calpestate secondo la ricostruzione del Collegio peritale di cui al quesito sub D); che A.S. necessariamente calpestò la macchia di sangue davanti alla scala che conduce alla cantina; che A.S. percorse uno o due gradini in un contesto ambientale diverso da quello della sperimentazione.
Il giudice concluse nel senso che non era inverosimile la mancanza di tracce ematiche sotto le suole non conferendo valore al fatto che dalle perizie fosse emerso che: il numero dei passi che intercetta tracce di sangue non fu esiguo e che le tracce non erano piccole e non tutte essiccate; che fu certa l’acquisizione di sangue da parte delle suole; che era non verosimile che le suole non presentassero evidenze microscopiche di tracce ematiche; che non vennero individuate le scarpe con la suola a pallini certamente utilizzate dall’aggressore della vittima; tracce non attribuibili a nessuno degli operanti, e nemmeno a A.S..
I risultati dell’indagine del RIS che escluse la presenza di tracce ematiche sotto le suole delle scarpe dell’imputato erano affidabili e furono effettuate adottando modalità interpretative assolutamente corrette.
Anche 50 giorni dopo l’omicidio l’attraversamento sulla scena del delitto comportò il rinvenimento di quantitativi di DNA sufficiente per concludere per l’appartenenza a C.P. (cfr. relaz. C.T. Parte Civile).
Non si sarebbe dovuto tener conto del possibile effetto provocato dal calpestio di erba bagnata perché si trattò di circostanza riferita ad oltre un anno di distanza dai fatti.
Il residuo vegetale rinvenuto sotto la suola di A.S. poteva essere stato acquisito in un momento antecedente all’ingresso sulla scena del delitto.
Anche le perizie sub B) e C) non avevano concluso nel senso che col trascorrere del tempo e con l’utilizzo si disperda completamente qualsiasi traccia ematica posta sotto le scarpe.
La Parte Civile ha sostenuto che era incongruo ipotizzare che A.S. mentre si trattenne in caserma nelle 16 ore successive al suo ingresso avesse potuto compiere un percorso di 4 km.
Inoltre errò il giudice quando non tenne in conto che il test alla tetrametilbenzidina, esame particolarmente sensibile, se per un verso in caso di reazione positiva non provava la sicura natura ematica della traccia rinvenuta, in caso di esito negativo dava la certezza dell’assenza di qualsiasi sostanza, e quindi anche del sangue.
Orbene, continua la Parte Civile, le scarpe utilizzate dall’imputato non rilevarono evidenze di tracce di sangue; dato non falsificato dalle affermazioni contenute nella sentenza alle pagg. 86 e 96 relativamente al problema dei falsi positivi.
Inoltre il test del professor C. evidenziò che anche dopo una lunga camminata per le vie di Pisa si accertò la presenza di sangue sulla scarpa, mentre quella indossata presumibilmente da A.S. diede esito negativo.
Pertanto la Parte civile ha concluso che nonostante che l’attività dei periti fosse stata effettuata incorrendo in rilevanti omissioni ed errate impostazioni metodologica, risultava accertato che A.S. non poteva aver attraversato la scena del delitto e non conservare sotto le suole le tracce di quel passaggio. Dunque egli aveva mentito.
Pertanto la Parte Civile ha concluso chiedendo l’”la rinnovazione della prova sperimentale inerente la possibilità che dalle calzature Lacoste in uso ad A.S. allorché entrò nella abitazione dei P. il 13 agosto 2007 possa essersi disperso qualsiasi traccia di materia ematica e di DNA della vittima” (cfr. impugnazione pag. 63).
8.4. I nuovi approfondimenti istruttori.
Con riguardo alla struttura pilifera di circa centimetri 1,2, con struttura morfologica diversa da quelle della vittima in relazione al quale il Consulente del P.M. effettuò l’analisi del solo DNA nucleare, con esito negativo, la Parte Civile ha richiesto a fini comparativi ed identificativi lo studio del DNA mitocondriale, “metodica di elezione con possibilità di riuscita pari almeno al 50% in concreto”.
Quanto ai reperti ungueali della vittima, parzialmente analizzati, ha richiesto l’analisi estesa alle evidenze biologiche compiutamente caratterizzate dal punto di vista genetico identificativo.
9. La valutazione degli indizi.
La Parte Civile ha lamentato il fatto che il giudice si impegnò soltanto ad accertare la solidità dell’impianto accusatorio piuttosto che a far emergere la verità sull’omicidio di C.P.: Egli non si pose il problema che tutti gli indizi raccolti non erano in contrasto tra loro e che non residuava alcuna alternativa logica possibile all’attribuzione del delitto a A.S..
Il difensore della Parte Civile ha quindi lamentato che il giudice di prime cure si pose esclusivamente nell’ottica di verificare la fondatezza della tesi accusatoria, ignorando poi le legittime richieste di approfondimento proposte dalla Parte Civile; non seppe gestire e coordinare i periti come si era proposto di fare; dopo aver parcellizzato gli indizi tra loro ne individuò solo due come apparentemente gravi, senza conferire rilievo al fatto che tutta la costellazione di indizi convergesse sistematicamente su A.S. ed escludesse la possibilità di scenari alternativi.
La situazione indiziante invece era molto grave perché tutti gli indizi che singolarmente potevano non apparire univoci trovavano il loro punto di convergenza sempre verso il medesimo risultato. Anche l’indizio debole o quello che deriva da indizio, se coerente con altri indizi, concorre a rafforzare il quadro probatorio (Cass. Sez. II 12.4.1984, Furlan e Cass. Sez. II 7.4.1981, Marangoni).
La ponderazione degli indizi costituisce solo l’operazione propedeutica alla successiva che deve porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
10. L’assenza di ipotesi alternative.
Il giudice omise di valutare se, complessivamente, gli indizi potevano confluire verso un risultato diverso da quello scartato.
Egli errò nel ritenere raggiunta la prova dell’alibi sul presupposto che l’imputato era altrove nel momento in cui C.P. trovava la morte; ma avrebbe dovuto affermare che l’imputato ebbe il tempo necessario per commettere il delitto.
Egli accertò la riconducibilità a A.S. di una bicicletta conforme a quella descritta dai testimoni, ma escluse che quella bicicletta forse era stata adoperata dall’imputato senza spiegarne chiaramente le ragioni.
Tutti gli elementi raccolti (stretto rapporto personale con la vittima e relativo possibile movente, impronta digitale sul luogo del delitto in una situazione caratterizzante, presenza del DNA della vittima sulla bicicletta dell’imputato, inverosimiglianza della ricostruzione proposta dall’imputato e contraddizioni ivi rinvenibili) portavano al superamento della soglia dell’assenza del ragionevole dubbio della responsabilità dell’imputato.
Vi era totale assenza di indizi a carico di terze persone.
Fu verificata le plausibilità di ipotesi alternative, anche di quelle suggerite dalla difesa. Si scandagliò la cerchia dei parenti e degli amici. Fu presa in considerazione l’ipotesi dell’aggressione da parte di sconosciuti, poi scartata perché l’omicida dimostrò di conoscere la casa. Tutte le ipotesi risultarono infondate.
11. Il dubbio ragionevole.
Tale concetto, ha rilevato la Parte Civile, non si identifica con quello che impedirebbe di fatto ogni certezza su situazioni complesse. E’ tale solo quello che presenta una matrice oggettiva e concreta ed un aggancio probatorio. Mentre il giudice concentrò il proprio sforzo motivazionale valutando gli elementi raccolti dall’Accusa sistematicamente in favore del reo, sulla base di convincimenti personali ed, al più, di mere ipotesi congetturali, senza fornire una ricostruzione alternativa dei fatti più plausibile o convincente rispetto a quella fornita dall’Accusa.
La Parte Civile ha quindi concluso per il riconoscimento della responsabilità di A.S. in ordine all’omicidio in esame, aggravato nei termini riportati in imputazione, con condanna dello stesso al pagamento dei danni patrimoniali e morali cagionati alle Parti Civili da quantificarsi in euro 10.000.000; ed in particolare in euro 3.500.000 in favore di ciascuno dei genitori, ed in euro 3.000.000 in favore del fratello della vittima.
Si trattò di una gravissima perdita per le Parti Civili; C.P. venne uccisa barbaramente con efferatezze e crudeltà. L’evento causò danni morali per la sofferenza psichica legata alla prematura scomparsa della congiunta, e danni patrimoniali diretto in relazione alla contrazione reddituale della famiglia P.. Diritto
5. MOTIVI DELLA DECISIONE Premessa.
A giudizio della Corte la decisione di primo grado è immune da vizi e merita di essere confermata.
Il giudice di Vigevano ha compiuto uno scrupoloso studio del materiale probatorio sottoposto al suo esame, dandone conto in motivazione in modo chiaro ed esauriente.
Egli ha mostrato di possedere salde conoscenze nel campo dei problemi epistemologici della prova penale, e di quella tecnico-scientifica in particolare.
I periti, dal canto loro, nell’espletamento delle indagini affidate, hanno adottato approcci metodologici di acclarato vaglio scientifico, unica via che conduce al risultato probatorio che, dal punto di vista della scienza, è corretto attribuire alla presenza – ma come si vedrà soprattutto all’assenza – dei ‘segni’ che e stato possibile assicurare all’indagine.
Tutto ciò ha condotto all’ineccepibile affermazione della contraddittorietà ed insufficienza della prova della colpevolezza di A.S. per l’efferato omicidio di C.P..
Solida conclusione che, per quanto concerne uno dei tre principali argomenti in relazione ai quali si è sviluppato il confronto giudiziario – e cioè se A.S. descrive la scena del delitto per essere entrato nell’abitazione dei P. come autore dell’omicidio, o per averla vista in un momento successivo alla consumazione, ad opera di altri, del delitto – ha rinvenuto il suo baricentro nei chiarimenti offerti dai testimoni tecnici nominati dal giudice.
Essi, concordemente, hanno chiarito le ragioni per le quali, il fatto che le scarpe di A.S. che vennero consegnate il giorno successivo all’omicidio non mostrarono i segni di imbrattamenti ematici – circostanza che, secondo l’Accusa e la Parte Civile proverebbe che A.S. ha mentito – non significa che l’imputato non attraversò la scena del delitto.
Mentre il rinvenimento della traccia ematica sotto la suola della scarpa avrebbe dimostrato che è stato calpestato il pavimento macchiato di sangue, nelle specifiche condizioni nelle quali è stato possibile esaminare le scarpe dell’imputato l’assenza di imbrattamenti ematici non prova il mancato passaggio sul pavimento.
Infatti, il destino delle piccole concentrazioni di materiale ematico trattenuto dalle suole delle scarpe dell’imputato può essere stato segnato in modo determinante dall’intervento di fattori, anche banali ma di frequente realizzazione, che ben potrebbero essere intervenuti nella realtà. Anche il semplice strofinio delle suole sullo zerbino di ingresso della caserma; o l’accesso in locali della Stazione dei Carabinieri con pavimenti non completamente asciutti; o ancora il possibile contatto, assolutamente casuale, tra un minuscolo frustolo di sangue eventualmente trattenuto dalle suole ed un granello di ghiaietto presente sul marciapiede vicino alla villetta dei P., che l’imputato percorse ripetutamente per tutta la durata del sopralluogo effettuato dalle Forze dell’Ordine, potrebbero aver determinato il risultato finale.
I periti hanno chiarito anche le ragioni per le quali qualsiasi esame di laboratorio relativo alla conservazione o meno delle tracce ematiche a seguito dell’uso delle scarpe imbrattate fornisce soltanto il risultato della sperimentazione che si ottiene applicando gli specifici parametri a volta a volta adoperati. Ma nulla si può affermare riguardo a ciò che effettivamente si è verificato nella realtà. Realtà che quindi è rimasta inconoscibile nei suoi molteplici fattori rilevanti, la maggior parte dei quali sono condizionati unicamente dal caso. Circostanze casuali che si realizzano in un istante, e che nel lasso temporale che va dalle 13,50 del 13 agosto alla mattina successiva potrebbero essersi composte tra loro molte volte, in un gioco di variabili multiple di probabilità assolutamente caotiche, non sondabili, non identificate nel corso del giudizio, e tutte in grado di determinare in modo significativo il risultato finale.
Di conseguenza, l’impegno profuso per determinare la capacità delle suole dell’imputato di imbrattarsi del sangue; o ancora il tentativo di accertare la quantità di sangue effettivamente rappreso sotto le suole, peraltro molto ridotta anche nella prospettazione della Parte Civile; così come lo studio effettuato per risalire al reale stato di essiccamento delle macchie di sangue poste sul pavimento e sui gradini della scala del vano cantina, macchie delle più varie dimensioni e dunque con tempi di essiccazione differenti tra loro e, ovviamente, non determinabili se non in modo approssimativo; o anche le prove di sottoposizione delle suole imbrattate ai più diversi fattori abrasivi per studiare i meccanismi di rimozione delle microtracce hanno dato luogo a sperimentazioni solo approssimativamente rappresentative di quanto può essere avvenuto nella realtà tra le 13,50 del 13 agosto e la mattina successiva.
Realtà che non è possibile ricostruire ricorrendo a “schemi interpretativi dedotti da regole di carattere scientifico o da leggi che configurino un rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità o in un numero alto di casi” (cfr. Sez. Un. 10.7.2002 n. 30.328, Rv. 222.138) Come è noto, il ragionamento probatorio è sorretto, nella sua prevalenza, dal modello inferenziale-induttivo che, prendendo spunto da un fatto storico accertato, verifica la ‘tenuta’ logica argomentativa o fattuale di una determinata conclusione che rimanda agli elementi costitutivi dell’imputazione.
Il Legislatore autorizza il ricorso al ragionamento inferenziale induttivo ma pone le condizioni indispensabili per conseguire un risultato probatorio caratterizzato da elevata credibilità razionale.
In primo luogo è necessario che l’inferenza induttiva si fondi sull’indizio che è definito come “un fatto certo” – “ontologicamente certo” secondo la decisione della Corte di Cassazione n. 43.923 del 28.10.2009 – dal quale, per inferenza logica “basata su regole di esperienze consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare” (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 6.682 del 4.2.1992 Rv. 191.230).
Agli indizi si contrappongono le supposizioni personalistiche o anche le semplici intuizioni congetturali. Sono mere congetture tanto quelle che e di criteri logici o scientifici” (cfr. Sez. Un. 1992 cit.) quanto quelle che “per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche perché non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa” (cfr. da ultimo Cass. Sez. II n. 43.923 del 28 ottobre 2009 R.v. 245.606; ma cfr. anche Cass. Rv. 157.097, 148.425 e 146.619). Su di esse non è possibile fare alcuna costruzione argomentativa perché non pervengono “ad alcun utile risultato probatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. cit.) Orbene, come si è visto, gli approfondimenti peritali hanno reso evidente che, nel caso specifico sottoposto all’esame dei periti, la realtà del fenomeno della rimozione delle microtracce ematiche trattenute dalle suole dell’imputato è ricostruibile soltanto in modo approssimativo.
Di conseguenza, per quanto sopra richiamato, l’utilizzo di risultati sperimentali solo orientativi non conduce “ad alcun utile risultato probatorio” rispetto alla conoscenza del fatto incerto da provare, e cioè la circostanza indiziante che riguarda l’imputato.
Quei risultati, in quanto imprecisa e non certa riproduzione di quanto avvenuto nella realtà, se adoperati nel ragionamento inferenziale induttivo conducono soltanto a proposizioni congetturali. Infatti non è logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta solo ipotetico.
I consulenti di parte non hanno ‘falsificato’ le affermazioni dei periti né per quanto concerne l’impossibilità di ricostruire in laboratorio le condizioni che si sono verificate nella realtà dato che esse sono rimaste ignote, né con riferimento alla ricostruzione solo orientativa di quanto avvenuto nella realtà.
Non le hanno falsificate i consulenti del Parte Civile che non hanno sottoposto a critica il punto nodale della questione, e cioè che non si conoscono le circostanze verificatesi tra le 13,50 del 13 agosto e la mattina successiva sotto le suole delle scarpe dell’imputato.
Non le hanno falsificate i consulenti dell’Accusa che, come si vedrà, hanno condiviso con i periti il carattere caotico e dunque imprevedibile dei modelli elaborati sperimentalmente per studiare il fenomeno in esame.
E dunque il fatto che trascorsero circa 17 ore prima che la Polizia Giudiziaria richiedesse all’imputato di consegnare le scarpe che indossava esclude che si possa affermare che il mancato rinvenimento di tracce ematiche sotto le suole delle sue scarpe indichi con apprezzabile probabilità che A.S. non effettuò il percorso nell’appartamento dei P. che aveva descritto.
Per il resto, le circostanze che hanno attinto A.S., e cioè le tracce di DNA di C.P. rinvenute sul pedale della bicicletta in uso all’imputato e l’impronta del dito medio di quest’ultimo sul dispensatore del sapone sul quale vi era, in altra zona, anche il DNA della vittima rappresentano indizi compatibili anche con spiegazioni alternative rispetto a quelle propugnate dall’Accusa e dalla Parte Civile. Indizi che quindi non accedono alla soglia della gravità perché non resistono alle obiezioni. Ragione per la quale essi, in applicazione della regola metodologica posta dall’art. 192 co. II c.p.p., non vanno valutati complessivamente per verificare l’eventuale superamento della intrinseca relativa ambiguità dell’indizio. (cfr. Sez. Un. 1992 cit. e Sez. Un. n. 33.748 del 12 luglio 2005 Rv. 231.678, imputato Mannino).
Tale premessa si conclude con una ultima considerazione.
La Corte non trascura il fatto che la presente fase del giudizio, al pari di quella di primo grado, si è conclusa senza identificare il responsabile dell’omicidio di C.P.. Risultato certamente non appagante per qualsiasi indagine penale, ed a maggior ragione nel presente caso che ha ad oggetto un efferato omicidio.
Tanto che, nel corso della discussione, la Parte Civile nella fase conclusiva del suo appassionato intervento, forse animata da un sentimento di insoddisfazione, ha chiesto alla Corte di chiarire “se non è stato A.S. a compiere l’omicidio, chi può essere stato?” Si tratta di un quesito che però, nella sua totalità, non rintraccia il suo destinatario nella Corte oggi chiamata a decidere il presente giudizio.
La funzione del giudizio penale consiste nel giungere alla conclusione di conferma o di falsificazione dell’enunciato di accusa sintetizzato nell’imputazione che propone una specifica ricostruzione del fatto costituente reato indicando la persona o le persone che l’Accusa ritiene debba o debbano risponderne.
Imputazione che nel presente giudizio è stata formulata nei confronti di un solo imputato: A.S..
La risposta al quesito relativo all’identità della persona che, in alternativa all’imputato, pose termine alla vita di C.P. con la violenza che è emersa negli atti non è indicata nel capo d’imputazione. Essa dunque è estranea al giudizio devoluto a questa Corte.
La difesa della Parte Civile ha giustificato la legittimità della sua domanda richiamando la decisione della Corte di Cassazione relativa ad un processo che interessò a lungo anche l’opinione pubblica. Occasione nella quale la Corte di Legittimità, opportunamente, precisò che “si impone la pronuncia di condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote … ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi fuori dall’ordine naturale delle cose e della razionalità umana” (cfr. Cass. Sez. I n. 31.456 del 21 maggio 2009, imputata Franzoni).
In sostanza, la difesa del Parte Civile lascia intendere che anche con riferimento a A.S. le ipotesi alternative alla sua responsabilità risultano fantasiose e prive di aggancio alle circostanze accertate in giudizio.
Dunque, sembra concludere la Parte Civile, al pari dell’imputata giudicata dalla Corte di Cassazione e dichiarata responsabile del delitto ascrittole, anche A.S. deve essere ritenuto colpevole.
Si tratta però di un argomento che non rispetta le cadenze logiche del ragionamento giuridico.
Nel procedimento richiamato dalla difesa del Parte Civile, l’imputata venne attinta da un quadro indiziario valutato come “concludente”. Di conseguenza, una volta raggiunta la prova della responsabilità dell’imputata, la Corte di Legittimità chiarendo il significato del concetto del “ragionevole dubbio” che non deve attingere la pronuncia di condanna, affermò che il dubbio non è ragionevole se, in buona sostanza, si pone fuori dall’ordine naturale delle cose. Ragione per la quale le eventualità soltanto remote, pur formulabili ma che non trovano riscontro nelle emergenze processuali, non riducono l’alto grado di credibilità razionale che deve contraddistinguere la decisione giuridica.
Ma la Corte di Legittimità si guardò bene dall’affermare che la responsabilità dell’imputata era provata sol perché le alternative alle ipotesi formulata dall’Accusa, non provata in giudizio, erano risultate inconsistenti.
La regola ermeneutica che conduce all’affermazione di responsabilità dell’imputato è l’articolo 192 c.p.p. la cui applicazione, nel caso deciso dalla Corte di Cassazione portò all’accertamento di un quadro indiziario a suo carico valutato come “concludente”. Quanto a A.S. esso, per quanto ci si accinge ad illustrare, si caratterizza per la presenza di indizi risultati privi di forza logica, perché non resistenti alle obiezioni, non attendibili, non convincenti.
E poi le ipotesi alternative alla non provata responsabilità di A.S. non sono eventualità remote, ma riguardano scenari alternativi dei quali la presenza della bicicletta nera da donna fuori l’abitazione della vittima potrebbe costituire un elemento costitutivo. Scenari attraversati da altri protagonisti, e che forse sono stati caratterizzati da progressioni criminose non esplorate, e quindi rimaste ignote.
Se però il ragionamento giuridico confonde l’ignoranza del fatto con l’inesistenza del fatto giunge a conclusioni inaccettabili.
Di tutto ciò si tratterà in modo analitico approfondendo l’esame delle impugnazioni.
È necessario ricordare in premessa che, per snellire la presente esposizione, si è provveduto a numerare gli argomenti enucleabili negli atti di impugnazione. Quando sarà utile, a quella numerazione si farà riferimento, in tal modo rimandando all’esposizione di tutti i profili ivi trattati.
Richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Premesse di ordine generale.
Prima di affrontare le questioni collegate alle richieste istruttorie formulate dalle parti, torna utile richiamare gli approdi conseguiti dalla Corte di Legittimità in ordine all’estensione dell’applicazione dell’istituto della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado di appello nei procedimenti celebrati con le forme del rito abbreviato.
Come è noto, il rito abbreviato realizza una forma di giudizio a c.d. ‘prova contratta’, nel senso che in esso, in linea generale, non sopravvive la facoltà delle parti di richiedere l’ammissione dei mezzi di prova ai sensi dell’ampia formulazione dell’art. 190 co. I c.p.p.
Tale aspetto riverbera effetti anche sul giudizio di appello che, per giunta, si fonda, prima ancora che sul principio dell’oralità, sulla presunzione della completezza dell’istruzione che è stata svolta in primo grado.
Infatti, l’art. 603 c.p.p., che regolamenta la rinnovazione dell’istruttoria in appello consente l’integrazione probatoria soltanto in caso di impossibilità di decidere il giudizio allo stato degli atti (cfr. co. I), in caso di assoluta necessità (cfr. co. III) o se si tratta di prova sopravvenuta o scoperta dopo il compimento del giudizio di primo grado.
Già nel 1995 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione definirono i rapporti tra l’art. 603 c.p.p. e le disposizioni che disegnano la struttura del giudizio abbreviato.
Con la decisione n. 930 del 13 dicembre 1995 esse stabilirono che bisognava “reputarsi operante una rigida preclusione all’attivazione dei poteri di iniziativa delle parti (rectius: dell’imputato n.d.e.) in ordine all’assunzione di prove in grado di appello, non soltanto perché costituirebbe una contraddizione palese procedere al rinnovo di una fase, quella dell’istruttoria dibattimentale, che nel rito abbreviato è, per definizione, insussistente (cfr. Corte Costituzionale del 19 dicembre 1991 n. 470), ma anche, e soprattutto, per la precisa ragione che le parti hanno definitivamente consumato il loro diritto alla prova perché hanno consentito l’adozione del giudizio abbreviato: onde che ad esse non resta che sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, il cui esercizio è regolato, per espresso dettato normativo, dal rigido criterio della “assoluta necessità”.
Dal 1995 in poi l’esclusione del diritto in capo alle parti (e a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, in capo al solo imputato) di richiedere in appello la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è stata affermata con assoluta continuità (cfr. ad es. Cass. Sez. III n. 12.853 del 13.2.2003 e da ultimo Cass. Sez. II n. 3.609 del 18.1.2011) proprio perché “con la richiesta di essere giudicato allo stato degli atti l’imputato ha rinunziato all’acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato”.
E dunque, esclusa la possibilità di avanzare istanze probatorie ai sensi dell’art. 603 co. I c.p.p., chi ha richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti “può solo sollecitare il giudice di appello all’esercizio del potere di ufficio di cui all’art. 603 co. III c.p.p.” (cfr. Cass. Sez. III n. 15.296 del 2.3.2004 e Cass. Sez. IV n. 15.573 del 20.12.2005).
Inoltre “l’imputato, una volta sollecitato il giudice di appello all’assunzione officiosa di nuove prove”, dal momento che non può dolersi “dell’incompletezza degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero”, non può nemmeno “lamentare il mancato esercizio del potere officioso del giudice” (cfr.
Cass. Sez. II n. 25.659 del 15.5.2009). E secondo una pronuncia, a dire il vero, non diffusamente argomentata “all’esclusione del diritto dell’imputato a richiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale corrisponde l’esclusione dell’obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta” (cfr. Cass. Sez. II 18.1.2011 cit.).
In conclusione, l’imputato non ha la possibilità di avanzare richieste di integrazioni istruttorie, e può solo richiedere al giudice di esercitare i suoi di motivare il mancato ricorso al potere medesimo.
E’ evidente che i principi giurisprudenziali ora richiamati valgono a maggior ragione per le richieste di rinnovazione istruttoria formulate dalla Pubblica Accusa o dalla Parte Civile.
Richieste, a ben vedere, insolite se provenienti dall’ Accusa. Essa infatti, titolare del potere di richiedere con le modalità ritenute opportune il rinvio a giudizio dell’imputato, già nel giudizio abbreviato di primo grado mantiene una limitata facoltà di richiedere al giudice l’ammissione di mezzi istruttori. (cfr.. art. 438 co. V c.p.p.).
Istanza di rinnovazione istruttoria assai singolare anche se se proveniente dalla Parte Civile dal momento che essa partecipa al giudizio ‘a prova contratta’ solo dopo che ha accettato il rito, per dichiarazione espressa o per valutazione presuntiva di legge (cfr. art. 441 co. II c.p.p.).
Resta ancora da accertare in quali termini il Legislatore autorizza il giudice ad esercitare il potere discrezionale di ufficio attribuitogli dalla norma ora richiamata.
Ebbene tale facoltà, rappresentando un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione compiuta in primo grado, può essere esercitata solo se l’integrazione probatoria è “assolutamente necessaria” (cfr. art. 603 co. III c.p.p.); se cioè è indispensabile per pervenire alla decisione che, privata di quell’apporto probatorio, risulterebbe monca nella sua ostensione argomentativa. Di talché il tema probatorio oggetto di integrazione deve rivestire una “determinante rilevanza sulla decisione della causa” (cfr. Cass. Sez. I n. 13.756 del 24.1.2008); dal momento che è “assolutamente necessaria” la prova che è in grado di “eliminare le eventuali incertezze, ovvero di per sé idonea ad inficiare ogni altra risultanza” (cfr. Cass. Sez IV n. 53 del 14.3.2008).
Insomma, il giudice deve tener presente che la “locuzione ‘se il giudice la ritiene assolutamente necessaria’” deve trovare riscontro “effettivo in una situazione di incerto significato, e tale da ricevere un contributo considerevole e molto utile dalla prova da ammettere, sì da consentire una differente soluzione o da escludere dubbi e zone d’ombra”.
Emerge quindi che la prova ulteriore è assolutamente necessaria se, in una situazione di incerto significato, promette di aprire la via a soluzioni ricostruttive diverse o alternative rispetto a quelle già esplorate, o se fa intendere che potrà dissipare gli aspetti non chiari dei temi di prova già sviluppati.
Di talché “la scelta discrezionale del giudice deve aver presente la possibilità di mutamento della decisione impugnata a seguito dell’assunzione o ripetizione delle prove ritenute ex officio ‘necessarie’ ai fini del decidere, e deve confrontarsi con l’imputazione, con la decisione impugnata, con il materiale probatorio acquisito e con la più plausibile ricostruzione del fatto” (cfr. Cass. Sez. III n. 21.687 del 7.4.2004).
In definitiva, il giudice è chiamato ad esercitare tale sua prerogativa tenendo presente in primo luogo che egli è chiamato a pronunciare la sua decisione finale soltanto nell’ambito delimitato dall’imputazione; e nel giudizio d’appello limitatamente ai capi o ai punti della decisione di primo grado ai quali si riferisce l’impugnazione.
Egli inoltre dovrà valutare con rigore il materiale probatorio già acquisito identificando i risultati già conseguiti con riferimento alla ricostruzione del fatto reato, ed aprirà lo spazio alle integrazioni sollecitate se sono in grado di mutare la decisione impugnata o di dissipare dubbi rilevati ancora persistenti, o di chiarire aspetti di centrale considerazione rispetto agli scopi del processo; o che infine garantiscono aperture a ricostruzioni alternative o diverse da quelle già conseguite.
Il tutto tenendo presente che fa capo al giudice – ancora di più a seguito della modifica costituzionale dell’art. 111 Cost. – il controllo sul rispetto delle disposizioni del processo. Egli quindi dovrà certamente precludere l’ingresso a richieste probatorie meramente esplorative, o che non indicano quale sia il risultato che esse sono in grado di fornire.
In applicazione di tali principi la Corte ha deciso il presente giudizio senza dare ingresso alle richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale presentate dalla Procura Generale e dalla Parte Civile.
Privilegiando la linea interpretativa espressa dalla preferibile giurisprudenza di Legittimità – sull’opportunità di motivare le ragioni del ‘diniego’ dell’esercizio del potere di ufficio in modo non manifestamente illogico, cfr. Cass. Sez. III n. 15.296 del 2.3.2004; ma cfr. anche contra Cass. Sez. VI dell’8.1.2003 n. 68 – la Corte ritiene di esporre la ragioni che l’hanno indotta a non accedere a nessuna delle richieste istruttorie.
E ciò anche perché nel presente giudizio le indagini peritali, che le richieste di rinnovazione dibattimentale della Procura Generale e della Parte Civile avrebbero voluto in parte estendere, ed in parte ripetere, hanno assunto un ruolo di centrale rilievo.
Richieste di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale proposte dal Procuratore Generale. Il Punto 3.6. dell’impugnazione.
Il Procuratore Generale ha avanzato le sue istanze istruttorie sviluppando considerazioni strettamente connesse ai motivi di impugnazione sintetizzati al Punto 3.6. Riflessioni riprese in parte anche nelle memorie depositate durante la discussione finale all’udienze del 22 novembre e in sede di repliche il 6 dicembre. Memorie contenenti anche l’esposizioni di motivi nuovi, che si collocano quindi, oltre le cadenze processuali imposte dall’art. 585 co. IV c.p.p..
La modalità espositiva realizzata dal Procuratore Generale fa sì che torni utile, anche per brevità espositiva, trattare congiuntamente le richieste ex art. 603 c.p.p. ed i motivi di impugnazione che rimandano ad esse.
Il primo luogo il Procuratore Generale lamenta l’operato dei periti incaricati di rispondere ai quesiti di cui al Punto D) dell’ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice il 30 aprile 2009.
Essi avevano trascurato il fatto che A.S. aveva dichiarato che era sceso per due gradini della scala, senza “fornire adeguate motivazioni di tale scelta metodologica”; in quel modo ponendo le condizioni perché la sentenza si basasse “su conclusioni necessariamente monche, posto che la non estensione ai due gradini non ha consentito di stabilire e spiegare la reale quantità di sangue intercettato dalle scarpe di A.S.”. (cfr. impugnazione pag. 16) La Corte rileva che i periti hanno fornito una esauriente spiegazione della loro “scelta metodologica”.
La prima ragione è consistita nell’impossibilità di giungere “ad una affidabile ricostruzione della situazione ematica in quei gradini” (cfr. esame perito G. trascr. ud. 21 novembre pag. 59).
Infatti, disponendo soltanto di limitato materiale fotografico acquisito con macchine dalle caratteristiche diverse tra loro, è molto difficile discernere, sulla superficie dei gradini caratterizzata da colori cangianti e sfumati tra loro, le macchie, anche piccolissime, di provenienza ematica.
Il perito prof. B. ha spiegato diffusamente (pagg. 128/135 trascr. ud. 10 novembre 2009) le ragioni tecniche per le quali “il materiale fotografico disponibile non è utilizzabile per fare delle elaborazioni” (cfr. trascr. pagg. 128/1 35 trascr. ud. 10 novembre 2009) ed ha illustrato gli insormontabili problemi tecnici nell’elaborazione di un’affidabile mappa ematica dei gradini. Conclusione condivisa persino dal perito del Pubblico Ministero prof. B. che alla riunione peritale del 25 maggio 2009 ha dichiarato che “non si è fatta nessuna ipotesi per i gradini perché non si riuscivano a fare le misure” (cfr. anche all. 4 memoria difensiva del 25 novembre 2011). Ed è fin troppo evidente che l’impossibilità di realizzare la relativa mappa ematica tronca sul nascere la possibilità di avviare lo studio della quantità di macchie astrattamente intercettabili impegnando i gradini.
Il Procuratore Generale, nella memoria depositata all’udienza di discussione dedicata alle repliche delle parti, ha preso le distanze dalle conclusioni sopra richiamate del consulente del Pubblico Ministero, sostenendo che in atti vi era il materiale fotografico che avrebbe consentito le misurazioni necessarie per la redazione delle mappe ematiche dei gradini. Materiale, si legge nella memoria depositata il 6 dicembre 2011, costituito dalle fotografie “del medico legale contrassegnate dal n. 1 (nome file DSC 07082. jpg) e dal n. 2 (nome file DSC 07093.jpg) scattate alle 15,25 del 13 agosto 2007”.
Affermazione che però, a giudizio della Corte, non è rilevante perché tanto i periti quanto il prof. B. visionarono ed analizzarono il materiale fotografico indicato dal Procuratore Generale. Infatti nell’elenco della documentazione esaminata dal consulente dell’Accusa (cfr. relazione prof. B. del marzo 2007 pag. 6) è indicato anche il “supporto informatico dei rilievi fotografici eseguiti dal dott. Ba. in sede di sopralluogo medico-legale in data 13 agosto 2007”.
Un’annotazione di identico contenuto si rinviene anche nella relazione peritale B.-R.-V. a pag. 7.
Quindi bisogna intendere che sia il consulente del Pubblico Ministero che i periti adottarono le loro concordi conclusioni senza ignorare il materiale fotografico oggi indicato dal Procuratore Generale. Dunque è evidente che anche le foto sopra indicate non forniscono le indicazioni necessarie per la formazione della mappa ematica dei gradini.
Sempre con riguardo alle ragioni che imposero la scelta metodologica seguita dai periti, il prof. G. ha ricordato la difficoltà di realizzare un set sperimentale con gradini “il cui imbrattamento ematico era già di per sé oggetto di dubbio”.
Egli infine ha sottolineato che, a fronte dell’incertezza “su quanti gradini, uno o due, significava raddoppiare il numero dei soggetti di sperimentazione, perché ad alcuni dovevamo far fare un gradino, e ad altri due gradini”. (cfr. trascr. cit. pag. 60) In conclusione i periti hanno riferito e descritto i plurimi ostacoli che non consentirono l’estensione della sperimentazione nei termini oggi richiesti. Si tratta, ad opinione della Corte, di spiegazioni comprensibili e che chiariscono le ragioni, tuttora sussistenti, per le quali non è possibile accedere alla richiesta in esame.
Il Procuratore Generale rileva ancora che il non completo espletamento dell’indagine sperimentale ha inciso sulla determinazione della “reale quantità di sangue intercettato dalle scarpe” (cfr. impugnazione pag. 16).
La Corte non condivide il convincimento dell’Accusa perché non tiene in conto i rilievi esposti al riguardo dai periti. Rilievi ai quali nessuna parte processuale ha replicato con argomenti convincenti.
La quantità di sangue calpestata non è assolutamente determinabile, se non in modo orientativo perché la misura dell’imbrattamento deriva da fattori imponderabili, non conosciuti e non conoscibili.
A tale proposito va ricordato, ad esempio, che il perito prof. C. ha chiesto al collega B. se aveva “un’idea della quantità di sangue che potrebbe essere stata calpestata”. Quest’ultimo ha risposto chiarendo che persino la quantità di sangue che compone le singole macchie poste sul pavimento non è accertabile.
Egli a questo proposito si è espresso come segue:”io mi sono un po’ documentato anche dei lavori che dovrebbero tentare di capire qual è lo spessore di una macchia di sangue da un’immagine fotografica. A quanto mi risulta il problema non è così facile.
Se dovessi dire che rilevo lo spessore della macchia di sangue in base al contenuto eidetico (e cioè la conoscenza che si basa sulla visibilità del fenomeno n.d.e.) della fotografia, io non mi cimento in un’impresa del genere” (cfr. trascr. ud. 10 novembre pagg. 195/196).
Ma non è solo la quantità di sangue calpestata a risultare ignota.
Anche la superficie del totale imbrattamento delle suole non è determinabile.
Il consulente della Parte Civile dott. B. ha provato ad identificare tale valore ricorrendo a modelli matematici di così detta ‘distribuzione cumulativa di probabilità’ sviluppati secondo il metodo denominato della convoluzione (cfr. esame c.t. B. trascr. ud. 21 novembre 2009 pagg. 120/123) giungendo alla convinzione di determinare in non meno di 250 mm. quadrati la superficie di imbrattamento delle suole. Dunque, ancora una volta una misura assolutamente approssimativa, e pari ad un quadratino con il lato di meno di cm. 1,6.
La Corte rileva anche che si tratta di dati orientativi sui quali incidono in misura rimasta ignota anche fattori ulteriori.
Si tenga conto, ad esempio, che sulla misura della superficie ipotizzata incide in modo assolutamente non calcolabile il fatto che le suole dell’imputato erano a spina di pesce; caratteristica che comporta che il contatto si realizza soltanto se la specifica traccia viene calpestata dalla parte sopraelevata del solco che presenta la forma della suola in esame.
In caso contrario, invece, la scarpa calpesta la macchia, ma la suola non entra in contatto con essa.
A ciò si aggiunge anche la casualità dell’operatività del meccanismo di cattura della macchia ad opera della suola.
Si ricorderà, ad esempio, che i testimoni tecnici hanno illustrato che non sempre si realizza il distacco delle particelle di sangue secco o semisecco a seguito della compressione che la suola trasmette alla macchia. A volte è necessario calpestare ripetutamente la macchia perché essa si frantumi..
Ed il preventivo distacco della particella dalla macchia costituisce la condizione essenziale perché il frustolo di sangue possa penetrare nelle microcavità normalmente presenti sotto le suole.
Ed allora, attesa la variabilità insondabile di tante componenti che incisero nella realtà determinando l’estensione di un fenomeno assolutamente non ricostruibile sperimentalmente, il perseguire l’obiettivo di determinare la “reale quantità del sangue intercettato dalle scarpe di A.S.” integra un’operazione che ignora le informazioni tecniche acquisite al riguardo nel corso dell’istruttoria. Pertanto essa è infondata oltre che irrilevante rispetto alle finalità del giudizio.
Conclusione che esclude anche la possibilità di accedere alla richiesta probatoria del Procuratore Generale con riferimento al quesito sub D) di estensione della sperimentazione già effettuata sia perché la stessa riguarda la superficie dei gradini in relazione ai quali non è possibile disegnare una plausibile mappa ematica, sia perché l’estensione richiesta riguarda solo uno dei fattori che – assieme a tutti gli altri, noti ed ignoti, che si verificarono nella realtà – concorre a determinare l’effetto finale (presenza o meno di tracce ematiche dopo l’uso prolungato delle suole) che pertanto è e resterebbe ignoto in tutte le sue componenti efficaci.
La possibilità o meno di calpestare, ed in quale misura, la grossa macchia posta in prossimità dell’apertura della porta a soffietto nel percorso in uscita – peraltro collocata non proprio sulla soglia, ma ad apprezzabile distanza dalla stessa come mostra la foto riprodotta a pag. 16 della Relaz. RIS 16 novembre 2007 – rappresenta una questione che verrà scrutinata esaminando la fondatezza o meno di analogo motivo di impugnazione già svolto dal Pubblico Ministero al Punto 2.3.2. alla cui lettura si rinvia. Occasione nella quale la Corte ha espresso le ragioni per le quali, a suo giudizio, la questione è stata correttamente risolta dal giudice che non ha escluso che A.S. possa aver lambito la parte superiore esterna della macchia (cfr. sentenza pag. 102).
Pertanto le richieste non vanno accolte perché non sono assolutamente necessarie nei termini sopra chiariti in quanto non eliminano la approssimazione dei dati che la perizia ha potuto fornire e non possono incidere sulla decisione impugnata.
Il Procuratore Generale lamenta poi il fatto che i periti “discostandosi dalle indicazioni di doveroso coordinamento” avevano depositato due distinti elaborati.
Inoltre, sostiene l’Accusa, i periti medico-legali, ai quali è stato affidato il gruppo di quesiti sub B), non erano stati incaricati di accertare quale fosse la capacità delle suole di trattenere tracce ematiche di cui al successivo gruppo di quesiti.
Pertanto, conclude l’Accusa, il giudice ha errato quando, utilizzando le conclusioni rassegnate dai periti, ha affermato che “l’eventuale acquisizione di sangue ad opera delle suole” poteva essere avvenuta in modo tale che non era inverosimile che le tracce potessero essersi disperse a seguito dell’uso delle scarpe nei termini riferiti dall’imputato.(cfr. impugnazione pag. 17).
La Corte ha raggiunto la convinzione che entrambi i rilievi sviluppati dall’Accusa non trovano riscontro negli atti del processo.
In primo luogo è evidente che la mera presentazione di elaborati separati ad opera dei periti incaricati di rispondere ai diversi gruppi di quesiti sub B) e sub C) non prova il mancato coordinamento tra gli stessi.
Infatti si rinvengono continue conferme della congiunta metodologia di conduzione delle indagini portate avanti dai periti..
A pag. 6 della trascrizione dell’udienza del 4 novembre 2009 il dott. V. documenta l’opera di coordinamento tra periti e consulenti nell’espletamento degli incarichi ricevuti.
Infatti venne predisposto sin dal primo incontro un calendario di lavoro che consentisse la più ampia partecipazione.
All’udienza del 10 novembre dedicata all’esame dei periti che avevano studiato i fenomeni collegati alle sperimentazioni oggetto dei quesiti sub D) il giudice ha assicurato che fossero presenti anche i periti medicolegali ed i periti chimici (cfr. trascr. cit. pag. 5/6) allo scopo di garantire anche in sede di audizione la ‘circolazione delle informazioni’ tra tutti i testimoni tecnici.
A pag. 63 della trascrizione della stessa udienza, il dott. V. chiarisce che lo studio dei fenomeni di essiccamento delle macchie ematiche (quesito sub B) si era svolto contemporaneamente alle prove relative al calpestamento (quesito sub C) “perché esso veniva compiuto su macchie di sangue sia umide, sia semi secchi e sia secche”.
Poco più avanti, sempre il dott. V. dichiara che essi avevano effettuato le prove di calpestamento sia presso l’Istituto di Medicina Legale di Torino, sede dei periti di cui al quesito B), che anche a Pisa, ove lavorano i periti del quesito sub C).
Alla sperimentazione pisana si riferisce in particolare il verbale di operazioni peritali del 13 luglio 2007 (cfr. allegati relazione V., R., B.) che da atto della presenza in Pisa dei periti V. e R. dell’Istituto di Medicina Legale di Torino e del Prof. C. di Pisa, oltre che dei consulenti di parte.
La lettura del verbale consente di acquisire utili informazioni sulle molteplici attività di sperimentazione compiute congiuntamente dai periti incaricati di rispondere ai vari quesiti disposti dal giudice.
Ancora: all’udienza dell11 novembre 2009 (cfr. trascr. ud. cit. pag. 5) il giudice, avviando i lavori dell’udienza con la contemporanea partecipazione dei periti dei quesiti su B) subito C), preannunzia che “siamo a discutere la perizia medico-legale relativa alla questione della sporcabilità delle scarpe unitamente al prof. C. , che è un ordinario di chimica molecolare”.
Alla sperimentazione sulla capacità di trattenere tracce ematiche effettuate dai periti di Torino seguì analoga sperimentazione ad opera del perito professor C. in Pisa (cfr. trascr. ud. cit. pag. 18).
A pag. 27 il perito dott. V. chiarisce che anche loro, periti medicolegali, condividevano le argomentazioni del professor C. in ordine alla capacità delle suole di catturare e di cedere sangue. Essi infatti (cfr. pag. 45) studiarono alcune sperimentazioni eseguite direttamente a Pisa, presso le strutture che facevano capo al prof. C. . Quest’ultimo poi (cfr. pag. 50) ha informato di aver ricevuto in consegna i campioni già predisposti dai periti medico-legali e “li abbiamo esaminati dopo che erano stati sottoposti a dei camminamenti all’esterno”; e ciò in avvio delle attività di sua specifica competenza.
Pertanto, si rinvengono plurimi segnali di coordinamento e di sinergia tra i periti finalizzati all’elaborazione delle risposte da rendere ai quesiti loro rivolti.
Emerge con evidenza anche l’infondatezza del secondo argomento svolto dal Procuratore Generale.
Non corrisponde al vero che “i periti medico-legali non erano stati incaricati di rispondere al quesito sub C)” (cfr. impugnazione pag. 17).
Invero, basta esaminare il testo dei quesiti formulati dal giudice all’udienza del 30 aprile 2009 che recita come segue: “Dicano i periti se sulle suole delle scarpe in uso ad A.S…. siano rilevabili tracce di sangue umano o di altra sostanza biologica… In caso negativo, si collabori di concerto con il perito sub C) agli accertamenti e valutazioni peritali subiti”.
E’ dunque, in esecuzione delle modalità stabilite dal giudice che il perito dott. V. (cfr. trascr. ud. 11 novembre 2009 pag. 6) espone i risultati della loro indagine tecnica seguendo “l’ordine del quesito, che era di verificare noi se ci fosse sangue sulle scarpe originali di A.S. e, in caso negativo, di collaborare alla sperimentazione con il prof. C. “.
La Corte ricorda che i periti medico-legali non accertarono la presenza di sangue sotto le scarpe. Quindi si realizzò la condizione alla presenza della quale, per disposizione del giudice, le indagini sulla permanenza degli imbrattamenti delle suole dovevano essere effettuate congiuntamente tra i periti di Torino e di Pisa.
Non corrisponde al vero (cfr impugnazione Procuratore Generale pag. 18) che il mancato rinvenimento ad opera dei periti medico-legali di microtracce di sangue sotto le suole dopo il loro utilizzo rappresenti un risultato diverso rispetto a quelli della sperimentazione compiuto dal prof. C. . Sempre che non si voglia equivocare il significato scientifico delle conclusioni assunte dai periti.
La positività all’esame della benzidina del residuo estratto con l’etanolo dalla scarpa sinistra dell’imputato che aveva calpestato sangue secco (cfr. relaz. prof. C. pagg. 12 e 13) non prova la presenza di sangue, trattandosi, come è noto, di esame solo orientativo per la ricerca del sangue e produttore di un apprezzabile numero di cd. falsi positivi.
Sul significato assai limitato del test se utilizzato specificamente per la individuazione – e non solo in avvio di ricerca – del sangue, si esprime per due volte in termini molto chiari anche il Prof. C. durante il suo esame (cfr. trascr. ud. 11 novembre pag. 54) confermando la frequente possibilità del test di “generare false reazioni positive”. Dunque è assolutamente improprio porre in relazione il preventivo calpestamento di sangue secco compiuto nelle sperimentazioni pisane e l’esito positivo dell’esame della benzidina (cfr. trascr. ud. cit. pag. 170) compiuto sotto le suole, per affermare che le suole, anche dopo un uso prolungato, presentavano la presenza di sangue. Ed infatti il prof. C. ha precisato che la positività al test in argomento non prova assolutamente la presenza di sangue sotto le suole.
Le conclusioni pisane sono poi assolutamente in linea con quelle del collegio medico-legale V.-B.-R..
Infatti, al termine delle sperimentazioni torinesi all’aperto con le scarpe dell’imputato preventivamente imbrattate di sangue, le suole non si erano presentate positive “alla ricerca immunocromatografica dell’emoglobina umana”, pur registrandosi “positività per la tetrametilbenzidina in più occasioni, in realtà su del materiale, come si diceva prima, acquisito durante la camminata”. (cfr. esame dott. V. ud. cit. pag. 39).
Dunque a Pisa dopo il calpestamento di sangue e l’uso prolungato delle scarpe si conclude che la positività alla tetrametilbenzidina non prova la presenza di sangue sotto le suole. A Torino nelle medesime condizioni sperimentali, l’esame immunocromatografico non accerta la presenza di sangue; e la positività alla tetrametilbenzidina non autorizza a trarre conclusioni di diverso contenuto.
Ma allora, quando il giudice conclude nel senso della non inverosimiglianza della mancata evidenza microscopica di sangue per effetto del preventivo utilizzo delle stesse nei termini riferiti dall’imputato, egli adotta una valutazione che si fonda sulle concordi conclusioni di tutti i periti incaricati di effettuare sperimentazioni concrete sui meccanismi di rimozione delle tracce ematiche per effetto dell’uso delle scarpe.
Delle quattro originarie richieste di rinnovazione dibattimentali, il Procuratore Generale, nelle memorie depositate durante la discussione finale, ha inteso coltivare soltanto quella relativa all’estensione della perizia semivirtuale anche al percorso comprendente i due gradini della scala; senza rappresentare però nuovi profili di asserita necessità del supplemento istruttorio.
Con riguardo ad essa, pertanto, si rimanda a quanto già espresso in ordine all’impossibilità della realizzazione ed alla sua irrilevanza trattandosi di integrazione probatoria di impossibile realizzazione, ed in ogni caso inadatta per accertare la misura della superficie di suola imbrattata che resterebbe pur sempre solo orientativa.
Il Procuratore Generale ha insistito poi per la rinnovazione peritale relativa allo stato di essiccazione delle macchie, con estensione tanto a quelle presenti sul pavimento, che a quelle poste sui gradini della scala in granito. E ciò anche alla luce del fatto che i periti avevano frainteso l’orario nel quale era state scattate le foto indicate ai nn. 14 e 15 da loro esaminate.
Infatti, continua il Procuratore Generale, non si era tenuto conto del fatto che l’omicidio venne consumato quando era vigente l’orario legale.
Di conseguenza, l’ora riportata automaticamente sui supporti fotografici digitali sopra indicati (ore 14.13 e 14.16) doveva essere spostata in avanti di un’ora, con evidente incidenza sulle determinazioni relative alla secchezza delle macchie desunta dal loro aspetto in fotografia.
Ad opinione della Corte anche questo rilievo non incide sulla valutazione peritale.
Costoro, infatti, hanno esaminato l’intero materiale fotografico analiticamente riportato a pag. 6 del relativo elaborato peritale; e non tutto è digitale.
Ad esempio l’elaborato peritale richiama dati desunti anche dall’esame di foto diverse da quelle richiamate dal Procuratore Generale (cfr. foto n. 12 riportata a pag. 35 scattata alle 14,18).
Ancora prima, però, ad opinione della Corte, è doveroso tener presente che i periti hanno spiegato che l’unico metodo per accertare in modo scientifico lo stato di essiccazione delle macchie ematiche è costituito dall’esame della quantità di acqua in esse contenute. Ogni altra indagine è priva del carattere della scientificità e dunque non consente di trarre conclusioni utilizzabili nel ragionamento giuridico.
Entrambe le considerazioni ora richiamate, quindi, rendono evidente che il rilievo esposto dal Procuratore Generale è irrilevante perché non è in grado di condurre a conclusioni prossime alla certezza sul grado di secchezza delle macchie ematiche presenti nella abitazione dei P.. Quindi il supplemento richiesto non è assolutamente necessario perché non è in grado di chiarire in termini meno approssimativi il dato già messo a disposizione dai periti.
E ciò a maggior ragione alla luce del fatto che il grado di secchezza delle macchie costituisce soltanto uno dei molteplici fattori che incide sull’imbrattamento delle suole.
Orbene va tenuto in considerazione il fatto che già le indagini sperimentali non hanno escluso la possibilità che per effetto dell’uso protratto per molte ore si disperdano le presenze di imbrattamento delle suole.
Di conseguenza è evidente che l’eventuale riduzione dell’approssimazione di uno solo dei fattori che riguardano il fenomeno dell’imbrattamento delle suole non deve essere assolutamente acquisito al processo perché esso non apre la via a ricostruzioni alternative a quelle già prospettate sulla base delle indagini peritali poste a disposizione del giudice. Né tantomeno può comportare “il mutamento della decisone impugnata” (cfr. Cass. Sez. III n. 21.687 del 7.4.2004).
Insomma, la Corte intende affermare che se non è possibile sostenere che A.S. abbia detto il falso dal momento che non si può escludere che le tracce dell’imbrattamento delle suole si siano cancellate per effetto dell’uso protratto nelle 19 ore successive, è evidente che la rinnovazione istruttoria richiesta dal Procuratore Generale non ha il carattere della necessità perché non modifica in modo apprezzabile il grado di conoscenza che è stato possibile acquisire in ordine al fenomeno della rimozione delle tracce.
Non è necessario disporre alcuna rinnovazione istruttoria relativamente all’accertamento del tempo di essiccamento del sangue sui gradini delle scale.
Della presenza solo ipotetica della presenza di macchie di sangue sui due primi gradini si è già detto, stante la indisponibilità di adeguato materiale fotografico.
A tale indeterminatezza iniziale si aggiunge il fatto che il tempo di essiccazione del sangue eventualmente presente sui gradini è quasi identico a quello misurato sulle mattonelle del pavimento in casa P..
Torna utile a tale proposito riportare alcuni brani dell’esame peritale del dott. V. (cfr. trascr. ud. 10 novembre pagg. 80/82 e 106/108): “Le piastrelle del piano terreno della casa dei P. sono di un materiale che si chiama gress porcellanato. Il gress porcellanato ha delle caratteristiche tecniche che devono essere rispettate in base alle norme CEE che sono quelle che codificano le caratteristiche dei materiali …. La capacità della macchia di asciugarsi dipende dalla sua perdita di acqua. La perdita di acqua si ha o per evaporazione verso l’alto, e quindi verso l’atmosfera, o per assorbimento da parte del substrato. Il gress porcellanato ha una capacità di assorbire acqua praticamente nulla o quasi nulla nella parte non smaltata; ed ove è smaltata e assimilabile quasi al vetro, cioè ha una superficie che assolutamente non assorbe acqua. Mentre i materiali naturali, come la pietra, una certa quota di capacità di assorbimento dell’acqua ce l’hanno, ed il più delle volte è superiore a quella del gress porcellanato, o quantomeno è paragonabile”.
Il Giudice interviene affermando: “Se ho ben capito, voi, avendo preso il gress porcellanato della famiglia P. avete preso l’ipotesi, diciamo, più sfavorevole, cioè l’ipotesi in cui l’essiccamento era più lento?”. Ed il perito risponde in senso affermativo.
Sempre il dott. V. chiarisce ancora meglio il suo pensiero allorché il difensore di Parte Civile lo informa che il materiale dei gradini della scala della cantina era costituito da serizzo che ha una capacità di inibizione dell’acqua pari allo 0,37% (cfr. trascr. ud. cit. pagg. 106/108).
Il dott. V. afferma infatti che si tratta di un valore che è “paragonabile a quello del gress ceramico non smaltato che deve avere, per essere a norma, una capacità di assorbimento inferiore allo 0,50%”.
Alla stregua di tali informazioni è evidente che non sussiste l’assoluta necessità di disporre la rinnovazione peritale con riguardo ad un dato che è già facilmente misurabile alla stregua delle informazioni tecniche fornite dai periti e non contestate da controparte.
Richieste istruttorie proposte dalla Parte Civile. Punti 8., 8.1., 8.2, 8.3., 8.4.
Certamente inammissibili sono le richieste della Parte Civile di approfondimenti istruttori relativi ai reperti costituiti dai pantaloncini e dalla maglietta indossati dalla vittima, dai braccialetti e dall’orologio di C.P., dal martello sequestrato in casa di A.S. e dagli stracci variopinti “alla luce dei miglioramenti delle tecniche di analisi sviluppatesi in questi ultimi anni che consentono una efficace caratterizzazione dei profili genetici da quantitativi veramente minimi di materiale biologico anche frammisto” (cfr. note di udienza cit. pag. 10).
Si tratta di una richiesta istruttoria avanzata per la prima volta nelle note di udienza che la Parte Civile ha depositato il 22 novembre 2011, al termine della discussione. Quindi essa è inammissibile perché prospettata in violazione della disposizione dell’art. 591 c.p.p. in relazione all’585 co I e IV c.p.p.
Anche a voler prescindere da ciò, la Corte pone in evidenza che gli oggetti indicati dalla Parte Civile sono già stati sottoposti ad analisi specifiche per effetto di accertamenti ‘garantiti’ ex art. 360 c.p.p. disposti dal P.M. il 30 agosto 2007 ed affidati ai Capitani M. e Ma. del R.I.S. di Parma relativamente a tutto quanto sottoposto a sequestro nel corso del mese di agosto 2007 (cfr. elenco reperti, tracce, oggetti sottoposti a sequestro al fol. 377 della relaz. in esame).
Nel Faldone n. 6 del P.M. (cfr. foll. 376 e segg.) è contenuta la dettagliata relazione tecnica dalla quale emerge che: il reperto costituito dal martello (cfr. anche per la foto il fol. 78 della relaz. cit.) è stato esaminato con il combur test, esame che come è noto è caratterizzato da altissima sensibilità, fornendo esito negativo, tanto che non è stato effettuato alcun prelievo; il reperto costituito dagli stracci variopinti (cfr. anche per la foto il fol. 79) ha fornito una traccia, con esito positivo al combur test e, nebulizzato con il luminol, non ha fatto emergere alcuna luminescenza significativa; il primo dei reperti acquisiti in sede autoptica oggetto di esame ad opera del RIS (cfr. anche foto al foglio 125), la maglietta del pigiama della vittima, è stato ispezionato con il crimescope senza che emergessero luminescenze significative; risultati sostanzialmente identici sono stati acquisiti anche con riguardo al reperto costituito dal pantaloncini (cfr. foto al fol. 126); i reperti costituiti dai braccialetti e dall’orologio (cfr. foto al fol. 128) sono risultati imbrattati di tracce ematiche e non sono stati sottoposti a prelievo.
In sede conclusiva i consulenti del Pubblico Ministero (cfr. relaz. cit. pagg. 149 e segg.) hanno esposto che “su tutto quanto sequestrato a carico di A.S., – indumenti, oggetti, e veicoli – è stato ottenuto il profilo della vittima solo con riferimento alla bicicletta da uomo ‘Umberto Dei Milano’, sulla suola della scarpa Lacoste e sul fazzoletto sporco di sangue”.
Dunque ne consegue che il martello e gli stracci variopinti non presentarono profili utili alle indagini.
La stessa conclusione di assenza di evidenze significative ai fini delle indagini è stata adottata anche con riferimento ai restanti reperti oggetto del recente nuovo interesse della Parte Civile, tutti repertati in sede autoptica e con riferimento ai quali i consulenti incaricati dal Pubblico Ministero hanno affermato che “dai prelievi effettuati in sede autoptica non è stato ottenuto alcun profilo genotipico diverso da quello della vittima”.
Ed allora; la difesa della Parte Civile non lamenta specifici aspetti lacunosi o critici di quelle indagini; né spiega le ragioni per le quali, rammentando i precisi angusti limiti nei quali è possibile rinnovare l’istruzione dibattimentale in appello, risulterebbe assolutamente necessario rinnovare un’analisi già effettuata in sede di accertamenti non ripetibili, e dunque con la garanzia del contraddittorio delle parti.
A tale proposito merita solo un cenno il fatto che la Parte Civile intese partecipare al conferimento dell’incarico che il P.M. affidò al personale del RIS in data 30 agosto 2007; (cfr. Fald. 6 del P.M. foll. 70 e segg.) occasione nella quale nominò proprio Consulente il dott. C. che fu sempre presente durante lo svolgimento delle operazioni (cfr. Fald. P.M. cit. foll 208/275). E’ provato quindi che le analisi vennero compiute nel ‘reale’ contraddittorio e con il contributo delle parti.
Come si è visto, la Parte Civile sostiene la propria richiesta di rinnovazione della prova già svolta in ragione “dei miglioramenti delle tecniche di analisi sviluppatesi in questi ultimi anni” che consentirebbero “una efficace caratterizzazione dei profili genetici da quantitativi veramente minimi di materiale biologico”.
A tale proposito però, la Corte rileva che il RIS di Parma rende palese di aver adoperato nell’esame di tutti i reperti oggetto dell’accertamento tecnico non ripetibile – ovviamente sempre che il preliminare esame del reperto giustificasse l’impiego di più approfonditi approcci di esame – la tecnica di amplificazione del DNA denominata PCR (cfr. in argomento la scheda riassuntiva degli esiti delle analisi effettuate su tutti i reperti ai foll. 143 e segg. della Relaz. cit.).
Come è noto agli specialisti della materia, la PCR (Polymerase Chain Reaction, inventata dal Premio Nobel 1993 Kary Mullis) rappresenta la più avanzata tecnica di amplificazione di specifiche regioni del genoma, e consente di studiare le varianti quantitative del DNA sfruttando le capacità dell’enzima deputato alla sua amplificazione. Essa è, ad oggi, la più sensibile ed efficace metodologia di approccio e di amplificazione gestita dai laboratori specialistici e consente l’amplificazione di tracce genetiche di ridottissimo quantitativo.
Ragione per la quale, in assenza di specificazione dei miglioramenti conseguiti “in questi ultimi anni” ai quali la difesa della Parte Civile fa riferimento senza indicarli, anche sotto tale profilo la richiesta già non ammissibile, risulta anche non giustificata.
La difesa della Parte Civile che ha accettato espressamente di partecipare al rito abbreviato (cfr. verb. ud. 28.3.2009 e trascr. Ud. Cit. foll. 3 e 4), tanto nell’atto di impugnazione quanto nelle note di udienza del 22 novembre 2011 ha formulato la richiesta della rinnovazione istruttoria finalizzata all’acquisizione della “bicicletta nera da donna in uso, all’epoca dei fatti, a A.S. A.”, istanza già formulata al gip con la Nota depositata in cancelleria in data 19 agosto.
E ciò alla luce del fatto che vi sarebbero “concrete emergenze processuali che attribuiscono importanza probatoria alla bicicletta” dato che non risulterebbe “per nulla inverosimile e macchinoso che A. A.S. nella mattina del 13 agosto 2007, abbia potuto utilizzare la bicicletta nera che ben poteva trovarsi presso l’abitazione di Via Carducci, come dichiarato dalla madre, essendosi recato a bordo della stessa a casa di C.P. ed aver occultato, dopo il delitto, a fine mattinata, la stessa, presso il magazzino di ricambi del padre”. (cfr. Nota di udienza 22 novembre 2011 cit. pag. 13).
La richiesta, a giudizio della Corte, non merita di essere accolta perché l’acquisizione della bicicletta non può qualificarsi attività istruttoria assolutamente necessaria ai fini della decisione per le ragioni che ci si accinge ad esporre.
L’istanza della Parte Civile rimanda con evidenza al contenuto della dichiarazione della teste Be., che, come è noto, già alle 18,30 del giorno dell’omicidio di C.P., affermò di aver visto, in un orario compatibile con la possibile consumazione del delitto ad opera di A.S., “appoggiata nei pressi … dell’abitazione di C.P. una bicicletta da donna … che aveva la sella molto alta … del tipo con le molle cromate ben visibili e sopra il parafango della ruota posteriore notavo un portapacchi di piccole dimensioni, di quelli che si alzano con la molla”.
L’istanza difensiva, come già ricordato poco sopra, venne già presentata al giudice di primo grado il quale con provvedimento del 27 ottobre 2009, ricordò che la decisione dell’autorità inquirente di non sottoporre a sequestro il velocipede che il maresciallo Mar. visionò già il 14 agosto 2007 alle 9,10 presso il negozio di ricambi per auto di proprietà del padre dell’imputato si giustificò in modo palese alla luce del fatto che il maresciallo accertò la non corrispondenza di quel velocipede con la bicicletta descritta dalla teste Be..
Nonostante ciò, stante la “esigenza di approfondire con il massimo scrupolo e nel contraddittorio delle parti anche questo aspetto sollevato dalla parte civile” (cfr. ordinanza gip cit. del 27 ottobre 2009) il giudice dispose l’audizione testimoniale del Maresciallo Mar.; attività svolta il 30 ottobre 2009.
Ebbene, il testimone ha dato conto delle ragioni per le quali non effettuò il sequestro della bicicletta.
Essa, a differenza di quella descritta dalla teste Be., non presentava sotto la sella (cfr. trascr. ud. cit. pag. 51) le molle cromate descritte dalla testimone, ed inoltre non aveva “dietro al sellino … questo mollettone che di solito serve per fermare il giornale, per fermare la spesa” (cfr. pag. 55).
Insomma, conclude il Maresciallo, in “quella da donna dentro l’officina c’era il cestello davanti, e sul retro della bicicletta non c’era nulla. Sulla bicicletta descritta dalla Be. dovrebbe trovarsi questo portapacchi, pseudo portapacchi a molla dietro, cosa che sulla bicicletta di A.S. non c’era” (cfr. trascr. cit. pag. 57).
In conclusione emerge con evidenza che il giudice non ordinò l’acquisizione della bicicletta perché, anche all’esito dell’esame in udienza del Maresciallo Mar., è emerso che essa non corrispondeva a quella descritta dalla testimone Be..
Ed allora, a giudizio della Corte, è infondata la censura della Parte Civile (cfr. pag. 10 della memoria del 22 novembre 2011) secondo cui “il giudice di prime cure, del tutto ingiustificatamente, ha rigettato l’istanza di acquisizione della bicicletta”.
Infatti il giudice, lungi dal respingere ingiustificatamente la richiesta, ha provveduto ad ordinare l’esame testimoniale delle persone in grado di fornire tutti i dettagli necessari; e quindi, risultando confermata la non coincidenza tra i due velocipedi, ha ovviamente disatteso la richiesta difensiva per la evidente ragione che non vi è motivo di acquisire una bicicletta che il 13 agosto non si trovava alle 9,10 innanzi alla casa dei P..
La Parte Civile collega l’istanza istruttoria al presupposto che non sarebbe “per nulla inverosimile e macchinoso che A.S. nella mattina del 13 agosto 2007, abbia potuto utilizzare la bicicletta nera” che il 14 agosto venne ispezionata presso il negozio del padre.
Ebbene, la Corte deve precisare che la difesa avrebbe dovuto illustrare preventivamente le ragioni per le quali era convinta che il Maresciallo Mar., sentito come testimone, dichiarò circostanze non vere.
Insomma, la Corte intende esprimere il concetto che l’ipotesi investigativa formulata dalla Parte Civile potrebbe apparire verosimile solo: se il maresciallo Mar. sottoscrisse il falso nell’Annotazione di servizio redatta in data 14 agosto 2007 (all. 6 nella Nota di udienza della Parte Civile); o se egli dichiarò il falso nel corso della sua audizione testimoniale; o se la teste Be. descrisse falsamente la bicicletta come provvista di molle cromate poste sotto la sella e munita di portapacchi sul parafango della ruota posteriore.
La Parte Civile non argomenta nulla al riguardo; e dunque non vi è necessità – tantomeno assoluta ex art. 603 c.p.p. – di approfondire un’ipotesi investigativa sprovvista del carattere della verosimiglianza.
Ragione per la quale non è possibile accedere all’istanza istruttoria.
Ma vi è ancora una considerazione che, a giudizio della Corte, ostacola l’accoglimento della richiesta.
Si ricorderà che la Corte di Cassazione ha chiarito che il parametro dell’assoluta necessità che deve caratterizzare l’attività istruttoria nel giudizio di appello va inteso nel senso che l’auspicato risultato della prova deve essere in grado di operare il mutamento della decisione impugnata, e che il giudice, a tale proposito “deve confrontarsi con l’imputazione, con la decisione impugnata, con il materiale probatorio acquisito, e con la più plausibile ricostruzione del fatto”. (cfr. Cass. cit. n. 21.687 del 7 aprile 2004).
Ed allora è evidente che nel giudizio che deve accertare se A.S. sia o meno l’autore dell’omicidio di C.P., l’invocata acquisizione della bicicletta nera da donna riveste il carattere dell’assoluta rilevanza probatoria se è in grado di collocare A.S. in apprezzabile connessione temporale o spaziale con la scena del delitto.
Di ciò mostra di essere consapevole la difesa della Parte Civile che, non a caso, sostiene che non sarebbe “macchinoso” ipotizzare che A.S. si fosse “recato a bordo della stessa (bicicletta nera da donna) a casa di C.P.” e di averla poi occultata “dopo il delitto a fine mattinata presso il magazzino di ricambi del padre”.
Rapportando l’auspicato risultato istruttorio con “l’imputazione in esame e con il materiale probatorio già acquisito” è evidente che la mera acquisizione della bicicletta nera da donna in questione non riveste il carattere dell’assoluta necessità rispetto agli scopi dell’indagine. Infatti, per porre A.S. in relazione con il delitto in esame, bisognerebbe rinvenire sulla bicicletta le tracce di natura biologica della sua presenza sulla scena del delitto. Le perizie hanno accertato che è quasi impossibile attraversare la scena del delitto senza imbrattare le scarpe del sangue presente sul pavimento della casa dei P..
Ebbene, la Corte constata che nemmeno la Parte Civile avanza istanza istruttoria per accertare la presenza di materiale biologico di interesse sulla bicicletta, e si limita a richiedere la sola acquisizione della bicicletta.
Del resto è evidente che a distanza di più di quattro anni dalla data dell’omicidio non vi è alcuna possibilità di rinvenire tracce di rilievo sul velocipede non sottoposto alle cautele in grado di preservarle.
Dunque, anche per tali ragioni l’approfondimento richiesto è estraneo ai limiti posti dall’art. 603 co. III c.p.p. Esso non proverebbe la sussistenza di circostanze rilevanti rispetto alla decisione del giudizio di appello.
Ma la Corte ha presente quale importanza ha rivestito in giudizio e nelle discussioni delle parti la bicicletta nera da donna. Veicolo che, nella prospettazione dell’Accusa e della Parte Civile, corrispondeva alla bicicletta Umberto Dei dell’imputato.
Non a caso l’ipotesi accusatoria ha conferito il massimo rilievo alle tracce rinvenute sui pedali della bicicletta di A.S.; tanto da sostenerne – ma si vedrà in modo inconsistente – che quelle tracce avevano una provenienza biologica compatibile con la violenza che caratterizzò il delitto di C.P.
Mentre il giudice, convinto dell’affidabilità della testimonianza della Be. – e quindi della non appartenenza della bicicletta all’imputato – ha sostenuto che proprio la presenza del velocipede notato dalla teste dava corpo all’ipotesi che ad uccidere C.P. fosse stata una persona diversa dall’imputato; una persona mai raggiunta dalle investigazioni.
Pertanto la Corte, consapevole della risonanza che, anche fuori dal processo, tale circostanza ha generato, reputa necessario esporre le ragioni per le quali risulta infondata l’ipotesi accusatoria.
Come è ovvio la prospettazione della Parte Civile poggia sulla preferenza attribuita alla dichiarazione della madre dell’imputato, L.E. (cfr. verbale delle 21.00 del 13 agosto) rispetto a quelle di N.S., padre di A. (cfr. verb. ore 19.30 del 13 agosto) e di quest’ultimo, sentito anch’egli in pari data a sommarie informazioni. (cfr. verb. del 13 agosto 2007 ore 16,45).
E.L., e solo lei, dichiarò che la bicicletta da donna di colore nero era conservata “nel garage di casa nostra in via Carducci 29”.
Quindi, sostiene la difesa della Parte Civile, essa era nella disponibilità dell’imputato. Mentre N.S. riferì che la bicicletta di colore nera si trovava “nel magazzino della mia ditta”; ed era l’altra, quella “da donna di colore grigio chiaro” che “si trovava nel garage di casa nostra”.
Ebbene, la Corte ha raggiunto la convinzione che la madre dell’imputato, forse per una possibile confusione, probabilmente dovuta al fatto che entrambe le biciclette da donna delle quali ella parla hanno il cestello di vimini nero sulla ruota anteriore; o per imprecisa verbalizzazione delle dichiarazioni rese, risulta autrice di una dichiarazione priva di riscontri.
Mentre la circostanza riferita da N.S., secondo cui era la bicicletta da donna nera quella che abitualmente era custodita in ditta, merita maggior credito. Se non altro, perché, a distanza di poche ore, già la mattina dopo, alle 9,10, il Maresciallo Mar., come è noto, effettuò un’ispezione presso l’esercizio commerciale ed accertò che la bicicletta non corrispondeva alla descrizione fornita dalla teste Be..
Il Maresciallo anche in udienza ha confermato che quei dettagli non corrispondevano a quelli descritti dalla Be., lasciando intendere che, evidentemente, il colore del velocipede riposto nel negozio degli A.S. corrispondeva a quello descritto dalla Be.; e dunque nero. Proprio come dichiarò esplicitamente N.S. Inoltre, a giudizio della Corte, l’imputato alle 16,45 del 13 agosto rende a tale proposito una dichiarazione in linea con quella riferita da suo padre.
Egli afferma di avere “a disposizione” tre biciclette; e l’unica da donna è “di colore argento”.
Egli non accenna alla bicicletta da donna nera non per sviare le indagini a suo carico – peraltro in quel momento nemmeno iniziate -, e nemmeno perché si era accordato in quel senso con suo padre, dato che non vi è prova che egli avesse immaginato che gli inquirenti gli avrebbero chiesto il dettaglio in esame.
Egli non accennò alla bicicletta nera riposta nel negozio del padre perché informò i suoi interlocutori delle biciclette che aveva a disposizione (“Ho a disposizione tre biciclette”; cfr. s.i.t. ore 16,45 del 13.8).
A.S., dunque, indicò i velocipedi che erano in sua diretta facoltà di servirsene. Non parlò di quella nera da donna perché, appunto, era a circa un chilometro di distanza, nel negozio del padre.
Dopo di allora gli inquirenti non ritennero utile richiedere altre specificazioni all’imputato. Pertanto l’unica risposta fornita da A.S., a quel tempo persona eventualmente informata di dettagli utili alle indagini, risulta in linea con la dichiarazione di suo padre; e soprattutto con la circostanza accertata dal Maresciallo Mar. la mattina dopo.
Mentre il dettaglio riferito da E.L. è sfornito di conferme esterne alla dichiarazione.
Pertanto, si presenta logica e condivisibile l’argomentazione svolta in sentenza che qualifica come inverosimile un progetto omicidiario che preveda l’utilizzo di una bicicletta riposta ad un chilometro di distanza dall’abitazione dell’assassino.
In conclusione non vi è spazio per dare ingresso alla prova richiesta dalla Parte Civile perché essa si fonda su un presupposto non provato, non verosimile e quindi non in grado di accreditare scenari ricostruttivi diversi o alternativi rispetto a quelli già emersi a seguito delle indagini compiute.
Nella relazione di sintesi del 22 novembre 2011 relativa alla richiesta di nuovi approfondimenti istruttori, la difesa della Parte Civile ha sostenuto la “indispensabilità di procedere a nuovi approfondimenti istruttori, in particolare sul reperto “capello”, rinvenuto, in sede di esame autoptico, nella mano sinistra della vittima”.
Si tratta della formazione pilifera” catalogata dal medico legale e descritta (cfr. relazione autoptica cit. pag. 7) come “verosimilmente riferibile a pelo di animale, presente sul palmo della mano sinistra”.
La difesa della Parte Civile pone in luce che le analisi effettuate a cura del RIS avevano esaltato la compatibilità morfologica della struttura in esame “con le altre rinvenute sulla scena del crimine verosimilmente relative alla vittima” (cfr. relaz. RIS cit. pag. 149); ma ha lamentato che, dopo la tipizzazione morfologica e l’estrazione del DNA nucleare, non si era proceduto alla quantificazione maschile del DNA, risultando dunque non certa la comparazione genetica con i capelli attribuiti alla vittima.
Ha richiesto poi che l’analisi del DNA nucleare fosse effettuata con metodi più sensibili rispetto a quelli adoperati dal RIS, ed infine che fosse svolta l’analisi del DNA mitocondriale.
Ebbene, ad opinione della Corte, non rientra tra i poteri di ufficio del giudice quello di dare ingresso alle prove richieste; in primo luogo per una considerazione preliminare.
Non è contestato che la formazione pilifera in esame presenti una radice di tipo “telogen” che caratterizza la fase terminale della vita del capello.
Così come nessuno contesta la bontà della presunzione che, basandosi sulla caratteristica della radice ora indicata, porta a ritenere che si tratta di una struttura pilifera “che non sia stata strappata, bensì caduta fisiologicamente” (cfr. relaz. RIS cit. pag. 149).
Ebbene, nelle pagine che precedono è stato chiarito che è assolutamente necessaria l’integrazione probatoria se essa, in estrema sintesi, è in grado di collocare con apprezzabile attendibilità l’imputato sulla scena del delitto.
Ed allora è evidente che un capello caduto fisiologicamente, svincolato come è da un contesto caratterizzato da esplosiva aggressività, non possiede alcuna forza dimostrativa di rilievo nei termini sopra indicati.
Ad ogni buon conto si procede ad analizzare nel dettaglio le perplessità avanzate dalla difesa.
Essa lamenta che la comparazione con gli altri capelli rinvenuti non si è svolta secondo le caratterizzazioni genetiche della vittima. Ciò non toglie però che i tecnici del RIS ne hanno esaltato la compatibilità morfologica con le altre strutture pilifere rinvenute sulla scena del crimine, affermazione che conserva apprezzabile valore descrittivo, pur se non ancorato alle caratterizzazioni genetiche della vittima.
La difesa invoca poi l’esercizio dei poteri di ufficio della Corte al fine di eseguire “l’analisi del DNA nucleare con metodi più sensibili (rispetto) a quelli già effettuati dal RIS” (cfr. memoria in esame pag. 5).
Ebbene, a giudizio della Corte, la richiesta è infondata perché i tecnici del RIS specificano a pag. 142 della relazione che le amplificazioni del DNA sono state effettuate mediante la procedura PCR multiplex (cfr. in senso conforme anche la memoria della Parte Civile pag. 3 quanto alla utilizzazione del kit denominato identifilter). E, come si sa, la procedura PCR rappresenta ad oggi la più efficace tecnica di amplificazione del DNA estratto.
Infine la difesa ha richiesto “l’effettuazione del DNA mitocondriale” e cioè del DNA estraibile dai piccoli organuli posti all’esterno del nucleo della cellula ed immersi nel citoplasma cellulare e denominati mitocondri.
Anche tale indagine però, ad opinione della Corte, non ha alcuna apprezzabile possibilità di fornire apporti necessari alle indagini. Pur volendo accantonare il fatto che, come è noto, le indagini sul DNA mitocondriale non consentono univoche individuazioni della titolarità della traccia biologica rinvenuta, perché anche in caso di individuazione del probabile titolare, non sono in grado di escludere la compatibilità teorica della traccia con i parenti correlati in linea materna della persona individuata, va rilevato che, nel caso specifico l’indagine non giungerebbe a nessun risultato.
Ed invero, si legge a pag. 34 della relazione redatta dai consulenti di fiducia dell’Accusa, dott. Pr. e dott.ssa P., che per avviare l’indagine richiesta solo oggi dalla difesa, è stato necessario procedere “all’estrazione del DNA mitocondriale dai fusti di tutte le formazioni piliferi oggetto della presente consulenza”; e cioè sette strutture. E ciò “allo scopo di ottenere DNA sufficiente per l’amplificazione di almeno una delle regioni ipervariabili del genoma” .
Se queste sono le condizioni per dare inizio all’indagine di interesse della difesa, è evidente che la stessa non ha alcuna possibilità di compimento con riferimento ad una sola struttura pilifera, per giunta di dimensioni ridotte rispetto alle altre 7 rinvenute nella mano destra della vittima.
La Parte Civile ha invocato il ricorso all’istituto previsto dall’art. 603 c.p.p. anche con riferimento alle indagini che hanno riguardato i margini ungueali prelevati alla vittima nel corso dell’esame autoptico. Gli esami che hanno riguardato i frammenti delle unghie della mano destra e della mano sinistra non sono stati estesi anche ai frammenti minuti prelevati dalla mano destra e contraddistinti dalla sigla MSX5. Inoltre essi hanno “riguardato solo parte della presunta superficie interna delle stesse, ed è stato utilizzato un tampone al fine di asportare quanto eventualmente meno tenacemente adeso alle medesime”.
La difesa sostiene che la procedura più opportuna “sarebbe stata quella di sottoporre interamente i frammenti ungueali al completo lavaggio, al fine di raccogliere tutto il materiale biologico trattenuto dall’intera superficie delle unghie della vittima”. (cfr. memoria cit. pag. 9).
Anche in tal caso la Corte deve respingere il richiesto supplemento istruttorio perché esorbita da quelli ai quali può essere dato ingresso in applicazione dell’art. 603 c.p.p.
Ed invero, non vi è dubbio che la procedura realizzata dal RIS, oggi qualificata come ‘limitativa’, è stata condivisa dai consulenti e dalle parti, ciò emergendo dall’esame del verbale di operazioni tecniche eseguite il 4 settembre 2007 ad iniziativa dei capitani M. e Ma. del RIS di Parma. Durante lo svolgimento delle operazioni tecniche svoltesi alla presenza “dell’avvocato del consulente nominati dalla difesa delle parti offese, avv. L.T.e C.t.p. dott. M.C. … si conviene di procedere ad analisi singola dei frammenti più grandi e ad estrazione”.
Così come non costituisce un’iniziativa condivisa dal solo personale del RIS quella di limitarsi a “conservare e non analizzare i frammenti minuti (due frammenti piccolissimi) della mano destra denominati e MSX5” (cfr. verb. Cit. fol. 213).
La difesa lamenta oggi la mancata sottoposizione dei margini ungueali “al completo lavaggio al fine di raccogliere tutto il materiale biologico trattenuto”.
Ma nel verbale ora richiamato si espone che i “frammenti ungueali … vengono sottoposti ad asportazione mediante apposito tampone whatman, così da avviare al trattamento analitico i residui asportati ed a preservare il substrato cheratinoso in apposito contenitore plastico” (cfr. verb. cit. fol. 213).
Emerge quindi che le parti presenti vennero messe al corrente delle ragioni che consigliarono di adottare il prelievo con le modalità che la difesa della Parte Civile contesta.
Oggi la difesa sostiene che l’indagine fu “limitativa”. Ma non espone le ragioni per le quali non condivide l’adozione del metodo che tutte le parti, per i motivi esposti nel verbale, convennero di seguire.
In tal modo essa ha precluso alla Corte la possibilità di valutare la fondatezza o meno del rilievo, risultando ignoti i motivi sui quali esso si giustificherebbe.
Con riguardo poi all’estensione dell’indagine che non ha riguardato i due piccolissimi frammenti ungueali della mano destra nemmeno il consulente di fiducia della Parte Civile svolse osservazioni.
Oggi la difesa dei familiari di C.P. non ritiene di illustrare le ragioni in base alle quali, pur nel silenzio del suo consulente, sarebbe possibile convincersi che l’estensione richiesta garantirebbe il conseguimento di acquisizioni probatorie assolutamente necessarie ai fini della decisione nei termini sopra chiariti.
Vengono dunque a mancare le condizioni per dare ingresso all’istanza in esame.
Per non incorrere in ripetizioni, i restanti rilievi che la Parte Civile ha svolto per illustrare la sussistenza di asserite irregolarità formali e sostanziali realizzatesi nel corso dello svolgimento delle perizie verranno esaminati trattando dei Punti 6.3., 6.3.1. e 6.3.2. dell’impugnazione.
Richiesta relativa ai rilievi sperimentali circa la camminata di A.S.. Irregolarità formali e sostanziali delle perizie. Punti 6.3. , 6.3.1. e 6.3.2.
Ai Punti 6.3., 6.3.1. e 6.3.2. la difesa della Parte Civile racchiude i motivi di impugnazione relativi alla determinazione della quantità dell’imbrattamento delle suole dell’imputato.
Orbene, bisogna tener presente che l’indagine condotta dai consulenti e dai periti è stata tesa ad accertare se l’uso delle scarpe protratto sino alla mattina del 14 agosto avrebbe potuto rimuovere le tracce del precedente passaggio sulla scena del delitto.
Più in dettaglio, l’apporto tecnico delle perizie ha provato a verificare se esiste una legge scientifica, o quanto meno una significativa relazione statistica, in grado di stabilire tra il fatto provato costituito dalla assenza di tracce di sangue umano sotto le suole di A.S. ed il fatto da provare – e cioè che A.S. aveva mentito – un collegamento inferenziale induttivo produttivo di nuove informazioni in ordine al fatto da provare; collegamento che come è noto deve essere sostenuto da un alto grado di credibilità logica.
A tale proposito, per le ragioni esposte esaminando i motivi di impugnazione del Pubblico Ministero di cui al Punto 2.3.3. alla cui lettura si rinvia, è risultato evidente che è arbitrario attribuire ai risultati delle sperimentazioni effettuate dai consulenti e dai periti un valore diverso da quello meramente orientativo.
E ciò in primo luogo perché per realizzare una sperimentazione in grado di accertare che cosa avvenne nella realtà sarebbe necessario riprodurre esattamente tutte le condizioni peculiari che hanno caratterizzato il caso concreto. Ed in secondo luogo perché non è possibile accertare l’esistenza di una regola statistica di appagante grado di affidabilità che leghi l’imbrattamento di microparticelle ematiche delle suole con la loro conservazione all’esito dell’uso delle scarpe non conosciuto in tutte le caratteristiche che contraddistinsero la realtà.
Meritano di esser ricordate a tale proposito le affermazioni rese dal perito dott. V. mai intaccate nella loro coerenza logica ed argomentativa dai rilievi delle parti.
Il perito ha illustrato le ragioni per le quali la mera casualità ha rivestito un ruolo determinante nella conservazione o meno dei microimbrattamenti ematici dovuti al passaggio sulla scena del delitto.
Evento finale (conservazione o meno dell’imbrattamento a seguito dell’uso delle scarpe) che si produce per effetto di fattori squisitamente casuali ed in grado di comporsi tra loro in modo caotico e dunque non prevedibile.
Gli unici calcoli di tipo probabilistico che possono essere effettuati al riguardo, derivando da considerazioni di tipo stocastico, si collocano al di fuori delle classiche leggi statistiche; e pertanto non è possibile determinare la frequenza della produzione dello specifico evento finale.
Si passi quindi a valutare della rilevanza o meno dei motivi di impugnazione alla luce della loro incidenza rispetto all’obiettivo dell’indagine rappresentato dall’accertamento se A.S. ha riferito o meno la verità riguardo al momento in cui attraversò la scena del delitto . Della collegialità delle indagini compiute dai periti si è già trattato esaminando l’analogo motivo di impugnazione svolto dalla Procura Generale (cfr. esame del Punto 3.6., seconda parte). Si rimanda pertanto alla lettura delle pagine che precedono Quanto alla camminata espressa da A.S. presso l’Istituto Don Gnocchi (cfr. Punto 6.3.1.) i periti hanno chiarito di aver tenuto conto nelle loro determinazioni anche della c.d. camminata ‘small’ e non soltanto della c.d. ‘large’.
Il motivo di impugnazione collegato al fatto che i periti non tennero in conto le traiettorie di attraversamento del locale disimpegno compiute dall’imputato, ad opinione della Corte risulta non rilevante perché riguarda la determinazione della quantità dell’imbrattamento e non il grado di probabilità di quest’ultimo di vincere i casuali fattori abrasivi conseguenti all’uso delle scarpe, unico aspetto che può falsificare o confermare la corrispondenza al vero delle dichiarazioni dell’imputato.
E poi, prima ancora, come già chiarito nelle pagine precedenti, è impossibile accertare quale fu la superficie di totale imbrattamento delle suole. Misura dell’imbrattamento che anche nella prospettazione del consulente della Parte Civile potrebbe essere determinata solo orientativamente mediante calcoli conseguenti allo studio cumulativo delle probabilità. Ma ancora una volta si ritorna alla necessità di dover individuare preventivamente quali e quanti fattori intervengono nella determinazione cumulativa delle probabilità.
Per la stessa ragione non va conferito rilievo assolutamente necessario al fatto che non si tenne conto che A.S. aveva dichiarato di avere impegnato uno o due gradini della scala che porta alla cantina.
E ciò per molteplici ragioni. Perché per concorde determinazione dei periti e del consulente del Pubblico Ministero è stato impossibile redigere la mappa ematica degli imbrattamenti eventualmente presenti sui gradini.(cfr. anche esame dei motivi impugnazione svolti dal Procuratore Generale al Punto 3.6.) Ma anche perché, ove anche fosse stato possibile procedere ad una affidabile mappatura delle macchie relative ai gradini, il rilievo della Parte Civile riguarda la superficie dell’imbrattamento e non la sua possibilità di sopravvivere all’uso delle scarpe che non è stato possibile accertare nelle sue componenti efficaci.
Quanto alla possibilità o meno, e con quale estensione, A.S. poteva aver calpestato la macchia ematica posta innanzi alla porta a soffietto, onde evitare inutili ripetizioni si rinvia all’esame dell’analogo motivo di impugnazione svolto dal Pubblico Ministero (cfr. esame dei motivi di cui al Punto 2.3.2.) ed alle conclusioni ivi tratte.
Il contatto eventuale si limitò al mero lambire la grossa macchia. Dunque anche quella possibilità non incise in modo apprezzabile sulla dimensione della ipotetica superficie totale di imbrattamento delle suole.
Non va esaminata l’affermazione della Parte Civile secondo cui una goccia di sangue di estensione pari alla presumibile superficie totale dell’imbrattamento delle suole dell’imputato sarebbe stata rilevata dalle prove effettuate dal RIS anche se diluita in 10 litri d’acqua.
Infatti, sino a quando la Parte Civile non ‘falsifica’ la conclusione sopra raggiunta in merito all’impossibilità di sussumere l’esito finale delle microtracce ematiche per effetto dell’uso delle scarpe sotto una legge probabilistica di alta affidabilità, non ha alcun senso continuare a riflettere sulla dimensione della superficie dell’imbrattamento delle suole.
Medesima sorte meritano anche gli argomenti (cfr Punto 6.3.2.) con i quali si lamenta che non è stata tenuta presente la conclusione del consulente della Parte Civile – ovviamente solo orientativa, e quindi produttiva di conoscenze non utilizzabili nel ragionamento induttivoinferenziale – in ordine alla superficie totale di imbrattamento, ed al fatto che i periti non valutarono l’intero percorso riferito da A.S..
Quanto poi alla contestata utilità di tener conto nella sperimentazione dei comportamenti tenuti dai ‘soggetti di sperimentazione’ è sufficiente richiamare l’esito dell’ampio dibattito svoltosi in ordine agli studi sui comportamenti di evitamento inconsapevole. Comportamenti che operano in via generale, e con riferimento ai quali, anche il consulente del Pubblico Ministero espresse la sua positiva adesione alla metodologia seguita dai periti ed ai risultati conseguiti. Quelle reazioni automatiche all’ambiente circostante determinarono quindi, a prescindere dalla consapevolezza o meno, anche i movimenti che A.S. effettuò attraversando la scena del delitto.
E’ infondata la convinzione della Parte Civile secondo cui l’omessa considerazione del fatto che A.S. scese due scalini avrebbe rilievo anche con riguardo alla constata assenza di impronte delle scarpe dell’imputato.
Basta tener presente che è rimasta ignota la mappatura ematica relativa ai gradini in questione per rendersi conto dell’ininfluenza del rilievo della Parte Civile sul rilascio o meno di impronte sul pavimento.
Quanto alla reale possibilità di calpestare in modo apprezzabile la macchia posta innanzi alla porta a soffietto, la Corte constata che si verte pur sempre su considerazioni che non sottopongono a critica la conclusione dei periti in ordine alla non conoscibilità degli effetti dell’uso delle scarpe sulla conservazione dei microimbrattamenti.
Per i restanti aspetti si rimanda alle notazioni già sviluppate commentando la richiesta di rinnovazione istruttoria del Procuratore Generale (cfr. Punto 3.6.) di estendere la perizia all’intero percorso compiuto da A.S., ed all’esame dei rilievi sviluppati a commento di analogo motivo ad iniziativa del Pubblico Ministero (cfr. Punto 2.3.3.) Anche il fenomeno del maggior peso impresso alle suole in fase di discesa dei gradini non risolve il problema centrale dell’impossibilità di determinare gli effetti che l’uso delle scarpe per circa 17 ore produsse sulla conservazione delle microtracce. E dunque non è rilevante.
La Corte poi, resa esperta dalle informazioni dei periti sul processo di essiccazione delle macchie ematiche e sul metodo scientifico per accertare il grado di umidità delle stesse mediante determinazione della quantità di acqua in esse contenuto – informazione non falsificata dai consulenti di parte – ribadisce la natura ancora una volta soltanto orientativa dei ‘suggerimenti’ formulati dal consulente della Parte Civile, e quindi, la loro irrilevanza rispetto ai punti in decisione.
Insomma, è certo che l’eventuale accoglimento della richiesta istruttoria in esame potrebbe fornire all’indagine soltanto risultati ancora una volta solo orientativi, sulla base dei quali, in quanto non certi, non potrà prendere avvio alcun ragionamento inferenziale induttivo utile al giudizio.
L’ipotesi della Parte Civile secondo cui con la porta del vano scala chiusa le tracce ematiche ivi presenti sarebbero rimaste umide (cfr. appello Parte Civile pag. 105) non si fonda su elementi noti e/o certi.
In primo luogo bisogna ricordare che non è stato possibile realizzare una mappa ematica dei gradini. Quindi la riflessione dell’accusa privata resta estranea al tentativo di accertare quanto – e di qual tipo, se da contatto con macchie secche, semisecche o umide – fu l’imbrattamento delle suole di A.S. al termine dell’attraversamento della scena del delitto.
In secondo luogo la Corte rileva che è stato accertato che la porta che accede alle scale della cantina ha una luce sul pavimento superiore ad un centimetro; condizione questa che agevola la ventilazione tra gli ambienti che la porta pone in comunicazione ed accelera la perdita di acqua contenuta nelle macchie ematiche. E’ presumibile quindi che si innescò un meccanismo di essiccazione che presumibilmente si esaurì in un tempo analogo a quello delle macchie poste sul pavimento.
Anche l’ipotesi secondo cui, ove presenti, le macchie secche si sarebbero sgretolate sotto il maggior peso impresso alle suole durante la discesa dei gradini, al pari di tutte le altre che riguardano soltanto la misura dell’imbrattamento delle suole, vede vanificata la sua incidenza nel caso concreto. Essa, infatti non migliora la conoscenza del meccanismo della conservazione o meno delle microtracce per effetto dell’uso delle scarpe protratto tra le 13,50 del 13 agosto e la mattina del 14 agosto; unico accertamento che consentirebbe di affermare se A.S. dichiarò o meno il falso. Questa è la ragione per la quale, secondo la Corte, le osservazioni della Parte Civile si palesano non rilevanti, oltre che assolutamente non necessarie ai fini della decisione.
L’impugnazione del Pubblico Ministero.
Punto 2. 1. La ricostruzione della scena del delitto.
Al Punto 2. dell’impugnazione il Pubblico Ministero (cfr. pagg. 11/23) richiama i dati salienti della scena del delitto e gli esiti delle indagini tecniche svolte nel corso della fase preliminare del giudizio.
Ricorda i tratti della personalità della vittima che ha desunto dalle deposizioni testimoniali delle persone che conobbero e frequentarono C.P.. Accenna alle occasioni nelle quali, nei giorni precedenti al delitto, la ragazza ed il suo compagno si parlarono o si scrissero, progettarono di incontrasi, trascorsero assieme il tempo libero.
Giunge quindi ad individuare le “premesse da cui occorre muovere per qualsiasi valutazione degli elementi disponibili”.
Ad opinione della Corte, però va subito chiarito che solo alcune di esse rimandano direttamente a circostanze di fatto accertate in giudizio e trovano quindi in queste ultime la loro legittimazione. Mentre non si deve tener conto quelle disancorate dai fatti provati.
Ed invero, è condivisibile perché prende a spunto direttamente una circostanza provata la riflessione secondo cui la mancanza di segni di effrazione del cancello esterno dell’abitazione e sulla porta di ingresso caratterizza un ingresso non violento nell’appartamento ad opera dell’omicida.
Per contro non vi sono ragioni per le quali “deve escludersi che l’omicidio possa essere stato l’epilogo di un tentativo di furto o di rapina nell’abitazione della famiglia P.” (cfr. pag. 23).
Ad opinione della Corte, infatti l’esclusione di tali ipotesi dal novero di quelle possibili potrebbe precludere il successo dell’indagine tesa a ricostruire gli eventi della mattina del 13 agosto.
Certo, non vi è ragione per la quale un furto o una rapina debbano concludersi con un omicidio. Resta da dimostrare, però, che lo sviluppo dell’azione criminosa in esame è stato logico e consequenziale, o ancora che ha seguito le progressioni delittuose statisticamente più frequenti. In mancanza di tale prova ragionamento dell’Accusa legittima la formulazione di ipotesi investigative in grado di indirizzare le indagini in una specifica direzione, ma non fornisce affidabili apporti ricostruttivi di ciò che realmente avvenne il 13 agosto nell’appartamento dei P..
Infatti, escludere definitivamente che l’autore dell’omicidio possa aver agito sulla base di logiche comportamentali non frequenti non condanna certo il reo a non soggiacere ai suoi impulsi, ignoti agli inquirenti, o a non tenere conto degli sviluppi non previsti che la progressione criminosa può produrre in concreto.
Insomma, ad opinione della Corte, è necessario non dimenticare che il fatto di ignorare un antecedente dell’azione, ed il ritenere che esso non si sia verificato rappresentano approcci alla conoscenza ontologicamente differenti. E che conviene che restino tali.
Di talché la conclusione del Pubblico Ministero, pur apparendo in linea con il senso comune delle cose (ad es.: vi è differenza tra il furto e l’omicidio; chi intende rubare assai raramente è disposto a farlo al costo di togliere la vita al derubato etc.) va ugualmente provata in giudizio; luogo ove si raffrontano solo le proposizioni che si fondano su costrutti probatori verificabili o su ragionamenti provvisti di altra credibilità razionale.
N. 49/2010 Reg. pag. 142 Se non è provata, la conclusione del Pubblico Ministero non integra una “premessa da cui occorre muovere per qualsiasi valutazione degli altri elementi disponibili”; altrimenti si rischia di inficiare nella sostanza la credibilità razionale della complessiva operazione valutativa che ci si accinge a compiere.
E così; non vi sono segni di effrazione alla porta. Però non vi sono prove che escludono che C.P. quella mattina, una volta svegliatasi, abbia disattivato l’allarme ed abbia fatto uscire il gatto in giardino, lasciando socchiusa la porta di ingresso. O forse l’ha chiusa; ma può averla aperta scorgendo che qualcuno era entrato nel giardino.
Il ladro o il rapinatore potrebbe aver perso il controllo a seguito della possibile ed inaspettata reazione della vittima, ed avrebbe potuto ucciderla nel modo efferato che si conosce. E poi potrebbe essere scappato via; senza sottrarre nulla e contravvenendo al suo progetto iniziale, perché fuori di sé per quanto accaduto.
Ci si rende conto che si sta rappresentando uno scenario distante dal senso comune delle cose. Ma si intende rendere palese il fatto che la fantasiosa ricostruzione ora tracciata, seppure astrusa, condivide con l’affermazione dell’Accusa (deve escludersi il tentativo di furto o di rapina) la medesima base conoscitiva; e cioè l’assenza di segni di effrazione e la mancata sottrazione di beni dalla casa dei P..
Anch’essa, quindi, al pari di alcune delle ‘premesse’ indicate dall’Accusa gode del medesimo grado (molto ridotto) di controllabilità empirica; fondamentale garanzia che va sempre preservata nel massimo grado e che deve assistere costantemente l’attività del giudice.
Di talché non va certo censurata la sentenza di primo grado perché “non ha preso minimamente in considerazione” le “premesse da cui occorre muovere per qualsiasi valutazione degli altri elementi disponibili” (cfr. appello P.M. pag. 23). Al contrario, va sottolineata la trasparente operazione conoscitiva del giudice di Vigevano che si è limitato a collocare sullo sfondo “gli elementi disponibili” sino ad ora chiamati in causa dall’Accusa.
Certo, va correttamente escluso lo scenario della violenza sessuale perché gli accertamenti effettuati in sede autoptica lo hanno evidenziato.
Ma il fatto che “tutti i dati oggettivi fanno propendere per ritenere che al momento del suo omicidio C.P. si trovasse all’interno della sua abitazione con una persona di sua conoscenza” è affermazione sostenuta da presupposti logici deboli perché opinabili. Ad esempio, la ragazza potrebbe essere entrata in contatto con una persona a lei sconosciuta penetrata nel suo giardino non più presidiato dal sistema di allarme.
Si tratta di un’ipotesi prospettabile al pari di quella di segno contrario propugnata dall’Accusa, attesa l’assenza di elementi di fatto o logici ed univoci che la facciano apparire non giustificata.
Per escludere che C.P. venne assassinata da uno sconosciuto la Pubblica Accusa ha chiamato in causa i tratti della sua personalità che ha desunto dalle descrizioni degli amici e dei parenti ed il fatto che la ragazza indossava un pigiama.
Nulla esclude, però, che la ragazza affrontò circostanze assolutamente insolite che vanificarono la rilevanza delle sue consuetudini di vita.
Ad opinione della Corte i movimenti operati dall’omicida sulla scena del delitto non rivelano che l’assassino conoscesse l’appartamento.
Il delitto è avvenuto al piano terreno dell’abitazione e lo sviluppo dei locali, come si desume dalle piantine e dalla ricostruzione fotografica in atti, è quasi interamente visibile già dall’ingresso.
Anche le 23 impronte di scarpa percepibili (cfr. appello pag. 14) testimoniano solo i passi compiuti con le scarpe imbrattate di sangue.
Prima di allora l’assassino potrebbe aver compiuto qualche attività esplorativa degli ambienti. Anche perché la dinamica dell’omicidio, per pacifica conclusione di tutti gli esperti, non si svolse senza soluzione di continuità. C.P. già all’ingresso, e prima di essere trascinata sino alle scale che portano alla cantina, perse conoscenza a causa dei colpi iniziali ricevuti; fase nella quale l’omicida potrebbe aver preso cognizione delle poche nozioni necessarie per effettuare i suoi movimenti successivi.
Ed infine, che “non sia stata trovata alcuna impronta o traccia attribuibile a terzi sconosciuti” (cfr. appello pag. 25) è affermazione che non è sufficiente per sostenere che nessuno sconosciuto attraversò la scena del delitto. E’ noto infatti che non sempre i contatti tra le mani e gli oggetti rilasciano impronte; e poi solo quelle impresse in modo chiaro e misurabili nei punti di rilievo consentono l’identificazione del suo donatore.
In conclusione, deve essere scongiurato rischio di ‘contaminare” l’opera di scrutinio che ci si accinge a compiere dando ingresso agli non fondati su verificati elementi fattuali o logici e dunque congetturali.
Punto 2.2.1. Le false dichiarazioni di A.S. circa le modalità del ritrovamento del corpo di C.P..
Al Punto 2.2.1. l’Accusa lamenta che “il giudice non esamina ai fini della valutazione di credibilità delle dichiarazioni di A.S. quanto lo stesso riferisce di avere fatto una volta uscito dall’abitazione della fidanzata, ovverossia il riferito immediato tentativo di contattare il 118” (cfr. impugnazione pag. 27).
Il giudice, continua l’Accusa, sarebbe caduto in errore perché avrebbe omesso “la considerazione di questa parte del racconto di A.S.” (cfr. impugnazione pag. 28) e non avrebbe fatto “neppure cenno” alle “contraddittorie versioni” dell’imputato; ed infine non avrebbe spiegato “come il racconto di A.S. possa ritenersi credibile” (cfr. pag. 28) Ad opinione della Corte la censura è infondata perché prescinde dal contenuto delle argomentazioni che il giudice di primo grado spende in argomento.
La lettura delle pagg. 26/33 della prima decisione testimonia il rigore logico con il quale il primo giudice riferisce delle numerose considerazioni formulate al riguardo.
E ciò a tacere del fatto che, come si vedrà di qui a poco, la sentenza impugnata, all’esito di articolata e convincente motivazione, sposa una conclusione diversa da quella che gli attribuisce l’Accusa nell’atto di impugnazione.
L’Accusa lamenta il mancato esame delle dichiarazioni dell’imputato. Ma già solo con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento della telefonata al Servizio del 118, il giudice, a pag. 29 richiama in sintesi il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato rese il 13 agosto alle 16.00 ed alle 23.45, il 17 ed il 22 agosto.
Non è vero nemmeno che nella decisione di primo grado non siano state considerate le contraddizioni nelle quali cade l’imputato.
Si legge infatti in fondo a pag. 30 della sentenza che l’imputato “in sede di sommarie informazioni riferiva una circostanza non esatta con riguardo al momento in cui, durante il più che breve tragitto effettuato in macchina, chiamava il servizio di emergenza 118”.
La verità è che il giudice ha esaminato il contenuto delle dichiarazioni, le ha poste a confronto tra di loro e con i dati obiettivi conseguenti allo studio della registrazione della conversazione telefonica. Non ha trascurato nemmeno di collegare le dichiarazioni con i dati forniti dai . Periti nominati ing. P. e dott. O., elementi richiamati a pag. 30.
Ed ha quindi concluso per la “non correttezza del dichiarato esatto momento in cui l’attuale imputato effettuava la chiamata al 118” (cfr. pag. 31).
Con ciò il giudice non esaurisce lo studio delle carte.
La sua riflessione lo porta ad interrogarsi sul se “la emersa non correttezza del dichiarato momento esatto in cui l’imputato effettuava la chiamata” possa o meno rappresentare “indice della falsità del fatto storico narrato”; trattandosi peraltro di una telefonata che A.S. aveva sempre affermato che effettivamente era avvenuta, e che si era conclusa, “come documentato ed ammesso da A.S. nelle sommarie informazioni, dentro la caserma dei carabinieri”.
Il quesito che il giudice formula, ad opinione della Corte, non è certo mal posto.
Attesa la distanza di circa 600 m. tra la casa dei P. e la caserma dei carabinieri percorsi in macchina, il contrasto tra le versioni riferite dall’imputato (telefonata iniziata non appena uscito dalla casa dei P., oppure avviata presso la caserma dei carabinieri) si sostanzia, come ha sottolineato opportunamente il giudice, in “una ritardata azione di circa 60-120 secondi”.
Il giudice passa quindi a riflettere se la contraddizione sia ascrivibile allo stato d’animo ed ai presumibili pensieri dell’autore dell’omicidio da un lato, oppure se essa sia stata causata dallo stato di shock emotivo vissuto dal fidanzato che ha visto la propria compagna in fondo alle scale e priva di reazioni.
Sulla base delle considerazioni esposte in sentenza, il giudice si convince che entrambi gli assetti emotivi ipotizzati avrebbero potuto dare causa alla contraddizione rilevata. Pertanto, giunge alla conclusione che “come emerge chiaramente da queste opposte interpretazioni psicologiche, questo comportamento di A.S…. non può avere in alcun modo una inequivoca valenza dimostrativa di una dolosa falsità, se non assumendo per presupposto un dato emozionale la cui lettura è invece soggetta a diverse ed opposte interpretazioni psicologiche parimenti plausibili”.
In conclusione, ad opinione della Corte, gli argomenti esposti dal giudice, oltre che non sottoposti a critica nell’impugnazione, risultano ineccepibili da ogni punto di vista.
Si è riferito poco più sopra che la Pubblica Accusa ha contestato al giudice il fatto che era spiegato (cfr. pag. 28) “come il racconto di A.S., a fronte della provata falsità di una sua parte significativa, possa ritenersi credibile”.
Anche in questo caso, ad opinione della Corte, si tratta di una perplessità che non ha motivo di esistere.
Infatti il giudice si fa carico della discrasia, la analizza, ed esprime le ragioni (cfr. pag. 32) per le quali la ricostruzione del dettaglio che A.S. offre in modo non coincidente in un aspetto “ben può costituire quindi, sotto il profilo investigativo, la valida base di partenza, anche solo di natura puramente intuitiva, per lo sviluppo delle indagini…. In questi termini, dunque, la telefonata al Servizio di emergenza 118 da parte di A.S. costituisce (nel suo complesso) un iniziale sospetto investigativo ma non certo un conclusivo elemento indiziario”.
Dunque con riguardo al dettaglio in esame il giudice non spiega “come il racconto di A.S. possa ritenersi credibile”. Ma non lo fa perché la credibilità del dichiarante, assai importante per soppesare il complessivo contributo dichiarativo dell’imputato o del testimone, non costituisce una categoria valutativa utilizzabile in relazione ad un punto specifico e non qualificante delle dichiarazioni.
Anche il dichiarante giudicato come complessivamente credibile può riferire un dettaglio in termini non sempre sovrapponibili; perché ad esempio il particolare non ha colpito la sua attenzione, o perché egli non gli ha attribuito il rilievo che gli riconosce colui che lo interroga.
Più correttamente il giudice si interroga sul rilievo della contraddizione, senza perdere di vista il complessivo apporto ricostruttivo che l’imputato ha offerto alle indagini. Valutata in un quadro complessivo, ad opinione del primo giudice, la contraddizione merita di rappresentare solo un “iniziale sospetto investigativo”.
Tale giudizio conclusivo tiene conto della non univoca valenza dimostrativa della contraddizione, a causa della sua astratta compatibilità con assetti emotivi opposte. E’ in linea con le intenzioni dell’omicida che in una seconda fase raccorda le proprie dichiarazioni con il fatto che solo in prossimità della caserma pensa di precostituirsi un alibi chiamando il Servizio del 118. Può discendere, al contrario, dallo stato di confusione vissuto da colui che 60/120 secondi prima è uscito dalla casa ove ha visto la sua ragazza vittima di una devastante aggressione.
Valutazione questa ineccepibile agli occhi della Corte e non investita dall’impugnazione. Quest’ultima si riferisce alla credibilità o meno dell’imputato; ma il rilievo va disatteso perché il primo giudice ha spiegato in modo chiaro e convincente le ragioni per le quali consegue risultati valutativi diversi da quelli dell’Accusa.
Il Pubblico Ministero si dichiara convinto del fatto che “da ogni punto di vista il racconto di A.S. risulta una concatenazione di azioni innaturali, contraddittorie le une con le altre ed appare perciò intrinsecamente incoerente ed inverosimile” (cfr. pag. 31).
L’Accusa sostiene che “ciò che rende manifesta l’illogicità del racconto” è che l’imputato ha dichiarato di “non essersi neppure avvicinato al corpo della fidanzata per constatarne le condizioni o portare aiuto”.
Tale comportamento è ritenuto “del tutto innaturale nel contesto descritto dall’imputato che … non aveva alcuna sicurezza che C.P. fosse già morta” (cfr. pag. 30).
Sviluppando considerazioni di analogo tenore il Pubblico Ministero rileva anche che “piuttosto che allontanarsi istantaneamente senza effettuare alcun accertamento, assai più ragionevole sarebbe stato chiamare immediatamente il Servizio di pronto soccorso… rimanendo sul luogo del fatto”. Di conseguenza “la sensazione di panico che avrebbe indotto A.S. ad allontanarsi verso i carabinieri prevalendo sull’istinto di portare qualsivoglia aiuto alla fidanzata appare debole giustificazione, vista la freddezza e la padronanza di sé mostrate dallo A.S. sin dalla chiamata al 118”.
Ancora, il Pubblico Ministero sostiene che “la reazione che ci si sarebbe aspettati da parte di chi, già preoccupato dalle mancate risposte alle telefonate, si fosse trovato di fronte a quella scena di sangue inequivocabile, era quella di chiedere immediatamente aiuto o l’intervento dei carabinieri, senza avventurarsi ulteriormente all’interno della casa”.
Il estrema sintesi, quindi, l’Accusa è pervenuta alla convinzione dell’intrinseca incoerenza ed inverosimiglianza del racconto di A.S.; e lo ha fatto adoperando le categorie valutative del ‘comportamento naturale’, della ‘ragionevolezza del comportamento’ e della ‘debolezza della spiegazione dell’imputato’ fondata sulla ‘sensazione di panico provata’; stato d’animo giudicato incompatibile con la ‘freddezza’ mostrata in altre occasioni.
A ben vedere, quindi, anche in tale frangente la Pubblica Accusa non contesta la logicità o l’incoerenza delle valutazioni espresse dal giudice. Così come non indica i punti in cui, a suo giudizio, l’esposizione della decisione in esame va censurata. Dunque, a ben vedere, non invoca l’intervento dei giudici di appello con la finalità di censurare gli argomenti illustrati dal primo giudice. L’Accusa si limita a percorre un’autonomia via interpretativa delle condotte dell’imputato.
Non resta allora che ripercorrere l’incedere argomentativo illustrato in sentenza per controllare se le conclusioni alle quali giunge il primo giudice, non condivise dall’Accusa, risultino viziate o non condivisibili.
Il giudice ha tenuto conto del tono freddo ed innaturalmente distaccato che l’Accusa attribuisce all’imputato. Egli non trascura tale rilievo che sta a cuore al P.M. ma anche alla Parte Civile, e svolge alcune riflessioni sulla valenza degli stati emotivi/passionali nell’ambito del ragionamento logico probatorio.
Egli sviluppa due tipi di considerazioni.
Con la prima sottolinea l’impossibilità di conferire un plausibile fondamento oggettivo all’effettivo stato d’animo vissuto dall’imputato.
Ed invero, egli mostrerebbe freddezza nel tono del dialogo con l’operatore del servizio 118 che termina poco dopo essere entrato in caserma. Ebbene, il giudice ricorda che il brigadiere S. e l’appuntato Moscatelli, i primi operanti che incontrarono il ragazzo in caserma proprio mentre quest’ultimo, varcando il cancello, stava terminando la telefonata al 118, constatarono in A.S. una significativa agitazione.
Per giunta all’arrivo della prima ambulanza il personale medico misurò la pressione sanguigna all’imputato.
Il giudice constata che non vi sono ragioni per non conferire credito alla coincidente notazione dei due operanti. Eppure, quanto all’apparenza, lo stato d’animo mostrato dall’imputato mal si conciliava con quello attribuitogli dall’Accusa ascoltando la conversazione con il Servizio del 118.
In conclusione, non vi fu obiettiva e coincidente attribuzione di uno specifico stato d’animo all’imputato.
La seconda considerazione che induce il giudice a diffidare dell’interpretazione dei fatti che discendono dagli stati emotivi che si ritiene di attribuire alle persone è costituita dal fatto, ineccepibile dal punto di vista logico, che “non si può non notare il pericolo di cadere in un evidente vizio logico per cui la circostanza indiziante – la dedotta manifestata freddezza di A.S. parlando con l’operatrice del 118 – presupporrebbe, per la sua ragionevole sussistenza, proprio la circostanza (A.S. ha ucciso la propria fidanzata) che, invece, dovrebbe concorrere a provare, sia pure in via indiziaria”. (Cfr. sentenza pag. 28).
Come si è visto la Pubblica Accusa non si duole degli argomenti adoperati dal giudice. Non spiega perché non condivide il ragionamento espresso in sentenza che porta a concludere che attribuire a A.S. uno specifico stato d’animo è debole operazione argomentativa perché è priva di fondamento fattuale ed obiettivo e perché rinvia soltanto alle percezioni personali dell’osservatore che convive con – ed esprime le – proprie propensioni emotive e/o critiche.
Per giunta la riflessione del giudice – è questa l’opinione della Corte – si manifesta integra nella coerenza logica; diffida delle considerazioni che si allontanano dall’esame dei fatti accertati in giudizio; si mostra rispettosa dei criteri interpretativi posti a garanzia del ragionamento inferenziale.
L’Accusa, come è stato illustrato, percorrere una via che predilige i parametri del ‘comportamento naturale’, della ‘ragionevolezza del comportamento’ e della ‘debolezza della spiegazione dell’imputato’ che aveva riferito della ‘sensazione di panico provata’. Afferma che la spiegazione fornita rimanderebbe ad uno stato d’animo che ritiene non compatibile con la ‘freddezza’ mostrata in altre occasioni.
Ebbene, degli stati d’animo che l’osservatore ritiene di attribuire all’osservato si è già ragionato.
Quanto ai parametri del ‘comportamento naturale e ragionevole’, adottati da entrambi i contraddittori della difesa, a giudizio della Corte, si tratta di criteri valutativi non affidabili, che si sottraggono a valutazioni obiettive e non generano in via inferenziale elementi di conoscenza utili per fare chiarezza sul comportamento dell’imputato. Comportamento di una persona della quale, per giunta, si ignorano i fondamentali tratti di struttura della personalità in quanto non oggetto di prova.
Punto 2.2.1.1. Inverosimiglianze e contraddittorietà delle dichiarazioni di A.S..
Al Punto 2.2.1.1. l’Accusa ha sostenuto che A.S. non è credibile perché descrive dettagli assai minuziosi della scena del delitto nonostante che egli avesse ricordato di non aver acceso la luce. E la spiegazione offerta “ho pensato o creduto di aver visto perché in effetti si è trattato di un istante… Non ero cosciente o quasi” sarebbe “scarsamente ragionevole poiché non si comprende come A.S. avesse potuto pensare di vedere una serie di dettagli del cadavere” (cfr. appello pag. 30).
La Corte constata che il giudice ha esplicitato in modo convincente le ragioni che lo hanno portato a non ritenere inverosimili le dichiarazioni dell’imputato.
A.S. dichiara a più riprese (v. interr. 17 agosto pagg. 9 e 10) di non aver acceso la luce, e che la luce della scala era accesa. Ma il fatto che l’imputato non ha ricordato che il vano scala era illuminato, non costituisce la prova della falsità della sua versione (cfr. sent. pag. 73 e 74).
Infatti, sostiene il giudice, in un’ottica di racconto fantasioso, il menzionare le reali condizioni di illuminazione del vano scala – depongono a favore della luce accesa le dichiarazioni dei primi operanti che giunsero sulla scena del delitto, ed il mancato rinvenimento di impronte digitali sull’interruttore della luce – gli sarebbe tornato utile per spiegare come mai avesse notato alcuni particolari.
Ma semmai, come comprensibilmente si sottolinea nella sentenza, è proprio il dettagliato ricordo visivo riferito da A.S. che può rappresentare la “conseguenza” del fatto che il vano scala era illuminato.
Circostanza “che A.S., come non è irragionevole attendersi” non ricordava perché aveva vissuto la scena del ritrovamento del corpo della sua fidanzata in modo tanto drammatico.
Insomma, A.S. guarda con grande emozione la scena della sua ragazza riversa sulle scale della cantina e dunque esercita la sua memoria, come è naturale che sia, che è influenzata dalle forti suggestioni che egli prova.
Non gli residuano sufficienti spazi mentali per prestare attenzione alle condizioni di illuminazione del vano scala. Egli infatti dichiara di non aver “azionato alcun interruttore per l’accensione dell’illuminazione elettrica” (cfr. s.i.t. del 13 agosto ore 23,45 fol. 75) ma non si sofferma sulle caratteristiche dell’illuminazione del vano scala.
