Le Tabelle del Tribunale di Milano
Le Tabelle di Milano, elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano, a seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale segnato dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 26972/2008 hanno recepito l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 e così anche per le rinnovate tabelle di Milano 2021 è proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi (c.d. danno biologico “standard”) che particolari (c.d. personalizzazione) nonché del danno non patrimoniale conseguente in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (c.d. danno morale), pregiudizi liquidati separatamente sino al 2008.
Tabelle del Tribunale di Milano 2021
Le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2021 individuano il nuovo valore del c.d. “punto” partendo dal valore delle Tabelle di Milano 2008 (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato di una percentuale ponderata, in riferimento al valore di liquidazione “medio” della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”, c.d. danno morale (che, secondo le tabelle in uso sino al 2008, era parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del danno biologico), nonché prevedendo percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione.
L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 24.01.2020, ha previsto l’aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.
Tenuto conto degli indici ISTAT dall’1.1.2018 all’1.1.2021 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138).
I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.
Danno non patrimoniale derivante da lesione permanente del bene salute
Le Tabelle milanesi utilizzate prima delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11 novembre 2008:
- individuavano valori “standard” di liquidazione del c.d. danno biologico, parametrati alla gravità della lesione alla integrità psico-fisica e alla età del danneggiato;
- prevedevano poi la liquidazione del c.d. “danno morale” in misura variabile tra 1/4 e 1/2 dell’importo liquidato a titolo di danno biologico;
- prevedevano altresì la c.d. personalizzazione del danno biologico, con aumento fino al 30% dei valori “standard”, in riferimento a particolari condizioni soggettive del danneggiato.
A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell’11.11.2008, l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha rilevato l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e ha constatato l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del c.d. danno biologico a risarcire gli altri profili di danno non patrimoniale.
Ha proposto quindi la liquidazione congiunta:
- del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione,
- vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
- c.d. danno biologico “standard”,
- c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico,
- c.d. danno morale.
Per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta, si è poi fatto riferimento all’andamento dei precedenti degli Uffici giudiziari di Milano, e si è quindi pensato:
- a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva);
- a una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi -onde consentire un’adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:
- o sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista dilettante”),
- sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),
ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La versione finale delle Tabelle – varata nella riunione dell’Osservatorio del 28 aprile 2009 – segue ed innova l’impianto delle precedenti tabelle quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all’integrità psico-fisica, in particolare:
- individuando il valore del c.d. “punto”, partendo dal valore del “punto” delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato -in riferimento all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla“sofferenza soggettiva”- di una percentuale ponderata:
– dall’1 al 9% di invalidità l’aumento è del 25% fisso,
– dal 10 al 34 % di invalidità l’aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,
– dal 35 al 100% di invalidità l’aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2008 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all’epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico, - prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione.
Nella riunione del 24.01.2020 l’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha deciso altresì di procedere ad una rivisitazione grafica delle Tabelle, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT, su proposta del “Gruppo danno alla persona”. L’Osservatorio, quindi, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l’indicazione dell’aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell’aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l’ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l’indicazione dell’importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell’intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica accertata).
Tale rivisitazione della Tabella ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l’andamento della curva delle liquidazioni. Con questo ritocco grafico, infatti, si esplicitano per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale che erano già compresi nel totale di cui alla colonna 5 (in precedenza già calcolabili mediante una semplice operazione aritmetica).
Il ritocco della veste grafica della Tabella mira ad agevolare l’operatore del diritto nell’uso della Tabella: si è osservato che, purtroppo, in alcuni casi la Tabella è stata usata come una scorciatoia, pervenendo a liquidazioni del danno alla salute nella misura del totale di cui alla colonna 5 senza esplicitazione degli specifici pregiudizi dinamico-relazionali e sofferenziali accertati e liquidati.
L’Osservatorio intende con tale ritocco grafico contrastare questa pratica e ribadire che l’applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur.
In altre parole, l’applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall’obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell’an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Giova, infine, soggiungere che l’Osservatorio non intende affatto -con la presente rivisitazione della veste grafica della Tabella- aderire all’una o all’altra tesi circa la natura autonoma o meno della componente sofferenziale del danno non patrimoniale da lesione del bene salute. Non competono, infatti, all’Osservatorio siffatte valutazioni ma, semmai, alla Corte di legittimità in sede nomofilattica. Di contro, è compito dell’Osservatorio rendere lo strumento delle Tabelle milanesi – già validato quale parametro para-normativo dalla nota sentenza Cass. n. 12408/2011- il più agevole e perspicuo possibile, in modo da conciliare l’esigenza di una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla salute adeguata e congrua rispetto al caso singolo con l’esigenza della prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali sul territorio nazionale, anche per agevolare la definizione transattiva delle controversie.
Danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute
A seguito dell’orientamento giurisprudenziale delle sentenze di San Martino 2008, l’Osservatorio, nelle edizioni dal 2009 al 2018, ha proposto una liquidazione congiunta anche del danno non patrimoniale da inabilità temporanea, inclusiva delle componenti del “danno biologico” (ora definito “danno dinamico-relazionale”) e del c.d. “danno morale temporaneo” (ora definito “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
In coerenza con la rivisitazione grafica delle Tabelle per il danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, tenuto conto dei precedenti degli uffici giudiziari di Milano, fermi gli importi monetari delle precedenti edizioni (aggiornati secondo l’indice ISTAT all’1.1.2021), si è deciso di esplicitare anche i valori monetari delle due componenti del danno non patrimoniale “temporaneo” corrispondente a un giorno di inabilità temporanea al 100%.
Si propone quindi, come nelle precedenti edizioni:
- una forbice di valori monetari, con un valore standard ed un valore denominato “aumento personalizzato”;
il valore standard è stato ottenuto partendo dall’importo indicato nell’edizione 2018 (aggiornato all’1.1.2021): con la nuova veste grafica si esplicitano i valori monetari corrispondenti alla componente dinamico-relazionale ed alla componente da sofferenza soggettiva interiore di regola presumibile (quest’ultima determinata nella misura del 25% del danno dinamico- relazionale, come in tutte le edizioni precedenti delle Tabelle);
quanto al valore massimo della forbice, come nelle passate edizioni, lo stesso si ottiene aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di un aumento.In definitiva, per effetto delle successive rivalutazioni ISTAT, i valori aggiornati di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, sono i seguenti: - Valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta (in parentesi i valori monetari delle componenti per danno biologico/dinamico- relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile) € 99,00 (€72,00 + € 27,00);
- Aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità: +50%;
Scarica le Tabelle del Tribunale di Milano dal 2011 al 2021
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