FATTO E DIRITTO
Considerato che il prof. M. V., docente a tempo indeterminato di Disegno e Storia dell’Arte nei corsi A e B del Liceo Scientifico Statale “G.Salvemini” di Bari veniva trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale al Liceo Scientifico Statale di Bitetto, con comple-tamento di orario al liceo scientifico “Scacchi” di Bari;
che il ricorrente ha impugnato il provvedimento e tutti gli atti del procedimento, avverso i quali deduce:
1) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione art. 10, l. 7 agosto 1990, n. 241, non essendo state valutate le numerose argomentazioni offerte dal ricor-rente e dal suo difensore ai fini della archiviazione del procedimento;
2) eccesso di potere per omessa e falsa considerazione dei presupposti di diritto e di fat-to, non essendo mai stato indicato il disservizio da rimuovere;
3) eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti in relazione alla motivazione del provvedimento per relationem;
che le amministrazioni intimate in giudizio, hanno dedotto la infondatezza delle censure;
che questo Tribunale, con ordinanza n. 798 del 16 dicembre 1998, respingeva la istanza cautelare;
che le parti hanno depositato memorie difensive a sostegno delle proprie ragioni ed alla pubblica udienza del 20.12.2007, il ricorso è stato assegnato in decisione;
Considerato il contesto in cui si inserisce il provvedimento qui in esame ed in specie, le espressioni lesive del decoro dei colleghi e del preside (espressioni quali “ape regina gra-tia plena” con la quale sistematicamente il ricorrente apostrafava una collega che – a suo dire – sarebbe stata favorita nella compilazione dell’orario delle lezioni; l’abitudine di an-notare sul registro di classe tutte quelle vicende e situazioni che rappresentavano – a suo dire – favoritismi e nicchie di posizioni consolidate, con il chiaro intento denigratorio del preside e dei colleghi; l’abitudine di scrivere poesie d’amore per le alunne o di fare tele-fonate in cui farneticava frasi d’amore o lasciarsi andare a turpiloquio; l’aver accusato i colleghi di promozioni facili in articoli apparsi sul quotidiano di grande diffusione “La Gaz-zetta del Mezzogiorno” dell’estate del 1996);
Considerato che le lamentele dei colleghi e, talvolta, anche di genitori degli alunni, de-terminavano l’amministrazione ad una ispezione onde accertare la sussistenza delle con-dizioni richieste ai fini del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale;
che le risultanze della duplice ispezione confermavano la veridicità dei fatti attribuiti al ri-corrente e soprattutto la difficile situazione di convivenza del professore con il resto del corpo docente e, in parte, con la stessa popolazione studentesca, situazione che si riper-cuoteva sulla serenità dei rapporti tra docenti e, quindi, sul proficuo svolgimento della at-tività didattica;
considerato che tali fatti determinavano l’ispettore Crincoli a proporre l’immediato trasfe-rimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente (soluzione caldeggiata anche dal collegio dei docenti convocato il giorno 1.9.97 per discutere la suddetta questione);
che, in conseguenza, il Provveditore agli Studi di Bari avviava il procedimento di trasferi-mento per incompatibilità ambientale che si svolgeva nel rispetto delle forme rituali e si concludeva con il parere del Consiglio di Disciplina favorevole al trasferimento, al quale, essendo vincolante, si uniformava il Provveditore agli Studi;
Ritenuto che i fatti esposti tolgono pregio alle censure di eccesso di potere per insussi-stenza dei presupposti in fatto e diritto, attesa la sussistenza dei fatti contestati;
Ritenuto quanto alle altre censure dedotte dal ricorrente che:
non vi è stata violazione dell’art. 10, l. 241/90 poiché il prof. Modesto ha partecipato atti-vamente al procedimento presentando memorie e deduzioni che sono state valutate dall’amministrazione, a nulla rilevando il fatto che non le abbia condivise e/o confutate analiticamente;
la motivazione per relationem è ben possibile e, comunque, non inficia l’atto e costituisce motivazione a tutti gli effetti, nel caso, peraltro, è ampiamente motivata, attesa la com-plessità della istruttoria che ha avuto avvio con ben due ispezioni ed è stata contrasse-gnata da valutazioni del collegio dei docenti dell’istituto scolastico di appartenenza e da testimonianze di docenti e studenti;
il trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale è espressione di un potere discre-zionale dell’amministrazione alla quale spetta la valutazione dei fatti causativi della situa-zione di incompatibilità e la loro influenza sul regolare svolgimento della funzione svolta dall’ufficio, sicché salva la irragionevolezza o illogicità del provvedimento che – nel caso non sussiste-, l’interessato non può dolersi di una scelta che l’amministrazione, nel suo ampio potere discrezionale, ma nel rispetto del procedimento – ha ritenuto la più idonea a rimuovere il disservizio imputato a comportamenti fastidiosi nei confronti dei colleghi e della organizzazione della scuola;
irrilevante è che la cattedra alla quale il ricorrente è stato trasferito sia ad esaurimento, essendo a quel momento l’unico posto libero in organico per la disciplina insegnata dal ricorrente;
Ritenuto, per le ragioni esposte, di respingere il ricorso con compensazione di spese e competenze di giudizio;
P.Q.M.
Respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20/12/2007 con l’intervento dei Magistrati:
(omissis)