La sua reazione mnemonica complessiva, ad opinione della Corte, è credibile ed in linea con il complessivo tenore delle sue dichiarazioni.
Egli, dovendosi spiegare a posteriori la ragione per la quale ricordava con precisione alcuni dettagli visti soltanto per un istante prima di scappare via, offre agli inquirenti la giustificazione che ha fornito a sé stesso.
Il Pubblico Ministero non la condivide, ma non convince quando ne sostiene la inverosimiglianza.
Quanto alla sostenuta irragionevolezza del comportamento dell’imputato, l’Accusa, facendo sua un’argomentazione sviluppata anche dalla Parte Civile, sostiene che A.S. non poteva “pensare di vedere” una serie di dettagli. Pertanto, continua l’Accusa, la verità era che l’imputato ebbe “una precisa visione della vittima ed in condizioni quindi diverse da quelle da lui descritte e che sicuramente non possono essere state di panico e quasi di incoscienza, né di istantaneità” (cfr. appello P.M. pag. 30).
Ed invece, a giudizio della Corte, la spiegazione è un’altra.
E’ quella fornita dal giudice che anche in questa occasione mostra di aver valutato in modo condivisibile gli atti del giudizio.
Scorrendo il testo del verbale di assunzioni di informazioni rese da A.S. il 17 agosto si constata l’insistenza con la quale si chiede conto all’imputato delle condizioni di illuminazione della scala che porta alla cantina.
Nelle prime righe della pag. 9 del verbale del 17 agosto A.S. dichiara che la luce era spenta, precisando di non averla accesa. Segue poi la dettagliata descrizione del corpo della sua ragazza che indossava un pigiama rosa, che aveva le gambe leggermente allargate ed aveva il capo girato verso il muro e la parte sinistra del viso appoggiata al gradino.
Nuovamente a pag 10 gli inquirenti chiedono a A.S. delle condizioni di illuminazioni. E A.S. ripete che la luce era spenta. Fornisce altri dettagli che l’Accusa nell’atto di impugnazione fa intendere che non potevano essere notati in svantaggiose condizioni di illuminazione.
A.S. infine, presentandosi spontaneamente al P.M. il 22 agosto (cfr. interr. Cit. pag.3), afferma che forse egli aveva descritto non ciò che vide ma ciò che pensava di aver visto.
Ma, come giustamente sottolineato dal primo giudice, egli effettuò quel chiarimento in un contesto nel quale “gli inquirenti mostravano sul punto specifico una perplessità” che però è “ingiustificata”.
Infatti già il 16 agosto il brigadiere S. aveva sottoscritto l’Annotazione di servizio (cfr. all. 3 memoria difensiva depositata il 6 dicembre 2011) ove si legge che “al momento dell’ingresso .. la porta di accesso alle scale era aperta e la luce era accesa”.
A.S. affermò di aver descritto ciò che pensava di aver visto e non ciò che aveva visto probabilmente nel “tentativo difensivo di spiegare l’apparente contraddizione” indottagli dalle domande rivoltegli su aspetti già noti agli inquirenti.
Contraddizione che si può esprimere in questi termini: “se non ricordo che la luce era accesa non posso realmente aver visto ciò che penso ed ho dichiarato di aver visto” (cfr. sent. pag. 74).
Ciò che conta però è che vi sono circostanze che inducono a concludere nel senso che la luce era accesa. E dunque A.S. poteva aver colto i dettagli riferiti; e forse, nella concitazione del momento, non avendo fatto caso alle condizioni di illuminazione del vano scala, e non ricordando di aver acceso la luce, rese le dichiarazioni riportate sopra.
Contraddizione solo apparente ed indotta dal contesto delle domande rivolte all’imputato. Ad opinione della Corte, quindi, tutto si spiega in termini di apprezzabile ragionevolezza del comportamento dell’imputato.
2.2.1.2. La Falsità delle Dichiarazioni di A.S. circa la telefonata al 118.
Al Punto 2.2.1.2. il Pubblico Ministero torna a riflettere sulla incongruenza del racconto di A.S. collegandola al fatto che l’imputato il 22 agosto affermò di aver chiamato il 118 mentre stava per giungere allo stop di via P.; ed invece gli esiti delle perizie e le deposizioni degli operanti inducevano a concludere nel senso che A.S., entrando in Caserma, non aveva ancora ultimato la conversazione che durò molto poco.
Orbene, in primo luogo la Corte constata che non emerge la rilevanza del motivo perché il Pubblico Ministero non spiega in che modo il dettaglio in esame servirebbe per collocare l’imputato sulla scena del delitto in un frangente temporale diverso da quello descritto.
In secondo luogo va tenuto presente che è ben possibile che si alternino diversi gradi di dettaglio di ricordo delle situazioni vissute.
Nei concitati frangenti attraversati da chi si sta recando a denunciare la disgrazia che ha colpito una persona cara, la memoria viene esercitata in modo squisitamente soggettivo, discontinuo ed imprevedibile.
Ragione per la quale, trattandosi di un dettaglio che l’imputato ha esattamente ricordato, pur spostandolo in avanti di qualche decina di secondi, esso merita di collocarsi, al più, tra gli “iniziali sospetti investigativi”.
2.3.1. L’assenza di tracce di sangue sulle suole delle scarpe indossate e l’assenza di impronte delle scarpe nell’abitazione di Via P..
Al Punto 2.3.1. il Pubblico Ministero conclude l’esposizione dei motivi di impugnazione relativi all’assenza di tracce di sangue sulle suole dell’imputato affermando che “tutte le metodiche più sensibili disponibili esclusero la presenza di materiale cellulare di C.P. sulle scarpe di A.S.”.
Conclusioni che, la Corte tiene a sottolineare, corrispondono a quelle adottate dal giudice che, non a caso, proprio per effetto dell’assenza di tracce, anche microscopiche, ha incaricato i periti di fornire in termini scientifici le informazioni necessarie per rispondere al quesito se proprio quell’assenza di tracce potesse o meno rappresentare una circostanza indiziante a carico dell’imputato.
Dunque la Pubblica Accusa ed il giudice hanno tratto la medesima conclusione in ordine ad un punto molto rilevante dell’indagine.
Nonostante ciò la Corte tiene a sottolineare che, a suo giudizio, le notazioni del brigadiere S. non meritano il rilievo che gli è stato conferito.
Leggendo l’Annotazione di Servizio del 28 agosto 2007, ore 18,55 si apprende che il brigadiere S. visionò le scarpe dell’imputato per “constatare se la suola era compatibile o meno con l’impronta che avevo visto impressa sul pavimento”. Quindi egli non prestò particolare attenzione alla ricerca di piccole tracce ematiche.
E poi, l’Accusa non tiene conto del fatto che prima di allora A.S. era già giunto in caserma, era ritornato con gli operanti sino alla casa dei P., ed era rimasto a camminare nervosamente sul selciato del marciapiede in attesa del termine del sopralluogo in corso. Ed allora, non possono non tornare alla memoria le istruttive discussioni dei periti e dei consulenti riguardo ai molteplici, imprevedibili ed efficaci fattori conseguenti allo strofinio delle suole sulle varie superfici che sono in grado di rimuovere le microtracce ematiche eventualmente trattenute sotto le suole.
A pag. 40 dell’impugnazione, la Pubblica Accusa sostiene che il perito dott. R. “il 23 maggio 2009 aveva fornito indicazioni confuse e contraddittorie in merito all’esito del test della tetrametilbenzidina”; e poco più avanti si spinge ad affermare che “il tentativo di far passare l’esito del test alla benzidina sulla suola della scarpa destra come esito positivo sia assolutamente infondato e frutto di confusione da parte del perito” (cfr. pag. 41).
Si tratta, ad opinione della Corte, di affermazioni assolutamente non condivisibili. Esse, infatti, si discostano dai basilari concetti scientifici che è necessario possedere per esaminare con serenità l’operato dei tecnici e per comprendere i risultati da loro offerti in valutazione.
Il perito dott. R. non ha mai mutato opinione in ordine all’esito non negativo dell’esame della tetrametilbenzidina effettuato sotto la suola della scarpa di A.S..
Ma, come è giusto che sia, pur non potendolo escludere, si è sempre guardato bene dall’attribuire alle tracce rinvenute la sicura natura ematica, dal momento che l’unico esame che, allo stato delle attuali ricerche scientifiche è in grado di accertarne l’origine, è l’esame immunocromatografico, che ha fornito un esito negativo (v. anche relaz. dott. R. pag. 120).
Il perito si è espresso in termini di non negatività dell’esame alla tetrametilbenzidina nell’elaborato peritale (cfr. anche pag. 118). Ed in termini identici si è espresso anche all’udienza del 4 novembre 2009, quando ha esplicato il significato da attribuire al responso fornito dall’esame della tetrametilbenzidina. Test assai sensibile, ma aspecifico e solo orientativo se adottato allo scopo di accertare la presenza di sangue umano perché reagisce allo stesso modo alla presenza del sangue e di molte altre sostanze.
E’ in errore la Pubblica Accusa anche quando sostiene che sussisterebbe inconciliabilità tra i risultati positivi alla tetrametilbenzidina conseguiti dal perito e quello unanimemente negativo dei consulenti.
Il sostenere l’inconciliabilità delle due informazioni e la “confusione da parte del perito” è affermazione che prescinde dalla doverosa attenta lettura delle consulenze, delle perizie e degli esami dei testimoni tecnici.
Il perito afferma a pagina 118 dell’elaborato che ciò che il Pubblico Ministero qualifica come contrasto, frutto di confusa attività tecnica, è facilmente spiegabile alla luce della “aspecificità della metodica” oltre che a causa del “margine di arbitrarietà nella lettura del risultato”.
Ed allora è necessario fare chiarezza.
Il perito operò nel modo che segue: rinvenne alcune tracce brunastre resesi visibili all’osservazione con lo stereomicroscopio; quelle che l’atto di impugnazione richiama con la sigla C 17-09-1 e C 17-09-2.
L’esame della tetrametilbenzidina compiuto sul materiale costituente le tracce (cfr. trascr. verb. ud. 4 novembre pag. 245) “ha mostrato un risultato positivo perché è consistito in un viraggio colorato della cartina entro i due minuti”.
Il consulente del P.M. invece, operò in modo diverso. Effettuò “il combur test a campione sulla suola.. registrando un risultato negativo” (v. relaz. RIS cit. pag. 82).
Ma allora, ad opinione della Corte, sono evidenti le ragioni dell’apparente inconciliabilità dei risultati.
Il consulente del P.M., quando ha compiuto la sperimentazione del combur test (esame identico alla tetrametilbenzidina; cfr. Relaz. RIS cit. fol. 278) a differenza del perito ha preferito effettuare prelievi in modo casuale, a campione, senza indirizzare la ricerca servendosi dello stereomicroscopio, e senza estendere l’esame all’intera superficie delle suole.
E’ chiaro quindi che i risultati non coincidenti si possono spiegare con il fatto che i diversi prelievi non sono stati effettuati negli stessi punti delle suole, evidentemente non imbrattate ovunque in modo omogeneo.
Il Pubblico Ministero sostiene che a differenza di tutti gli altri consulenti, soltanto il perito ha conseguito il risultato positivo alla tetrametilbenzidina, e che ciò era frutto del tentativo maldestro del confusionario perito.
Nulla di più distante dagli esiti tangibili dell’indagine peritale.
Infatti i tecnici nominati dal giudice hanno persino provveduto a fotografare le tracce in esame prima avvistate e poi sottoposte all’esame(cfr. fig. 59 A e B a pag. 119 della relaz. peritale).
Ancora il P.M. è in errore quando sostiene che vi sarebbe un argomento logico che convince del fatto che il risultato peritale della tetrametilbenzidina relativo alle microtracce trovate sulla scarpa destra non poteva essere ‘fatto passare’ come positivo. In quel caso, infatti, l’Accusa ha sottolineato che “sarebbe stato compito dei periti effettuare un prelievo specifico delle due tracce da sottoporre a test immunocromatografico” (cfr. appello pag. 42) Ebbene, la Corte ha accertato che è avvenuto esattamente il contrario di ciò che il Pubblico Ministero rileva.
Si legge infatti nella relazione peritale (cfr. pag. 120) che si provvide a ‘spazzolare’ l’intera superficie di entrambe le suole e delle tomaie sottoponendo i prelievi all’esame immunocromatografico, ottenendo un risultato negativo.
Si potrebbe sostenere che l’obiezione del P.M. conserverebbe un fondamento nel senso che forse l’operazione della spazzolatura non riguardò anche i due frustolini avvistati con lo stereo microscopio sotto la suola destra; quelli che avevano prodotto il risultato non negativo alla tetrametilbenzidina.
Obiezione anch’essa di poco respiro perché il dott. R., l’11 novembre (cfr. trascr. cit. pag. 11), ha chiarito che “ tutti questi campioni prelevati dalla scarpa destra” – e quindi i frustolini avvistati con lo stereo microscopio – “lo spazzolamento superficiale della scarpa sinistra, gli spazzolamenti delle tomaie delle due scarpe… sono stati sottoposti a test immunologico che ha fornito in questo caso esito univocamente negativo”.
Il fatto che sorprende è che il Pubblico Ministero nel suo esame ha avuto la cura di chiedere al perito di chiarire proprio questo dettaglio.
Ecco la domanda che l’Accusa rivolge al perito: “Perché non è stato fatto l’esame immunocromatografico specifico sulle due tracce bluastre?” Ed ecco la risposta del perito: “Le suole sono state spazzolate nella loro interezza, quindi lo spazzolamento ha interessato anche questi frustolini di materiale che erano stati individuati allo stereomicroscopio”.
Risulta dimostrato, pertanto, che i periti hanno operato proprio come il P.M. afferma si debba fare nel caso di esito ‘non negativo’ dell’esame della tetrametilbenzidina.
Il Pubblico Ministero a pag. 42 dell’impugnazione censura il giudice per il fatto di aver ricavato “dalla discussione tra il perito ed i consulenti un ingiustificato giudizio di incertezza sul test della tetrametilbenzidina che utilizza per sostenere l’insufficienza di questo tipo di accertamento; viceversa quanto sopra esposto dimostra come il risultato del test in questione non fosse affatto incerto, e quindi neppure possa negarsi valore a questo tipo di metodica di ricerca del sangue, poiché semmai l’incertezza e la confusione non riguarda l’accertamento tecnico, bensì l’operato in concreto ed il giudizio espresso dal perito dott. R.”.
Il pensiero dell’Accusa è erroneo.
Il test del quale si tratta sfrutta l’attività simil-perossidasica dell’emoglobina e si basa sulla capacità di tale sostanza di catalizzare reazioni di tipo ossidativo. Abbandonando le descrizioni di squisita natura chimica, ciò che occorre tener presente è che la varietà di sostanze in grado di generare false reazioni positive alla tetrametilbenzidina è amplissima (cfr. in arg. letteratura cit. in relaz. periti pag. 59).
Ragione per la quale è nel giusto chi sostiene l’assoluta inidoneità del test per accertare la natura ematica della traccia, trattandosi di esame di altissima sensibilità ma a valenza meramente orientativa.
Per pacifico approdo scientifico, il solo esame confermativo della presenza di sangue umano è il test immunocromatografico, che però mostra profili di sensibilità assai più ridotti della tetrametilbenzidina.
I periti dott. R. e dott. V. hanno posto a disposizione del giudice e delle parti del processo tali nozioni definendo il test della tetrametilbenzidina in termini di “un esame altamente aspecifico” nel senso che esso non è in grado di identificare con precisione “la natura del materiale saggiato che potrebbe essere sangue, come potrebbe essere qualunque cosa… Potrebbe essere qualche imbrattamento vegetale. Cioè, non è un test che mi permette di fare nessuna affermazione sul fatto che quella sia una traccia di sangue, a meno che io avessi un frustolo, qualcosa di macroscopicamente evidente che ad un esame morfologico presenti le caratteristiche tipiche di una macchia di sangue” (cfr. trascr. ud. 11 novembre pagg. 129/130).
Affermazioni non poste in dubbio da nessun consulente.
Pertanto, per effetto dell’esito non negativo delle tracce rinvenute sotto la suola destra della scarpa di A.S. e del risultato negativo dell’esame immunocromatografico del prelievo derivante dall’ integrale spazzolatura delle scarpe, la sola affermazione che supera il vaglio scientifico è quella secondo la quale non vi è prova della presenza di imbrattamento ematico sulle scarpe di A.S., benché il risultato dell’esame della tetrametilbenzidina non sia risultato negativo nella sperimentazione peritale.
Al contrario la conclusione offerta in valutazione dal consulente del P.M. secondo cui “é di rilievo che nonostante la sensibilità del metodo applicato, su dette suole non vi sia più alcuna traccia ematica della vittima” (cfr. relaz. RIS pag. 153) rappresenta un’affermazione che è in linea con il risultato negativo del combur test, ma che sconta il limite del fatto che quel prelievo venne effettuato a campione (cfr. relaz. RIS pag. 82) e dunque ‘a caso’ su alcuni punti delle suole, evidentemente privi di sostanze reagenti al combur test, ma non sulla loro intera superficie.
Ad ogni buon conto, ciò che vale ai fini dello scrutinio affidato alla Corte è che la proposizione che l’Accusa riporta in esordio secondo cui “tutte le metodiche più sensibili disponibili esclusero la presenza di materiale cellulare di C.P. sulle scarpe di A.S.” non ha l’effetto di censurare l’operato del giudice perché egli non ha adottato conclusioni di segno contrario.
Infatti, pur in presenza di un esito peritale non negativo dell’esame della tetrametilbenzidina, trattandosi di un metodo di indagine soltanto orientativo sulla provenienza da sangue umano del prelievo, il giudice, con impeccabile operazione valutativa, ha tratto la convinzione che “le scarpe con cui A.S. sarebbe entrato nell’abitazione, consegnate la mattina dopo l’omicidio, non hanno mostrato evidenze di sangue” (cfr. sentenza pag. 77) 2.3.2. L’impossibilità di non calpestare sangue nell’abitazione di Via P..
Al Punto 2.3.2. il Pubblico Ministero ricorda che le indicazioni dei testimoni tecnici sono nel senso che “vi è una probabilità statistica assolutamente nulla di effettuare il percorso descritto da A.S. e non intercettare macchie di sangue”. Ragione per la quale il Pubblico Ministero contesta “l’affermazione del giudice secondo cui A.S. poteva sostare davanti alla porta a libro che conduce al vano cantina senza calpestare l’ampia macchia di sangue presente davanti alla stessa”.
Egli la qualifica un’”affermazione del tutto apodittica, non suffragata da alcun elemento, ed anzi contraddetta dalle risultanze istruttorie”. (cfr. impugnazione pag. 50) Anche in tal caso, a giudizio della Corte, l’attenta lettura dell’argomentata motivazione del primo giudice fa emergere l’infondatezza del motivo di impugnazione perché frutto di errato collegamento tra gli argomenti sviluppati dal giudice che invece ha conseguito convincimenti tutt’altro che apodittici.
Quando il giudice conclude per l’assenza di “evidenze certe che A.S. dovesse calpestare … l’ampia pozza di sangue di fronte alla porta a soffietto” sta analizzando il fenomeno del mancato rinvenimento delle impronte delle scarpe di A.S. sulla scena del crimine.
Fenomeno che, come emerge dallo studio degli atti del giudizio, si verifica in presenza di condizioni diverse da quelle che provocano i microimbrattamenti delle suole.
Certo, se il giudice, con riguardo all’indagine relativa alla formazione di microtracce sotto le suole, avesse affermato che A.S. sostò innanzi alla porta del vano cantina senza calpestare “l’ampia macchia di sangue presente davanti alla stessa” avrebbe esposto un’opinione contraddetta dalle risultanze istruttorie. Infatti i consulenti ed i periti, pur se con espressioni non coincidenti, hanno concordemente segnalato la difficoltà di non toccare la macchia in esame.
Ma altro è l’impossibilità di toccare una macchia, altro è la possibilità di toccarla lambendola, senza che le scarpe si imbrattino al punto da consentire il successivo rilascio di un’impronta ematica sul pavimento.
Il giudice non sostiene che A.S. non sfiorò nemmeno la macchia in questione. Egli afferma che le prove sperimentali avevano posto in luce che “è concretamente possibile che A.S. abbia solo lambito la parte superiore esterna di tale macchia”, aggiungendo che “non vi sono evidenze certe che A.S. dovesse calpestarla con l’intera o comunque con buona parte della scarpa”. (cfr. sentenza pag. 102) Ed allora, concentrando l’esame sulla tenuta logica ed argomentativa delle proposizioni formulate dal primo giudice, la Corte rileva che non necessita di prova il fatto che per lasciare impronte anche parziali – e dunque segni di apprezzabili dimensioni, che disegnino anche in parte la forma o i contorni delle suole – non basta calpestare le piccole macchie cosparse sul pavimento. E’ indispensabile che le scarpe entrino in contatto totalmente o in parte con le grosse macchie.
La prova della corrispondenza al vero di tale affermazione si rinviene nel dato empirico collegato all’osservazione delle impronte parziali rinvenute sul pavimento. Tutte hanno dimensioni chiaramente percepibili ad occhio nudo; e la superficie dell’impronta e quella dell’imbrattamento avvenuto nel passo precedente non possono che coincidere. Quindi, anche l’originaria superficie di contatto tra la suola e la macchia deve essere di dimensioni non minime.
In secondo luogo è doveroso tenere presente che la conclusione alla quale perviene il giudice si collega anche alle diffuse riflessioni esposte alle pagg. da 79 ad 84 – alla cui lettura si rimanda – in ordine al processo mentale di evitamento non consapevole delle macchie ematiche visibili illustrato dai periti e condiviso anche dal prof. B., consulente del P.M. Quest’ultimo, infatti, all’udienza del 21 novembre 2009, con apprezzata trasparenza, ha dichiarato che “la perizia ha avuto una serie di pregi; in primo luogo quella di evidenziare in una maniera quantitativa quella che poteva essere la caratterizzazione di evitamento inconsapevole, di cui io francamente non avevo minimamente tenuto conto, dal momento in cui non sapevo neppure l’esistenza di questo tipo di strategie” (cfr. trascr. ud. cit. pag. 90).
Ebbene, il P.M. non tiene conto dell’acquisizione di tale nozione al processo.
Fenomeno dell’evitamento per effetto del quale, come hanno spiegato i periti, il fatto che l’imputato abbia dichiarato di non aver prestato attenzione alle macchie di sangue “non implica necessariamente che egli si sia mosso in modo casuale rispetto alle tracce ematiche sul pavimento” (cfr. sentenza pag. 80); e che esplica la sua maggiore efficacia proprio per le macchie più grandi, come quella posta innanzi al vano scala, in quanto più chiaramente visibili.
Evitamento che si è caratterizzato nello specifico per particolari condizioni favorevoli e sfavorevoli (cfr. sent. pag. 82/83) tutte valutate nella loro efficacia.
Il giudice poi, contrariamente a quanto sostiene l’Accusa in modo infondato, chiama in causa l’evitamento consapevole realizzato dagli operanti non per porre un paragone “in modo del tutto scorretto” (cfr. impugnazione pag. 50) tra la condotta di questi ultimi e quella di A.S.; ma per evidenziare la “concreta possibilità che si possano effettuare tragitti esplorativi … senza lasciare evidenziabili impronte sulle pozze di sangue o di rilascio nei passi successivi”. (cfr. sentenza pag. 102) Evitamento implicito che infine non rappresenta solo una teoria elaborata dagli specialisti, ma che si costruisce sul risultato delle prove sperimentali (cfr. sentenza pag. 85) compiute dai periti. Infatti i soggetti impiegati nelle prove semivirtuali, pur se in vario modo, focalizzarono la loro attenzione sulle macchie ematiche più grosse evitandole, mentre non poterono evitare di intercettare le diffuse macchie più piccole non percepibili dal sistema visivo.
L’Accusa rimprovera al giudice che il riferimento alle prove sperimentali che erano state effettuate “appare assolutamente generico ed indeterminato” (cfr. pag. 50) perché “non si comprende a quali tra le molteplici prove svolte il giudice abbia inteso riferirsi”.
Convinzione infondata, a giudizio della Corte, se solo si ricorda che la relazione peritale (prof. B. e prof. G.) annota a pag. 59 un dato molto esplicativo.
Dei 17 soggetti che avevano effettuato il percorso ricostruito in laboratorio sulla base della mappa ematica concordata tra i consulenti ed i periti, ben 10 avevano cercato di evitare le macchie di sangue più grossolane; e 9 di quei 10 avevano riconosciuto che in loro l’evitamento era emerso spontaneamente, e non era stato deciso intenzionalmente.
Si tratta di un risultato tutt’altro che generico che si riferisce proprio alle macchie ematiche più grosse. Inoltre esso ha riguardato una percentuale superiore alla metà dei soggetti che parteciparono alla sperimentazione.
Ragione per la quale non vi è motivo per escludere che anche A.S. venne indirizzato nei suoi passi da analoghe strategie inconsapevoli.
E dunque in sintesi: se al passo successivo è possibile lasciare l’impronta solo a seguito del contatto tra una macchia grossa ed un’apprezzabile superficie della scarpa; se le prove sperimentali hanno confermato che l’evitamento implicito è maggiormente efficace proprio rispetto alle macchie chiaramente percepibili ad occhio nudo; se in concreto 10 figuranti su 17 hanno spontaneamente provato ad evitare le macchie più grandi; in considerazione del fatto che A.S. effettuò il percorso in una situazione ambientale più vivida di quella che è stato possibile ricostruire in ambiente sperimentale ed in uno stato emotivo di possibile maggior coinvolgimento rispetto a quello vissuto dai figuranti; se tutto ciò è stato tenuto presente dal giudice, risulta ampiamente motivata la conclusione alla quale egli perviene, e cioè che “non vi sono evidenze certe che A.S. dovesse calpestare (la macchia posta innanzi alla porta a soffietto) con l’intera o comunque con buona parte della scarpa” (cfr. sentenza pag. 102).
Mentre i rilievi che qualificano tale affermazione come “del tutto apodittica” si rivelano inconsistenti ed infondati.
In conclusione, al termine del vaglio della Corte, risulta confermato che, quanto alle due grosse chiazze di sangue, , A.S. evitò certamente quella posta alla base della scala che porta al primo piano e le strisciate di sangue lungo il corridoio dato che riferì di essersi tenuto nella parte destra del corridoio. Per quanto concerne la macchia prossima al vano scala della cantina si conferma ineccepibile la conclusione del giudice di primo grado che si limita a registrare l’assenza di prove tranquillanti in ordine al sicuro calpestamento con tutta o con buona parte della suola.
Il Pubblico Ministero contesta queste conclusioni ma, come si è dimostrato, in modo non convincente.
Poco persuasiva è anche l’altra considerazione del P.M. secondo la quale “nella prova sperimentale non è mai stato considerato che A.S. … è sceso per almeno due gradini”.
Tale aspetto verrà approfondito in seguito, esaminando i rilievi che il Procuratore Generale e la Parte Civile hanno esposto a tale proposito. Occasione nella quale si esporranno le ragioni per le quali la sperimentazione è risultata di impossibile realizzazione e di scarsa incidenza sulla determinazione della misura dell’imbrattamento delle suole, che resta solo pur sempre solo orientativo e dunque non in grado di confermare o falsificare l’ipotesi ricostruttiva dell’Accusa.
Per quanto concerne poi il percorso in uscita, il rappresentante dell’Accusa trascura la portata degli approfondimenti peritali che hanno sottolineato la maggior efficacia del fenomeno dell’evitamento inconsapevole nei percorsi in uscita che si giovano della possibile rilevanza della memoria percettivo-motoria (cfr. sentenza pag. 83) 2.3.4. La rilevabilità dell’imbrattamento ematico e la dispersione delle tracce di sangue. L’assenza di impronte di suole delle scarpe di A.S. all’interno della casa di Via P..
La Corte constata che è impropria la contestazione che il P.M. muove al giudice per non aver tenuto in conto “la profonda differenza tra la condotta dei militari e le modalità del presunto accesso di A.S.” (cfr. impugnazione pag. 54).
Il giudice non si serve del fatto che gli operanti non lasciarono impronte sulla scena del delitto per sostenere che A.S. aveva la possibilità di non imbrattare le suole delle sue scarpe. Il giudice, come si è già rilevato, richiama il particolare in esame trattando il fenomeno del rilascio delle impronte e non quello dell’imbrattamento delle suole. L’assenza di impronte degli operanti rappresenta per il giudice soltanto “l’evidenza empirica” della “possibilità concreta che si possano effettuare tragitti esplorativi … senza lasciare impronte”(cfr. sentenza pag. 102).
Il giudice mostra di aver tenuto conto delle differenti condizioni nelle quali l’imputato e gli operanti effettuarono il percorso in esame (cfr. pagg. 87/88 e pag. 91) perché quando esamina la condotta degli operanti e del personale medico richiama gli effetti dell’evidente evitamento ‘esplicito’ e non di quello implicito che poteva aver caratterizzato il comportamento di A.S..
Le indagini tecniche hanno chiarito che sul fenomeno della rimozione delle microtracce ematiche poste sotto le suole delle scarpe incide anche il grado di umidità delle macchie poste sul pavimento.
Ebbene, a tale proposito il Pubblico Ministero contesta l’affermazione del giudice secondo il quale, al momento dell’ingresso di A.S. nei termini da lui riferiti, “almeno buona parte del sangue presente sulla scena del delitto fosse secco o parzialmente secco”. (cfr. sentenza pag. 94) Anche tale argomento, a giudizio della Corte si rivela infondato.
Infatti il giudice giunge alle sue conclusioni dopo aver preso in esame le valutazioni espresse dai consulenti e dai periti.
Egli si guarda bene dal formulare affermazioni certe al riguardo limitandosi a concludere che era soltanto “probabile che buona parte delle tracce di sangue presenti sulla scena del delitto al momento della riferito ingresso di A.S. fosse totalmente o parzialmente secco” (cfr. sentenza pag. 95) E ciò per effetto di più considerazioni.
Il giudice richiama quanto è possibile desumere dall’esame delle fotografie disponibili, paragonando il sicuro aspetto secco delle macchie piccole con quello identico presente nella macchia grande, posta alla base della scala all’ingresso.
Egli tiene conto del fatto che il calpestamento può provocare effetti diversi a seconda del grado di secchezza delle macchie. Le gocce secche tendono a conservare il loro aspetto originario dopo singoli calpestamenti; e talvolta si verifica che per effetto della pressione esercitata dalla suola, solo la parte periferica della macchia resti attaccata al pavimento. Le gocce umide subiscono invece una sensibile modifica morfologica per effetto del passaggio.
Egli si serve di tali nozioni nell’osservazione del materiale fotografico disponibile.
Passa poi ad esaminare i risultati delle prove sperimentali compiute dai periti che hanno indirizzato – ovviamente per sola approssimazione – la determinazione dei presumibili tempi di essiccamento delle gocce; tempi ricompresi tra un’ora e poco più di due ore. Non trascura che soltanto con riferimento al copioso sangue che si trovava sugli ultimi gradini della scala la dottoressa Rubi aveva evidenziato l’inequivocabile stato liquido.
Il Pubblico Ministero contesta i risultati degli esperimenti di essiccazione compiuti dai periti perché afferma che essi non seguirono criteri scientifici e non documentarono le condizioni specifiche di svolgimento delle prove di laboratorio.
La Corte ha accertato che sono stati i periti che per primi hanno costantemente sottolineato che non era possibile attribuire agli esperimenti il carattere della scientificità dei risultati conseguiti, peraltro contraddistinti da alta variabilità. Essi già nella relazione depositata in atti (cfr. relaz. cit. pag. 53) sottolineano che erano stati osservati “tempi di essiccamento disomogenei, tra un’ora e 20 minuti e più di due ore”.
E proprio per fugare ogni dubbio hanno invitato a tener conto del fatto che i fenomeni osservati erano solo orientativi rispetto a quelli reali verificatisi in “particolari situazioni ambientali” delle quali erano ignote tutte le componenti in grado di incidere sull’essiccazione del sangue.
Proprio il dott. V. sottolinea (cfr. trascr. 10 novembre pag. 65) la distanza incolmabile e non conoscibile che si pone tra i risultati registrati nella sperimentazione e quanto si verificò nel corso della mattinata del 13 agosto. Egli precisa che le sperimentazioni portarono ad “una percezione molto soggettiva” e di scarso valore ricostruttivo “perché non avevamo dei termini di confronto né sulla temperatura del pianterreno della casa in quel giorno né sulla umidità della casa in quel giorno”.
Il Pubblico Ministero contesta le conclusioni dei periti – peraltro soltanto probabilistiche – perché avevano tenuto conto delle foto scattate alle ore 14,13, alle ore 14,16 ed alle ore 14,18 nonostante che in atti ve ne fossero di più luminose (foll. 801-808 del faldone I) che mostravano l’apprezzabile lucentezza delle macchie di sangue, sintomo del loro stato umido.
Ebbene la Corte ricorda che i periti hanno chiarito – e nessuno li ha smentiti – che l’unico dato che accerta il grado di essiccamento delle macchie ematiche è la misurazione della percentuale di acqua in esse contenuto (cfr. relaz. cit pag. 52); informazione non acquisita al processo e, per evidenti ragioni, non determinabile in sede sperimentale perché sono ignote le caratteristiche ambientali presenti nell’appartamento dei P. il 13 agosto.
Il rilievo dell’Accusa collegato al mancato esame dell’intera documentazione fotografica è irrilevante perché l’aspetto visivo e fotografico delle macchie (più o meno grinzoso e/o opaco in caso di traccia secca o semisecca) rappresenta un parametro vago perché soggettivo, che dipende dalle capacità di osservazione critiche di chi esamina la traccia. Le foto poi sono influenzate dalle condizioni di luce nelle quali sono state scattate.
I periti hanno affermato che un po’ meno vago è il parametro dell’aspetto della macchia, che perdendo umidità, alla presenza di determinate condizioni, può a volte registrare un distacco della sua parte centrale rispetto alla zona perifericavato Fenomeno che, hanno spiegato i periti, a volte si verifica a seguito di calpestamento della macchia secca o semisecca. Infatti se la macchia è umida, essa “va ad imbrattare come fosse una tintura la superficie che entra in contatto con essa”. Mentre “la macchia che chiamiamo secca… si frantuma eventualmente e lascia dei piccoli residui solidi”.(cfr. esame V. ud. cit. pag. 97).
Ebbene, i periti hanno orientato la loro valutazione verso uno stato delle macchie più probabilmente secco o semisecco perché, ponendo in secondo piano il parametro della lucentezza o meno delle macchie che sta a cuore all’Accusa, hanno riscontrato i segni di rottura tipici delle macchie di tale tipo.
Pertanto, il motivo di censura svolto dal Pubblico Ministero in relazione alla non sufficiente documentazione delle condizioni di svolgimento degli esperimenti di laboratorio, ponendosi in posizione eccentrica rispetto al centro della valutazione peritale calibrata essenzialmente su parametri diversi, non influisce sull’affidabilità della loro valutazione.
Il fatto poi che in alcune foto le macchie non presentavano il distacco della loro corona periferica non prova la natura umida della traccia perché non è provata la sussistenza di una relazione costante tra lo stato di essiccazione ed il distacco della corona periferica della traccia ematica.
La Corte è convinta che non vada attribuito apprezzabile valore ricostruttivo agli apporti testimoniali del brigadiere S. e del carabiniere M. come pare voler fare il Pubblico Ministero. Se non altro perché entrambi, portatori di impressioni visive soggettive, non mostrano di possedere le cognizioni tecniche necessarie per orientare con sicurezza le valutazioni di chi giudica.
Per giunta, Serra, che ovviamente adopera soltanto un criterio distintivo soggettivo qual è il cambio di colore delle macchie durante il sopralluogo, non fornisce indicazioni ferme: a pag. 14 del sua esame (cfr. trascr. ud. 13 giugno 2009) afferma che il sangue “era fluido, non era secco”; e poco più avanti, a pag. 17 ha preferito sottolineare che non sapeva fornire utili informazioni riguardo alle macchie più piccole e solo quelle più grosse “mi sembra che siano cambiate nel colore”.
M. è ondivago nelle sue descrizioni: “Le macchioline erano un po’ più secche”; come a far intendere che le più grandi lo erano di meno.
L’unica cosa che ha ricordato è di aver “subito notato questo sangue qua che era molto denso, cioè per capirci, a me sembrava della salsa per terra… Invece poi c’erano delle macchie più secche, che erano molto più piccole”.
È evidente alla Corte che l’equiparazione tra l’aspetto denso della traccia ematica, simile alla salsa, ed il sicuro stato umido della macchia, integrando una valutazione meramente soggettiva e priva di riscontro, ha scarso peso ricostruttivo.
Il Pubblico Ministero sottolinea che S. aveva notato che i suoi calzari erano sporchi di sangue, da ciò desumendo, ovviamente, lo stato umido di alcune macchie.
La Corte ha esaminato il testo delle dichiarazioni testimoniali constatando che S. ha anche affermato (cfr. trascr. ud. cit. pag. 35) che prima di indossare i calzari, quando si è guardato le scarpe “dopo il secondo tragitto” compiuto nella casa dei P. non aveva notato tracce ematiche sotto le sue scarpe. Dato questo che deporrebbe per un evidente stato secco o semisecco della più gran parte delle macchie se queste, pur a seguito di un duplice passaggio, non imbrattarono le suole dell’operante.
Di talché nella deposizione testimoniale si rinvengono elementi che depongono contemporaneamente per stati fisici delle macchie ematiche inconciliabili tra loro.
In conclusione, risulta doveroso concludere nel senso che l’operazione di falsificazione delle valutazioni, peraltro solo orientative, contenute nella sentenza non sortisce l’effetto auspicato dall’Accusa.
Quindi, anche all’esito dell’odierno scrutinio, risulta confermata l’alta credibilità logica e razionale del “giudizio, sia pure tendenziale …. nel senso che è probabile che buona parte delle tracce di sangue presenti sulla scena del delitto al momento del riferito ingresso di A.S. fosse totalmente o parzialmente secco. La prova che gran parte del sangue fosse invece ancora francamente umido si ha soltanto con riferimento agli ultimi gradini della scala ove si trovava il corpo della ragazza” (cfr. sentenza pag. 95).
Del resto, è solo il Pubblico Ministero ad esprimere la convinzione che “allorché A.S. ha asserito di essere entrato nella casa della fidanzata scoprendone il cadavere, il sangue dovesse egualmente presentarsi in stato liquido, idoneo ad imbrattare le scarpe” (cfr. impugnazione pag. 63) dato che anche il consulente di sua fiducia, il prof. B., alla domanda se era in grado di affermare che le macchie erano umide, ha risposto in senso negativo (cfr. trascr. ud. 21.11.2009 pag. 104).
Rimandando alla sintesi per il dettaglio dei rilievi svolti, l’incedere del percorso argomentativo compiuto dall’Accusa per sostenre la responsabilità dell’imputato va sintetizzato come segue.
A.S. ha riferito il falso perché l’ipotesi che l’uso delle scarpe prima della consegna possa aver cancellato le tracce sotto le suole è destituita di fondamento. Infatti: la sperimentazione del RIS e la perizia del Prof. C. e del dott. V. convergono nel dimostrare che il passaggio su sangue umido determina un imbrattamento che non si disperde con l’utilizzo delle scarpe; le conclusioni del dott. V. secondo le quali le attività sperimentali documenterebbero la possibilità di dispersione delle tracce non sono corrette in quanto non supportate da dati scientifici; i periti, in termini generali, non hanno documentato le condizioni sperimentali in cui le prove sono state eseguite; le sperimentazioni non hanno tenuto presenti gli elementi conosciuti circa i movimenti dell’imputato; non vi è ragione per invocare la possibile incidenza di fattori non ponderabili, in quanto è la loro convergenza che fa escludere la possibile rilevanza del caso (cfr. impugnazione pag. 67).
