É possibile adoperare il selettore predisposto di seguito per selezionare la classe di punteggio e visualizzare le violazioni corrispettive:
Tabella decurtazione punti patente
Violazioni che prevedono la decuratazione di 10 punti patente
Violazioni che prevedono la decurtazione di dieci punti patente | Articolo C.d.S. |
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Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/h. | art. 142, comma 9° bis |
Circolare contromano nelle curve, sui dossi o in condizioni di limitata visibilità o su strada divisa in carreggiate separate | art. 143, comma 12° |
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta giàsorpassando, etc.. | art.148, comma 16° terzo periodo |
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni | art. 168, comma 8° |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoli | art. 168, comma 9° |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 6° |
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromano | art. 176, comma 19° |
Effettuare retromarcia in autostrada | art. 176, comma 20° (rif.to al comma 1°, lett. b) |
Circolare in autostrada o sulle strade extraurbane principali sulle corsie di emergenza e d’immissione ed uscita fuori dai casi previsti | art. 176, comma 20° con rif. comma 1° lett c) e d) |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero e del limite giornaliero dei tempi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 6° |
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocità | art. 179, commi 2° e 2° bis |
Guidare in stato di ebbrezza | art. 186, comma 2° e 7° |
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacenti | art. 187, comma 7° e 8° |
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 5° secondo periodo |
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 6° |
Forzamento del posto di blocco dove il fatto non costituisca reato | art. 192 comma 7° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 8 punti patente
Violazioni che prevedono la decuratazione di otto punti patente | Articolo C.d.S. |
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Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni gravi | art. 149, comma 6° |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a persone | art. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6° |
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossi | art. 154, comma 7° |
Violare l’obbligo di precedenza ai pedoni | art. 191, comma 1° |
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una strada | art. 191, comma 3° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 6 punti patente
Violazioni che comportano la perdita di sei punti patente | Articolo C.d.S. |
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Mancata osservanza dello stop | art. 145, comma 5° |
Passaggio con semaforo rosso o agente del traffico | art. 146, comma 3°, |
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livello | art. 147, comma 5° |
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h | art. 142, comma 9° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 5 punti patente
Violazioni che comportano la perdita di cinque punti patente | Articolo C.d.S. |
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Circolare a velocità non commisurata alle particolari condizioni in cui si svolge la circolazione | art. 141, comma 8° |
Violare gli obblighi relativi alla precedenza | art. 145, comma 10° |
Mancato rispetto delle regole di sorpasso | art. 148, comma15° Con rif. al 3° comma |
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoli | art. 149, comma 5°, secondo periodo |
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoli | art. 150, comma 5° con riferimento all’art.149 comma 5° |
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni. | art. 171, comma 2° |
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambini | art. 172 comma 8° |
Alterare il corretto uso delle cinture. | art. 172, comma 9° |
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritte | art. 173, comma 3° |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 5° per tempi di riposo |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 5° per tempi di riposo |
Mancato rispetto di oltre il 20% del periodo minimo di riposo giornaliero per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 7° terzo periodo per tempi di riposo |
Circolare con tasso alcolemico accertato superiore a 0 e non superiore a 0,5 gl per conducenti di età inf. a 21 anni, neo patentati cat. B, per trasporti professionali di persone e di cose, di veicoli > 3,5t, di veicoli con rimorchio con MCPC > 3,5, di autobus, di autoarticolati, di autosnodati | Art. 186 bis, comma 2° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 4 punti patente
Violazioni che comportano la perdita di quattro punti patente | Articolo C.d.S. |
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Circolare contromano (non in curva) | art. 143, comma 11° |
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsie | art. 143, comma 13° con riferimento al 5° |
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie viscide ed infiammabili o che potrebbero causare pericolo | art. 161, comma 2° |
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t. | art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d) |
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentito | art. 168, comma 7° |
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio | art. 169, comma 8° |
Circolare in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perché non coperto adeguatamente | art. 175, comma 13° |
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamento | art. 189, comma 5° primo periodo |
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonali | art. 191, comma 2° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 3 punti patente
Violazioni che comportano la perdita di tre punti patente | Articolo C.d.S. |
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Superare i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre i 40 km/h | art. 142, comma 8° |
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso | art. 148, comma 15° con riferimento al comma 2° |
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a cose | art. 149, comma 4° |
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietate | art. 153, comma 10° |
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgenti | art. 164, comma 8° |
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t. | art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c) |
Circolare con autocarri adibiti a trasporto di veicoli, di animali, di container, macchine agricole o operatrici e balle di paglia e fieno con eccedenze consentite in altezza sulle strade larghe meno di 6,50 mt. ovvero aventi opere di sottovia con franco libero superiore a 20 cm. | art. 167, comma 7° |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 7° secondo periodo |
