SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 275 dell’anno 2004
TRA
Srl Mitapast in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata alla via Tupparello n. 32 in Laureto di Fasano presso il proprio legale rappresentante Miccoli Giuseppe, unitamente all’avv. Roberto Marra del Foro di Lecce, dal quale è rappresentata e difesa da mandato a margine dell’atto introduttivo;
ATTORE
CONTRO
Comune di Fasano in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Fasano presso il Palazzo Municipale sito alla piazza Ciaia n. 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Costantino ed Ottavio Carparelli, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione di G.M. n. 348 del 24-11-2004;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di adempimento contrattuale;
All’udienza del 19-02-2007 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da relativo verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’11-11-2004 la srl Mitapast evocava in giudizio il Comune di Fasano, chiedendo che nei di lui confronti venisse accertato il proprio diritto a percepire gli incrementi revisionali di cui all’art. 6 comma IV della legge n. 537/93 sugli importi pattuiti nei contratti di appalto stipulati inter partes nel corso degli anni 1994-2004, ed aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di pasti presso gli istituti di istruzione primaria siti nel territorio comunale.
Chiedeva altresì che, previo espletamento di c.t.u., il convenuto Comune di Fasano fosse condannato al pagamento in proprio favore della somma di Euro 613.935,39 in relazione agli anni scolastici dal 1995/1996 al 2002/2003, oltre agli ulteriori incrementi per gli anni scolatici 2003-3004 e per il periodo intercorrente tra il 06-10-2004 e il 22-12-2004.
Il tutto con maggiorazione di rivalutazione ed interessi e con il favore delle spese di lite.
Si doleva l’attrice del mandato adeguamento del corrispettivo dei pasti somministrati, restato invariato nella misura fissa di lire 5000 cadauno per circa 10 anni in cui il contratto originario era stato progressivamente rinnovato, senza tener in alcun conto della disposizione normativa dettata dall’art. 6 comma 4 della legge n. 537/1993, che sanciva l’obbligo di inserire nei contratti la clausola di revisione periodica del prezzo.
Si costituiva con comparsa di risposta il Comune di Fasano, eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta disposizione in tale senso dettata proprio dal comma 12 del medesimo articolo 6 della legge n. 537/1993 invocato da parte attrice.
Eccepiva altresì la prescrizione del credito azionato ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., e deduceva nel merito la infondatezza della domanda, sia nell’an che nel quantum.
Rassegnava conclusioni conformi con il favore delle spese di lite.
Esaurita la fase di trattazione della causa senza che le parti si fossero avvalse dei poteri loro conferiti dall’art. 183 c.p.c., con ordinanza emessa il 20-02-2006 il Tribunale, ritenuta la immediata decidibilità della causa allo stato egli atti, fissata la udienza per la precisazione delle conclusioni, rassegnate come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 6 comma VI della legge n. 537/1993 dispone: “TUTTI I CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA DEBBONO RECARE UNA CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO, CHE VIENE OPERATA SULLA BASE DI UN’ISTRUTTORIA CONDOTTA DAI COMPETENTI ORGANI TECNICI DELLE AMMINSITRAZIONI. QUALORA IL PREZZO PATTUITO SI DISCOSTI DAL LIMITE MASSIMO INDICATO AI SENSI DEL COMMA 2, IL PREZZO DEL CONTRATTO È SOGGETTO A REVISIONE, SALVO IL DIRITTO DELLA PARTE DI RECEDERE DAL CONTRATTO. L’AMMINSITRAZIONE PROVVEDE ALLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO SULLA BASE DI UN PREZZO NON SUPERIORE A QUELLO OFFERTO AL PRECEDENTE CONTRAENTE E DA QUESTI RIFIUTATO.”
La norma in parola, dopo aver previsto l’inserimento negli stipulandi contratti della clausola di periodica revisione del corrispettivo, prevede che una “apposita istruttoria” affidata agli “organi tecnici” della P.A. proceda al riconoscimento della revisione.
Il che equivale a riconoscere in capo alla P.A.. il potere unilaterale di verificare ex se la stessa sussistenza nell’ “an” del diritto dell’appaltatore al conseguimento della revisione del corrispettivo, determinandone la insorgenza nell’an, oltreché nel quantum.
È così evidente come il diritto in parola, pur se astrattamente previsto con l’inserimento della apposita pattuizione, sia in realtà rimesso all’accertamento mercè la determinazione unilaterale della P.A., esercitata attraverso l’apposito procedimento così delineato, ed assume, in realtà, la consistenza di mero interesse legittimo.
La predetta norma, pertanto, ad onta dell’apparente tenore letterale, sembra collocarci perfettamente nell’alveo della consolidata giurisprudenza che attribuiva al Giudice Amministrativo la giurisdizione in ordine alla sussistenza del diritto alla revisione, riconoscendola al Giudice Ordinario nelle sole ipotesi di presenza di un vero e proprio riconoscimento non equivoco proveniente da parte degli organi dell’ente deputati alla manifestazione esterna della volontà giuridicamente vincolante per la figura soggettiva dell’apparato della P.A.
E coerentemente con questa ricostruzione il successivo comma 12 del medesimo articolo 6 della legge n. 537/1993 dispone: “LE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’APPLICAIZONE DEI COMMI DA 1 A 15 SONO DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE, IN VIA ESCLUSIVA, DEL GIUDICE AMMINSITRATIVO.”
È Più che evidente come il legislatore, conscio della estrema difficoltà di differenziare le situazioni giuridiche soggettive derivanti da un assetto normativo che, dopo aver apparentemente sancito l’obbligo di procedere alla revisione periodica dei corrispettivi, con il correlativo diritto soggettivo che costituisce il naturale pendant della posizione giuridica passiva, subito dopo ha rimesso l’accertamento di quell’obbligo (e del correlativo diritto) alla determinazione unilaterale della P.A., ha ritenuto la sussistenza delle condizioni che tradizionalmente hanno legittimato la configurazione di ipotesi giurisdizione esclusiva.
In accoglimento della dispiegata eccezione, deve così essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La complessità della questione giustifica la integrale compensazione delle spese e competenze di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi-Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da srl Mitapast con atto di citazione notificato nei confronti del Comune di Fasano così provvede:
accoglie la eccezione sollevata dal Comune di Fasano e, per l’effetto, dichiara il difetto di giurisdizione per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo;
b) dichiara interamente compensate le spese e competenze di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Brindisi-Sez. dist. di Fasano in data 27 giugno 2007