Ad opinione della Corte tale progressione argomentativa si rivela viziata perché non è ascrivibile all’interno del corretto ragionamento probatorio inferenziale-induttivo che nel processo penale caratterizza l’acquisizione della conoscenza giudiziale degli elementi che compongono il fatto reato.
In sintesi la questione va riassunta come segue.
Ritenuto altamente probabile che la mattina successiva al delitto le scarpe consegnate da A.S. non presentavano microtracce di imbrattamento ematico – si preferisce parlare di alta probabilità perché, come si ricorderà l’accertamento peritale sulle suole ha riscontrato un esito ‘non negativo’ alla tetrametilbenzidina, esame peraltro aspecifico per l’individuazione della presenza di sangue umano – per verificare se A.S. dichiarò o meno il falso in ordine al momento nel quale egli avrebbe ispezionato la casa dei P. è stato necessario compiere approfonditi esami tecnici per comprendere se l’uso delle scarpe, effettuato prima della consegna, avrebbe potuto rimuovere le tracce del precedente passaggio sulla scena del delitto.
Dunque, le perizie sono servite a verificare se esiste una legge scientifica – se non universale quantomeno di copertura – o una significativa relazione statistica in grado stabilire tra il fatto provato, (l’assenza di tracce di sangue umano sotto le suole), ed il fatto da provare (A.S. ha mentito) un collegamento inferenziale-induttivo, produttivo di nuove informazioni in ordine al fatto da provare, e sostenuto da un alto grado di “credibilità logica” (cfr. S.U. 10.7.2002 Rv. 222.138; imp. Franzese) in modo da poter decidere se la proposizione ‘A.S. ha mentito’ corrisponde o meno a ciò che è realmente avvenuto.
La decisione delle Sezioni Unite ora ricordata riveste un grande rilievo nel giudizio in esame. Essa, infatti, ha offerto una chiara lettura della teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura del fatto da provare, sottolineando la necessità del ricorso al ragionamento inferenziale induttivo che permette di verificare se, alla luce di tutte le risultanze processuali, il fatto da provare (A.S. ha mentito) come ricostruito in dibattimento, rientra o meno nell’area di azione della legge scientifica che è stata prescelta per spiegarlo.
Tale pronuncia stabilisce i criteri ai quali questa Corte si uniformerà nello scrutinare i motivi di impugnazione, perché essa segna la via che orienta lo sviluppo logico argomentativo da seguire anche nella valutazione della prova scientifica alla quale si è fatto ampio ricorso.
Si legge nella decisione della Corte di Legittimità che i “coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipo di evento, rivelati dalla legge statistica” comportano necessariamente “verifiche attente e puntuali, sia della fondatezza scientifica, che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta”.
Peraltro anche i “livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevati con regolarità o in numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con la irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi la ‘attendibilità’ in riferimento al singolo evento ed alla evidenza disponibile”.
Dunque i coefficienti medio-bassi di copertura del fatto da provare sotto una legge statistica impongono verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica del coefficiente, che dell’applicabilità dello stesso al caso in esame.
E nemmeno i livelli di elevata probabilità statistica dello specifico rapporto di successione tra eventi rilevato con regolarità garantiscono “l’alta credibilità razionale” che deve contraddistinguere la decisione giudiziale, se prima il giudice non ne accerta il valore eziologico effettivo e “l’irrilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse”.
Si passi ora ad esaminare i risultati degli esami e delle sperimentazioni tecniche offerti alla valutazione del giudice con riferimento alla conservazione o meno delle tracce ematiche poste sotto le suole per effetto dell’uso delle scarpe.
Ebbene, il dato di conoscenza acquisito può sintetizzarsi nella frase di esordio della sezione finale della perizia dedicata alla sperimentazioni dell’uso delle scarpe in vario modo imbrattato.
A pag. 139 della perizia B., R., V. si legge: “Attribuire ai nostri risultati un significato più che orientativo sarebbe arbitrario”.
La ragione risiede nel fatto che “una sperimentazione scientificamente pregevole avrebbe dovuto comportare la riproduzione esatta di tutte le condizioni – in gran parte ignote – peculiari del caso concreto.” Invece, le prove di laboratorio hanno conseguito il risultato di documentare qual è l’esito dei preventivi imbrattamenti di vario tipo della suola a seguito dell’esposizione alla possibile azione abrasiva causata dalle specifiche superfici di contatto a volta a volta impiegate nella sperimentazione.
Questa attività di laboratorio, però, non presenta i caratteri della rappresentazione scientifica di ciò che si è verificato nella realtà; carattere che potrebbe conseguirsi soltanto se si conoscessero – ma sono rimaste ignote – “tutte le condizioni peculiari del caso concreto”.
I periti fanno intendere che, non esiste nemmeno una regola statistica di appagante grado di affidabilità perché i risultati conseguiti sono provvisti solo di valore orientativo e non probabilistico secondo una determinata legge cd. frequentista.
A tale proposito essi aggiungono che i risultati della sperimentazione “sono stati discretamente disomogenei, in parte in relazione alle diverse situazioni sperimentali, ed in parte probabilmente per effetto del caso”.
Infatti essi spiegano che “il destino di piccole concentrazioni non può che essere fortemente condizionato anche dal caso”.
Fanno presente ad esempio che “l’azione abrasiva di un singolo granello di ghiaietto può diventare importantissima perché interferisce non già nel contesto di un’ampia macchia, impoverendola, bensì sull’interezza di uno dei piccoli residui di materiali presenti sulla suola” (cfr. relaz. peritale pag. 140).
Gli argomenti indicati rivestono un rilievo centrale nel dibattito processuale svoltosi tra le parti del giudizio perché chiariscono quale è stato il valore scientifico delle sperimentazioni compiute tanto dai consulenti quanto dai periti, e quale è l’effettivo apporto ricostruttivo che è lecito aspettarsi ai fini della ricostruzione di che cosa realmente avvenne sotto le suole di A.S. tra le 13,50 e la mattina successiva.
Occorre quindi fare ancora maggiore chiarezza riportando il pensiero espresso dai periti; pensiero con riferimento al quale nessun consulente di parte ha espresso il proprio dissenso in modo convincente.
Il perito dott. V. dichiara quanto segue (cfr. verb. ud. 11 novembre 2009 pagg. 58/59): “ io insisto sul fatto che effettivamente noi sappiamo che, mi pare, alle 16.00 di quel giorno A.S. iniziava ad essere sentito presso la stazione dei carabinieri. Dopodiché sappiamo molto poco, ed anche prima ne sappiamo abbastanza poco. L’abbiamo scritto in perizia, nell’intervallo di tempo compreso tra l’intervento dei carabinieri presso la casa dei signori P. e queste 16.00,. cioè sono due ore. C’è chi l’ha visto camminare avanti ed indietro per la strada, c’è chi l’ha visto fermo. Poi, all’interno della caserma dei carabinieri, sarà stato a lungo fermo ad essere sentito, ma immagino che nell’arco di 15 ore sarà pure andato in bagno una volta o due volte, non lo so, sono tutti piccoli dettagli apparentemente, ma che corrispondono a delle attività che possono essere assai varie. Non so se ci sono pavimenti di legno, se ci sono pavimenti di piastrelle, il bagno aveva pavimento bagnato o il pavimento asciutto. Abbiamo una quantità di variabili che fanno sì che a parere mio, a parere nostro, ma credo che non si possa che condividere, il singolo esperimento, come diceva molto pregevolmente il prof.
C. , ci dà la rappresentazione del risultato ottenuto in quelle condizioni. Dopo di che, li si può mettere insieme per formare un giudizio ragionevole: cioè io so che in quelle condizioni è successo questo. Ma non si può avere la pretesa di andare ad avvicinarsi effettivamente a ciò che è capitato in quella circostanza”.
Dunque, nell’impossibilità di ricostruire tutte le condizioni verificatesi nella realtà, gli esperimenti servono soltanto per evidenziare i risultati ottenuti nelle esatte condizioni di svolgimento dell’esperimento; e null’altro.
Insomma non bisogna coltivare la pretesa di avvicinare, se non in modo orientativo, la conoscenza di ciò che è avvenuto nella realtà.
Poco più avanti il perito illustra il rilievo che, nel caso affidato alla loro valutazione, ha rivestito l’imponderabile casualità degli eventi: “La nostra opinione è che la casualità in questa circostanza ha giocato un ruolo, o possa avere giocato, un ruolo molto importante. Casualità che si ha a cominciare dalla possibilità di acquisizione da parte della scarpa, che ha questa geometria strana, per cui non è detto che entri in contatto con una singola goccia di sangue. Casualità nel fatto che, se è entrata in contatto con il sangue secco ed è stato acquisito il frantume di sangue, e si è magari ben appiccicato perché, come dice giustamente il prof. C. , se ho una irregolarità di superficie è più facile che si abbia la penetrazione parziale, l’acquisizione di un frustolino solido, la casualità può far sì che con un granello di sabbia che si incontra nella camminata, proprio in quel punto, si abbia il distacco di questo frantume che casualmente è capitato proprio in quel posto dove c’era la possibilità che venisse appiccicato un po’ meglio rispetto ad altre zone della scarpa.
Sono casualità una sull’altra.” (cfr. ud. cit. pag. 73) A questo punto il perito invita a tenere conto di un altro fattore che ostacola l’accettabile conoscenza di cosa avvenne della realtà: “Allora, il rilievo microscopico della presenza di un qualcosa mi induce a ricercare qual è stata la storia di questo qualcosa, cioè come sia arrivato su questa superficie, perché ho l’evidenza quanto meno chiara che quell’oggetto esiste. Ma l’assenza di un materiale, di un oggetto, rende ogni argomentazione veramente estremamente fallace, fallibile e complicatissima”.
Ad opinione della Corte a questo punto è possibile porre in relazione i criteri che il giudice deve seguire nel valutare il risultato della prova con quelli che è stato possibile conseguire nel caso in esame.
Ebbene, quanto al fenomeno della dispersione delle microtracce a seguito dell’uso delle scarpe, si rileva che non sono stati raggiunti nemmeno i “coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista per tipo di evento”, ultimo parametro al di sotto del quale, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione sopra richiamato, ogni tentativo di avviare processi cognitivi di tipo inferenziale è destinato a naufragare.
Infatti è emerso che lo specifico evento (presenza o meno di microtracce a seguito dell’uso delle scarpe) si verifica per l’incidenza di fattori squisitamente casuali, in grado di comporsi tra loro in modo caotico e dunque non prevedibile.
Di ciò è consapevole anche il prof. B., consulente del Pubblico Ministero, che si esprime nei termini che si riportano: “ Secondo me c’è da affermare una cosa che probabilmente sfugge, e che in fondo è il presupposto di tutto il lavoro, sia mio che quello che hanno fatto i periti.
Il presupposto di questo lavoro … è che noi stiamo affrontando un fenomeno che viene modellato in maniera stocastica, cioè casuale….
Allora, questo ovviamente implica il fatto che se il modello è stocastico, cioè casuale, i risultati debbono essere interpretati, a maggior ragione, in maniera statistica”. (cfr. trascr. ud. 21 novembre pag. 115) Ma il ragionamento stocastico non tollera di essere collocato all’interno di una legge statistica perché quest’ultima necessita dell’indicazione di tutte le variabili in grado di incidere sul risultato. Ed invece il calcolo stocastico conosce infiniti risultati diversi, a seconda delle combinazioni casuali delle variabili efficienti.
Ed allora, ad opinione della Corte, risulta confermata la correttezza del giudizio finale operato dal giudice di prime cure formulato nei termini che seguono: “ Il collegamento tra la mancata evidenza di sangue sulle suole delle scarpe … ed il fatto da provare, e cioè che A.S. non ha fatto quel percorso all’interno dell’abitazione così come riferisce si basa su una regola … che non è risultata adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale”.
Si tratta di un giudizio formulato nel rispetto dei criteri dettati dalla più avanzata giurisprudenza in tema di ragionamento inferenziale-induttivo del fatto da provare. Giudizio fondato sull’alta inaffidabilità del tentativo di conferire significato al fatto negativo costituito dal mancato rinvenimento di tracce ematiche sotto le suole delle scarpe dell’imputato (cfr. sentenza pag. 103).
Ciò comporta che risulta accertato definitivamente che non è possibile affermare che A.S. non effettuò il percorso narrato nelle circostanze che egli espose.
Si passino ora in rassegna gli argomenti che la Pubblica Accusa ha sviluppato per contestare la conclusione alla quale è pervenuto il giudice di primo grado.
L’accusa sostiene che il passaggio su sangue umido determina un imbrattamento che non si disperde con l’utilizzo delle scarpe.
In primo luogo la Corte pone in luce, però, che è già stata esclusa la possibilità che A.S. abbia calpestato grosse pozze di sangue parzialmente fluido atteso il mancato rinvenimento di impronte attribuibili a lui.
In secondo luogo le indagini peritali hanno accertato che i microimbrattamenti provenienti da sangue non secco si disperdono a contatto con superfici non asciutte.
Pertanto, ha rilievo il ritrovamento di sostanza vegetale sotto la suola della scarpa dell’imputato, circostanza che testimonia il probabile contatto con erba, che notoriamente contiene acqua.
Ed anche a non voler dare credito al dettaglio riferito dai genitori dell’imputato in ordine al fatto che quest’ultimo, prima di consegnare le sue scarpe, calpestò l’erba bagnata del suo giardino, resta il fatto che non sono stati identificati tutti i fattori in grado di rimuovere le microtracce.
I periti, ad esempio, hanno fatto presente che anche in caserma il possibile contatto con una superficie non asciutta avrebbe potuto rimuove i microimbrattamenti derivanti da sangue umido.
Ebbene, le testimonianze dei genitori dell’imputato e soprattutto le informazioni tecniche fornite dai periti sulla possibile incidenza di fattori rilevanti, a giudizio della Corte integrano la “rilevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse” (cfr. S.U. Franzese) in grado di falsificare l’ipotesi dell’Accusa e minare alla radice la rilevanza del motivo di impugnazione in esame.
L’Accusa rileva che l’erba non avrebbe potuto eliminare le tracce ematiche senza rimuovere anche il DNA dell’imputato rinvenuto sulle scarpe.
Ebbene la Corte deve porre in luce che però il Pubblico Ministero non esamina la spiegazione fornita al riguardo dai periti. Costoro spazzolarono interamente “le suole, così come anche le tomaie” delle scarpe e rinvennero DNA per 0,26 nanogrammi/microlitri; concentrazione ritenuta compatibile con una “deposizione su oggetti potenzialmente manipolati” (cfr. esame perito dott. R. ud. 4 novembre 2011 pagg. 246/247).
Tanto che il perito ha concluso, ovviamente in termini probabilistici, come è giusto che sia, affermando: “Non mi sentirei in questo caso di escludere che la deposizione del materiale possa essere avvenuta per manipolazione da parte di mani sudate”.
A questo proposito la Corte ricorda che, come è noto, è impossibile determinare il momento esatto in cui si realizza la deposizione del DNA.
Pertanto è possibile che A.S., quando si sfilò le scarpe per consegnarle spontaneamente agli inquirenti, adoperò le mani, anche solo umettate di sudore. L’operazione avvenne la mattina successiva all’omicidio di C.P. quando l’abrasione delle microtracce ematiche poteva essersi già compiuta. Quell’operazione quindi, potrebbe aver marcato le scarpe nei termini enucleati dai periti.
Il Pubblico Ministero lamenta che non sono documentate le condizioni nelle quali vennero compiuti gli esperimenti.
Affermazione contraddetta dai dettagliati verbali di svolgimento delle attività peritali.
Istruiti dalle cognizioni tecniche acquisite al giudizio è facile replicare al P.M. che pur se sono noti gli spostamenti dell’imputato tra le 13,45 e la mattina successiva, non si conoscono gli infiniti dettagli che li accompagnarono. Non si sa nulla della presenza o meno di ghiaietto, dell’eventuale calpestamento di sassi, se alcuni passi furono trascinati sull’asfalto, quale era la temperatura delle varie superfici di contatto etc.
E dunque rivive in pieno la “rilevanza nel caso concreto di spiegazioni alternative” che priva l’ipotesi dell’Accusa del carattere “dell’alta o elevata credibilità razionale” (cfr. S.U. cit.).
I periti effettuarono alcune sperimentazioni soltanto su metà suola. Ma operarono in quel modo allo scopo di contenere i mezzi necessari per gli esperimenti senza incidere però sui risultati della sperimentazione. Del resto il P.M. non ha motivo di dolersene trattandosi di indagine che ha riguardato il comportamento di microtracce che in gran numero possono essere presenti anche in metà suola di scarpa.
Anche le modalità della camminata adottate negli esperimenti costituiscono fattori che non incidono sul fatto che restano non conosciuti i mille fattori casuali in grado di rimuovere le microtracce.
Esse quindi non eliminano il carattere stocastico e dunque imprevedibile delle possibili ricostruzioni sperimentali; valutazione tecnica condivisa anche dal consulente del Pubblico Ministero. (cfr. esame c.t. P.M. prof. B. trascr. ud. 21 novembre, pag. 115) La Corte ritiene anche che non vi sia contraddizione tra i risultati degli esami della benzidina effettuati dal perito prof. C. sul materiale estratto dalla suola destra e da quella sinistra dell’imputato; positivo quello relativo alla scarpa sinistra sottoposta a prove di calpestio di macchie ematiche, e negativo quello della scarpa destra, che non aveva intercettato macchie di sangue.
Tutto si spiega ricordando che sono molteplici i materiali benzidinopositivi.
Il perito, infatti, sintetizza l’attendibilità del test se indirizzato alla ricerca del sangue umano come segue: “per quello che può valere quel test” (cfr. trascr. ud. 11 novembre 2009 pag. 54).
E’ frettoloso il Pubblico Ministero quando conclude nel senso che la positività dell’esame prova la provenienza da sangue umano dell’imbrattamento. Provenienza che, come è già stato chiarito, per pacifica acquisizione scientifica, è accertabile solo con l’esame immunocromatografico che non è stato possibile effettuare. Ma allora se la positività al test della tetrametilbenzidina non prova la presenza di sangue, non vi è contrasto tra gli esiti conseguiti in relazione alle due scarpe, dal momento che quei risultati (l’uno positivo e l’altro negativo) sono compatibili anche con l’assenza di sangue umano sotto entrambe le suole.
Quanto poi ai rilievi svolti dall’Accusa in relazione all’assenza di impronte di A.S. sul pavimento, la Corte reputa sufficiente rinviare a quanto già illustrato poche pagine più sopra per convincersi della infondatezza del motivo di impugnazione.
2.3.5. Ulteriori indici della falsità delle dichiarazioni di A.S..
Non inficiano la saldezza delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado le perplessità illustrate dal P.M. al Punto 2.3.5.
Non quella dell’assenza di tracce ematiche sui pedali e sul tappetino della Golf adoperata da A.S. per raggiungere la caserma non appena uscito dalla casa P..
E’ sufficiente un solo rilievo per escludere la rilevanza del motivo di impugnazione. Gli inquirenti effettuarono il sequestro dell’autovettura sette giorni dopo l’omicidio. Pertanto, le considerazioni svolte in ordine all’incidenza che la mancata immediata apprensione delle scarpe dell’imputato ha generato sulla possibilità di operare una ricostruzione degli eventi caratterizzata da “alta od elevata credibilità razionale” valgono a maggior ragione per l’autovettura, rimasta nella disponibilità del nucleo familiare dell’imputato per un lasso temporale ancora maggiore.
Anche il sospetto nutrito dal P.M. sul comportamento dell’imputato nel corso delle prove alle quali A.S. si sottopose presso l’Istituto Don Gnocchi non è rilevante.
Per quanto sopra rilevato riguardo alla casualità del verificarsi dei fenomeni che producono l’imbrattamento delle suole è fin troppo chiaro che qualche passo in più o in meno sul percorso in esame incide sulla superficie di imbrattamento in modo assolutamente non calcolabile. Ed ancora meno calcolabile è l’incidenza pur sempre indeterminata dell’imbrattamento sulla conservazione delle microtracce all’esito dell’uso prolungato delle suole delle scarpe.
Che poi A.S. abbia impiegato un po’ di tempo in più rispetto a quanto l’Accusa ritenga sia necessario per compiere le operazioni descritte dall’imputato tra le 13.43 e 22 secondi e le 13,50 e 24 secondi è un argomento che, a giudizio della Corte, fondato com’è su considerazioni prive di riscontri fattuali e che vengono contraddette dalle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado (cfr. sentenza pag. 103), non è sufficiente per collocare A.S. sulla scena del delitto al momento del suo compiersi.
2.4.1. Il DNA della vittima sui pedali della bicicletta Umberto Dei Milano.
Si giunge quindi ad esaminare i motivi di impugnazione relativi alle tracce biologiche rinvenute sui pedali della bicicletta Umberto Dei dell’imputato. Non senza rimandare, per brevità espositiva, oltre che alle sezioni dedicate all’argomento in sentenza alle pagg. 115/130, e nell’atto di appello del P.M. alle pag. 76/84, anche alle sintesi riportate al Punto 1.6. (sentenza di primo grado) e 2.4.1. (impugnazione) della presente decisione.
L’ipotesi formulata dall’Accusa, in estrema sintesi, è la seguente: A.S. può essersi imbrattato le scarpe del sangue della vittima che poi ha trasferito sui pedali della bicicletta con la quale si è portato a casa di C.P. e con la quale si è allontanato dopo aver consumato l’omicidio.
Gli esiti scientifici degli esami della superficie esterna e della struttura interna dei pedali della bicicletta dell’imputato, continua l’Accusa, se correttamente intesi, avvalorano la verosimiglianza di tale prospettazione. (cfr. impugnazione pag. 84) Prima di affrontare la disamina dei rilievi svolti dall’Accusa va posto un punto fermo in ordine all’ammissione in giudizio dei risultati delle prove scientifica.
In tale contesto devono essere richiamati i criteri di verifica, e dunque le linee essenziali, che il giudice deve seguire prima di dare ingresso al dato scientifico nel processo.
Sempre più spesso, infatti, si pone il problema della necessità che il giudice eserciti uno scrutinio attento della prova scientifica e dei risultati che essa mette a disposizione del giudizio. Egli molto spesso deve estendere la sua valutazione anche al processo di formazione della conoscenza proposta come scientifica e deve poter apprezzare il grado di affidabilità delle metodologie di acquisizione dell’informazione. Il giudice deve giungere a determinare dei preventivi criteri che gli consentano di approfondire il grado di affidabilità della informazione tecnica che chiede di avere ingresso in giudizio.
Il giudice di primo grado, per saggiare la validità scientifica dei risultati raggiunti dalla prova tecnica ha opportunamente chiamato in causa gli standards (criteri di verifica) individuati dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d’America nella vertenza Daubert v. Merrel Dow. Pharmaceuticals, Inc. (509 U.S. 579, 1993).
Va ricordato infatti che per coadiuvare il giudice nella determinazione dell’affidabilità e della rilevanza della specifica prova scientifica che deve condizionare il suo accesso nel giudizio, la Corte Suprema americana, nel decidere la vertenza sopra indicata, ha defito come affidabile il processo di formazione di conoscenza scientifica che presenti i quattro famosi factors (parametri). E cioè la verificabilità del metodo, la falsificabilità del risultato, la condivisione del metodo ad opera della comunità scientifica, e la conoscenza del tasso di errore del metodo.
Si tratta di parametri di riferimento comunemente accettati a livello internazionale e recepiti anche di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza della Sezione IV n. 43.786 del 23.12.2010; imp. Cozzini.
Ebbene, allo stato attuale delle conoscenze soltanto l’esame immunocromatografico specifico per l’emoglobina umana presenta i criteri di affidabilità scientifica nella identificazione delle tracce di sangue umano.
Tutti gli altri esami hanno soltanto valore orientativo, o presentano tassi di errori (i cd. falsi positivi) produttivi di risultati non garantiti da apprezzabile ed affidabile legge di copertura scientifica, o infine non superano il controllo esercitato dalla comunità scientifica.
Tali proposizioni, conformi ai più recenti approdi scientifici, non sono state seriamente contestate in giudizio né hanno formato oggetto di motivi di impugnazione.
Pertanto esse orienteranno il vaglio affidato alla Corte.
Orbene, è pacifico che dall’unico tampone tratto da entrambi i pedali della bicicletta venne ricavato il profilo del DNA di C.P..
Come è noto, il Giudice di primo grado, stante il contrasto tra le conclusioni dei consulenti delle parti sulla provenienza da sangue umano tanto del profilo del DNA, che delle ulteriori microtracce collocate anche nelle parti interne dei pedali e sull’asse metallico degli stessi, ha affidato ai periti il compito di accertare se la natura di sangue umano di tutte o comunque di gran parte delle micro tracce rinvenute sui pedali potesse essere affermata con sicurezza scientifica.
I periti accertarono che sui pedali erano presenti tracce positive all’esame presuntivo della tetra metil benzidina; specificarono che non fu possibile isolare il DNA, ed infine informarono che la provenienza da sangue umano non era stata confermata dal test specifico immunocromatografico, test che in precedenza i consulenti dell’Accusa non avevano effettuato.
Ciò, come è noto, ha portato il giudice di primo grado a concludere nel senso che l’omessa effettuazione ad opera del consulente del Pubblico Ministero dell’indagine richiesta dalla migliore scienza, congiunta ai risultati negativi conseguiti con il test immunologico dal Collegio peritale a distanza di due anni, conduceva al risultato che non vi era l’evidenza scientifica che le microtracce individuate sul pedale della bicicletta fossero di natura ematica.
Con la conseguenza che non poteva essere sostenuto validamente il collegamento tra il DNA della vittima rinvenuto sui pedali e le microtracce, delle quali non si poteva affermare la provenienza da sangue umano.
Ed è questa, sottolinea la Corte, l’unica proposizione di valore scientifico che è possibile formulare sulla base dell’esame del materiale messo a disposizione del giudice.
Pur senza poter obiettare alcunché avverso la conclusione ora richiamata, ad essa rimandano i molteplici argomenti sviluppati dalla Pubblica Accusa per sostenere la validità dell’ipotesi accusatoria; tutti sussumibili nel fatto che quest’ultima, anche se non vanta la validazione della scienza, apparirebbe molto plausibile.
Ad esempio, con riguardo alla provenienza o meno da sangue umano della traccia del DNA, il Pubblico Ministero ha ricordato che i periti l’avevano esclusa per la ragione che in quel caso, atteso il quantitativo di DNA rinvenuto rispetto alle concentrazioni presenti nel sangue, il materiale ematico sarebbe stato visibile ad occhio nudo.
Ma essi, sottolinea ancora il Pubblico Ministero, non avevano contemplato l’ipotesi che il DNA prelevato complessivamente sui due pedali potesse derivare da molteplici macchioline diffuse, che pertanto potevano non essere visibili ad occhio nudo.
L’Accusa però non si cura di replicare all’obiezione avanzata al riguardo dai periti secondo i quali tale ipotesi si scontra con il fatto che “il prelievo originale fatto sulle superfici di contatto dei pedali è stato ripetuto successivamente dai consulenti del Pubblico Ministero senza più che venisse isolato del DNA. Quindi, ciò fa pensare che il materiale da cui fu isolato il DNA di C.P. fosse, in qualche modo, concentrato su una piccola parte di questa superficie, perché se fosse stato materiale diffuso, ragionevolmente un pochino sarebbe sfuggito al primo spazzolamento e ne sarebbe residuato nel secondo” (cfr. esame perito dott. R. trascr. ud. 4 novembre 2009 pag. 159).
Inoltre, la Corte rileva che l’argomentazione logica svolta dal perito è confermata da un concreto riscontro fattuale.
Si ricorderà che anche le suole delle scarpe di A.S. vennero sottoposte alla spazzolatura. Ebbene il nuovo esame delle suole effettuato dai periti con identica modalità ad oltre un anno e mezzo di distanza permise ancora di evidenziare DNA dell’imputato sotto le suole.
“Ragionevolmente, perché in questo caso le tracce erano più variamente distribuite sulla superficie. Quindi, parte della superficie non era stata spazzolata in maniera sufficiente ad allontanare tutto il materiale; e dunque un pochino era rimasto” (cfr. trascr. ud. cit. dott. R. pag. 160). Nel caso dei pedali, invece, la prima spazzolatura ha asportato interamente la traccia biologica contenente il profilo del DNA isolato.
E poi, trattandosi evidentemente di materiale biologico depositato per trasporto dalla scarpa al pedale – non potendosi ipotizzare che il sangue di C.P. potesse aver raggiunto i pedali della bicicletta in altro modo – per contenere il quantitativo di DNA rinvenuto, la macchia “doveva avere delle dimensioni che … erano qualcosa di apprezzabile ad occhio nudo, che sicuramente ad un esame attento, come è stato fatto, quantomeno sarebbero saltate all’occhio”.
Ed invece, continua il perito, “è compatibile con uno scenario come quello che abbiamo nel nostro caso, in cui l’operatore ha esaminato con molta cura, con molta attenzione il pedale ad occhio nudo e non ha visto niente, … che si poteva trattare di qualcosa che non era apprezzabile ad occhio nudo, quindi un liquido biologico incolore” (cfr. trascr. ud. cit. pag. 184). Ed il sangue umano non è incolore.
Si tratta, ad opinione della Corte, di argomenti di evidente tenuta logica, confermati da una circostanza di fatto (infruttuosità della seconda ‘spazzolatura’) e non sottoposti a falsificazione ad opera dell’Accusa. Essi dunque si confermano nella loro validità.
Di talché risulta accertato che, nella prospettazione dell’Accusa secondo cui A.S. trasportò con le sue scarpe le macchie di sangue della vittima che aveva calpestato, si riscontra un dato di incongruità tra la provenienza del DNA della vittima da sangue umano ed il mancato rinvenimento di tracce di apprezzabili dimensioni sui pedali della bicicletta.
Pertanto si deve concludere nel senso che le più accreditate valutazioni peritali, non invalidate dai rilievi dell’Accusa, portano a ritenere incongrua l’ipotesi della provenienza da sangue del DNA della vittima..
Davvero poco suggestiva si presenta l’obiezione dell’Accusa in ordine alla possibile provenienza da saliva del DNA.
Per confutarla il Pubblico Ministero ha affermato che non era realistico ritenere che si fosse realizzato un contatto diretto tra la bocca della vittima ed il pedale.
La Corte rileva però che nulla autorizza a ritenere si trattò di contatto diretto e non piuttosto da ‘contaminazione’; tale termine da intendersi non nel senso di alterazione del reperto, ma di deposito avvenuto anche solo respirando, parlando o tossendo in prossimità della bicicletta.
Il perito, ad esempio, ha riferito di sperimentazioni scientifiche che avevano accertato la possibilità di riscontrare profili completi di DNA su oggetti che si trovavano a 30/50 cm. da persone che, anche senza parlare, si erano limitate a svolgere vigorosa attività fisica. (cfr. trascr. ud. cit. pag. 170).
E poi va chiarito che il riscontrato esito negativo dell’esame dell’amilasi, orientativo per la ricerca della saliva, non autorizza ad escludere che la traccia di DNA dei pedali derivi da saliva.
Quando si indaga sull’’estremamente piccolo’ bisogna più che mai prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti dei fenomeni osservati e conoscere approfonditamente le caratteristiche delle metodiche adoperate ed i margini di errore delle stesse.
Orbene, risulta acquisito alla conoscenza del processo il fatto che i consulenti del P.M. effettuarono il test dell’amilasi dopo aver compiuto la spazzolatura dei pedali che diede luogo all’acquisizione della traccia biologica contenente il DNA della vittima.
Dunque è possibile che alla seconda spazzolatura, utile per avviare l’esame dell’amilasi, non fosse residuato materiale biologico. Condizione che avrebbe giustificato l’esito negativo del test; ma certo nulla avrebbe aggiunto per chiarire quale era la provenienza del DNA che era stato isolato nella precedente operazione di prelievo.
E poi va tenuto presente che anche il risultato positivo al test dell’amilasi non avrebbe accertato in modo scientifico l’origine salivare della traccia.
Infatti in primo luogo bisogna tenere presente che tale esame è stato concepito in ambito clinico, ove il più delle volte già si conosce la forense ove è impiegato per persegue finalità a volte improprie rispetto alle reali potenzialità conoscitive che esso è in grado di fornire. Per operare la corretta valutazione del risultato conseguito dall’esame del quale si discute non bisogna sottovalutare il fatto che l’amilasi è una sostanza presente in diversi liquidi e tessuti biologici umani. Di conseguenza, il test che esalta la presenza di tale sostanza ha valenza solo orientativa nella ricerca della saliva (cfr. perito dott. R. trascr. ud cit. pag. 181). Ragione per la quale anche l’esito positivo del test non avrebbe accertato la sicura provenienza del DNA da saliva.
Giunti a questo punto ad opinione della Corte emerge con evidenza la ragione per la quale è necessaria l’adozione di sicuri parametri di controllabilità della prova scientifica sopra enucleati da ultimo anche dalla Corte di Cassazione nella decisione sopra ricordata del 23.12.2010.
Solo in tal modo, infatti è possibile evitare il rischio che entrino nel processo informazioni e conclusioni prive del carattere della scientificità.
In conclusione, quindi, fermo restando che l’obiezioni dell’Accusa in ordine alla non possibile provenienza del DNA da saliva è priva di valore scientifico perché il risultato negativo dell’esame dell’amilasi non prova l’assenza di saliva della vittima sui pedali, resta confermato che tale eventuale provenienza è compatibile sia con il possibile trasferimento per ‘contaminazione’, sia con il quantitativo di materiale biologico rinvenuto.
Prende dunque consistenza la plausibilità dell’ipotesi della provenienza della traccia del DNA in esame da una sostanza biologica diversa dal sangue.
Ugualmente poco suggestiva è la convinzione dell’Accusa che reputa poco verosimile che il DNA rinvenuto possa derivare da uno starnuto.
Il P.M. sostiene che in quel caso il materiale si sarebbe cosparso anche altrove sulla bicicletta.
La notazione, per convinzione della Corte, è priva di rilievo perché i periti hanno spiegato che, dovendosi tener presente il quantitativo non trascurabile di DNA rinvenuto, tutto lasciava intendere che se non si era trattato di saliva, sostanza che contiene un alto quantitativo di DNA, si poteva essere realizzato un trasferimento ‘mediato’ di sostanza biologica e non una contaminazione ‘per diffusione’.
La Corte pone in luce che in una situazione nella quale è stato possibile accertare solo l’apprezzabile dato quantitativo del DNA, l’ipotesi più plausibile è che la ‘contaminazione’, se non derivante da saliva, non sia stata veicolata da una traccia umida. Si potrebbe essere verificato il “trasferimento mediato di un frustolo di materiale solido .. che in toto si può attaccare alla suola della scarpa, e in toto si può staccare ed andare a depositarsi sul pedale”. (cfr. trasc. cit. pag. 172) Pertanto non vi è modo di escludere la provenienza da un frammento solido di muco. Ipotesi non falsificata dall’obiezione del Pubblico Ministero, perché in caso di contaminazione per trasporto non si verificano i fenomeni di diffuso deposito di DNA che sono stati evocati nel motivo di impugnazione.
Non è vero nemmeno che i periti abbiano escluso la provenienza del DNA dal tessuto epiteliale.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura della pag. 176 della trascrizione dell’esame del perito dott. R. che non attribuisce a quella provenienza il carattere della certezza scientifica, ma si limita ad evidenziare la sola mera compatibilità tra il quantitativo di DNA rinvenuto e la derivazione dello stesso da un milligrammo di epidermide: “Gli accertamenti che sono stati fatti non ci permettono in nessun modo di dirlo, ma potenzialmente potrebbe anche essere un milligrammo di epidermide”.
Si profilano quindi varie possibili provenienze del DNA della vittima, alternative a quella ematica – che come si ricorderà l’Accusa non ha provato – e derivanti invece da tessuti o liquidi biologici diversi tra loro.
E’ vero, come tiene a sottolineare il Pubblico Ministero, che i periti non hanno escluso la provenienza del DNA da materiale encefalico, ipotesi funzionale alla conclusione adottata dall’Accusa. Ma si tratta pur sempre di una prospettiva che conosce alternative ugualmente prospettabili (saliva, muco, epidermide) che non risultano collegabili allo scenario di violenza che ha caratterizzato l’omicidio.
L’Accusa, in replica al fatto che il giudice aveva richiamato la possibilità che il deposito epiteliale della vittima sul pedale si fosse potuto compiere durante una gita pasquale in bicicletta dei due ragazzi, ha affermato che si trattava di un evento troppo lontano nel tempo rispetto al rinvenimento a distanza di mesi della traccia del DNA.
A ben vedere, ad opinione della Corte, si tratta di un’obiezione che ridonda soprattutto in sfavore dell’Accusa che, oltre a non aver dimostrato scientificamente la provenienza da sangue umano della traccia presente sui pedali della bicicletta, non ha affrontato e risolto il problema della compatibilità tra la verosimiglianza della sua ipotesi accusatoria ed il fatto che gli esami genetici, come è noto, non sono in grado di indicare il momento in cui si è realizzata la ‘contaminazione’ genetica dell’oggetto esaminato.
Dunque, sottolinea la Corte, resta pur sempre del tutto inesplorato il quesito se il DNA della vittima di non provata provenienza ematica sia riconducibile temporalmente al verificarsi dell’omicidio o se esso documenti un deposito verificatosi anche solo il giorno precedente.
Prospettiva quest’ultima che già in radice esclude che si possa concorrere a provare la responsabilità dell’imputato.
Il Pubblico Ministero chiede alla Corte di non sottovalutare il fatto che sulla bicicletta vi era il DNA solo di una persona che non usava la bicicletta e non anche dei normali utilizzatori.
Argomento assai suggestivo che però, ad opinione della Corte, non ha rilievo, dal momento che non è stata effettuata la completa spazzolatura della bicicletta; operazione propedeutica indispensabile per affrontare con le doverose cautele scientifiche un’indagine genetica finalizzata a quella ricerca.
Prova ne sia che anche sull’autovettura Golf, anch’essa non sottoposta ad esami orientati in quel senso, all’interno della quale certamente C.P.
si trattenne nel pomeriggio del 12 agosto, non si rinvennero le sue tracce biologiche (cfr. domanda formulata al riguardo al perito proprio dal P.M. in trascr. ud. 4.11.2009 pag. 196).
In conclusione quindi, ciò che è corretto affermare all’esito dell’odierno vaglio della Corte, è che la provenienza da sangue del DNA posto sui pedali della bicicletta non è scientificamente provata.
Inoltre la riconduzione della traccia a provenienze alternative al sangue, che contraddicono l’ipotesi dell’Accusa e che resistono alle obiezioni sviluppate nell’impugnazione, ha assunto in giudizio un concreto grado di plausibilità.
Dunque, è doveroso concludere nel senso che la derivazione da sangue del DNA è formulazione non solo non scientifica, atteso l’esito negativo dell’esame specifico per l’individuazione dell’emoglobina umana; ma non è nemmeno sussumibile tra quelle fornite di “alta o elevata credibilità razionale” perché le “spiegazioni diverse” (saliva, epitelio, starnuto) risultano tutt’altro che “irrilevanti” (cfr. Cass. Sez. Un. cit. Franzese).
Si spezza dunque il nesso che l’Accusa ha inteso porre, senza dimostrarlo, tra il deposito di DNA della vittima e la sua provenienza significativamente collegata al delitto.
Lo studio compiuto dalla Corte sulle metodiche di analisi effettuate dai consulenti e dai periti per la ricerca specifica del sangue umano e sul loro ‘gradiente’ di scientificità porta alla ferma convinzione che le conclusioni dell’Accusa sulle microtracce rinvenute anche nella struttura interna dei pedali siano destituite di fondamento.
Il Pubblico Ministero, come si ricorderà, ha sostenuto al riguardo che l’esito positivo del combur test di alcune microtracce deponeva per una provenienza ematica riconducibile a C.P..
Anche in questo caso, ad opinione della Corte, la conclusione proposta dall’Accusa non soddisfa perché si sgretola all’esito di un’attenta verifica.
Invero, in primo luogo va tenuto presente che dalle microtracce non è stato possibile estrarre DNA genomico umano; né ad opera dei consulenti che operarono per primi, né ad opera dei periti.
