TULPS
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Gazz. Uff., 26 giugno 1931, n. 146)
Articolo unico. Articolo 1. Articolo 2. Articolo 3. Articolo 4. Articolo 6. Articolo 7. Articolo 9. Articolo 10. Articolo 11. Articolo 12. Articolo 13. Articolo 14. Articolo 15. Articolo 16. Articolo 17. Articolo 17 bis Articolo 17 ter Articolo 17 quater Articolo 17 quinquies Articolo 17 sexies Art. 18. Articolo 19. Articolo 20. Articolo 21. Articolo 22. Articolo 23. Articolo 24. Articolo 26. Articolo 27. Articolo 28. Articolo 29. Articolo 30. Articolo 31. Articolo 31 bis Articolo 32 Articolo 33. Articolo 34. Articolo 35. Articolo 36. Articolo 37. Articolo 38. Articolo 39. Articolo 40. Articolo 41. Articolo 42. Articolo 43. [1] La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, (in Gazz. Uff., 22 dicembre, n. 52 ), ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale del presente comma, nella parte in cui pone a carico dellâinteressato lâonere di provare la sua buona condotta. Articolo 44. Articolo 45. Articolo 46. Articolo 47. Articolo 48. Articolo 49. Articolo 50. Articolo 51. Articolo 52. Articolo 53. Articolo 54. Articolo 55. Articolo 56. Articolo 57. Articolo 58. Articolo 59. Articolo 60. Articolo 61. Articolo 62. Articolo 64. Articolo 65. Articolo 66. Articolo 67. Con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sono state trasferite alle regioni ed agli enti locali, tra lâaltro, le competenze in materia di turismo, sport e spettacolo. Articolo 68. Articolo 69. Articolo 70. Articolo 71. Articolo 72. Articolo 73. Articolo 74. Articolo 75. Articolo 75 bis Articolo 76. Articolo 77. Articolo 78. Articolo 79. Articolo 80. Articolo 81. Articolo 82. Articolo 83. Articolo 84. Articolo 85. Articolo 85 bis Articolo 87. Articolo 88. Articolo 89. Articolo 90. Articolo 91. Articolo 92. Articolo 93. Articolo 94. Articolo 95. Articolo 96. Articolo 97. Articolo 98. Articolo 99. Articolo 100. Articolo 101. Articolo 102. Articolo 103. Articolo 104. Articolo 105. Articolo 106. Articolo 107. Articolo 108. Articolo 109. [1] Articolo modificato dallâarticolo 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, dallâarticolo 4 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, dallâarticolo 7, comma 2, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e successivamente sostituito dallâarticolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135. Articolo 110. Articolo 111. Articolo 112. Articolo 113. Articolo 114. Articolo 116. Articolo 117. Articolo 118. Articolo 119. Articolo 120. Articolo 121. Articolo 122. Articolo 123. Articolo 124. Articolo 125. Articolo 126. Articolo 127. Articolo 128. Articolo 130. Articolo 132. Articolo 133. Articolo 134. Articolo 134 bis 2 Articolo 135. Articolo 136. Articolo 137. Articolo 138. Articolo 139. Articolo 140. Articolo 141. Articolo 142. Articolo 143. Articolo 144. Articolo 145. Articolo 146. Articolo 147. Articolo 148. Articolo 149. Articolo 151. Articolo 152. Articolo 154. Articolo 155. Articolo 156. Articolo 158. Articolo 159. Articolo 160. Articolo 161. Articolo 162. Articolo 163. Articolo 164. Articolo 165. Articolo 166. Articolo 167. Articolo 168. Articolo 169. Articolo 170. Articolo 171. Articolo 172. Articolo 173. Articolo 174. Articolo 175. Articolo 176. Articolo 178. Articolo 179. Articolo 180. Articolo 181. Articolo 182. Articolo 183. Articolo 184. Articolo 185. Articolo 186. Articolo 187. Articolo 188. Articolo 189. A norma della legge 20 febbraio 1958, n. 75, con la quale è stata abolita la regolamentazione della prostituzione e sono state stabilite norme per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, e che stabilisce lâabrogazione di tutte le disposizioni contrarie a tale legge o con esse incompatibili, gli articoli contenuti nel presente titolo sono da ritenersi abrogati. Articolo 190. Articolo 191. Articolo 192. Articolo 193. Articolo 194. Articolo 195. Articolo 196. Articolo 197. Articolo 198. Articolo 199. Articolo 200. Articolo 201. Articolo 202. Articolo 203. Articolo 204. Articolo 205. Articolo 206. Articolo 207. Art. 209. Articolo 208. Articolo 210. Articolo 211. Articolo 212. Articolo 213. Art. 214. Articolo 215. Articolo 216. Articolo 217. Articolo 218. Articolo 219. Art. 220. Articolo 221. Articolo 221-bis. Articolo 222. Articolo 223. Articolo 224.