Mancato rispetto di oltre il 10% del periodo minimo di riposo settimanale per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 7° secondo periodo |
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti | art. 192 comma 6° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 2 punti patente
Violazioni che comportano la perdita di due punti patente | Articolo C.d.S. |
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Mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata | art. 146, comma 2° |
Sorpasso a sinistra di un tram in fermata in sede stradale non riservata | art. 148, comma 15° con rif. ai comma 8° |
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposte | art. 154, comma 8° |
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi. | art. 158, comma 2 lettere d), g), h). |
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicolo | art 161, comma 1° e 3° |
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individuali | art. 162, comma 5° |
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioni | art. 165, comma 3 |
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t. | art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b) |
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezza | art. 168, comma 9 bis |
Trasportare persone in sovrannumero sulle autovetture | art. 169, comma 9° |
Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 5° per tempi di guida |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 7° per tempi di guida |
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 8° |
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostrade | art. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a) |
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) Rientrano in questa ipotesi: - lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio - esercitare attività di soccorso senza autorizzazione, etc. | art. 175, comma 16° |
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade Rientrano in questa ipotesi ad esempio: - non osservare l’obbligo di immettersi sulle autostrade e sulle superstrade servendosi delle apposite corsie e dando la precedenza ai veicoli circolanti sulle corsie di scorrimento; - uscire dalle stesse autostrade o superstrade senza servirsi delle apposite corsie di decelerazione; - cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione; - in caso di arresto del traffico su tratti ove la corsia di emergenza manchi o sia occupata, non agevolare il transito di veicoli di polizia o di soccorso omettendo di portarsi il più vicino possibile alla striscia di sinistra della prima corsia; - lasciare in sosta di notte il veicolo senza tenere accese le luci di posizione e quelle di emergenza; - procedere affiancato ad altro veicolo in autostrada o sulle superstrade; - non osservare il corretto incolonnamento per il pagamento del pedaggio. | art. 176, comma 21° |
Ostacolo alla circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze | art. 177 comma 5° |
Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 5° per tempi di guida |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 7° per tempi di giuda |
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 8° |
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc.. | art. 189, comma 9° |
Violazioni che prevedono la decuratazione di 1 punto
Violazioni che comportano la perdita di un punto patente | Articolo C.d.S. |
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Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescritto | art. 152, comma 3° |
Uso improprio dei fari | art. 153, comma 11° |
Trasportare cose con eccedenza di carico non superiore ad 1 t. o al 10% per veicoli fino a 10 t. | art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° lett. a) |
Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggetti | art. 169, comma 10° |
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, ovvero violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruote | art. 170, comma 6° |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo | art. 174, comma 7° primo periodo |
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus non necessitanti di tachigrafo | art. 178, comma 7° primo periodo |
Come funziona la patente a punti
La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo viene attribuito un punteggio - inizialmente 20 punti - che viene decurtato in caso di infrazioni. All’esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.
Obbigo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro 60 giorni, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente del conducente responsabile della violazione.
Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di € 292 a € 1.168. Non gli verranno però decurtati i punti sul titolo di guida.
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell’auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente.
Il meccanismo della decurtazione dei punti è prevista per i seguenti titoli di guida:
Patente di guida: Conducenti maggiorenni di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e minicar
CQC (compreso KB etc.): autoveicoli nel solo ambito del trasporto professionale (trasporto merci e persone)
CIGC (patentino) fino alla conversione in patente AM o di altra categoria.
In che modo vengono persi i punti patente
ll punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, come descritti nella tabella. Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida, l’utente riceve al proprio domicilio una comunicazione.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente, dovranno essere detratti al massimo 15 punti.
Se si perdono in parte o tutti i punti.
Dal 13 agosto 2010, se viene commessa un’infrazione da almeno 5 punti, cui seguano, nell’arco di successivi 12 mesi, altre due violazioni da almeno 5 punti ciascuna, è prevista la revisione della patente di guida.
Alla perdita totale del punteggio non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione
La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.
Come verificare quanti punti patente rimangono
Sul portale dell’automobilista è possibile verificare il saldo punti della propria patente di guida una volta effettuata la registrazione, oppure chiamando, da telefono fisso, il servizio automatico al n. 848 782 782 attivo H24, al costo di una telefonata urbana.
Art. 126-bis Codice della Strada D.Lgs. 285/1992
Art. 126-bis Codice della Strada D.Lgs. 285/1992
Patente a punti
1. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 292 a € 1.168.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all’esito di una prova di esame. A tale fine, l’attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l’attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’ articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. [Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’ articolo 201, comma 3, è atto definitivo.] Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’ articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.