Ciò significa che è esclusa la riconducibilità delle microtracce alla vittima.
Quindi l’Accusa attribuisce le microtracce a contributi di C.P.
pur senza poter provare il fondamento della sua affermazione.
L’Accusa pone in luce che l’analisi spettroscopica IR rivelò picchi caratteristici della natura proteica della sostanza, compatibili con la natura ematica della traccia.
La Corte constata che la Pubblica Accusa trascura il fatto che l’analisi spettroscopica finalizzata alla ricerca del sangue umano si segnala in una sola pubblicazione scientifica nella quale, peraltro, gli autori sottolineano la pressoché assoluta sovrapponibilità degli spettri ottenuti anche con sostanze diverse dal sangue umano (cfr. relaz. periti B. R. e V. pag. 80) Pertanto, l’esame effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero non assicura il rispetto dei criteri di affidabilità minimi (cfr. Sentenza Daubert e Cass. Sez. IV 23.12.2010 cit.) mancando quantomeno il requisito del controllo del metodo adoperato ad opera della comunità scientifica.
L’esame spettroscopico, per giunta, presenta un tasso di errate individuazioni di sangue umano e quindi fornisce responsi meramente probabilistici.
La stessa valutazione di inaffidabilità scientifica affianca anche la ricerca del sangue umano mediante esame morfologico, viste le lapidarie informazioni rese al riguardo dai periti e non smentite da parte avversa.
Si tratta infatti di un metodo di analisi assai datato, che viene compiuto con strumentazione che si avvale di tecnologie oramai superate.
Già 35 anni fa, nel 1976, si segnalava la possibilità solo teorica di utilizzo dei criteri morfologici perché essi non tenevano conto delle modifiche di forma e dimensione degli eritociti che si realizzano per effetto dei processi di essiccazione.
Il metodo quindi oltre a non giovarsi dell’attuale avallo della comunità scientifica, se non effettuato in condizioni ottimali, non mette al riparo l’osservatore da valutazioni errate.
Anche in tal caso, quindi, i risultati della ricerca operata con tale metodo non possono contribuire alla costruzione della conoscenza processuale.
A questo punto la Corte può riassumere i risultati dello studio sulle microtracce rinvenute sui pedali della bicicletta.
Quanto al prelievo sui pedali non è provata la provenienza da sangue del DNA rinvenuto; provenienza peraltro ritenuta poco probabile dai periti sulla base di considerazioni non falsificate dai rilievi tecnici dell’Accusa.
Inoltre non si può escludere che il DNA derivi da liquidi o tessuti biologici diversi.
Le altre microtracce non hanno presentato profili di DNA identificabili; quindi non vi è modo per avviare l’indagine per accertare la loro compatibilità con i profili genetici della vittima. Di alcune di esse è stata accertata la loro positività all’esame del combur test; ma non è stato possibile aggiungere null’altro riguardo alla loro provenienza.
Che possa derivare da sangue, per quanto già altre volte ribadito, è ipotesi congetturale e, in quanto tale, resta fuori dalle cognizioni del presente giudizio.
Di talché, ad opinione della Corte, di tutto quanto, attesa la genericità degli esami di rilievo scientifico che è stato possibile eseguire sulle microtracce, resta solo il fatto che i pedali della bicicletta hanno conservato un profilo del DNA della vittima di non determinabile provenienza biologica e di improbabile origine ematica.
Troppo poco perché tale circostanza possa assurgere al livello della gravità o della precisione (cfr. Cass. Sez. I n. 9.700 del 24.6.1992 Rv. 191.878): Infatti la lettura inferenziale che l’Accusa propone per essa si è sgretolata sotto il peso delle obiezioni illustrate.
Non va sottovalutato il fatto che sono mille le situazioni che nella realtà possono aver dato luogo al deposito di materiale biologico della vittima sulla bicicletta dell’imputato. Infatti si tratta di un mezzo di trasporto che A.S. ha adoperato anche nei giorni precedenti, alla probabile presenza di C.P.. La congruità e la significanza dell’indizio nella prospettiva della validazione dell’ipotesi dell’Accusa è dunque molto bassa perché esso è compatibile con scenari affatto diversi rispetto a quello sintetizzato nel capo di imputazione.
Esso quindi, privo com’è di valenza indicativa, non deve accedere al “momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario” (cfr. Cass. Sez. Un. 4.2.1992 Rv. 191.230) che il legislatore ha canonizzato all’art. 192 c.p.p. in favore dei soli indizi contrassegnati dai caratteri della precisione e della gravità.
Anche sotto tale profilo l’operazione valutativa compiuta al riguardo dal primo giudice si conferma ineccepibile.
2.4.2. Le impronte digitali di A.S. sul dispenser del sapone.
Con riferimento al dispensatore del sapone (cfr. Punto. 2.4.2.) l’obiezione centrale che l’Accusa sviluppa è costituita dal fatto che la contemporanea presenza sull’oggetto delle impronte dell’imputato e del DNA della vittima “costituisce un dato oggettivo e scientifico non incompatibile con l’ipotesi che l’omicida abbia potuto deporre le tracce di DNA di C.P. manipolando l’erogatore di sapone con le mani sporche di sangue, anche in considerazione dell’assenza di impronte di C.P. sullo stesso dispenser” (cfr. impugnazione pag. 85).
Si tratta di un’argomentazione che non presenta il carattere della novità, e della quale già il giudice di primo grado si è fatto carico replicando con gli argomenti sintetizzati al Punto 1.4. alla cui lettura si rimanda.
In questa sede dunque, onde fugare eventuali residui dubbi sull’infondatezza dell’ipotesi che vedrebbe A.S. con le mani sporche di sangue che tocca il dispensatore, torna utile richiamare alcune considerazioni.
In primo luogo, per concorde determinazione dei consulenti di parte e dei periti, non sono state rinvenute evidenze della provenienza da sangue del DNA della vittima.
In secondo luogo merita di essere ricordata la convincente esposizione fornita al riguardo dal perito dott. R. per evidenziare l’assoluta improbabilità dello scenario prospettato dal Pubblico Ministero.
Il perito si esprime nei termini che seguono: “Un elemento che mi sembra che contrasti con questa ipotesi è innanzitutto il fatto che per ogni volume di sangue noi abbiamo una quantità di emoglobina che è 7.000 volte superiore a quella del DNA.
Quindi mi pare poco verosimile che una qualche procedura di lavaggio effettuata su questo oggetto abbia consentito di allontanare tutta la emoglobina e di preservare il DNA. Dovremmo ipotizzare una sorta di creaturina che sta sulla superficie del dispenser ed allontana tutta la emoglobina e lascia attaccato soltanto il DNA, cosa che mi sembra un pochino complicata.
D’altro canto non abbiamo il riscontro di presenza di sangue all’interno del lavandino, a testimonianza di un possibile lavaggio.
In più, abbiamo anche il fatto che di nuovo, nessuna evidenza di presenza di sangue è stata evidenziata nell’area corrispondente al contatto digitale di A.S., che è quella forse dove, alle luce di un’ipotesi di questo genere, ci si aspetta più facilmente che ci sia del sangue. Perché se lui con le mani imbrattate di sangue, anche in parte lavate, avesse depositato questa traccia, forse lì ci aspetteremmo di trovare, con i test così sensibili che abbiamo a disposizione, qualche indicazione della presenza di sangue.
Come ultima cosa, ancora, anche il riscontro di questa presenza di impronte digitali lasciate da una persona con le mani bagnate contrasta appunto con il fatto che, invece, siano state identificate delle impronte così nette, una delle quali addirittura di utilità giuridica … E una mano asciutta più facilmente deposita l’impronta digitale” (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 35-37).
La Corte tiene a sottolineare che il Pubblico Ministero ha prospettato anche al perito la ricostruzione che oggi espone nei motivi di impugnazione, ricevendo in risposta informazioni tecniche e logiche che, però, non critica.
Rispondendo al P.M. il perito ha illustrato nuovamente gli elementi che fanno ritenere “un’ipotesi di questo genere estremamente poco verosimile, rispetto ad un’altra ipotesi, che è quella della manipolazione dell’oggetto da parte di più persone” in tempi non coincidenti.
Il perito, con un’immagine molto esplicativa, ha illustrato che “il test genetico è (soltanto) un test identificativo. Quello che noi vediamo tramite un test del DNA è equiparabile ad un fotogramma di una pellicola cinematografica. Quindi vediamo chiaramente i personaggi che ci sono in quel fotogramma, sappiamo chi sono, ma non sappiamo mai come sono arrivati in quella scena e dove andranno dopo”.
Dunque il perito chiarisce che l’indagine genetica non ha la possibilità di chiarire se l’impronta digitale e la traccia del DNA vennero depositate contemporaneamente.
Ciò detto, resta da porre in luce che l’ipotesi della contemporanea deposizione della traccia di DNA e dell’impronta digitale ad opera di A.S. resta una prospettiva non in linea con i risultati delle analisi scientifiche che sono state svolte in giudizio.
Infatti il DNA venne ricavato da punti del dispenser diversi da quello ove è collocata l’impronta digitale del dito di A.S. che, secondo l’Accusa, avrebbe dovuto trasportare la traccia genetica di asserita e non plausibile provenienza ematica.
Quanto poi al fatto che secondo il Pubblico Ministero non era spiegabile come mai fosse stato rinvenuto il solo DNA della vittima e non anche le sue impronte, condizione esaltata nell’ottica dell’Accusa per confermare l’ipotesi che A.S., con le mani ‘contaminate’ dal DNA della vittima, toccò il dispensatore di sapone, il perito si è espresso come segue: “Da un lato toccando gli oggetti posso depositare delle impronte, e non necessariamente deposito del DNA perché c’è una estrema variabilità casistica. Dall’altra, invece, manipolando degli oggetti posso depositare del DNA senza lasciare alcuna impronta evidenziabile”.
Ed il Pubblico Ministero, ascoltati tali chiarimenti, ha dichiarato di non avere altre domande da formulare al perito (cfr. trascr. ud cit. pag. 44).
Ciò rafforza la Corte nel giudizio di infondatezza della perplessità espressa nell’impugnazione.
Dunque anche l’elemento indiziario rappresentato dall’impronta digitale dell’imputato, al pari del DNA di C.P. sul pedale della bicicletta, non assurge al livello della gravità o della precisione perché la lettura che di esso propone l’Accusa non resiste alle obiezioni formulabili in senso contrario. L’indizio non si rivela convincente, suscettibile com’è di interpretazioni diverse ed alternative, collegate all’uso normale ad opera delle persone che frequentano l’appartamento – e A.S. si era trattenuto in casa della sua compagna anche di notte nei giorni precedenti – di un oggetto posto in vista sul lavello del bagno dell’abitazione.
2.5. L’assenza di tracce di terzi nell’abitazione di Via P..
2.6. Ora della morte e ricostruzione dell’azione omicidi aria. Il movente.
Il Pubblico Ministero invita poi la Corte a non incorrere nello stesso errore del primo giudice che, a suo giudizio, avrebbe trascurato la “circostanza costituita dall’assenza di tracce del passaggio di un soggetto diverso da A.S. nel locale dove l’assassino si è sicuramente soffermato” (cfr. impugnazione pag. 86).
Si tratta di un dettaglio che il Pubblico Ministero richiama anche sotto un diverso profilo al Punto 2.5.
Tale aspetto, però, non incide in modo apprezzabile sul quadro probatorio perché è notorio che il fenomeno del rilascio di impronte utilizzabili per finalità forensi non si verifica necessariamente tutte le volte in cui si entra in contatto con oggetti.
Anche il rilievo secondo cui le impronte di scarpa rinvenute erano state valutate dal consulente di Parte Civile come appartenenti ad una scarpa di taglia non incompatibile con quella dell’imputato rappresenta una circostanza assolutamente irrilevante. La taglia, peraltro mai esattamente identificata, costituisce un dettaglio che accomuna un numero indeterminato di soggetti. E ciò a tacere del fatto che il Pubblico Ministero dimentica che il personale del RIS, incaricato di effettuare tale specifica indagine, ha concluso nel senso che “i confronti effettuati con le calzature che è stato possibile sequestrare all’indagato ed ai soggetti intervenuti sulla scena del crimine hanno permesso di escluderne la compatibilità” (cfr. relaz. RIS del 16 novembre 2007 pag. 200). Segno questo dell’opinabilità delle conclusioni tratte al riguardo dal consulente della Parte Civile.
Il giudice di Vigevano, nell’ipotesi in cui A.S. fosse stato l’autore del delitto, ha individuato la preferibile finestra temporale di esecuzione dell’omicidio in quella collocata tra le 9,12 e le 9,35.
Quindi, partendo dalla constatazione che “la dinamica dell’aggressione nel suo complesso ha richiesto almeno alcuni diversi minuti”, ha conseguito il convincimento che, pur ravvisandosi aspetti di “problematica compatibilità … tale valutazione non esclude che in questa finestra temporale di 23 minuti l’episodio aggressivo in senso stretto si sia risolto, ad esempio, in una decina di minuti; e quindi in un lasso temporale non incompatibile sotto il profilo astratto con un rientro in bicicletta presso la propria abitazione” (cfr. sentenza pag. 48) L’Accusa al Punto 2.6. si è limitata soltanto a sottolineare che non si ravvisavano, a suo giudizio, gli aspetti problematici indicati in sentenza a pag. 48.
Problemi ritenuti non insuperabili già in primo grado; di talché non vi è necessità di trattarne in questa sede.
Quanto alla causale che avrebbe spinto A.S. ad uccidere la sua fidanzata il Pubblico Ministero ha contestato al giudice di aver superficialmente accantonato la possibilità di identificarla all’interesse dell’imputato per la pornografia per il solo fatto che la vittima conosceva da tempo della passione del fidanzato.
Trascura però, ad avviso della Corte, che le argomentazioni svolte in primo grado hanno ben altro respiro.
Il giudice ha menzionato il fatto che A.S. era un grande appassionato di contenuti pornografici e che aveva sul computer una collezione sicuramente imponente. Ha ricordato che, per concorde conclusione dei consulenti di parte e dei periti, era certo che al 13 agosto 2007 sul computer dell’imputato non era possibile la consultazione di materiale pedopornografico. Quindi, tornando a ragionare della presenza sul computer delle sole immagini pornografiche, ha tenuto presente che non erano emersi sintomi di sofferenza da parte di C.P. rispetto alle passioni per la pornografia del proprio fidanzato.
Pur non scartando l’ipotesi – peraltro non accertata, a seguito degli accessi impropri al computer ad opera del personale di polizia – di un possibile accesso di C.P. alle foto pornografiche tra le 22,09 e le 22,14, il giudice ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a ritenerla poco plausibile.
Infatti, l’analisi dei computer aveva accertato che dopo le 10 di sera A.S. restò in compagnia della sua fidanzata, e che continuò a lavorare alla tesi fino a dopo mezzanotte, per poi separarsi poco dopo l’una di notte senza che fossero emerse condotte compatibili con una litigiosa separazione notturna dei due ragazzi.
Ed allora è evidente che il giudice non ha azzerato acriticamente l’ipotesi sostenuta dall’Accusa. Egli l’ha analizzata valutandola poco verosimile per effetto delle constatazioni – ad avviso della Corte, tutte logiche ed ancorate a circostanze di fatto – che il P.M. a sua volta non ha sottoposto a critica nell’atto di impugnazione. Ragioni per le quali il motivo in esame non merita di essere accolto.
L’Accusa ha sostenuto che le deposizioni della testi Be. e Tr. non si confermavano tra loro, e che la prima teste aveva potuto vedere solo da dietro la bicicletta nera da donna poggiata al muretto della villa dei P.. In quella posizione, continua il Pubblico Ministero, la teste non vide con chiarezza la bicicletta, e quindi il mancato riconoscimento fotografico del velocipede non provava l’estraneità al delitto dell’imputato.
Anche tale rilievo, è convinzione della Corte, non inficia il ragionamento del giudice che si articola in modo differente.
Egli sottolinea i tratti di intrinseca attendibilità della deposizione testimoniale della Be.; senza che quindi la coincidenza o meno con quanto riferito dalla Tr. svolga necessariamente la funzione di conferma esterna alla credibilità della testimonianza.
Si legge infatti in sentenza (cfr. pag. 135) che la macrodescrizione del velocipede fornita dalla teste Be. costituisce un elemento descrittivo di “significativa attendibilità”.
Il giudice ne spiega le ragioni individuandole nella coerenza con la quale la teste sin dai primi momenti, dopo la scoperta dell’omicidio, aveva sempre descritto le caratteristiche della bicicletta che aveva visto alla mattina. Coerenza descrittiva che fanno guadagnare alla teste il giudizio di “intrinseca sua attendibilità” (cfr. sentenza pag. 139).
Giudizio conclusivo che quindi rende superflua la ricerca di conferme in elementi esterni alla deposizione in funzione confermativa della stessa.
A dire il vero, poi, il giudice rinviene il riscontro esterno alla deposizione della Be. individuandolo nella deposizione della Tr., seppure limitatamente al fatto che anche lei vide una bicicletta da donna, e che dunque vi era identità di tipologia tra i velocipedi visti dalle due testimoni (cfr. sentenza pag. 138).
La Corte ha esaminato le deposizioni delle testimoni per accertare se le valutazioni del primo giudice, impeccabili dal punto di vista argomentativo, trovassero o meno apprezzabile legittimazione nel tenore delle dichiarazioni da loro rese.
Ebbene, la teste Be. merita la valutazione di testimone attendibile e per nulla influenzata dalle trasmissioni televisive che avevano trattato delle indagini, come afferma, senza provarlo, l’Accusa.
La Be. in sede di riconoscimento fotografico non mostra alcuna esitazione. La sua risposta alla domanda se la bicicletta che vide la mattina del 13 agosto corrispondeva o meno alla foto della bicicletta di A.S. è la seguente: “No, neanche per sogno, neanche per sogno” (cfr. trascr. ud. 13 giugno 2009 pag. 184).
Alla Parte Civile si rivolge come segue: “Ho visto il di dietro, però ho visto il manubrio” (cfr. pag. 213). Poi nuovamente ricorda le molle della sella della bicicletta ed il colore del portapacchi. Subito dopo aggiunge: “Guardi che ce l’ho davanti agli occhi, come se fosse stato quel giorno là”. Ed ancora “Niente, il manubrio neanche a parlarne perché il manubrio l’ho visto bene.” La testimone mostra dunque di essere spontanea e sicura: “ La differenza adesso io non sono capace di spiegarle, qui non avete una bicicletta quella lì… Questa, assolutamente non c’era, era così, era così questa qui, era molto stretta, questa qui era più stretta e nera, nera. Il manubrio, questo qui è un manubrio che io non ho, no assolutamente, assolutamente no.” (cfr. pagg. 215/217).
Il giudice le chiede del colore della bicicletta e la teste risponde: “Nera”.
Il giudice la incalza: “Ma lei è sicura del colore? “. E la teste: “certo che sono sicura, sono sicurissima” (cfr. pag. 218).
Ella dunque non esita nel ricordo, non riferisce dettagli mutevoli, non dubita quando la Parte Civile le prospetta le sue domande; e soprattutto in tutte le occasioni nelle quali è stata sentita, si è espressa costantemente in termini sovrapponibili tra loro. Alle 18,30 del 13 agosto dichiarò di aver visto “una bicicletta da donna di colore nero”; poi si espresse in termini coincidenti anche il 15 agosto 2007.
Pertanto la Be. si conferma, anche all’esito dell’odierno scrutinio, testimone affidabile che ha fornito al processo conoscitivo del giudizio affidabili fonti informative.
Non può essere condivisa l’opinione del P.M. secondo cui il mancato riconoscimento in fotografia della bicicletta di A.S. ad opera della teste Be. non prova l’estraneità di quest’ultimo al delitto.
La teste ha precisato che la bicicletta che vide era da donna, ed era nera; caratteristiche visibili dal suo angolo visuale.
Quanto al colore, che ovviamente è immediatamente percepibile anche da dietro, la teste lo ha descritto in modo non coincidente con la bicicletta dell’imputato.
Con riferimento al tipo di bicicletta, se da uomo o da donna, la Be., come si è visto, ha il ricordo netto della forma del manubrio della bicicletta che vide. Ebbene, il manubrio è posto ben oltre la canna orizzontale della bicicletta che, come è noto, caratterizza in modo netto le biciclette da donna. Ed il fatto che la teste memorizzò con chiarezza la forma del manubrio induce a ritenere che ella vide nell’interezza l’aspetto complessivo della bicicletta. Pertanto la teste merita di essere creduta quando afferma che la bicicletta che vide la mattina dell’omicidio era da donna.
Le ulteriori notazioni del Pubblico Ministero appaiono del tutto irrilevanti: Le abitudini di vita assai riservate della vittima, a giudizio dell’Accusa erano in contrasto con la presenza della bicicletta e con la visita di un conoscente. Ciò, conclude il Pubblico Ministero, avrebbe dovuto indurre a privilegiare l’ipotesi che a compiere l’omicidio fu una persona che C.P. conosceva bene.
Già in precedenza la Corte ha illustrato le ragioni per le quali le cognizioni meramente probabilistiche, se adoperate in chiave induttivoinferenziale generano proposizioni di natura congetturale.
Il Pubblico Ministero sostiene che soltanto A.S. era al corrente della presenza di C.P. in casa.
Anche a tale proposito, però, la Corte deve ricordare che non è stata fornita la prova che l’omicida già prima di approssimarsi a compiere l’omicidio contasse sulla presenza della vittima nella sua abitazione.
L’indagine non ha acquisito punti fermi che fanno ritenere che necessariamente l’omicidio doveva essere preceduto da una fase di litigio percepibile dai vicini.
Il Pubblico Ministero, infine mostra di essere convinto della responsabilità di A.S. anche perché non era credibile che egli, fino ad ora di pranzo, non pensò di recarsi a casa della fidanzata per accertarsi che non fosse accaduto nulla.
È evidente che quella ora esposta costituisce una sussunzione logica assai libera perché si basa su valutazioni squisitamente soggettive quali quelle dell’individuazione del comportamento più conveniente da adottare a fronte delle mancate risposte della propria fidanzata alle telefonate indirizzatele. D’altro canto non va trascurato il fatto che C.P. nelle mattine precedenti al 13 agosto si allontanò da casa per far visita alla nonna. Ed anche il 13 mattina C.P. aveva deciso di far visita alla nonna (cfr. sit. A.S. del 17 agosto 2007). E forse avrebbe potuto dimenticare di portare con lei il telefono cellulare; ipotesi che avrebbe vanificato l’utilità di inviare un sms. E poi non va dimenticato che l’imputato provò più volte a mettersi in contatto con la fidanzata; comportamento provato dalle indagini specialistiche effettuate, e compatibile con uno stato d’animo di apprensione.
2.7. Considerazioni conclusive.
Il Pubblico Ministero infine, nel censurare la complessiva valutazione degli indizi compiuta dal primo giudice, ha opportunamente ricordato il canone interpretativo posto dall’art. 192 co. II c.p.p., il cui contenuto è esplicato nella decisione delle Sez. Un. n. 33.748 del 12 luglio 2005 R.v. 231.678; imp. Mannino opportunamente richiamata nell’impugnazione.
Ebbene, come è noto, in quella occasione la Corte Suprema censurò “il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio” adottato dalla Corte palermitana perché, operando in quel modo, “si è finito per dare rilevanza anche ad una serie di indizi che, pur analiticamente presi in esame in prime cure” vennero “ritenuti ciascuno di esito incerto, non preciso né grave e perciò probatoriamente ininfluente”. Ed invece, illustra la Corte di Cassazione, solo ove ricorrano tali presupposti è possibile valorizzare gli indizi in una prospettiva globale ed unitaria tendenti a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
Ed allora: se per le ragioni sin qui esposte il Pubblico Ministero non ha provato la gravità o la precisione degli indizi collegati all’assenza di micro tracce sotto le suole delle scarpe dell’imputato consegnate solo 18 ore dopo il passaggio sulla scena del delitto, dal momento che al riguardo è stato possibile formulare soltanto congetture; se la tempistica e le modalità di conduzione della telefonata al 118 non legittimano le conclusioni che il Pubblico Ministero ha inteso trarre; se risulta poco probabile la provenienza da sangue del profilo del DNA rinvenuto sui pedali della bicicletta dell’imputato, peraltro depositato in epoca non definita; se l’impronta digitale di A.S. ed il DNA della vittima rinvenuti sul portasapone, per concorde determinazione dei consulenti e dei periti non proveniente da sangue, rappresentano circostanze di fatto che trovano la loro spiegazione più plausibile in depositi di impronta e di traccia biologica avvenuti in epoche non coincidenti; se l’assenza sulla scena del crimine di tracce riferibili a ‘soggetti terzi’ può derivare dalle modalità con le quali sono state condotte le indagini; allora sono evidenti le ragioni per le quali gli elementi acquisiti al processo non devono essere valutati congiuntamente perché, nei due casi in cui sono assurti al livello di indizi (DNA della vittima sui pedali della bicicletta e impronta digitale dell’imputato sul portasapone), sono risultati di incerta natura e probatoriamente ininfluenti, senza superare la soglia della certezza o della gravità indiziaria.
L’impugnazione del Procuratore Generale 3.1. Carenza di motivazione sulla ragionevolezza dell’ipotesi alternativa del terzo autore dell’omicidio.
Il Procuratore Generale al Punto 3.1., rivisitando un argomento già esaminato commentando il Punto 2. dell’impugnazione del Pubblico Ministero, elenca le ragioni per le quali bisognava escludere che l’autore del delitto fosse una persona che non aveva un rapporto personale con la vittima.
E’ evidente, a giudizio della Corte, che la certezza alla quale perviene il Procuratore Generale potrebbe non attingere con apprezzabile univocità la sola persona dell’imputato dal momento che, pur all’esito di indagini estese alle relazioni della vittima, residuano ampi spazi ignoti collegati, ad esempio, al rilievo che in via ipotetica potrebbero aver rivestito incontri solo occasionali, anche solo nel giorno dell’omicidio, avuti dalla vittima.
A parte tale notazione, è utile esaminare la struttura argomentativa che la Procura Generale adotta, e porla in relazione alle acquisizioni metodologiche relative al corretto ragionamento inferenziale-induttivo che caratterizza il processo di conoscenza giudiziale del fatto reato.
Afferma la Procura Generale che le modalità dell’esecuzione del delitto erano incompatibili con l’ipotesi che a commettere l’omicidio fosse stata una terza persona.
Ma a giudizio della Corte, l’Accusa fa discendere la fondatezza della sua ipotesi da elementi non certi o non basati su consolidate regole di esperienza. E dunque giunge alla formulazione di mere congetture che non trovano ingresso nel ragionamento giuridico.
Orbene, che la vittima non presentò segni di difesa non è circostanza che rinvia in modo significativo al fatto che la vittima conosca l’omicida, potendo ad esempio conseguire al fatto che l’aggressore, pur se sconosciuto, la aggredì di sorpresa, impedendole qualsiasi reazione. Dunque la conclusione in esame, non fondandosi su un circostanza di lettura univoca non va tenuta in considerazione.
Ciò vale anche per la forza fisica e morale che la Procura Generale ha attribuito all’autore del delitto, qualità che però non contraddistinguono soltanto le persone che C.P. ebbe modo di conoscere.
Ed anche il sentimento della rabbia, come è noto, non sempre avvince tra loro l’aggressore e l’aggredito, trattandosi di uno stato d’animo che può rinvenire la sua linfa in fatti di grande rilievo, come sottolinea la Procura Generale, ma che hanno origine anche nel solo aggressore, il quale poi esprime all’esterno la sua aggressività direzionandola verso obiettivi casuali o di apparente scarso rilievo all’occhio dell’osservatore esterno.
Quanto alla fondatezza delle ipotesi secondo le quale C.P. avrebbe aperto la porta ad una persona a lei nota, e che l’omicida conosceva l’abitazione della vittima si rimanda a quanto già esposto a commento di analogo rilievo svolto dal Pubblico Ministero al Punto 2.
In questa sede basta rilevare, dal punto di vista metodologico, che l’argomento si fonda su premesse non provate o certe quali sono il fatto che C.P. aprì la porta, o che C.P. non tentò nemmeno una difesa, o che l’omicida conosceva la dislocazione dei locali. Pertanto lo sviluppo inferenziale che parte da esse non può che giungere a risultati congetturali.
Anche l’affermazione secondo cui, ad eccezione di quelle di A.S., nell’abitazione non vi era alcuna impronta – l’elenco dei soli contatti papillari la cui qualità ed estensione ha consentito l’analisi dattiloscopica è contenuto nella tabella a pagg. 177 e 178 Relaz. RIS del 16.11.2007; ma cfr. ivi anche elenco delle impronte evidenziate con polveri dattiloscopiche, e per quelle individuate con nidridina cfr. pagg. 174/176 – si rivela oltre che imprecisa anche suggestiva.
E’ noto che la mancata attribuzione di impronte digitali a soggetti noti, o anche la loro rilevazione in modo utile per la successiva attribuzione di identità costituiscono fenomeni qualitativamente diversi dall’assenza di impronte digitali.
Queste infatti, a volte si presentano in modo parziale e non è possibile rilevare le loro caratterizzazione in modo tale da consentirne l’affidabile attribuzione.
Inoltre bisogna ricordare che i periti hanno spiegato che non necessariamente il contatto tra le dita e le superfici comporta il rilascio di impronte. Ragione per la quale, sarebbe frutto di imperdonabile superficialità il desumere il mancato ingresso nella villa dei P. ad opera di estranei dal mancato rinvenimento di impronte digitali identificabili.
Assolutamente privo di pregio argomentativo è infine l’affermazione secondo cui nessuno delle persone conosciute da C.P. poteva volere quell’aggressione efferata. Anch’essa, infatti, rimanda a circostanze rimaste ignote.
Le considerazioni ora svolte sulla struttura e sul ‘carburante psicologico’ che alimenta il sentimento della rabbia, e più in generale l’aggressività umana, rendono evidente il grado di approssimazione dell’affermazione dell’Accusa che pertanto non può incidere sulle valutazioni giuridiche del processo.
3.2. Illogicità della motivazione quando afferma che A.S. non sarebbe stato in grado di lavorare al computer se avesse ucciso pochi minuti prima la sua fidanzata.
La rubrica del Punto 3.2. dell’impugnazione del Procuratore Generale qualifica come viziata da illogicità la motivazione di primo grado nella parte in cui avrebbe affermato che, per logica coerenza, se A.S. fosse stato l’autore dell’omicidio, non sarebbe stato in grado di lavorare al computer sulla tesi di laurea nei modi emersi dall’indagine peritale.
In estrema sintesi si contesta al giudice di “non aver sviluppato ai fini delle opportune ed indispensabili valutazioni” (cfr. appello pag. 8) il dato di coerenza che emerge tra la condotta fredda e razionale dell’esecutore del delitto, che, ad esempio, spinge il cadavere sulle scale, come per far apparire il delitto “in relazione ad una caduta accidentale” (cfr.
impugnazione pag. 9), ed il fatto che A.S. si mostra, subito dopo, al lavoro alla propria tesi di laurea. Circostanza che erroneamente il giudice avrebbe ritenuto decisiva per qualificarla come “incompatibile con la condotta di chi aveva appena compiuto un omicidio”.
Ed invece, continua l’Accusa, se il giudice avesse applicato correttamente i criteri della logica e della coerenza, avrebbe compreso che non era spiegabile che A.S. avesse chiamato per 8 volte la sua compagna senza recarsi presso la sua abitazione per vedere che cosa era successo.
Il giudice, invece, continua il Procuratore Generale, avrebbe dovuto conferire a quella condotta ed alla seduta di lavoro al computer il giusto significato del progetto di A.S. di precostituirsi in quei modi un alibi per allontanare da sé i sospetti degli inquirenti.
La Corte deve dissentire dall’incedere delle argomentazioni che l’Accusa ha illustrato nella sua esposizione per molteplici ragioni.
In primo luogo perché le valutazioni che traggono spunto dalla freddezza e razionalità dell’autore del delitto, disancorate come sono da accertati dati oggettivi, approdano alla formulazione di sospetti investigativi che possono indirizzare gli ulteriori sviluppi delle indagini o che autorizzano soltanto considerazioni di ordine generale, ma che, non avendo titolo per essere inseriti nel ragionamento giuridico, ove trovano posto soltanto le prove da valutare secondo le regole dell’art. 192 c.p.p., non concorrono al processo di conoscenza giudiziale del fatto di reato.
Ed invero, che l’omicida abbia espresso freddezza nel gettare la vittima lungo le scale del locale cantina perché in quel modo faceva apparire l’omicidio come conseguenza di una caduta accidentale rappresenta una giustificazione che si rivela non più verosimile della contraria che disegna quel gesto finale come assolutamente privo di logica e di freddezza.
Anche perché il pavimento tanto imbrattato di sangue restava pur sempre a testimoniare che si era trattato di un omicidio e non di un incidente domestico.
Di talché, dal momento che come si è visto la razionalità e la freddezza non si legano in modo univoco alla condotta omicidiaria in esame, se esse vengono adoperate per avviare il ragionamento inferenzialeinduttivo conducono solo a mere congetture.
Va tenuto in considerazione che il ragionamento dell’Accusa si sviluppa secondo lo schema dell’abduzione; nel senso che partendo dall’effetto (modalità dell’omicidio) tende ad individuare le caratterizzazioni del suo autore. Forma argomentativa esclusa dal novero di quelle che concorrono alla ricostruzione del fatto reato, come reiteratamente affermato anche di recente (cfr. Cass. Sez. IV n. 19.730 del 19.3.2009 Rv. 243.508) dalla Corte di Legittimità.
Invece, a differenza dell’Accusa, il primo giudice (cfr. pag. 60) si limita solo ad evidenziare “il problematico rapporto tra l’omicidio così efferato .. e l’attività di poche decine di minuti successiva di concreta e redditizia attività sulla propria tesi di laurea”. Dunque egli formula soltanto un sospetto investigativo, forse utile per indirizzare lo studio degli atti, ma che non conduce a forme di conoscenza giuridica del fatto caratterizzate da ‘alto grado di credibilità razionale’ (cfr. Sez. Un. 10.7.2002 Rv. 222.138 imp. Franzese).
Ragione per la quale risulta infondato il rilievo che l’Accusa muove al giudice per aver valutato la sessione di lavoro al computer “da un punto di vista logico incompatibile con la condotta di chi aveva appena compiuto un omicidio” (cfr. impugnazione pag. 9).
Il giudice non trae la convinzione, anche solo probabilistica, di incompatibilità, tra i termini osservati. Egli constata un apparente “problematico rapporto” che poi non adopera in chiave ricostruttiva dei fatti costituenti reato. Si tratta solo di una notazione che, per giunta, resta sullo sfondo e non viene più ripresa.
Ciò che invece ad opinione della Corte il giudice constata con ben diversa efficacia ricostruttiva è che “radicalmente incompatibile con lo scopo di precostituirsi un alibi” è il fatto che A.S. ha tenuto celato costantemente di aver visionato il materiale pornografico presente sul suo computer dalle 9,38 sino alle 10,07.
Se infatti l’imputato avesse progettato di precostituirsi un alibi per provare che egli si trovava altrove nella fascia oraria nella quale, con maggiore probabilità, C.P. era stata aggredita mortalmente, prima o poi avrebbe avuto tutto l’interesse di riferire della sua attività ludica.
Per la stessa ragione, se voleva costruirsi un alibi non avrebbe avuto alcun interesse ad effettuare ripetute manovre di correzione e di cancellatura di parti di testo del file della propria tesi di laurea; perché, evidentemente, solo ad una maggiore lunghezza del testo sarebbe corrisposto un più radicato convincimento in ordine al fatto che A.S. non era l’assassino perché aveva proficuamente lavorato alla sua tesi di laurea.
Ad opinione della Corte tali due ultimi rilievi meritano la considerazione conferitagli dal primo giudice perché evidenziano un dato di incongruenza comportamentale interna all’imputato e non tra quest’ultimo ed altri soggetti assunti a paragone. In quanto relativo al solo imputato il dato è utile per valutare la credibilità ed attendibilità della ricostruzione dei fatti che egli ha offerto.
E soprattutto si tratta di un elemento utile perché non si basa su valutazioni probabilistiche, ma su circostanze obiettive accertate in giudizio, quali il tacere della prolungata visione delle foto pornografiche e l’avvenuta cancellazione di parti di testo della tesi di laurea.
Al contrario, le concatenazioni argomentative sviluppate dall’Accusa riguardano dati che, come è stato evidenziato, sviluppano opinioni sulle caratteristiche di personalità dell’autore del delitto. Opinioni tratte dall’osservazione della dinamica dell’omicidio e poste in relazione ai comportamenti assunti dall’imputato, cercando di esaltarne gli elementi comuni; in tal modo provando ad avvicinare, ma solo in modo abduttivo e dunque congetturale, l’ipotetica figura dell’autore dell’omicida con quella attribuita a A.S. sulla base di fonti di conoscenza estranee al processo.
Pertanto, ad opinione della Corte, risulta evidente che gli argomenti della Procura Generale sin qui trattati non individuano aspetti critici del ragionamento svolto nella sentenza di primo grado.
3.3. Illogicità della sentenza quando giustifica la plausibilità della tesi del terzo soggetto autore del delitto sulla base della presenza della bicicletta nera da donna.
Nella rubrica del Punto 3.3. la Procura Generale contesta al giudice di non aver compreso esattamente il contenuto della deposizione della Be., “teste si attendibile, ma soltanto in quanto percepisce la peculiare caratteristica della bicicletta da uomo di A.S.”.
Il giudice, sostiene l’Accusa, aveva sposato la tesi che la bicicletta in questione fosse “nera da donna”, tesi che inopinatamente, a giudizio dell’Accusa, “in un sol colpo riduce la valenza probatoria della presenza di tracce di DNA di C.P. sulla bicicletta di A.S., presenza indicata come uno dei due elementi di peso a carico di A.S.”. (cfr. impugnazione pag. 13) La Corte deve dissentire dal convincimento dell’Accusa, perché il motivo non è fondato e si fonda su un presupposto errato.
Il giudice, richiamando le affermazioni formulate dai periti e non contestate con argomenti condivisibili dai consulenti di parte, ha chiarito che non è stato possibile accertare la provenienza ematica della traccia di DNA rinvenuta sul tampone raccolto cumulativamente da entrambi i pedali della bicicletta di A.S.. Conclusione questa che, congiunta alla probabile provenienza del DNA da liquidi biologici alternativi al sangue (saliva, muco, pelle etc.), ed all’impossibilità di estrarre il DNA e di accertare la natura delle restanti microtracce rinvenute anche internamente ai pedali, ha determinato nel giudice il convincimento che l’indizio è “sicuramente carente del necessario requisito della gravità” (cfr. sentenza pag. 156).
Pertanto non corrisponde al vero che il giudice ha qualificato “di peso” l’indizio in esame.
Tanto che egli, correttamente, seguendo il canone ermeneutico posto dall’art. 192 co. II c.p.p. (cfr. Sez. Un. n. 6.682 del 4.2.1992, e Sez. Un. n. 33.748 del 12.7.2005) non ha neppure avviato l’esame globale ed unitario che riguarda i soli indizi forniti di grave e precisa validità inferenziale.
Venendo al punto centrale del motivo di impugnazione, il Procuratore Generale esprime la convinzione che in realtà la teste, pur continuando a riferirsi ad una bicicletta nera da donna, nella realtà fornisce la ‘fotografia’ della bicicletta di A.S..
Infatti, continua il Procuratore Generale, era pressoché impossibile che la teste, a 15 metri di distanza e osservando la bicicletta da dietro potesse vedere la canna che caratterizza la bicicletta da uomo.
La Corte ha esaminato le dichiarazioni rese dalla teste (13 agosto, 25 agosto 2007 e nel contraddittorio delle parti il 13 giugno 2009) ed ha conseguito il convincimento che la Be. non ha mostrato alcuna esitazione nel definire costantemente la bicicletta che aveva visto come una bicicletta da donna, di aspetto diverso da quella di A.S. che le è stata mostrata in fotografia.
