FATTO
Il dott. ha frequentato, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 1978, il corso di specializzazione in cardiologia per quattro anni dal 1987 al 1991 presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, superando l’esame finale nel settembre del 1991.
L’interessato ha, quindi adito – con atto di citazione notificato il 27 luglio 2001 – il Tribunale dell’Aquila per l’accertamento del proprio diritto alla borsa di studio e al risarcimento dei danni , che, però, con sentenza 18 dicembre 2002 depositata il 15 gennaio 2003 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando quella del Tribunale amministrativo regionale.
Con il ricorso in epigrafe indicato, il dott. Lannutti ha quindi adito questo Tribunale per l’accertamento del suo diritto alla borsa di studio e la condanna, in solido, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento della somma dovuta, nonché al risarcimento dei danni subiti anche per la mancata attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 del citato decreto legislativo.
A sostegno della pretesa come sopra vantata ha richiamato la direttiva n.82/86 CEE, di modifica delle direttive n.75/362 CEE e n. 75/363 CEE, che espressamente stabilisce il diritto del medico alla borsa di studio per la durata legale del corso di specializzazione.
Queste direttive, ad avviso del ricorrente, erano e sono direttamente applicabili e prevalgono sul D.Lgs. 8 agosto 1991 n.257 anche nel punto in cui lo Stato italiano, pur recependole, ha riconosciuto questo diritto solo dall’anno accademico 1991/1992 e non con effetto retroattivo: peraltro, lo Stato italiano è tenuto a risarcire anche il danno causato dal tardivo recepimento delle suddette direttive comunitarie.
La difesa dei Ministeri resistenti, con memoria depositata il 16 febbraio 2009 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Università e l’intervenuta prescrizione quinquennale degli importi e del risarcimento rivendicato, trattandosi di corso di specializzazione ultimato nell’anno 1991 senza prova dell’interruzione del termine.
Infine nel corso della pubblica udienza del 19 marzo 2009 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato, il dott. Lannutti ha adito questo Tribunale per l’accertamento del suo diritto alla borsa di studio e la condanna, in solido, dei Ministeri intimati al pagamento della somma dovuta, nonché al risarcimento dei danni subiti anche per la mancata attribuzione del punteggio di cui all’art. 4 del citato decreto legislativo.
A sostegno della pretesa ha invocato la direttiva n.82/86 CEE, di modifica delle direttive n.75/362 CEE e n. 75/363 CEE, che espressamente stabilisce il diritto del medico alla borsa di studio per la durata legale del corso di specializzazione.
Queste direttive, ad avviso del ricorrente, erano e sono direttamente applicabili e prevalgono sul D.Lgs. 8 agosto 1991 n.257 anche nel punto in cui lo Stato italiano, pur recependole, ha riconosciuto questo diritto solo dall’anno accademico 1991/1992 e non con effetto retroattivo: peraltro, lo Stato italiano è tenuto a risarcire anche il danno causato dal tardivo recepimento delle suddette direttive comunitarie.
La difesa dei Ministeri resistenti, con memoria depositata il 16 febbraio 2009 ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione passiva dell’Università e l’intervenuta prescrizione quinquennale degli importi e del risarcimento rivendicato, trattandosi di corso di specializzazione ultimato nell’anno 1991 senza prova dell’interruzione del termine.
Tanto premesso, il Collegio considera fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dei Ministeri resistenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, da cui non si ha motivo di discostarsi, il diritto a percepire l’importo (annuo) della borsa di studio per la frequenza a corsi di specializzazione post universitaria riconducibili alle direttive comunitarie richiamate nel ricorso, trattandosi di somme da corrispondersi annualmente, si prescrive, ai sensi dell’art. 2948 del cod. civ. ed in mancanza di tempestivi atti interruttivi, con il decorso del quinquennio dalla data in cui il rivendicato diritto è sorto, cioè dalla data di conclusione di ciascun anno di corso o, al più tardi, dalla data in cui il diritto stesso è stato definitivamente negato, per i corsi conclusi prima dell’anno accademico 1992, coincidente con quella dell’emanazione del D.Lgs. 8 agosto 1991 n.257, cioè dall’ottobre del 1991 (v.si, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 29 marzo 2007 n.1464).
Nello stesso termine quinquennale e decorrenza iniziale si prescrive il diritto al risarcimento danni causati dal mancato pagamento e dal mancato riconoscimento del punteggio di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.257/1991, essendo l’eventuale responsabilità dell’Amministrazione riconducibile, per queste fattispecie di danno, a quella di cui all’art. 2043 del cod. civ..
Nel caso specifico, considerando quale termine ultimo per l’iniziale decorrenza della prescrizione il mese di settembre del 1991, quello del superamento dell’esame finale del corso, il primo atto successivo, rinvenibile agli atti di causa ed astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, è la atto di citazione notificato il 27 luglio 2001, quando, però, il termine quinquennale di prescrizione era già ampiamente trascorso.
Il ricorso va, dunque, respinto in quanto infondato anche se sussistono, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 19/03/2009 con l’intervento dei Magistrati:
(om.)