Ă approvato lâunito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, dâordine nostro, dal ministro proponente e che avrĂ esecuzione dal 1° luglio 1931.Titolo I
DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONECapo I
DELLE ATTRIBUZIONI DELLâAUTORITĂ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI DâURGENZA O PER GRAVE NECESSITĂ PUBBLICA
LâautoritĂ di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dellâordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumitĂ e alla tutela della proprietĂ ; cura lâosservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonchĂŠ delle ordinanze delle autoritĂ ; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Le attribuzioni dellâautoritĂ provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dellâautoritĂ locale dal capo dellâufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal PodestĂ .
Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessitĂ pubblica, ha facoltĂ di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dellâordine pubblico e della sicurezza pubblica.
Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per lâinterno.
Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta dâidentitĂ â conforme al modello stabilito dal Ministero dellâinterno.
La carta di identitĂ ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di etĂ inferiore a tre anni, la validitĂ della carta dâidentità è di tre anni; per i minori di etĂ compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identitĂ di cui allâ articolo 7-vicies ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dallâobbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di etĂ inferiore a dodici anni. .
La carta dâidentitĂ può altresĂŹ contenere lâindicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui allâ articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.
La carta dâidentità è titolo valido per lâespatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della ComunitĂ economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
La carta di identitĂ valida per lâespatrio rilasciata ai minori di etĂ inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Lâuso della carta dâidentitĂ ai fini dellâespatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare lâassenso o lâautorizzazione, il nome della persona, dellâente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autoritĂ consolari in caso di rilascio allâestero.
A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza .
LâautoritĂ di pubblica sicurezza ha facoltĂ di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identitĂ siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facoltĂ inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identitĂ e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dellâautoritĂ di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.
Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per lâinterno.
Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dellâautoritĂ di pubblica sicurezza nellâesercizio delle facoltĂ ad essa attribuite dalla legge.
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga unâautorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che lâautoritĂ di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertĂ personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto allâammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalitĂ dello Stato o contro lâordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza allâautoritĂ , e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
[Le persone che hanno lâobbligo di provvedere allâistruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato allâobbligo predetto.]
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.Capo IV
DELLâINOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELLâAUTORITĂ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dallâautoritĂ di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154.93 a euro 516 .
LâautoritĂ di pubblica sicurezza può disporre lâaccompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.
Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltĂ di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attivitĂ soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dellâadempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dallâautoritĂ .
1. Salvo quanto previsto dallâart. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con lâarresto fino a tre mesi o con lâammenda fino a euro 206.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dallâart. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformitĂ alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75- bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dellâautoritĂ , 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, [123,] 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 ad euro 3.098 .
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, [escluse le attivitĂ previste dallâart. 126,] 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 ad euro 1.032 .
1. Quando è accertata una violazione prevista dallâart. 17- bis, commi 1 e 2, e dallâart. 221- bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando lâobbligo del rapporto previsto dallâart. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza riguardo, allâautoritĂ competente al rilascio dellâautorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivitĂ soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata allâinteressato.
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, lâautoritĂ di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dellâattivitĂ condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dellâattivitĂ autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumitĂ o dellâigiene, lâordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dĂ comunque luogo allâesecuzione dellâordine di sospensione qualora lâinteressato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dallâart. 100, la cessazione dellâattivitĂ non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dallâautoritĂ , è punito ai sensi dellâart. 650 del codice penale.
1. Per le violazioni previste dallâart. 17-bis e dallâart. 221-bis consistenti nellâinosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dallâautoritĂ nellâesercizio di attivitĂ soggette ad autorizzazione, lâautoritĂ amministrativa con lâordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellâattivitĂ per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nellâipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui allâart. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nellâesecuzione della sanzione accessoria, si computa lâeventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dellâart. 17-ter.
1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui allâart. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITĂ PUBBLICA
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.