Ed allora, in primo luogo, la Corte ha accertato che la teste, nella sola occasione in cui ha indicato la distanza tra il suo punto di osservazione e la bicicletta dichiara “saranno stati dodici passi”; spazio più ridotto di quello indicato dall’Accusa.
Non è vero poi, che dal suo punto di osservazione le era preclusa la visione di dettagli apprezzabili.
La teste, ad esempio ha dichiarato che il velocipede “No, il cavalletto non ce l’aveva”. (cfr. trascr. verb. Ud. 13 giugno cit.) e che “non aveva il cestino davanti ed aveva il manubrio normale”.
Inoltre la teste senza esitazione e costantemente si è sempre riferita ad una “bicicletta nera da donna” (cfr. trascr. ud cit pag. 177; ma cfr. anche il 13 agosto:”una bicicletta da donna, di colore nero”, ed il 25 agosto; “una bicicletta del tipo femminile”).
Per giunta la Be. ha mostrato di avere la perfetta cognizione delle caratteristiche che contraddistinguono le biciclette da donna.
Al giudice che le chiede “perché dice che è da donna” il 13 giugno 2009 (cfr. trascr. cit. pag. 179), risponde “Le donne ce l’hanno così, ce l’avevo anche io una bicicletta così quando venivo a lavorare a Vigevano, le vecchie biciclette”. Ed agli operanti, il 25 agosto 2007 risponde: “sono sicura che era del tipo femminile in quanto la parte del telaio che dallo sterzo porta alla parte sottostante la sella era curva verso il basso e non rettilinea come per il modello maschile”.
Ancora il Procuratore Generale rileva che il colore della bicicletta dell’imputato “non appare di facile percezione” tanto che la teste soltanto “in buona fede” avrebbe escluso che la foto della bicicletta dell’imputato rappresentasse “quella di cui ha percepito la presenza la mattina dell’omicidio” (cfr. impugnazione pag. 12).
La Corte ha constatato però che, a fronte della lapidaria espressione adoperata dalla teste al momento della ricognizione fotografica (“lo escludo categoricamente che sia quella”; cfr. trascr. ud. cit. pag. 185), nemmeno il Pubblico Ministero che ha condotto il controesame ha percepito la medesima perplessità oggi espressa dal Procuratore Generale, dato che il primo non ha posto altre domande alla teste.
L’Accusa, quindi, espone che i dettagli forniti (bicicletta in buono stato, con sella molto alta, con le molle cromate, con un piccolo portapacchi sulla ruota posteriore) corrispondevano a quelli della bicicletta dell’imputato.
Constatazione certo ineccepibile, che però, ritiene la Corte, non risolve il fatto che la testimone ha affermato con grande chiarezza che si trattava di due biciclette diverse; per il colore e per il tipo.
Conclusivamente la Corte intende sottolineare che la Be., non incline a fornire risposte compiacenti verso i suoi interlocutori, merita di essere creduta.
Ella ebbe certamente l’esatta percezione della bicicletta perché la vide a pochissimi metri di distanza. Ella infatti la mattina del 13 agosto si recò al n. 6 della via, e la villetta dei P. è al n. 8, e non vi era il riverbero del sole che limitasse la veduta (cfr. trascr. ud. cit. pag. 200).
Infine il velocipede colpì subito la sua attenzione. Infatti, rispondendo al giudice, la Be. ha dichiarato che nel momento in cui vide la bicicletta da donna appoggiata al muretto dei P., “ho guardato l’ora e dico: ‘9.10, sono già venuti a svegliarla questa ragazza, che magari ieri sera è uscita, che era domenica”. (cfr. trascr. cit. pag. 179) Resta dunque confermato che la bicicletta appoggiata al muretto alle 9.10 del 13 agosto non è quella dell’imputato; circostanza che contrasta la prospettazione dell’Accusa.
3.4. Illogicità della sentenza sulla finestra temporale 9,12/9,35.
3.5. Carenza di motivazione sul movente dell’omicidio.
Ai Punti 3.4. e 3.5. il Procuratore Generale sviluppa due argomenti che, ad opinione della Corte, non necessitano di essere approfonditi.
Non la censura mossa al primo giudice per il fatto che avrebbe concluso “per la non congruità temporale” dell’intervallo di tempo dalle 9.12 alle 9.35 per eseguire l’omicidio, per la ragione che la sentenza (cfr. pag. 48) considera quel lasso temporale “non incompatibile” con il compimento dell’azione omicidiaria, pur presentando profili di “problematica compatibilità”. E’ evidente quindi che tale giudizio conclusivo non contrasta con l’ipotesi prospettata dall’Accusa. Dunque, pur se la finestra temporale non è ampia, l’imputato si conferma nel ruolo di indagato per il delitto in esame.
Non la critica alla sentenza per non aver individuato nella “sottoposizione e comunque nella sudditanza morale” di A.S. nei confronti dei suoi genitori il possibile movente dell’azione omicidi aria.
Si tratta infatti di un profilo dell’indagine che riguarda lo studio della causale del delitto. Causale-movente che “non potendo costituire la base di partenza del processo valutativo” sarà approfondito eventualmente solo dopo che, all’esito del vaglio critico dei rilievi svolti avverso la prima decisione, “la correlazione tra gli altri indizi precedentemente analizzati” consentisse di pervenire, per effetto dell’individuazione di un movente in funzione di collante tra i vari indizi “all’affermazione che il complesso indiziario ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa in ordine al fatto da dimostrare”. (Cfr. Cass. Sez. I sent. n. 14.182 del 30.3.2010 Rv. 216.752 e soprattutto Cass. Sez. Un. Sent. n. 45.276 del 30 ottobre 2003 Rv. 226.094, Imputato Andreotti).
Non è fondato, infine, il rilievo secondo il quale la sentenza avrebbe escluso “senza adeguata motivazione che C.P. abbia avuto accesso anche alla cartella “Militari” per ragioni legate al tempo ridotto di navigazione; ragioni” continua il Procuratore Generale “non supportate da rigorose motivazioni tecniche” (cfr. impugnazione pag. 15).
Ad opinione della Corte il giudice ha esplicato in modo esauriente e convincente i motivi per i quali la consultazione di interesse dell’Accusa con ogni probabilità non si realizzò.
Orbene; in primo luogo il giudice ha precisato che A.S. riprese il lavoro sulla tesi di laurea alle 22.14 e 24 secondi. Pertanto, l’intervallo temporale di 4 minuti e 49 secondi durante il quale potevano essere avvenute consultazioni del computer non più ricostruibili a causa degli impropri accessi effettuati dagli operanti, risultava ragionevolmente ancora più ridotto.
In secondo luogo va tenuto presente che il collegio peritale ha accertato che tutte le immagini di natura pornografica erano collocate in un percorso che risultava di non immediata accessibilità (cfr. sentenza pag. 150 e relaz. peritale Ing. P. e dott. O. pagg. 110/111). Inoltre i periti hanno spiegato anche che, dovendosi scartare l’ipotesi che la vittima già conoscesse il diretto percorso di accesso ai documenti in esame, dato che in quel caso sarebbe risultato non plausibile che il contenuto pornografico della cartella rappresentasse un elemento di novità per C.P., il tempo necessario per accedere ai file di interesse per l’Accusa “si sarebbe ulteriormente incrementato all’atto dell’accesso alle 24 sottocartelle per la relativa visualizzazione delle anteprime di file in esse contenute”.
Infine bisognava tener presente che quando la vittima consultò le tre immagini indicate in perizia, si trovava in un ‘folder’ contenente un sottodirettorio complesso, costituito da 27 cartelle. Ragione per la quale risultava poco probabile che, a fronte di tante cartelle tutte nominate, (cfr. per l’elenco dei nomi delle cartelle, Nota n. 7 a pag. 111 della relaz. peritale cit.) C.P. avesse scelto di accedere ad un ‘folder’ anonimo in termini di semantica in quanto nominato ‘Nuova cartella’ all’interno del quale era contenuta la cartella ‘Militare’ contenente le foto pornografiche.
Dunque le ragioni che rendono assai improbabile la visione delle foto pornografiche sono esposte. Esse giustificano la conclusione alla quale il giudice è pervenuto. Inoltre il Procuratore Generale non contesta la fondatezza degli argomenti esposti in sentenza. Chiede però che vengano disposti approfondimenti istruttori sul computer dell’imputato “sulla base di tecniche più aggiornate, già sperimentate in altri processi” (cfr. impugnazione pag. 15). Richiesta che peraltro è priva di specifici riferimenti alle tecniche ritenute più aggiornate, e per giunta non è stata più coltivata nel corso della discussione e nella formulazione delle richieste finali.
Della presente richiesta istruttoria, quindi, non è il caso di occuparsi.
L’impugnazione della Parte Civile.
Il primo argomento sviluppato dalla Parte Civile si identifica con il fatto che A.S. non aveva alibi nella fascia oraria che inizia alle 9,12.
Rilievo che però, a ben vedere, non contrapponendosi ad una valutazione di segno diverso ad opera del giudice, non integra un motivo di impugnazione. Per giunta è il giudice che per primo individua nella finestra temporale che va dalle 9.12 alle 9.35 quella ragionevolmente compatibile con il complessivo quadro di circostanze già accertate, e come l’unica “dotata di alto grado di credibilità razionale” (cfr sentenza pag. 62).
4. Il supposto alibi dell’orario dell’aggressione 4.1. La fascia oraria di utilizzo del computer Al Punto 4.1. la Parte Civile si duole del fatto che il giudice valorizzò in favore dell’imputato il fatto che A.S. non dichiarò di aver visionato immagini pornografiche dalle 9,35 alle 10,12. Infatti il giudice affermò che quella ‘reticenza’ era incongrua rispetto all’eventuale intenzione dell’imputato di precostituirsi un alibi.
La Parte Civile, però, sottolinea che soltanto l’8 settembre si accertò che alle 9,12 C.P. era certamente ancora in vita dato che disattivò a quell’ora l’allarme in casa. Prima di allora, conclude la Parte Civile, non avrebbe avuto senso precostituirsi un alibi per la prima mattinata del 13 agosto.
A giudizio della Corte il rilievo in esame non influisce sulla tenuta logico-argomentativa delle riflessione svolta dal giudice.
Infatti bisogna rilevare che A.S. è stato interrogato anche il 24 settembre 2007 (cfr. foll. 119 e segg.); dunque 16 giorni dopo l’accertamento dell’orario di disattivazione del sistema di allarme; occasione nella quale egli certamente sapeva che avrebbe avuto convenienza a dimostrare che, quantomeno dalle 9,35 in poi, egli era nella sua abitazione.
Si sostiene poi, che probabilmente A.S. scorse le immagini pornografiche presenti sul suo computer per “allentare lo stress emotivo dopo un evento così drammatico” (cfr. appello pag. 9).
Trattasi però di considerazione di esclusivo contenuto congetturale della quale, pertanto, in questa sede non vi è ragione di occuparsi.
Ancora la Parte Civile afferma che A.S., alla mattina del 14 agosto, dopo una notte trascorsa in Caserma, intuì che gli sarebbe stato utile che gli inquirenti avessero potuto accertare che egli, alla mattina, era al computer e, pur non dichiarando di aver visionato le foto pornografiche, si offrì spontaneamente di consegnare il suo computer agli operanti.
La considerazione, però, trae spunto da riflessioni meramente probabilistiche. Ed invero, che la consegna sia stata spontanea non significa che sia avvenuta per iniziativa dell’imputato. Inoltre la consegna avvenne nel corso della “perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica del 14 agosto” (cfr. verbale di acquisizione a fol. 76).
Dettaglio che rafforza la probabilità che l’apprensione del computer avvenne in un contesto nel quale gli operanti stavano raccogliendo di loro iniziativa le cose pertinenti al reato. Ed allora è evidente che la premessa del ragionamento della Parte Civile è solo probabilistica perché A.S. potrebbe aver consegnato il computer perché gli venne richiesto dagli operanti: quindi le conclusioni che si possono trarre sono opinabili e non forniscono elementi valutativi utili al compito che ci si accinge a svolgere.
Quanto poi al contestato valore attribuito dal giudice al fatto che A.S., solo successivamente alla consegna del computer, chiese di poter riversare sulla sua chiavetta il contenuto della sua tesi di laurea, la Corte sottolinea che in sentenza si espone soltanto che quella condotta appariva in contrasto con l’eventuale intento di precostituirsi un alibi lavorando alla tesi. Infatti se la redazione fosse stata strumentale, A.S., al termine della mattina del 13 agosto, avrebbe avuto modo e tempo per trasferire i dati a cui teneva sulla sua chiavetta. Non rileva il fatto che il difensore della Parte Civile sottolinea che l’uso della chiavetta non rientrava nelle abitudini dell’imputato perché si sta ragionando di una condotta di semplice realizzazione che A.S., se fosse stato spinto da interesse, avrebbe compiuto certamente.
4.2. Il lavoro sulla tesi di laurea.
Le considerazioni che la difesa della Parte Civile racchiude nel Punto 4.2. ricalcano le riflessioni del Procuratore Generale al Punto 3.2. già analizzate nelle pagine che precedono e da intendersi qui richiamate.
Gli argomenti esposti dalla Parte Civile hanno poi un rilievo limitato perché si riferiscono a considerazioni che rivestito scarso peso nella decisione finale del primo giudice.
I periti hanno rilevato che il testo in esame si era accresciuto progressivamente e che “l’introduzione di revisioni specifiche relative in parte ai riferimenti temporali documentali, ed in parte riflessioni in materia distribuita in tutto il corpo del testo sono compatibili con una attività di concreta concentrazione mentale” (cfr. sentenza pag. 43).
Si tratta dunque di valutazioni che i periti offrono al giudizio richiamando i dati obiettivi contenuti nel testo esaminato.
Il giudice si limita solo a constatare che l’omicida che intende precostituirsi un alibi informatico non ha interesse ad effettuare le correzioni, le integrazioni e le cancellature nel testo. Egli, presumibilmente, ha utilità soltanto ad effettuare incrementi del testo perché questi, più direttamente delle correzioni e cancellature, provano il suo impegno lavorativo nella redazione della tesi. (cfr. sentenza pag. 58/9). Ragionamento del giudice che è logico e comprensibile e che la Parte Civile non sottopone a critica.
4.3. Il tempo occorrente per compiere il delitto.
4.4. Tempo necessario per percorrere in bicicletta la distanza tra le due abitazioni.
La Parte Civile ai Punti 4.3. e 4.4. esamina la possibilità o meno per A.S. di compiere l’omicidio di C.P. e di rientrare in casa in bicicletta nel lasso temporale di 23 minuti. Il giudice ha qualificato quell’intervallo temporale in termini di “problematica compatibilità” con il compimento dell’omicidio.
La riflessione è identica a quella prospettata dal Pubblico Ministero al Punto 2.6. della relativa impugnazione.
Non vi sarebbe ragione per ritornare sulla conclusione già raggiunta nelle pagine precedenti se non per sottolineare che il giudice ha mostrato di aver approfondito lo studio del materiale probatorio raccolto dall’Accusa, ed ha raggiunto conclusioni ampiamente argomentate.
Egli, infatti, conscio che la “problematica compatibilità” non giustificava l’esclusione dei sospetti investigativi gravanti sull’imputato, ha continuato a riflette su quella emergente difficoltosa compatibilità oraria ponendola in relazione alle altre attività descritte dall’imputato.
Ha tenuto presente il fatto che A.S. guardò le immagini pornografiche contenute nel computer (cfr. sentenza pag. 50). Ha valutato lo sforzo mnemonico profuso dall’imputato nel ricordare gli orari nei quali egli, provò a mettersi in contatto con C.P. chiamandola dal suoi telefono di casa (cfr. pag. 56). Ha ragionato sul significato da attribuire al mancato inoltro di sms per raggiungere la ragazza (cfr. pag. 56). Ha approfondito la riflessione sulle modalità di incremento del file della tesi di laurea.
Comportamenti che anche alla Corte risultano essere difficilmente compatibili con quelli di chi sta lavorando per costruirsi un alibi (cfr. pag. 57).
Ciò detto, non resta dunque che constatare la sostanziale coincidenza di valutazioni tra il primo giudice e la Parte Civile in ordine al fatto che il ristretto tempo nel quale A.S. avrebbe potuto compiere l’omicidio non costituisce un argomento in grado di indirizzare in un senso o nell’altro la decisione in ordine alla sua responsabilità per il delitto di C.P..
Si tratta quindi di un rilievo difensivo non rilevante.
5.1. La mattina del 13 agosto 2007 con riferimento alle telefonate di A.S..
Ad opinione della Corte la convinzione della Parte Civile secondo cui A.S. avrebbe dovuto spiegare la ragione per la quale, pur non avendo ricevuto risposta al telefono sin dalle 9.45, attese l’ora di pranzo per recarsi nella casa della sua compagna non si fonda su stringente argomentazione logica.
Il parametro della normalità, al pari di quello della razionalità del comportamento umano, è privo di tangibile consistenza e di valenza obiettiva.
Pertanto l’operazione logica mediante la quale si pretende di instaurare una relazione significante ed esplicativa tra un determinato comportamento umana ed un personale parametro assunto come normale conduce a conclusioni opinabili, di natura congetturale, che vanno rigorosamente tenuti separati dal ragionamento giuridico.
A.S., nel corso della mattinata chiamò ripetutamente la propria compagna, comportamento ben compatibile con un possibile stato di iniziale sorpresa e di successiva apprensione. Egli, del resto, per contemperare le esigenze di studio con quella di avere notizie della sua compagna potrebbe aver preferito chiamarla al telefono molto spesso, senza spostarsi da casa. Tale spiegazione è alternativa a quella prospettata dalla Parte Civile, ma come quella ricorre a normali e plausibili canoni di comportamento. Essa però porta a conclusioni antagoniste rispetto a quelle sostenute dalla Parte Civile. Entrambe quindi, fondandosi su elementi non accertati in modo rigoroso non arricchiscono la conoscenza giuridica degli elementi costitutivi del fatto reato del quale ci si occupa.
Per identica ragione non si commenta la doglianza della difesa per il fatto che A.S. non riferì di aver percepito nella telefonata delle 13,27 il suono che indicava l’attivazione della memoria remota del sistema di allarme.
La spiegazione fornita dal giudice su un dettaglio tanto trascurabile è più che adeguata. Non vi è prova che A.S. mente perché è plausibile che, seppure percepì quel suono, non diede alcun peso a quel particolare.
La Difesa lamenta il fatto che A.S. avrebbe dovuto spiegare che cosa voleva comunicare di tanto urgente alla sua compagna quando tra le 10,46 e le 10,48 effettuò 7 chiamate a C.P..
Prima però la difesa avrebbe dovuto esporre le ragioni per le quali riteneva non appagante la spiegazione fornita dai periti.
Si ricorderà che essi hanno affermato che, trattandosi di chiamate concluse “in tempi talmente ridotti da non esaurire neppure il numero di squilli previsti prima che l’operatore abbatta la chiamata stessa inviando il segnale di occupato” era probabile che “alcune delle chiamate riscontrate potrebbero in realtà non essere mai avvenute a causa di una insufficiente copertura di campo da parte della rete radiomobile, pur rimanendo tracciate nei registri delle chiamate in uscita del telefono chiamante” (cfr. relazione periti ing. P. e il dott. O. pag. 70).
La spiegazione, come si vede, è adeguata e plausibile dal punto di vista tecnico.
La difesa non ne sostiene l’infondatezza, e dunque non ha motivo per restare dubbiosa sul significato da attribuire ai ripetuti tentativi di chiamata.
5.2 La telefonata al 118.
Al punto 5.2. la Parte Civile tratta i medesimi rilievi che già il Pubblico Ministero ha riassunto nel punto 2.2.1.; ragione per la quale, per non appesantire la presente ulteriormente l’esposizione, si rimanda il doglianze evidenziandone la irrilevanza.
Ad ogni buon conto, la Corte ha constatato che, quanto alla telefonata al 118, la Parte Civile sostiene di aver individuato in quella conversazione alcuni indicatori fortemente correlabili allo stato di colpevolezza dell’imputato. Elementi che però, continua la Parte Civile, inspiegabilmente sarebbero stati ignorati dal giudice.
La Corte è certa che si tratta di argomenti insussistenti o poco significativi.
Ed invero: si sostiene che A.S. non chiese subito assistenza.
Opinione che però, ad opinione della Corte, non tiene conto del fatto che l’imputato avrebbe potuto recarsi direttamente presso la Stazione di Garlasco denunciando l’accaduto e non chiamare il Servizio del 118 senza per questo apparire non preoccupato per le sorti della sua compagna.
Non solo. Egli esordì dicendo: “Mi serve un’ambulanza in Via G. P. a Garlasco”. Ebbene, se in avvio di telefonata si richiede un’ambulanza è per ottenere assistenza medica.
Si sostiene che A.S. fornì indicazioni poco rilevanti.
Conclusione non condivisibile perché l’imputato fornì l’indirizzo da raggiungere, dichiarò che probabilmente si era compiuto un omicidio e che c’era sangue dappertutto, rispose alle richieste di informazioni avanzategli dall’operatore, e concluse la telefonata una volta avuto ingresso nella caserma dei carabinieri. Iniziativa e comportamento dell’imputato che a giudizio della Corte, non risulta incompatibile con la sua estraneità al delitto.
Non è il caso di approfondire i rilievi collegati alla modulazione della voce dell’imputato ed al fatto che A.S. non avviò la conversazione chiedendo aiuto immediato perché vengono evocati parametri valutativi inaffidabili perché non obiettivi ma frutto dio convinzione personale.
La Difesa della Parte Civile lamenta che il giudice, concludendo nel senso che la circostanza poteva dar luogo soltanto ad un iniziale sospetto investigativo, aveva sottovalutato che A.S. rese versioni non coincidenti riguardo al momento in cui avviò la conversazione con il Servizio del 118.
Ebbene, a giudizio della Corte, il giudice sviluppa apprezzabili e condivisibili passaggi argomentativi per giungere alla conclusione invisa alla Parte Civile; la quale però non illustra in che cosa sarebbe consistito il vizio logico o fattuale nel quale sarebbe incorsa la prima decisione.
Il giudice ha affermato che bisognava tenere presente che la telefonata si collocò nel tragitto di 600 metri percorso in macchina che separa la casa dei P. dalla Caserma dei Carabinieri.
A.S., continua il giudice, dichiarò sempre di aver compiuto la telefonata al 118, e sempre sostenne di averla terminata dentro la caserma, circostanze entrambe verificate come vere.
Dunque, conclude la sentenza, lo slittamento in avanti di circa 60/120 secondi dell’avvio della comunicazione non provavano la falsità del fatto storico narrato (cfr. sentenza pag. 31). A meno che, sottolinea il giudice, non si ricorra a valutazioni di tipo abduttivo o di retroduzione (cfr. sentenza pag. 32) che presentano il limite di condurre a conclusioni prive di appagante valenza dimostrativa.
Nemmeno la Parte Civile individua fratture logiche nel ragionamento sviluppato nella sentenza. Ragionamento che peraltro la Corte condivide perché la non perfetta sovrapponibilità tra le varie dichiarazioni rese da A.S. riguarda solo un trascurabile dettaglio relativo alla tempistica della telefonata durata in tutto poco più di un minuto.
La Parte Civile sostiene che A.S. ha mentito, che il giudice non aveva spiegato perché lo ha ritenuto credibile, e che la divergente dichiarazione integra un indizio grave.
Essa però non spiega se e dove si annidi il vizio logico argomentativo della sentenza che qualifica la divergenza dichiarativa in esame un dettaglio spiegabile alla luce delle concitate fasi vissute da A.S. subito dopo il rinvenimento del corpo di C.P..
Il giudice opportunamente non si interroga se A.S. meriti o meno di essere creduto perché tale valutazione deve riguardare il complessivo apporto ricostruttivo fornito.
Nella sentenza, più correttamente, il giudice si interroga sul rilievo della contraddizione, senza perdere di vista il complessivo apporto ricostruttivo che l’imputato ha offerto alle indagini.
5.3. Descrizione della visione del corpo di C.P..
Al Punto 5.3. la Parte Civile ha affermato che non convinceva la spiegazione di A.S. secondo cui egli, descrivendo l’immagine di C.P. riversa sulle scale del vano cantina, aveva riferito particolari rielaborati dalla propria mente in base a precedenti ricordi.
Dunque, lo specifico scrutinio di competenza della Corte deve riguardare la persuasività o meno delle conclusioni adottate dal giudice.
Così delimitato il motivo di impugnazione, la Corte intende affermare che, come già esplicato in replica alle identiche perplessità del P.M., (cfr. commento del Punto 2.2.1.1. dell’appello del P.M.) il giudice, con convincente argomentazione, ha illustrato lo specifico contesto nel quale quella spiegazione maturò.
Essa integrò l’ultimo tratto di un ragionamento interiore che A.S. effettuò, a ciò indotto dalla falsa rappresentazione di circostanze di fatto (la luce spenta del vano della scala della cantina) che invece, nella forma corretta, (luce accesa) era già nella disponibilità dell’Accusa, che però lo incalzò con richieste di chiarimento.
E l’imputato, che non aveva prestato attenzione al fatto che la luce del vano scala era accesa, non sapendosi spiegare altrimenti il ricordo vivo che aveva di alcuni dettagli della scena, si espresse nei termini che la Parte Civile non comprende; ma che il giudice ha spiegato nella genesi e nello sviluppo in termini chiari e che la Corte condivide.
Il giudice spiega in modo sensato le imprecisioni nelle quali è incorso A.S. ricordando che si doveva tenere conto del fatto che l’imputato aveva riferito di aver avuto una visione fugace del corpo e delle condizioni della propria ragazza, per poi fuggire in preda alla paura. (cfr. Sentenza pag. 73) Di talché quelle imprecisioni, ad opinione della Corte, non integrano aspetti critici delle dichiarazioni dell’imputato, ma piuttosto dettagli che osservati con un rapido sguardo distorto dall’emozione, sono risultati a volte non precisi.
La Parte Civile si duole del fatto che A.S. non riferì della scia ematica che copriva la parte intermedia e terminale della scala; che parlò del viso bianco di C.P. mentre il volto era coperto dal sangue e dai capelli; che A.S. prima affermò che il capo era rivolto verso terra, e poi che era girato verso il muro; che egli fu impreciso riguardo alla posizione delle gambe della vittima descritte come leggermente allargate.
Il giudice (cfr. sentenza pag. 73 e 74) con riguardo agli aspetti marginali della ricostruzione dell’imputato ha affermato che era possibile giungere a soluzioni altamente opinabili ed in contrasto tra loro.
Infatti “il racconto può essere letto come poco credibile in quanto vi sarebbe una innaturale precisione nella descrizione di alcuni dettagli (come argomenta il Pubblico Ministero) e, all’esatto opposto, poco credibile per alcune palesate inesattezze nei ricordi; altri potrebbero invece scorgere in questa incertezza di fondo il sintomo di una situazione eccezionale realmente vissuta”.
La riflessione del giudice è fondata.
La memorizzazione della scena che si rappresenta ai nostri occhi a volte è insicura sui dettagli ai quali non si conferisce grande rilievo. E la scelta sulla rilevanza o meno del dettaglio da osservare è, come è noto, esclusivamente soggettiva. Meglio dunque formulare il giudizio sulla verosimiglianza o meno dell’apporto ricostruttivo della dichiarazione con riferimento agli aspetti rilevanti e qualificanti, e non ai dettagli che maggiormente possono evocare nel dichiarante apprezzabili suggestioni emotive.
Il rilievo della Parte Civile, che si mostra perplessa per il fatto che l’imputato non aveva fatto menzione del sangue sul lato destro del viso della ragazza è già stato rappresentato al primo giudice, il quale, con precisa e condivisibili argomentazione, non sottoposta a critica nell’atto d appello, ha argomentato nei termini che si sintetizzano come segue.
L’ipotesi della Parte Civile secondo cui tale imprecisione rispetto alla posizione finale della vittima provava che A.S. aveva visto il corpo della ragazza prima che giungesse al termine della scala era “astrattamente plausibile” ma collideva “con la circostanza per cui A.S. dichiarava di aver visto il corpo di C.P. verso la fine della scala e, coerentemente con tale posizione, di essere sceso di 1/2 gradini per poterla vedere” (cfr. sentenza pag. 73).
A giudizio della Corte, la Parte Civile replica con una notazione poco convincente.
Essa sottolinea che il capo della ragazza era in corrispondenza del nono gradino, e che quindi A.S. aveva certamente visto la scena del delitto in un momento anteriore sol perché aveva dichiarato che il corpo della sua compagna si trovava “all’incirca nella parte finale della scala che si presenta rettilinea”; e dunque nel tratto di scala che corrisponde ai gradini dal decimo al quattordicesimo.(cfr. impugnazione pag. 55) La Corte invita la Parte Civile a considerare il fatto che l’imputato ha dichiarato più volte di aver avuto una fugace visione della salma della sua compagna, perché subito scappò via sconvolto.
Tale rappresentazione di sé si armonizza con più di una circostanza di fatto provata in giudizio. Si ricordino ad esempio il visibile stato di apprensione che A.S. mostrò di avere agli operanti; il fatto che all’arrivo dell’ambulanza si provvide a misurare la pressione sanguigna dell’imputato; il fatto che quest’ultimo si tenne ben lontano dal ritornare nell’abitazione dei P., rimanendo a camminare nervosamente sul ciglio del marciapiede per tutta la durata del sopralluogo delle Forze dell’Ordine prima e del personale sanitario poi.
Pertanto, ad opinione della Corte, si giustifica ampiamente il fatto che in quel contesto A.S. possa aver memorizzato la posizione del capo della sua compagna come collocato uno o due gradini più in basso.
Nella sostanza A.S. è stato autore di una lieve imprecisione.
Ha buone ragioni il primo giudice a tenere presente che solo un osservatore tranquillo e distaccato avrebbe potuto mostrare una maggiore cura nella memorizzazione dei dettagli della scena del delitto.
La stessa spiegazione vale anche a giustificare il mancato ricordo che la luce del vano scala, verosimilmente, era accesa. Dettaglio in ordine al quale il giudice opportunamente nota che, in un’ottica falsamente giustificativa, A.S. avrebbe avuto interesse a riferire che la luce era accesa e così giustificare la chiara visione del corpo della ragazza (cfr. sentenza pag. 74) 5.4. Contraddizioni relative alla porta a libro-luce scala-discesa sui gradini.
Al Punto 5.4. la Parte Civile mostra sorpresa per il fatto che A.S. non descrisse gli imbrattamenti ematici presenti sul battente della porta a soffietto.
Facile replicare che non risulta che gli sia stata formulata una specifica domanda al riguardo. Dunque è ben plausibile che A.S. non mise in conto che gli inquirenti nutrissero interesse per quel dettaglio; o anche che egli, nella concitazione della situazione fortemente caratterizzata dalla presenza di sangue sul pavimento ed intorno al corpo della sua compagna – aspetto che probabilmente incise non poco sulle sue capacità di osservazione e memorizzazione – non dedicò attenzione all’altro sangue presente anche sulla porta a soffietto.
La Parte Civile afferma che A.S. falsamente aveva dichiarato che la porta era chiusa e che l’aveva aperta perché temeva di aver lasciato impronte compromettenti. Nella realtà, continua la Parte Civile, il mancato rinvenimento di impronte provava che l’assassino aveva lasciato la porta aperta.
A giudizio della Corte il rilievo si fonda su un presupposto traballante.
Per un verso la difesa è convinta della falsità delle dichiarazioni di A.S. per essere incorso nella errata rappresentazione di alcuni dettagli della scena del delitto. Al tempo stesso sostiene che A.S. dichiarò che aveva aperto la porta perché non ricordava esattamente come aveva operato quando poteva aver gettato il corpo della ragazza lungo le scale della cantina.
Dunque A.S. è falso perché descrive in modo errato alcuni dettagli perché li ha visti in un momento diverso da quello riferito. Quindi, fa intendere la Parte Civile, l’autore del delitto ricorda bene tutto quanto, ma per far apparire una realtà diversa da quella che ha vissuto, incorre in errori. Subito dopo egli è responsabile nonostante che non ricordi se la porta era aperta o chiusa. Sembra quasi che l’imputato non abbia scampo. E’ responsabile perché ricorda tutto quanto bene, ma alcune volte deve lavorare di fantasia. Però è responsabile anche se non ricorda se aveva aperto o meno la porta del vano scala.
Il medesimo limite caratterizza, ad opinione della Corte, anche il particolare relativo al numero di gradini che A.S. aveva sceso.
Egli il 13 agosto nel verbale di sommarie informazioni che ha preso avvio alle 23,45 dichiara “sono sceso di un gradino ed inchinandomi in avanti a sinistra ho visto il corpo di C.P.”.
Il 17 agosto afferma:” ho sceso due gradini circa; mi sono inclinato con il busto leggermente in avanti, e guardando verso sinistra le scale ho visto il corpo di C.P.”.
Il 22 agosto afferma: “Ho fatto due gradini e girando la testa ho visto il corpo.” Ed allora, pur nella non totale sovrapponibilità tra le tre dichiarazioni, ciò che rileva è che A.S. ha costantemente affermato che scese alcuni gradini, forse uno o forse due, e sempre ha aggiunto di essersi spostato rispetto alla postura eretta per poter scorgere il corpo di C.P..
Ed allora, dal momento che più elementi testimoniali accreditano lo stato di comprensibile apprensione che A.S. stava vivendo, il numero esatto di gradini impegnati, o il fatto che egli si sia sporto o meno e con quale intensità non possono certo integrare gli aspetti dichiarativi capaci di evidenziare con apprezzabile certezza che A.S. ha mentito.
5.5. Le omissioni nei racconti di A.S..
Anche le ‘omissioni’ che la Parte Civile attribuisce all’imputato e riassume al Punto 5.5. dell’atto di impugnazione si rivelano di rilievo modesto all’esito dello scrutinio in corso.
La difesa si sorprende del fatto che A.S. omise di parlare della grossa macchia di sangue posta innanzi alla porta a libro della cantina.
Va rilevato però che subito prima l’imputato aveva dichiarato che, percorsi alcuni passi nella casa, aveva guardato in terra notando delle macchie di sangue, e quindi, “spaventato” si portò verso la saletta “vedendo che C.P. non rispondeva alle mie chiamate”.
Egli quindi si rappresenta in una situazione di panico che può aver ridotto la sua capacità di memorizzare la presenza della grossa macchia di sangue innanzi alla porta a soffietto. Anche perché, come è evidente, la percezione di altro sangue, presumibilmente, rafforzava in lui lo stato di smarrimento.
Del resto, in linea con la rappresentazione ora descritta, l’imputato, avviandosi al termine delle sue dichiarazioni del 13 agosto ore 23,45, una volta visionate le tragiche foto scattate durante il sopralluogo, afferma che “L’unico sangue che ho visto, oltre a quello presente sui gradini della scala che porta alla cantina è quello presente nel salone, all’altezza delle scale che portano al piano superiore”.
Egli quindi, una volta vista la grossa macchia alla base della scala che porta al piano ed il sangue sul pavimento nel salone, a mano a mano che cresceva il lui lo stato di apprensione che la visione del sangue gli comunicava, potrebbe aver memorizzato con maggiore approssimazione la presenza dell’ulteriore sangue.
Si tratta di una spiegazione che non trova ostacolo nelle circostanze di fatto acquisite agli atti e che rende evidente l’infruttuosità della lettura degli atti in chiave abduttiva.
Partendo infatti ‘dall’effetto’, che nel caso in esame è costituito dalla mancata visione della chiazza di sangue innanzi alla porta a soffietto, non è possibile individuare l’unica causa in grado di produrre l’effetto noto.
Tale percorso argomentativo porta solo all’individuazione della possibile causa generatrice. Ma resta pur sempre da provare quale sia, tra le probabili cause, quella caratterizzata da “alto grado di credibilità razionale” (cfr. Sez. Un. cit. 10.7.2002 imp. Franzese).
Pertanto, l’ipotesi avanzata dalla Parte Civile non assurge al rango di elemento indiziario della falsità della dichiarazione dell’imputato perché non si fonda su dati certi.
Non rileva ai fini della decisione anche il rilievo che la Parte Civile attribuisce all’omessa dichiarazione dell’imputato di aver saputo dell’inserimento nel proprio computer della chiavetta della vittima.
Anche perché C.P. adoperò il computer quando l’imputato si allontanò per raggiungere la sua abitazione.
Sull’erroneità della convinzione della Parte Civile secondo la quale A.S. avrebbe dovuto dichiarare che il 13 mattina visionò le foto pornografiche presenti nel suo computer conviene rimandare a quanto sagacemente ha osservato il giudice riguardo al fatto che proprio quella omessa indicazione provava che A.S. non aveva lavorato all’organizzazione di un alibi. (cfr. sentenza pag. 52) .
Quanto poi alle considerazioni che riguardano gli aspetti dell’attendibilità delle deposizioni testimoniali relative alla bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della villa dei P., ed alla disponibilità o meno in capo a A.S. di una bicicletta nera da donna, si rinvia al commento già svolto in relazione alle analoghe considerazioni del Pubblico Ministero e dalla stessa Parte Civile a sostegno delle richieste di rinnovazione istruttoria.
Infine, è ferma convinzione della Corte che della doglianza relativa al contenuto dell’ordinanza del 17 novembre 2009 in relazione ai limiti di utilizzabilità di alcune conversazioni intercettate non è il caso di occuparsi in questa sede perché la Parte Civile non ha evidenziato il rilievo di quella decisione sugli argomenti che hanno portato all’assoluzione dell’imputato.
6. La valutazione degli indizi scientifici.
6.1. L’erogatore del sapone liquido.
Al Punto 6.1. la difesa della Parte Civile si duole che alle tracce rinvenute sull’erogatore del sapone sia stato negato il rilievo di indizio grave, pur trattandosi di un oggetto collocato proprio ove certamente l’omicida sostò con le scarpe imbrattate di sangue.
Anche il presente motivo di impugnazione risulta infondato.
Il giudice ha spiegato in modo convincente le ragioni per le quali sul dispensatore sono state rinvenute tracce genetiche ed impronte digitali non sufficienti a collocare con probabilità A.S. sulla scena del delitto.
Non è certo possibile sintetizzare in una battuta l’articolato ed istruttivo contraddittorio che si è instaurato al riguardo tra i consulenti di parte ed i periti.
Contraddittorio peraltro già sufficientemente esaminato dalla Corte a commento delle analoghe perplessità mostrate dal Pubblico Ministero al Punto 2.4.2.
Peraltro, onde rilevare l’evidente limite insito nell’affermazione con la quale la Parte Civile inaugura la sezione della sua impugnazione dedicata alla ‘Valutazione degli indizi scientifici’, la Corte deve ricordare che il dispenser mostrò la presenza di un’impronta papillare dell’imputato; e soltanto su altra parte dell’oggetto venne effettuato un tampone che conteneva un profilo genetico compatibile con quello della vittima.
Profilo che, per conclusione del consulente del P.M. e dei periti, non proveniva da sangue.
Ragione per la quale – si ricorderà al riguardo il sagace commento del perito dott. R. (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 35/37) in ordine al carattere fantasioso dell’ipotesi secondo la quale l’autore del delitto, lavando l’oggetto per pulirlo dalle tracce di sangue poteva riuscire a non coinvolgere nel lavaggio anche il DNA della vittima- non ha alcun senso ipotizzare che A.S. avesse potuto entrare anche solo in contatto con il dispenser con le mani sporche di materiale biologico della vittima.
Di talché era di gran lunga più sensato ritenere che l’impronta digitale e il DNA della vittima si depositarono sul dispensatore in momenti diversi.
Rappresentazione che, ovviamente, posta in relazione al fatto che il dispensatore di sapone rappresenta un oggetto di frequente uso ad opera delle persone che ebbero accesso alla casa – e A.S. fu certamente tra questi, soprattutto nei giorni precedenti alla morte di C.P. – azzera la gravità indiziante collegato alla presenza dell’impronta dell’imputato.
La azzera perché è stato evidenziato quanto sia fantasiosa l’ipotesi del deposito di quell’impronta in un contesto temporale (mani imbrattate di sostanza biologica della vittima che toccano il dispenser) compatibile con la contemporanea consumazione del delitto.
