Saggio di interesse legale al 5% all’anno a partire 1° gennaio 2023.
Tabella serie storica variazione saggio di interesse legale
Nella tabella sottostante sono riportate le variazioni del tasso degli interessi legali ed il relativo periodo di riferimento dal 1942 ad oggi. Per ogni periodo è indicato il provvedimento normativo che ha disposto l’adeguamento del tasso di interesse legale.
La tabella è aggiornata al tasso di interesse legale del 5,00 % base annua, in vigore dal 1° gennaio 2023 come previsto dal D.M. 13 dicembre 2022 (in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2022, n. 292).
Si ricorda che è disponibile su MioLegale.it anche il calcolo interessi legali.
Variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2022
Dal | Al | Tasso | Provvedimento |
---|---|---|---|
21.04.1942 | 15.12.1990 | 5 % | -- |
16.12.1990 | 31.12.1996 | 10 % | L. 26 Novembre 1990, n. 353 |
01.01.1997 | 31.12.1998 | 5 % | L. 23 Dicembre 1996, n. 662 |
01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 % | D.M. 10 Dicembre 1998 |
01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 % | D.M. 11 Dicembre 2000 |
01.01.2002 | 31.12.2003 | 3 % | D.M. 11 Dicembre 2001 |
01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 % | D.M. 01 Dicembre 2003 |
01.01.2008 | 31.12.2009 | 3 % | D.M. 12 Dicembre 2007 |
01.01.2010 | 31.12.2010 | 1 % | D.M. 04 Dicembre 2009 |
01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 % | D.M. 07 Dicembre 2010 |
01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5 % | D.M. 12 Dicembre 2011 |
01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 % | D.M. 13 Dicembre 2013 |
01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 % | D.M. 11 Dicembre 2014 |
01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 % | D.M. 11 Dicembre 2015 |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 % | D.M. 7 Dicembre 2016 |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 % | D.M. 13 Dicembre 2017 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8 % | D.M. 12 Dicembre 2018 |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05 % | D.M. 12 Dicembre 2019 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01 % | D.M. 11 Dicembre 2020 |
01.01.2022 | 31.01.2022 | 1,25 % | D.M. 13 Dicembre 2021 |
01.01.2023 | a seguire | 5 % | D.M. 13 Dicembre 2022 |
Il saggio degli interessi legali continua a salire e si riporta sui valori del 1997 (5% dal 1° gennaio 2023). Negli ultimi anni il tasso di interesse legale era sceso fin quasi ad azzerarsi nel 2021 allorché ha toccato il minimo storico dello 0,01% base annua, come disposto decreto del Ministero dell’economia delle Finanze del 11 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021.
La nuova misura del tasso di interesse legale è stata determinata in ragione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d’inflazione annuo registrato, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile.
L’individuazione del saggio di interesse legale è molto importante poiché diversamente - secondo quanto disposto dall’art. 1284 del codice civile - qualora entro il 15 dicembre di ogni anno non sia fissata una nuova misura del saggio di interesse legale questo rimane invariato per l’anno successivo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può quindi modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Art. 1284 Codice Civile
Saggio degli interessi
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 0,8 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.