Determinazione del danno non patrimoniale secondo le tabelle del Tribunale di Roma. Risarcimento per invalidità permanente e temporanea, assoluta o parziale.
Le Tabelle di Roma per il risarcimento del danno non patrimoniale
Le tabelle del Tribunale di Roma operano una valutazione del danno derivante da lesioni secondo il criterio del “punto variabile” in modo da determinare un valore monetario di base crescente in relazione alla misura del pregiudizio subito e decrescente in funzione dell’età del danneggiato al momento del fatto. Il criterio del punto variabile si fonda su un postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata da lesioni personali cresce in misura geometrica rispetto al crescere dei postumi permanenti: ad invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi. Con il sistema tabellare a punto variabile il risarcimento si ottiene moltiplicando il grado di invalidità permanente residuato alle lesioni per una somma di denaro rappresentativa del valore monetario del singolo punto di invalidità e, quindi, abbattendo il risultato in funzione dell’età della vittima con l’adozione di un fattore di demoltiplicazione. La liquidazione secondo il criterio del punto variabile è stata ritenuta dalla Corte di cassazione (v. Cassazione sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895) idonea quale parametro di riferimento per una liquidazione equa, purché tale valutazione standardizzata venga poi adeguata al caso concreto. È ormai principio consolidato, dunque, quello secondo il quale la liquidazione del danno alla salute deve soddisfare tre requisiti fondamentali:
- deve essere integrale, cioè rappresentare una effettiva riparazione di tutte le utilità perdute dalla vittima in conseguenza dell’illecito;
- deve evitare duplicazioni, cioè liquidare più importi a titolo di risarcimento di pregiudizi nominalmente diversi, ma sostanzialmente identici;
- deve evitare sperequazioni, cioè trattare in modo analogo casi dissimili; oppure liquidare in modo diverso danni simili.
Il danno non patrimoniale: valutazione unitaria di danno biologico e danno morale
La categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all’integrità psico-fisica della persona che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale - inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione - come specificamente indicato dal legislatore negli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ribadisce la “costante, duplice essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore; le dinamiche relazionali di una vita che cambia (...) Restano così efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore e/o la significativa alterazione della vita quotidiana (cfr. Cassazione 901/18, Cassazione n. 7513/2018 e da ultimo Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788; Cassazione Sez. VI-III, ord 19 febbraio 2019, n. 4878).Quando si applicano le Tabelle di Roma. Lesioni macro e micro permanenti
Va ulteriormente premesso che le tabelle del Tribunale di Roma sono applicate per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria limitatamente alle lesioni superiori al 9% (dovendosi per le c.d. micropermanenti adottare le tabelle legislative di cui all’art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall’art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti). Le medesime tabelle del Tribunale di Roma si applicano in ogni altro caso di lesioni a prescindere dall’entità percentuale della stessa e, quindi, anche nel range dall’1% al 9%.Il valore del punto base anno 2019 secondo il Tribunale di Roma
Per quanto riguarda il valore del c.d. punto base l’aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Roma per l’anno 2019 prevede l’adeguamento sulla base dell’incremento dell’indice Istat Foi per l’anno 2018, pari all’1,1%. Per l’anno 2019 è dunque previsto un valore del punto base pari ad € 1.182,41 che corrisponde ad una limitazione incidente nella misura dell’ 1% sulla complessiva validità psico-fisica di una persona nella fascia di età fino a 1 anno.Tabelle del Tribunale di Roma dal 2012 al 2019
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2019
- Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2019
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2018
- Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2018
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2017
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2014
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2013
- Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2013
- Tabelle Tribunale di Roma anno 2012
- Criteri orientativi liquidazione del danno non patrimoniale 2012
La personalizzazione del risarcimento del danno
Da rilevare che nelle Tabelle di Roma il valore del primo punto di invalidità permanente costituisce il valore monetario della sola componente biologica- dinamico relazionale del danno non patrimoniale. La tabella non comprende la componente morale soggettiva per la liquidazione della quale il Tribunale di Roma ha introdotto «fasce di oscillazione» che attribuiscano degli aumenti a seconda dello scaglione di invalidità come da tabella seguente.Scaglioni danno biologico | % danno non patrimoniale | Maggiorazione applicabile |
---|---|---|
Fino a 10% | 12,5% | Da + 5% a + 20% |
Da 11% a 20% | 20% | Da + 10% a + 30% |
Da 21% a 30% | 25% | Da + 12,5% a + 37,5% |
Da 31% a 40% | 30% | Da + 15% a + 45% |
Da 41% a 50% | 35% | Da + 17,5% a + 52,5% |
Da 51% a 60% | 40% | Da + 20% a + 60% |
Da 61% a 70% | 45% | Da + 22,5% a + 67,5% |
Da 71% a 80% | 50% | Da + 25% a + 75% |
Da 81% a 90% | 55% | Da + 27,5% a + 82,5% |
Da 91% a 100% | 60% | Da + 30% a + 90% |