6.1.2. L’utilizzo del bagno da parte dell’assassino La difesa della Parte Civile al Punto 6.1.2. si mostra convinta che l’autore del delitto entrò in contatto con l’erogatore del sapone con le mani sporche del materiale organico della vittima, preoccupandosi poi di sciacquare tutto quanto.
Ma la Parte Civile avrebbe prima dovuto esporre le ragioni per le quali, a suo giudizio, erano infondate le persuasive considerazioni di segno contrario svolte dai periti e valorizzate dal giudice di primo grado. Esse, si ricorderà, esclusero la plausibilità di un’operazione di lavaggio del dispensatore che non avesse coinvolto anche il DNA della vittima.
6.1.3. Le impronte digitali soltanto di A.S. sul reperto in oggetto.
L’aspetto centrale del rilievo svolto dalla Parte Civile è rappresentato dal fatto che, non essendo state rinvenute impronte digitali della vittima, si doveva ritenere che il suo DNA si fosse depositato sul dispensatore non per contatto, ma per trasmissione ‘mediata’.
Condizione che, conclude la Parte Civile, rafforza l’ipotesi che è stato A.S. a trasportare il DNA.
Il ragionamento, a giudizio della Corte non regge per due ordini di ragioni.
In primo luogo perché, come già si è avuto modo di ricordare in altro punto della motivazione, non tutti i contatti rilasciano impronte digitali; ed a maggior ragione non sempre ne rilasciano di identificabili. Dunque non può essere accantonata l’ipotesi che sia stata C.P., residente nella casa ed abituale utente dell’oggetto, a rilasciare il suo DNA senza dover imprimere necessariamente le sue impronte digitali in modo da consentirne la identificazione.
In secondo luogo, se fosse stato A.S. a trasportare il DNA della vittima, necessariamente doveva rinvenirsene in corrispondenza del punto ove è stata trovata la sua impronta. Ed invece il DNA attribuito alla vittima è solo quello depositato in zone diverse del reperto.
Certo, si potrebbe replicare che il fatto che non sempre il contatto con un oggetto comporta il rilascio di impronte valga anche per A.S..
Si potrebbe sostenere, cioè, che anche A.S. potrebbe aver rilasciato l’impronta e, prima o dopo, toccando le restanti parti del dispenser con le mani sporche e, senza rilasciare le sue impronte, diede luogo al deposito ‘per trasporto’ del DNA di C.P..
Anche tale evenienza, sostiene la Corte, è altamente improbabile perché, in tale caso, se si ipotizza che A.S. ha le mani sporche del DNA della vittima, egli deve necessariamente depositarlo anche nel punto ove rilascia l’impronta. E ciò non è provato che sia avvenuto.
Anche il fatto che non è stato rinvenuto il DNA dell’imputato – a dire il vero è stato rinvenuto DNA di provenienza maschile con riferimento al quale, però, non è stato possibile giungere ad un’appagante caratterizzazione; ciò che però non ha impedito ai periti di affermare che “qualunque soggetto di sesso maschile è un potenziale contributore: dall’imputato ad un componente maschile della famiglia P.. cfr. relaz. periti B.-R.-V. pag. 101 – non rappresenta la prova che il portasapone venne necessariamente lA. dopo la consumazione dell’omicidio.
Anche un lavaggio del portasapone successivo al deposito dell’impronta di A.S., ma anteriore alla mattina del 13 agosto può aver inciso sulla conservazione del DNA presente sull’oggetto rimuovendo la gran parte delle tracce.
Ed il lavaggio di un oggetto presente in bagno è un’evenienza assolutamente normale che si realizza quotidianamente e che azzera la possibilità di instaurare legami significanti tra la non identificazione del DNA di A.S. sul portasapone e l’ipotesi formulata dall’Accusa.
Insomma, nulla può fare escludere che, in un momento diverso da quello del rilascio dell’impronta si sia realizzato il deposito del DNA della vittima. Infatti, come ha chiarito l’indagine, le tracce biologiche accertano il contatto diretto o mediato tra un soggetto ed il dispensatore; ma nulla possono chiarire in ordine al momento in cui si è realizzato il contatto.
Sono dunque evidenti le ragioni per le quali, nelle specifiche circostanze accertate dai consulenti e dai periti, non ha pregio scientifico l’affermazione della Parte Civile secondo cui, in mancanza di impronte della vittima, la spiegazione di gran lunga più accreditata è che a trasportare il DNA della vittima sia stato il titolare di un’impronta che è stato possibile identificare.
E prima ancora, nulla autorizza a ritenere che il deposito del DNA della vittima sia avvenuto in occasione della consumazione dell’omicidio 6.1.4. L’asserita assenza di sangue sul reperto.
Per concentrare la verifica di competenza della Corte sulle argomentazioni rilevanti ai fini della decisione occorre effettuare alcune premesse.
Se fosse provata la provenienza da sangue del DNA della vittima depositata sul portasapone, la circostanza indiziante costituita dall’impronta digitale di A.S. si arricchirebbe di significato. Pur se doverosamente va tenuto presente che anche l’accertata provenienza da sangue del DNA non conferirebbe da sola alla circostanza indiziante il carattere della gravità o della precisione atteso che, come è già stato sottolineato, nulla è possibile chiarire con riferimento alla contestualità o meno tra il momento del deposito dell’impronta digitale di A.S. e il momento del deposito del DNA di C.P.. Resterebbe pur sempre plausibile e non falsificabile attraverso le prove esperibili, uno scenario nel quale sul portasapone già segnato prima della mattina del 13 agosto dall’impronta di A.S., frequentatore della casa, l’assassino abbia trasportato successivamente sulle restanti pareti dell’oggetto le tracce biologiche provenienti dal sangue della vittima; e senza lasciare a sua volta le sue impronte digitali.
Ad ogni buon conto, risulta chiaramente che il grado di incidenza sulla decisione, e dunque di rilevanza dei motivi di impugnazione, è direttamente collegato alla loro capacità di evidenziare che gli approfondimenti tecnici messi a disposizione dai consulenti e dai periti avrebbero dovuto concludere con apprezzabile grado di probabilità nel senso che il DNA della vittima derivava da sangue.
Derivazione da sangue che, come si ricorderà, i periti non hanno potuto accertare visto l’esito negativo dell’esame immunocromatografico; ma che non hanno escluso. (cfr. relaz. B.-R..V. pag. 102 e relazione cit. pag. 103).
La Parte Civile pone in evidenza che (cfr. impugnazione pag. 79) nelle avvertenze che accompagnano il kit adottato dai periti per accertare la provenienza ematica della traccia del DNA vengono segnalati “falsi risultati negativi in presenza di composti chimici simili al SDS”.
L’argomento, a giudizio della Corte, non merita di essere approfondito perché il perito (cfr. trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 44/46) aveva chiarito che la SDS è una sostanza che è presente nei detergenti impiegati nei laboratori ed utilizzati nelle fasi di estrazione del DNA per sfruttare la loro proprietà di sciogliere il grasso delle membrane cellulari. La SDS, però, non viene adoperata nei saponi non destinati a quell’uso.
Per giunta, a pag. 108 della sentenza, il giudice riferisce di aver analizzato il reperto ancora in sequestro, accertando che tra gli ingredienti del sapone elencati sull’etichetta del dispensatore non è presente il componente ora indicato.
Ebbene, la Parte Civile non contesta la corrispondenza al vero della circostanza richiamata dal giudice; e ciò basta per concludere nel senso dell’infondatezza del motivo in esame.
Infatti se il sapone del dispensatore non contiene il detergente SDS, non vi è il rischio che l’esame dei periti possa aver escluso falsamente la provenienza della traccia di DNA da sangue umano.
Non è rilevante l’argomento secondo cui i consulenti tecnici del Pubblico Ministero in realtà non avevano registrato un risultato negativo al combur test effettuato a campione sul reperto del quale si tratta. Essi, infatti, continua la difesa della Parte Civile, operarono in modo diverso (cfr. pag. 75 della relazione RIS del 17 dicembre 2009 ed impugnazione pag. 80). Il consulente del Pubblico Ministero prima ispezionò con lo stereomicroscopio il reperto in esame, e quindi provvide ad esaminare con il combur test tutte le microtracce di dubbia natura che aveva rinvenuto. Quell’analisi fornì esito negativo.
Orbene, la Corte deve rilevare al riguardo che è soltanto teorica la possibilità che una microtraccia di sangue, per quanto piccola, possa essere sfuggita all’attento esame del reperto compiuto con lo stereomicroscopio ad opera dell’osservatore professionista che, per giunta, sta indirizzando la sua ricerca prevalentemente al rinvenimento di tracce ematiche. Ragione per la quale il rilievo della Parte Civile si manifesta privo di connotati di concretezza. Si tenga presente anche il fatto che non vi è apprezzabile differenza tra l’esame a campione sulla superficie del reperto e l’esame delle tracce di dubbia natura rilevate a seguito dell’osservazione con lo stereomicroscopio. Se non nel fatto che l’esame a campione si caratterizza per prelievi localizzati e scelti a caso, mentre la precedente osservazione al microscopio consente il prelievo anch’esso localizzato, ma mirato a prelevare la microtraccia già avvistata.
Ad ogni modo, alla luce di quanto esposto in premessa, ciò che rileva è che nessuna analisi ha rilevato la presenza di sangue sul dispensatore.
Di nessun rilievo risultano gli argomenti sviluppati con riferimento alla natura mista o complessa delle tracce biologiche che è stato possibile esaminare, dal momento che esse, non in grado come sono di rivelare la loro provenienza biologica, non contribuiscono a chiarire se A.S., frequentatore della casa nei giorni precedenti al delitto, toccò o meno il portasapone in un contesto violento quale quello che ha contraddistinto l’atroce delitto del quale si sta trattando.
Ugualmente non fornita di prova è l’ipotesi secondo la quale “A.S., con le mani insanguinate toccava il portasapone e nell’operazione di lavaggio lasciava tracce di DNA della vittima”.
In primo luogo, quanto all’estrema improbabilità di riuscire a rimuovere con il lavaggio tutto il sangue della vittima preservando il suo DNA, si rimanda all’efficace chiarimento reso a tale proposito dal dott. R. (trascr. ud. 10 novembre 2009 pagg. 35/37); dichiarazione già citata in altro punto della presente motivazione – da intendersi qui richiamata – a commento dell’infondatezza di analogo motivo di impugnazione svolto dal Pubblico Ministero al Punto 2.4.2.
A tale impossibilità pratica si aggiungono altri ostacoli non superati e non superabili.
Non è possibile accertare il momento in cui si realizzò il deposito del DNA appartenente alla vittima, che peraltro abitava nella casa.
Ragione per la quale risulta doveroso concludere nel senso che l’ipotesi dell’Accusa va accantonata perché non è stato provato in giudizio che il DNA venne depositato al momento del delitto.
E poi, ricordando l’insussistenza dell’equazione contatto/rilascio di impronta digitale identificabile, risulta con chiarezza che, anche nel caso in cui la provenienza da sangue del DNA della vittima fosse stata provata, l’ipotesi del deposito contestuale all’omicidio ad opera di A.S. si rivelerebbe soltanto possibile e non probabile. Perché resterebbe pur sempre da dimostrare che il trasportare del DNA sia stato A.S., anch’egli frequentatore della casa e titolare di un’impronta digitale impressa in un punto ove non è stato rinvenuto DNA della vittima. Impronta che, per giunta, è stata depositata in un momento che non è possibile accertare.
Quanto poi al miscelatore ed allo scarico del lavandino, il fatto che i risultati dei test generici per la ricerca del sangue effettuati dal RIS abbiano “in ambedue i casi mostrato una chiara reazione positiva per la presenza di sangue” (cfr. impugnazione pag. 82) – rectius n.d.e. esito 2dubbio e negativo” relativamente alla traccia all’interno dello scarico del lavandino, ed esito “dubbio” in relazione al tampone effettuato sulla manopola del miscelatore; cfr. Relaz. RIS cit. pag. 73 – è affermazione infondata ed irrilevante.
Essa infatti è destituita di valore scientifico perché il combur test – come oramai anche il distratto lettore degli atti ha imparato – va utilizzato solo per avviare la ricerca del sangue.
Inoltre essa si palesa non influente ai fini della presente indagine perché manca la prova dell’esistenza di un sostenibile argomento in grado di collegare le tracce di natura dubbia all’esame del combur test, con l’impronta di A.S. rilasciata in un momento che non è possibile accertare.
E poi, atteso che non è stata dimostrata la provenienza da sangue del profilo del DNA della vittima, è destituita di fondamento la convinzione della difesa della Parte Civile secondo cui le “analisi del DNA (Rif. Relaz. RIS del 15/16 novembre 2007 pag. 145) sono di fatto in accordo con la presenza seppur minima ed occulta di sangue sui medesimi”. (cfr. impugnazione pag. 82) Infine che il RIS abbia effettuato gli esami tre settimane dopo l’omicidio ed i periti solo 2 anni dopo è rilievo assolutamente ininfluente perché le conclusioni dei periti ricalcano gli esiti delle analisi disposte dal Pubblico Ministero. Infatti, tanto i periti quanto i consulenti dell’Accusa – questi ultimi già impegnati nella specifica ricerca tre settimane dopo l’omicidio – non hanno conseguito la prova della provenienza da sangue umano della traccia di DNA in esame.
In conclusione, quindi, anche all’esito dello scrutinio sollecitato dalla Parte Civile, l’indizio rappresentato dall’impronta digitale di A.S. sul dispensatore del sapone si conferma assolutamente non grave perché, per quanto sopra accertato, esso è fornito di bassa intrinseca valenza indicativa della responsabilità di A.S. in quanto non contribuisce a collocarlo sulla scena del delitto.
Troppe sono infatti le fondate obiezioni che si contrappongono all’ipotesi dell’Accusa, sostenuta anche dalla Parte Civile che opina, ma non dimostra, che A.S. con le mani imbrattate del sangue della vittima lasciò la sua impronta sul dispensatore di sapone.
6.2. I pedali della bicicletta.
L’ipotesi formulata dall’Accusa, in estrema sintesi, è la seguente: A.S. può essersi imbrattato le scarpe del sangue della vittima, che poi ha trasferito sui pedali della bicicletta con la quale si era portato a casa di C.P. e con la quale si è allontanato dopo aver consumato l’omicidio. Gli esiti scientifici degli esami effettuati sulla superficie esterna e nella struttura interna dei pedali della bicicletta dell’imputato, continua la Parte Civile, se correttamente intesi, avvalorano la verosimiglianza di tale prospettazione. (cfr. impugnazione pag. 84) La Corte, approfondendo l’esame della fondatezza o meno degli argomenti che il primo giudice ha esposto al riguardo (cfr. supra Punti 1.6. ed 1.7.) alla luce dei motivi di impugnazione sviluppati dall’Accusa (cfr. supra Punto 2.4.1.), ha conseguito il convincimento che la derivazione da sangue del DNA rinvenuto sulla superficie dei pedali è affermazione non solo non scientifica, atteso l’esito negativo dell’esame specifico per la individuazione dell’emoglobina umana, ma che non è nemmeno sussumibili tra quelle fornite di “alta o elevata credibilità razionale” perché le “spiegazioni diverse” (saliva, epitelio, starnuto) risultano tutt’altro che “irrilevanti”.
Quanto poi alle altre micro tracce rinvenute all’interno dei pedali, le stesse non hanno presentato profili di DNA identificabili. Quindi non è possibile avviare l’indagine per accertare se essi provengano o meno dalla vittima. Inoltre delle microtracce non è stato possibile accertare alcunché riguardo alla loro provenienza. Ragione per la quale l’unica circostanza accertata al termine del vaglio di competenza della Corte è che sui pedali della bicicletta è stato rinvenuto il profilo del DNA della vittima di non determinabile provenienza biologica e di improbabile origine ematica. Di talché, allo stato, la Corte ha confermato il giudizio di non gravità dell’indizio costituito dalla presenza del DNA della vittima, attesa la sua contenutissima capacità di confermare l’ipotesi che l’Accusa ha inteso sottoporre alla validazione del giudizio.
A questo punto, forti di tali richiami, l’esame delle argomentazioni svolte dalla Parte Civile se ne gioverà per quanto concerne la valutazione relativa alla loro rilevanza e fondatezza.
In esordio, la Parte Civile (cfr. Punto 6.2.) lamenta il fatto che il giudice a pag. 126 aveva inserito tra le possibili provenienze del DNA della vittima anche la saliva, nonostante che i periti si erano riferiti a provenienze da materiale solido.
Ebbene, il rilievo è errato perché i periti non hanno mai escluso la saliva tra le plausibili provenienze del Dna; aspetto che la Corte ha già menzionato commentando il motivo di impugnazione articolato dal Pubblico Ministero al Punto 2.4.1.; cfr. supra pagg. 181 e segg.).
Si diceva che i periti hanno contemplato anche la saliva tra le sostanze in grado di lasciare l’impronta genetica in esame. Infatti il dott. R. ha posto in luce che “in alternativa al sangue si poteva trattare di qualcosa che non era apprezzabile ad occhio nudo; quindi un liquido biologico incolore come ad esempio la saliva” (cfr. trascr. ud. 4 novembre 2009 pag. 184).
Anche l’esito negativo della prova all’amilasi non escludeva la possibile provenienza da saliva, perché l’esame venne condotto dopo che il reperto era stato abbondantemente ‘spazzolato’; metodo di raccolta del materiale biologico assai radicale, in grado di non tralasciare materiale sufficiente per dar luogo alla reazione del test dell’amilasi.
Inoltre la concentrazione del DNA presente nella saliva, pur dovendosi tener conto delle variabili fisiologiche, “è dell’ordine di grandezza di quello che c’è nel sangue” (cfr. trascr. ud. 4.11. pag. 167). Quindi così come non vi è ‘contraddizione’ fisiologica tra il quantitativo di DNA rinvenuto e la provenienza da sangue, allo stesso modo non vi è incompatibilità con una possibile derivazione da saliva.
Il perito, infine, sempre per sostenere la plausibile provenienza salivare del DNA ha ricordato l’esito di studi sperimentali che “avevano evidenziato che era possibile talora riscontrate profili di DNA anche completi ad oltre 50 cm. dal punto in cui si trovava la persona che aveva tossito”. (cfr. trascr. cit. pag. 169) Dunque il motivo in esame si rivela non influente – oltre che infondato – perché non restringe la gamma delle possibili provenienze del DNA rinvenuto.
6.2.1. La natura del DNA in reperto.
La Parte Civile non esplicita le ragioni per le quali l’ipotetica derivazione da epidermide del DNA potrebbe porsi in armonia con le circostanze relative al delitto. E poi, restando pur sempre sul tappeto plurime possibili provenienze della traccia in esame (saliva, muco, epidermide) non compatibili con l’ipotesi dell’Accusa, si conferma la valutazione dell’indizio in termini di sua non gravità.
6.2.2. L’anomala pulizia dei pedali.
Il rilievo mostra con evidenza la sua natura congetturale.
Si sostiene che tutto indurrebbe a concludere nel senso che venne effettuata un’accurata pulizia successivamente all’avvenuto imbrattamento dei pedali.
E’ evidente però che è possibile sostenere che è intervenuta un’opera di pulitura se si dimostra che l’imbrattamento in epoca precedente era maggiore; circostanza che non ha costituito oggetto d prova.
Pertanto, anche in questa sede, si conferma che il ridotto imbrattamento può rappresentare l’effetto di una limitata sua originaria ‘contaminazione’ o può discendere da un’operazione di pulizia. Opzione quest’ultima che dunque conserva la sua natura congetturale e quindi non costituisce un indizio.
6.2.3. La resistenza del DNA.
Anche i rilievi svolti al Punto 6.2.3. presentano il medesimo limite che preclude loro di avere accesso al ragionamento induttivo-inferenziale che necessariamente deve avviarsi partendo da un fatto noto ed “indiscutibilmente certo nella sua oggettività non essendo logicamente deducibile un fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico” (cfr. Cass. Sez. IV n. 943 del 26.6.1992 Rv. 193.003).
La difesa della Parte Civile sottolinea che si realizzarono molteplici fattori distruttivi e dispersivi del DNA collocato sui pedali, e che plurimi segnali “convergono univocamente” verso una “più o meno accurata opera di pulizia” (cfr. impugnazione pag. 87).
La Corte però, intende affermare che la dispersione del DNA va provata mediante l’accertamento del precedente maggior imbrattamento genetico. Prova che non è stata articolata.
Ed ancor prima, tiene a ricordare che l’opinione della Parte Civile non incide sulla constatazione di valore scientifico secondo cui non è stato possibile provare la provenienza da sangue o da materia cerebrale dell’unica traccia biologica della vittima rinvenuta sui pedali. E che, per giunta, quelle provenienze sono state stimate come poco probabili.
Insomma, la prova della provenienza ematica della traccia di DNA rinvenuta, non può certo consistere nella formulazione dell’ipotesi, non dimostrata, dell’avvenuta pulizia dei pedali della bicicletta.
Infine risulta poco rilevante il fatto che le indagini accertarono soltanto la presenza di una traccia di DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell’imputato. Tale risultato, infatti, consegue al fatto che le ricerche vennero indirizzate principalmente alla ricerca di quei segni.
6.2.4. Iniziale utilizzazione del velocipede nei giorni precedenti.
6.2.5. L’atteggiamento del Gup sul reperto.
L’argomento logico illustrato dalla Parte Civile, a ben vedere, sortisce l’effetto di minare l’efficacia dimostrativa che la difesa mostra di voler perseguire articolando la sua riflessione.
La Corte intende esprimere il seguente concetto: il fatto che A.S. nei giorni precedenti adoperò la sua bicicletta, più che fare apparire come improbabile che C.P. possa aver depositato la sua traccia biologica durante la gita avvenuta alcuni mesi prima, sortisce l’effetto di ridimensionare fortemente il già limitato valore ricostruttivo della scena del delitto che il rinvenimento del DNA è in grado di esprimere.
Infatti, è notorio che continuamente si disperde DNA nell’ambiente circostante. Del fenomeno hanno riferito anche i periti, come si è avuto modo di ricordare nelle pagine che precedono.
Orbene, non si può escludere che C.P. nei giorni precedenti al suo delitto sia entrata in contatto con la bicicletta, certamente adoperata in quei giorni dal suo fidanzato. Di conseguenza, la riconducibilità del DNA di provenienza biologica non accertata all’omicidio rappresenta un’evenienza che, per effetto della possibile incidenza della circostanza ora richiamata, potrebbe apparire ancora meno probabile di prima.
La Corte, poi, non ritiene di doversi occupare del fatto che A.S. ipotizzò che l’imbrattamento poteva dipendere da sangue mestruale.
Su quella circostanza ha già esaurientemente trattato e giudicato la sentenza (cfr. sentenza pag. 129) quando ha sottolineato che A.S. formulò quell’ipotesi perché venne indotto a ciò dal fatto che, durante l’interrogatorio conseguente al provvedimento di fermo non convalidato dal G.I.P., gli venne chiesto di spiegare la presenza di sangue della sua fidanzata su entrambi i pedali della sua bicicletta; dettaglio che l’Accusa non aveva ancora accertato come vero. Dettaglio che, per giunta, si è poi rivelato inesatto.
In occasione della valutazione delle richieste di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è già stato esaminato il rilievo che, a giudizio della Corte, merita il contributo testimoniale – invero assai contenuto – fornito dalla madre dell’imputato in ordine alla disponibilità o meno in capo a A.S. di una bicicletta nera da donna. A quelle valutazioni di ridotta verosimiglianza della circostanza narrata dalla madre di A.S. si rimanda, perché gli argomenti sviluppati dalla Parte Civile al Punto 6.2.5. non le modificano.
Non corrisponde al vero, infine, che il giudice non conferì rilievo all’indizio scientifico rappresentato dal DNA rinvenuto sul pedale della bicicletta.
Il giudice, compiendo corretta operazione epistemologica, ha tratto dalle prove tecniche l’unica rigorosa conclusione che è possibile formulare.
Resta ignoto da quale liquido o sostanza biologica provenga il DNA della vittima rinvenuta sui pedali. Si tratta di una conclusione che, come è stato dimostrato, attraversa indenne i rilievi esposti dal Pubblico Ministero e dalla Parte Civile. Conclusione che comporta che tale indizio, privo com’è della forza che deriva dalla necessità logica, resta di significato ambiguo, e dunque non conduce in modo convincete verso il fatto da dimostrare rappresentato dall’ipotesi dell’Accusa.
Esso quindi non accede alla soglia della gravità.
I motivi racchiusi ai Punti 6.3., 6.3.1. e 6.3.2. in quanto strettamente connessi alle richieste di rinnovazione istruttorie avanzate dalla Parte Civile sono stati esaminati, come si ricorderà, nella sezione dedicata alle richieste istruttorie avanzate da tutte le parti.
7.2. Quadro della personalità di A.S.
7.3. Il quadro della personalità di C.P..
Non corrisponde al vero che il giudice, a pag 52 della sentenza “definisce A.S. come una persona razionale” (cfr. appello Parte Civile pag. 114).
Egli sviluppa un ragionamento ipotetico, e si guarda bene dal conferire all’imputato il carattere della razionalità.
La frase è la seguente: “Se non supponendo gravi e rari disturbi psichici … sotto il profilo appunto logico è, dunque, altamente inverosimile configurare concretamente una stretta contiguità temporale tra queste due azioni e tra le affatto diverse finalità che le hanno animate”. (Cfr. sentenza pagina 52, in fondo)” Dunque è evidente che il giudice sta solo constatando che, nel caso non dimostrato che A.S. fosse l’aggressore, egli avrebbe dato prova di comportamenti razionali compiendo efficaci e tempestivi atti di autodifesa. Il giudice non si riferisce all’imputato ma all’omicida; figure delle quali non era stata affermata la coincidenza.
In secondo luogo il giudice sta esaminando i comportamenti e non la struttura di personalità del – o dei suoi – autori.
La prova della corrispondenza al vero della presente affermazione risiede nel fatto che, come sopra riportato, il giudice conclude la riflessione in esame convincendosi che “sotto il profilo logico è, dunque, altamente inverosimile configurare concretamente una stretta contiguità temporale tra queste due azioni (e non tra queste due persone n.d.e.) e fra le affatto diverse finalità che le hanno animate” (ancora una volta le azioni e non le persone n.d.e.).
Accantonando però tale rilievo ‘filologico’, la Corte intende chiarire che il processo ha studiato essenzialmente i segni della scena del delitto che è stato possibile ‘fermare’, il comportamento tenuto dai principali personaggi della vicenda, e le dichiarazioni rese dai testimoni e dai consulenti e periti. Esso non ha riguardato l’accertamento della personalità di A.S. e di C.P..
Pertanto (cfr. Punti 7.2. e 7.3.) non vi è ragione di esaminare la fondatezza delle opinioni espresse al riguardo dalla difesa della Parte Civile perché non vi è modo di trarre dalle stesse elementi di conoscenza utilizzabili nel ragionamento giuridico.
Di diverso valore argomentativo è il fatto che la difesa della Parte Civile contesta al giudice (cfr. sentenza pag. 56) di non aver tenuto conto che il mancato invio di un sms alla sua compagna consentì a A.S. di non dovere reagire prontamente in caso di mancata risposta.
La riflessione però, ad opinione della Corte, non tiene conto del fatto che, anche in caso di mancata risposta, A.S. avrebbe potuto ricordare che C.P. “la sera prima” gli aveva confidato che “probabilmente la mattina successiva e cioè quella del 13, si sarebbe recata a Gropello Cairoli a fare visita a sua nonna che è ospite in una casa di riposo ivi ubicata” (cfr. s.i.t. A.S. del 13 agosto otre 23,45 secondo foglio). E la ragazza avrebbe potuto non portare con sé il telefono cellulare.
E poi, come spiegato nelle pagine che precedono, è assai improbabile che si possano conseguire affidabili fonti di conoscenza utili in giudizio confrontando i comportamenti delle persone con quelli che si ritiene siano razionali o normali.
7.1. Il contenuto multimediale dei supporti informatici di A.S..
7.4. Il movente o evento causale.
La Parte Civile apre l’esposizione delle sue considerazioni relative al movente dell’omicidio (cfr. Punti 7.4. ed anche 7.1.) sottolineando il carattere sussidiario dell’individuazione della causale del delitto nell’accertamento della responsabilità penale. Essa sostiene la propria riflessione richiamando la decisione della Sez. I della Corte di Cassazione del 21 maggio 2008 che riguardò un caso giudiziario al quale anche il giornalismo, soprattutto televisivo, dedicò ampio rilievo.
Dunque, la Parte Civile pone in evidenza che la Corte di Legittimità in quell’occasione sottolineò che “l’impossibilità di individuare con certezza la causale o la occasione che originò il gesto criminoso non impedisce, peraltro, data la concludenza del quadro indiziario, di ascriverne la responsabilità all’imputata” (cfr. impugnazione pag. 128) A giudizio della Corte, però, per quanto ci si accinge ad illustrare, il problema della funzione che il movente – e soprattutto la sua ricerca – rivestono nel caso in esame si presenta in termini ribaltati rispetto a quello che caratterizzarò il processo deciso con la pronuncia richiamata dalla Parte Civile.
Ad opinione della Corte, l’aspetto della causale o del movente che rileva nel presente giudizio non è quello della sua ‘sussidiarietà’ quanto quello della sua ‘condizionata valorizzazione’.
Per chiarire la portata di tale concetto torna utile richiamare alcune pronunce della Corte di Legittimità.
“La causale del reato” si legge nella sentenza della Sez. I n. 7.027 dell’8 marzo 2000 Rv. 216.181, “può essere valorizzata solo allorquando la correlazione con gli altri indizi, precedentemente analizzati, consente di pervenire, nel quadro di una valutazione globale dell’esame, all’affermazione che il complesso indiziario ha raggiunto la soglia della rilevanza della prova certa in ordine al fatto da dimostrare.” Ancora più esplicitamente il Supremo Collegio afferma che “il movente assume il carattere di collante di tutti gli altri elementi indiziari acquisiti agli atti, dopo che gli stessi siano stati apprezzati secondo i parametri di cui all’art. 192 co. II c.p.p., di guisa che, ritenere che la sua sola presenza costituisca la premessa maggiore dalla quale far discendere per il tramite di altri elementi indiziari né certi, né precisi, l’attribuibilità di un reato ad una specifica persona è procedimento di valutazione probatoria giuridicamente errato perché non risponde ai canoni indicati nel citato art. 192 c.p.p.”.
La Corte di Legittimità, quindi, stabilisce qual è lo sviluppo che il giudice deve imprimere al suo ragionamento giuridico: “il giudice, deve dapprima esaminare e valutare gli elementi indiziari in atti e, poi, formulare un apprezzamento della loro concordanza, per la cui affermazione il movente del reato viene a costituire elemento catalizzatore e chiave di lettura degli stessi”.
Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 45.276 del 30 ottobre 2003 Rv. 226.094, imputato Andreotti, hanno nuovamente chiarito i termini e soprattutto la funzione sussidiaria che il movente ricopre nel ragionamento giuridico: “La causale … poiché conserva di per sé un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità … in quanto, all’esito dell’apprezzamento analitico di ciascuno di essi, e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione”.
Orbene, bisogna tenere in conto che gli unici due indizi raccolti a carico di A.S. (la sua impronta digitale sul dispensatore del sapone, ed il DNA della vittima sulla bicicletta dell’imputato), anche all’esito della ponderazione dei motivi di impugnazione prospettati da tutte le parti, si confermano come non gravi. Essi pertanto, non possono accedere alla fase della valutazione complessiva ed unitaria che l’art. 192 c.p.p. riserva ai soli indizi gravi e precisi, allo scopo di verificare se, in tal modo, viene eliminata l’intrinseca limitata ambiguità degli indizi, pur se gravi e precisi.
Di conseguenza, nei confronti di A.S., non attinto da indizi di tal tipo, le considerazioni relative alla sussistenza o meno di un movente risultano ontologicamente irrilevanti. Infatti esse in ogni caso non inciderebbero sul risultato probatorio la cui valutazione deve essere fermata prima, senza procedere alla ponderazione unitaria degli indizi.
Come si è visto il movente “conserva di per sé un margine di ambiguità”, ed in quanto tale non concorre ad incrementare la conoscenza giuridica del fatto costituente reato se non in funzione sussidiaria e di collante; ma solo rispetto agli indizi gravi, precisi e concordanti.
La ricostruzione della funzione rivestita dal movente o causale del delitto chiarisce che non vi è alcuna antinomia tra la giurisprudenza di Legittimità ora richiamata e quella citata dalla Parte Civile, se solo si tiene conto del fatto che il giudizio concluso con la decisione richiamata dalla Parte Civile, a differenza di quello oggi in esame, si caratterizzò per l’accertamento di un quadro indiziario giudicato “concludente”.
Il movente presenta sempre caratteri di ambiguità e pertanto ha scarsa efficacia probatoria. Ed è questa la ragione per la quale esso, quanto all’omicidio di C.P. non si sostituisce a (e non concorre a formare un) quadro probatorio che non attinge A.S. con indizi gravi o precisi o concordanti. Per la stessa ragione, la mancata individuazione del movente (ed è il caso giudicato dalla pronuncia di legittimità richiamato dalla Parte Civile) “non impedisce, data la concludenza del quadro indiziario, di ascriverne la responsabilità all’imputata”.
Da ciò consegue ovviamente che stante la non congruenza del quadro indiziario delineatosi nei confronti di A.S., i motivi di impugnazione relativi al movente sono non rilevanti ai fini della presente decisione.
Ad ogni buon conto, la Corte non intende sottrarsi al compito di scrutinare le considerazioni che la Parte Civile ha svolto al riguardo.
Già il Pubblico Ministero (cfr. impugnazione pag. 23) ha lamentato il fatto che il giudice avrebbe sottovalutato che il delitto non conseguiva ad un furto o ad una rapina ad opera di ignoti poi degenerata in omicidio. Pertanto, in replica all’analoga considerazione ora svolta dalla Parte Civile è sufficiente rimandare alla lettura delle considerazioni che la Corte ha sviluppato in relazione al Punto 2.
Quanto ai restanti rilievi, la Corte constata che il momentaneo allontanamento di A.S. nella serata del 12 agosto non prova che C.P. avesse visionato “alcune immagini segrete, a pesante contenuto pornografico contenute nel computer di A.S., tali da determinare nella predetta una fortissima ripulsione ed un incontenibile sentimento di umiliazione” (cfr. impugnazione pag. 129).
Infatti, in primo luogo è provato che la vittima ebbe accesso al computer dell’imputato dopo che costui si allontanò momentaneamente per recarsi a casa sua per accudire il cane. E’ ovvio, quindi, che il temporaneo allontanamento di A.S. non poteva derivare da un evento (la visione delle fotografie) che ancora non si era compiuto.
E poi la difesa della Parte Civile avrebbe dovuto spiegare come mai, una volta rientrato, A.S. riprese il lavoro alla sua tesi, incrementando il relativo file con continuità nelle successive due ore. Incremento inspiegabile nel caso in cui la vittima avesse rappresentato al suo compagno la sua ripulsa ed il sentimento di umiliazione che aveva provato.
Certo, le conclusioni formulate dai periti riguardo alla obiettiva difficoltà che C.P. possa aver visionato le foto contenute nella sottocartella ‘Militari’ sono soltanto probabilistiche (cfr. in arg. esame dei motivi di impugnazione del Procuratore Generale ai Punti 3.4. e 3.5.).
Ma le perplessità che la Parte Civile mostra di nutrire riguardo a quelle conclusioni peritali non servono a provare che C.P. ebbe accesso alle foto pornografiche .
Per il resto la Parte Civile ipotizza alcuni possibili scenari: C.P. forse scoprì la diffusione più o meno volontaria delle proprie immagini intime; o forse non volle svolgere qualche attività intima ulteriore rispetto a quelle normali; o forse, avvilita, biasimò il fidanzato per la propensione verso la masturbazione.
Si tratta, però, di ipotesi che, in quanto tali, non incrementano gli elementi che vanno utilizzati nel ragionamento giuridico.
Pertanto, anche l’identificazione del movente che la Parte Civile ritiene di collegare alla “maniacale attenzione per la pornografia” dell’imputato ed alla “pressante vocazione a coinvolgere C.P. nelle proprie fantasie sessuali” (cfr. impugnazione pag. 137), relegata com’è nel campo delle ipotesi non merita di essere percorsa.
In conclusione, ad opinione della Corte, la causale del delitto rimanda a circostanze di fatto non provate, ed alligna in prevalenza su argomenti dei quali non è stata fornita certezza. Essa quindi, fondandosi su fatti ipotetici, non è soltanto di natura ambigua, come frequentemente avviene nelle indagini di tale tipo, ma, ad opinione della Corte, si rivela nella sua consistenza una mera congettura.
11. Il dubbio ragionevole.
Ad opinione della Corte, infine, non vi è motivo per riflettere sul contento del concetto del ‘ragionevole dubbio’ che, come dispone il Legislatore, non deve attingere la dichiarazione di colpevolezza dell’imputato. Infatti si tratta di un principio che ovviamente riguarda soltanto i percorsi argomentativi che inducono il giudice ad affermare la responsabilità dell’imputato.
La legge autorizza il giudice a pronunciare la condanna dell’imputato quando “il dato probatorio acquisito in ordine alla sua responsabilità lascia fuori soltanto eventualità remote, certamente prospettabili come possibili ma che si pongono al di fuori dell’ordine normale delle cose e della normale razionalità umana”.(cfr. Cass. Sez. I 21 maggio 2008 n. 31.456 richiamata a pag. 174 dell’impugnazione) Nei confronti di A.S., invece, non si giunge ad un giudizio di responsabilità da verificare alla luce di dubbi non marginali ed ancorati alle specifiche evidenze presenti negli atti del processo. Ci si ferma assai prima, dato che non si supera la soglia di significanza indiziaria che legittima la complessiva valutazione dei soli indizi gravi e precisi secondo la regola dell’art. 192 c.p.p.
10. L’assenza di ipotesi alternative.
Erra la Parte Civile, ripercorrendo una riflessione già formulata dal Pubblico Ministero al Punto 2. e già ampiamente analizzata dalla Corte sulla base delle considerazioni da intendersi qui richiamate, quando si duole per il fatto che il giudice non ha tenuto presente l’assenza di ipotesi alternative. Perché non è questo il compito che la legge assegna al giudice; se non dopo aver conseguito il convincimento che le prove affidate alla sua valutazione giustificano l’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Erra la Parte Civile a dolersi del fatto che “non è stato operato un complessivo giudizio di comparazione dei dati raccolti” (cfr. impugnazione pag. 175).
I dati raccolti non hanno integrato gli indizi gravi o precisi e quindi non devono essere comparati tra loro. Infatti, come la Corte di Cassazione ha affermato con espressione icastica, “più zeri non fanno un’unità, aforisma che il legislatore ha canonizzato al secondo comma dell’art. 192 cit.” (cfr. Cass. Sez. Un n. 6.682 del 4.2.1992 Rv. 201.133).
9. La valutazione degli indizi.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Parte Civile (cfr. impugnazione pag. 168) per sostenere che il giudice avrebbe dovuto tenere conto anche dell’indizio debole e di quello che deriva da altri indizi risultano non appropriati. Si tratta infatti di pronunce adottate nel 1984 (imp. Furlan) e nel 1981 (Marangoni); prima che venisse posta la fondamentale regola ermeneutica contenuta nell’art. 192 c.p.p.
La prospettazione accusatoria non è dunque affatto “logica, coerente e soprattutto l’unica possibile nell’ambito del complessivo quadro processuale emerso” (cfr. impugnazione pag. 175).
Pertanto, al termine dello scrutinio dei motivi di impugnazione sviluppati dalle parti, la Corte, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, è pervenuta al convincimento che la decisione adottata in primo grado merita di essere confermata ed ha pronunciato il dispositivo di seguito trascritto.
P.Q.M.
Letto l’articolo 605 c.p.p., Conferma la sentenza pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Vigevano in data 17 dicembre 2009 nei confronti di A.S. A. ed appellata dal Procuratore Generale, dal Pubblico Ministero e dalla Parte Civile.