T.A.R. Roma, sez. III, 22 maggio 2018, n. 5652
Fatto e Diritto
1. – Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2001 il sig. Gi. Ba. Ma. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3876\128\01 del 24 ottobre 2001, recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso l’atto della MCTC di Genova con cui, a seguito di un incidente stradale occorso nel Comune di Mele il 17 marzo 2001 (per il quale è stato redatto verbale di Polizia stradale il giorno successivo), senza danni a persone o a cose, al ricorrente (cui era stata contestata la violazione dell’art. 141 commi III e VIII del Codice della Strada per avere condotto il veicolo a velocità inadeguata) è stato imposto di sottoporsi alla revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica.
2. – Con tre motivi di gravame il ricorrente lamenta:
1) Violazione dell’art. 200 del Codice della strada in combinato disposto con l’art. 141 commi III, VIII e XV del medesimo, in quanto il verbale non è stato redatto nell’immediatezza dell’incidente, bensì il giorno successivo, e, inoltre, applicherebbe il comma XV dell’art. 141 citato, presupponendo danni all’infrastruttura stradale che, invece, non si sarebbero verificati.
2) Eccesso di poter per travisamento dei presupposti, poiché l’Autorità ha applicato il comma III dell’art. 141 ricordato, sanzionando l’assenza di una velocità ritenuta “non commisurata” alle circostanze, mentre nel luogo dell’accaduto (autostrada A26) il limite di velocità in caso di pioggia sarebbe di 100 km\h, e non risulterebbe violazione alcuna del limite stesso da parte del ricorrente anche perché nel verbale di polizia stradale non sussisterebbero segnalazioni di una velocità inadeguata tenuta dal conducente, né erano presenti autovelox o strumenti di misurazione, sicché l’incidente bene avrebbe potuto essere frutto di aquaplaining o comunque di cause non imputabili al ricorrente.
3) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, atteso che la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada sarebbe prevista per casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, evenienza non ascrivibile al caso di specie.
3. – Con ordinanza n. 815\2002 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con decreto n. 6909\2011 il ricorso era stato dichiarato perento ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato n. 3 al d.lgs. n. 104\2010; esso è stato reiscritto sul ruolo ordinario di merito (a seguito di dichiarazione di interesse depositata il 25 gennaio 2012) in virtù di decreto presidenziale n. 7795\2015.
Il MIT si è costituito in giudizio senza depositare memorie.
4. – In occasione della pubblica udienza del 13 aprile 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Esso è infondato, e va respinto.
Le tre censure di cui consta il ricorso possono essere congiuntamente esaminate per comodità espositiva, in quanto esse contestano, tutte, la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura revisoria assunta dalla M.C.T.C. in relazione ai fatti esposti dal ricorrente.
Come affermato da questa sezione (si veda, da ultimo, la sentenza n. 2314 del 18 aprile 2018), in materia di revisione della patente di guida per sospetta inidoneità, ai sensi dell’art. 128 CdS, le norme di riferimento non prevedono un tempo entro cui disporre la revisione della patente dal momento del verificarsi di fatti che fanno sorgere il dubbio dell’idoneità alla guida.
Inoltre, si tratta di un atto privo di finalità punitive e sanzionatorie, in quanto esso ed è finalizzato, nell’interesse pubblico, ad evitare che la conduzione di autoveicoli sia affidata a soggetti incapaci o inidonei sicché esso non presuppone neppure l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico (che qui, peraltro, si è avverata, è stata sanzionata e ha visto il pagamento da parte del ricorrente) o di una disposizione penale o civile, ma può collegarsi a qualunque episodio.
Per tale ragione, non rilevano nel senso propugnato dal ricorrente né la sua personale qualità di religioso, né la acclarata mancata assunzione di stupefacenti o di sostanze alcoliche, né l’altrettanto acclarata assenza di un eventuale deficit psichico, né, ancora, le difficili condizioni metereologiche e della viabilità in quanto, visti i superiori interessi legati alla sicurezza nella viabilità tutelati dall’art. 128 citato, il fatto oggettivo dell’incidente occorso, discrezionalmente valutato dall’Amministrazione, può dare luogo alla revisione specie ove si pensi che il ricorrente non ha neppure allegato che, con le medesime condizioni metereologiche e di viabilità, si siano verificati altri incidenti contestualmente a quello occorsogli, il che depone per la non irragionevolezza della valutazione discrezionale dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C.
Per quanto appena detto non possono neppure essere apprezzati favorevolmente i profili di doglianza legati all’assenza di segnalatori di velocità nel luogo in cui si è verificato l’incidente, né, in generale, quelli volti a contestare lo stesso fatto che il conducente abbia tenuto una velocità non commisurata alle circostanze; ciò, in quanto tali doglianze avrebbero dovuto essere portate alla cognizione del plesso giurisdizionale competente rispetto alla contestazione della sanzione comminata, che non è stata neppure impugnata, e perché, comunque, come ripetuto, non è contestato il fatto oggettivo dell’incidente occorso al Ma., le cui circostanze risultano sufficienti a suscitare la discrezionale valutazione dell’Amministrazione.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve esser respinto.
6. – I peculiari profili della controversia inducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati: