FATTO
I- Il Comune di Casalbordino, con avviso del 21.12.2006, ha indetto una pubblica selezione comparativa per individuare il soggetto cui affidare le concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo: le relative aree sono state suddivise in 5 lotti.
La Commissione di gara, allorché ha esaminato la documentazione a corredo della domanda inviata dalla S.a.s. Di Filippo Angela & C. per il lotto n.2, ha deciso di escluderla dalla gara perché la documentazione contenuta nella busta B era priva del computo metrico e del profilo dello stato di fatto, richiesti dal bando, rilevando, altresì che parte della documentazione era stata prodotta in unica copia (verbale n.9 del 16.3.2007).
L’aggiudicazione provvisoria è stata disposta con verbale n.13 del 18.4.2007 a favore di Racciatti Maurizio, unico concorrente rimasto in gara, verbale inviato per conoscenza alla società in allegato alla nota comunale del 15.5.2007.
L’esclusione disposta con il verbale n.9/2007, nonché il verbale n.13/2007 ed il bando di gara sono stati impugnati dalla S.a.s Di Filippo Angela & C. con il ricorso in esame, notificato il 5.7.2007 e depositato il 19 successivo, deducendosene l’illegittimità per violazione dell’art. 97 della Cost., della legge n.241/1990, della L.R. Abruzzo 17.12.1997 n.141 ed eccesso di potere per vari profili, atteso che nel caso specifico la Commissione non poteva affatto escluderla, dal momento che gli elementi essenziali relativi alla riscontrata carenza documentale (profilo dello stato dei luoghi e computo metrico) erano facilmente ed ugualmente rilevabili dall’altra documentazione prodotta, atteso che:
– il profilo dello stato di fatto risultava dallo stralcio della Carta tecnica regionale, indicativa delle quote altimetriche in corrispondenza della battigia (m. 0,10) e della parte alta dell’arenile (m.0,40), nonché dalle relative foto e, in particolare dalla foto satellitare;
– nel piano finanziario prodotto era stato effettuato un elenco dettagliato e completo dei materiali, tutti amovibili, che la società, in caso di aggiudicazione, intendeva posizionare sull’area demaniale, indicandosi anche la spesa preventivata, mentre uno specifico computo metrico estimativo sarebbe stato necessario solo per la realizzazione di opere stabili e durature, affatto previste.
A seguito del rilascio della documentazione chiesta con domanda di accesso pervenuta al Comune il 26.7.2007, la società Di Filippo Angela, con un primo atto di motivi aggiunti notificato l’8.10.2007 e depositato il 23 successivo, ha impugnato il provvedimento 28.5.2007 n.272 con cui il Responsabile del IV Settore ha recepito il verbale n.13/2007 e disposto l’aggiudicazione del lotto n.2 a favore di Racciatti Maurizio, nonché la deliberazione n.62 del 21.3.2006 con cui la Giunta comunale ha approvato il bando di gara, deducendone l’illegittimità per incompetenza e violazione della L.R. n.141/1997, atteso che nel bando sono stati già stabiliti i punteggi ed i sub-punteggi da assegnare per i criteri di valutazione delle offerte, mentre a ciò avrebbe dovuto provvedere la Commissione di gara, come stabilito nello schema di bando tipo approvato dalla Giunta regionale Marche Abruzzo con deliberazione 26.10.2004 n.964, deliberazione regionale vincolante per il Comune e, peraltro, espressamente richiamata dalla deliberazione n.62/2006.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 29/30.10.2008 e depositato il 14.11.2008, la suddetta società ha impugnato la conseguente concessione demaniale 24.6.2008 n. 56, nel frattempo rilasciata a Racciatti Maurizio, deducendone l’illegittimità per violazione del D.Lgs. n.136/2006, del d.P.R. n.445/2000, del bando di gara ed eccesso di potere per vari profili, in quanto, pur avendo il concessionario partecipato alla gara allegando la dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese del settore turistico in caso di assegnazione e prima dell’eventuale rilascio della concessione, la stessa è stata ugualmente rilasciata in assenza di questa preventivo ed essenziale adempimento.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
Considera il Collegio che ai sensi dell’art. 9 del bando di gara nella busta B doveva essere inserita, unitamente ad altri documenti, il “rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto” e anche per l’omissione di questo documento il suddetto art. 9 aveva, poi, previsto l’esclusione dalla gara.
Queste specifiche disposizioni del bando non sono state impugnate né con il ricorso introduttivo né con i motivi aggiunti.
Di contro, sempre l’art. 9 del bando, aveva previsto la necessità di inserire nella busta B, unitamente al rilievo dello stato dei luoghi sopra descritto, la “corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000, che sarà resa disponibile dal Comune, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Inoltre in formato vettoriale dovranno essere descritti i poligoni dell’area in oggetto, i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento utilizzato dal S.I.D.”, nonché “documentazione fotografica dello stato dei luoghi”.
Nessun dubbio può, quindi, sussistere che già per il bando il rilievo dello stato dei luoghi è un documento diverso ed ulteriore rispetto alla Carta tecnica regionale ed alla documentazione fotografica e ciò dipende chiaramente dal fatto che in questi due documenti non sono affatto contenuti anche i “profili e le sezioni” dei luoghi.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, correttamente la Commissione non ha ritenuto idoneo documento sostitutivo la Carta tecnica regionale e le relative foto e, nella fattispecie, a sorreggere la legittimità della disposta esclusione è sufficiente la sola mancata produzione del documento relativo alla relazione sullo stato dei luoghi, indipendentemente dalla necessità o meno di un distinto computo metrico estimativo o di duplice copia della documentazione trasmessa: per inciso, la Commissione neppure poteva disporre l’acquisizione postuma della suddetta relazione, violandosi, altrimenti, la c.d. par condicio con gli altri partecipanti.
Il ricorso introduttivo è, dunque, infondato e va respinto: di conseguenza, a causa della legittimità dell’impugnata esclusione, sia i primi che i secondi motivi aggiunti risultano inammissibili, tenuto conto che con essi non si deduce alcuna impossibilità per il controinteressato Racciatti Maurizio di partecipare alla gara o motivo di illegittimità della sua offerta contrattuale.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, da cui non si ha motivo per dissentire, ha più volte chiarito che “la legittimità esclusione di un concorrente conclude, per lui, definitivamente il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica, atteso che è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto legittimante che radica nel concorrente l’interesse ad impugnarne l’esito” (Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006 n.5067), e ciò neppure sotto il profilo dell’interesse strumentale, avendo, anche in questo caso, il soggetto legittimamente escluso un interesse di mero fatto alla sua rinnovazione, allo stesso modo di qualunque altro soggetto (Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2005 n. 4692).
Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Si omette la preventiva pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, provvedendosi direttamente alla sua pubblicazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, respinge il ricorso in epigrafe indicato e dichiara inammissibili i relativi motivi aggiunti.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara, nella camera di consiglio del 5 marzo 2009, con l’intervento di:
(omissis)