Ă considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarĂ tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autoritĂ sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a 413. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
[Ă vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Salva lâapplicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con lâarresto da dieci giorni a tre mesi e con lâammenda da lire 500 a 5000.
Le armi sono confiscate. ]
Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dellâautoritĂ , o che comunque possono mettere in pericolo lâordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
Ă sempre considerata manifestazione sediziosa lâesposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autoritĂ .
Ă manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.
Qualora lâinvito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.
Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o lâassembramento siano disciolti con la forza.
Allâesecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.
Le persone che si rifiutano di obbedire allâordine di discioglimento sono punite con lâarresto da un mese a un anno e con lâammenda da euro 30 a 413 .
Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanitĂ pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nellâarticolo precedente, o può prescrivere lâosservanza di determinate modalitĂ , dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.
Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanitĂ pubblica e di polizia locale.
Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dellâordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.Capo III
DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, lâassemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del ministro per lâinterno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati allâarmamento e allâequipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attivitĂ commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza è altresĂŹ necessaria per lâimportazione e lâesportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchĂŠ per la fabbricazione, lâimportazione e lâesportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati allâarmamento dei Corpi armati o di polizia, nonchĂŠ per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dellâIstituto poligrafico e Zecca dello Stato. La validitĂ della licenza è di 2 anni..
Per il trasporto delle armi stesse nellâinterno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un piÚ grave reato, con la reclusione da uno a tre anni con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro .
Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con lâarresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con lâarresto fino ad un anno.Capo IV
DELLE ARMI
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è lâoffesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dallâart. 28, non si possono fabbricare altre armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. Ai titolari della licenza di cui al periodo precedente e nellâambito delle attivitĂ autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui allâarticolo 38, primo comma, secondo periodo. Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, allâinterno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti dâarma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui allâarticolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Lâavvenuta rottamazione delle parti dâarma, iscritte nel registro di cui allâarticolo 35, è immediatamente annotata nel medesimo registro.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validità della licenza è di 3 anni.
1. Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare lâattivitĂ di intermediario di cui allâarticolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validitĂ di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui allâarticolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate.
2. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio:
Ogni operatore autorizzato deve comunicare, lâultimo giorno del mese, allâautoritĂ che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche allâindirizzo di posta elettronica certificata della medesima autoritĂ . Lâoperatore, nel caso in cui abbia la materiale disponibilitĂ delle armi o delle munizioni, è obbligato alla tenuta del registro di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 55, nonchĂŠ ad effettuare le relative annotazioni concernenti le operazioni eseguite.
3. La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.
[ 4. Le modalitĂ di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.]
Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con lâammenda fino a euro 516 .
[ Chi esercita lâindustria della riparazione delle armi deve darne avviso al questore e notificargli ogni trasferimento della propria officina. ]
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita lâindustria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso allâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Lâobbligo dellâavviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nellâinterno dello Stato.
Per il trasporto di armi e parti dâarma tra soggetti muniti della licenza di cui allâarticolo 31, lâobbligo dellâavviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, allâautoritĂ di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti dâarma.
[1] Comma aggiunto a decorrere dal 14 settembre 2018, dallâarticolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
1. Lâarmaiolo di cui allâarticolo 1- bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalitĂ delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalitĂ definite nel regolamento.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.
3. Alla cessazione dellâattivitĂ , i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati allâAutoritĂ di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui allâarticolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dellâattivitĂ .
4. Gli armaioli devono, altresĂŹ, comunicare mensilmente allâufficio di polizia competente per territorio le generalitĂ dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonchĂŠ la specie e la quantitĂ delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi allâacquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.
5. Ă vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto dâarmi ovvero di nulla osta allâacquisto rilasciato dal questore.
6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonchÊ dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.
8. Il contravventore è punito con lâarresto da sei mesi a due anni e con lâammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.
9. Lâacquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con lâarresto fino a un anno e con lâammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.
10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta allâacquisto delle armi, nonchĂŠ quello che consente lâacquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilitĂ di unâarma devono essere comunicati, a cura dellâinteressato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato allâatto dellâistanza, secondo le modalitĂ definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresĂŹ, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Ă vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. Ă permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.
Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui allâarticolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilitĂ , allâufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dellâArma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresĂŹ necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dallâarticolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
Sono esenti dallâobbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le societĂ di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza ha facoltĂ di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dellâordine pubblico.
Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto dâarmi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dallâarticolo 35, comma 7, secondo le modalitĂ disciplinate con il decreto di cui allâarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.
Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto dâarmi, lâobbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata.
Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dellâarticolo 39.
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca lâarma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
Il Prefetto ha facoltĂ di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dellâarticolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi dâurgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono allâimmediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna allâinteressato un termine di 150 giorni per lâeventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine lâinteressato comunica al prefetto lâavvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dellâarticolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dellâautoritĂ di pubblica sicurezza o dellâautoritĂ militare.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.
[ Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. ]
[ Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere.]
Il Questore ha facoltĂ di dare licenza per porto dâarmi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltĂ di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validitĂ annuale
Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto dâarmi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dellâinteressato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato allâatto dellâistanza, secondo le modalitĂ definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresĂŹ, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione..
Oltre a quanto è stabilito dallâart. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertĂ personale per violenza o resistenza allâautoritĂ o per delitti contro la personalitĂ dello Stato o contro lâordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
[2] Comma modificato, a decorrere dal 14 settembre 2018, dallâarticolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104.
Non può essere conceduta la licenza di porto dâarmi al minore non emancipato.
Ă però in facoltĂ del Prefetto di concedere la licenza per lâarma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di etĂ , il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestĂ o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.
Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.Capo V
DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI
Senza licenza del Ministro dellâinterno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dellâimpiego. Ă vietato altresĂŹ, senza licenza del Ministro dellâinterno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nellâarticolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
Ă vietato altresĂŹ, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacitĂ tecnica.
Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
Nel regolamento per lâesecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantitĂ e le qualitĂ delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarĂ altresĂŹ stabilito per quale quantitĂ dei prodotti e delle materie indicate nellâart. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validitĂ di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
Ă consentita la rappresentanza.
Le licenze per lâimpianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonchĂŠ quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietĂ , e sono vincolate allâassicurazione della vita degli operai e dei guardiani.
Oltre quanto è stabilito dallâart. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro lâordine pubblico, o la incolumitĂ pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.
Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacitĂ tecnica.
1. Ă vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dellâinterno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformitĂ previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi[, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita], tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. Lâiscrizione nellâallegato A al regolamento per lâesecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dellâiscrizione di cui al presente comma.
4. Salvo che il fatto costituisca piĂš grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura âCE del tipoâ ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dellâinterno.
Salvo il disposto dellâart. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dellâinterno, da rilasciarsi volta per volta.
La licenza non può essere conceduta se lâesplosivo non sia stato giĂ riconosciuto e classificato.
Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalitĂ delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalitĂ definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresĂŹ comunicare mensilmente allâufficio di polizia competente per territorio le generalitĂ delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantitĂ delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi allâacquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dellâattivitĂ .
Alla cessazione dellâattivitĂ , i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati allâAutoritĂ di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curerĂ la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui allâ articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dellâattivitĂ .
Ă vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di IÂŞ, IIÂŞ, IIIÂŞ, IVÂŞ e VÂŞ categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto dâarmi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore, nonchĂŠ materie esplodenti di VÂŞ categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identitĂ in corso di validitĂ . Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validitĂ di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dellâufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacitĂ di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con lâarresto da nove mesi a tre anni e con lâammenda non inferiore a euro 154 .
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile allâufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di VÂŞ categoria, gruppo D e gruppo E.
Lâacquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con lâarresto sino a diciotto mesi e con lâammenda sino a euro 154 .
LâautoritĂ di pubblica sicurezza ha facoltĂ di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per lâincolumitĂ pubblica o per lâordine pubblico.
Senza licenza della autoritĂ locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nĂŠ lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
Ă vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.
La licenza è altresĂŹ richiesta per lâapertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dellâente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.
Nel regolamento sono definite le modalitĂ di attuazione del presente comma e la relativa disciplina transitoria.
Ă vietato lâimpiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con lâarresto fino a tre mesi e con lâammenda fino a euro 206, se il fatto non costituisce un piĂš grave reato .
Le prescrizioni da osservarsi nellâimpiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
Ă vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
[Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto. ]
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, dâaccordo con lâautoritĂ comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case piĂš di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51 .
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualitĂ di guardia particolare giurata, devono ottenere lâiscrizione in apposito registro presso lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni anno. ĂŠ rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identitĂ .
Il contravventore allâobbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con lâarresto da uno a tre mesi e con lâammenda da euro 103 a euro 516 .
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 619 .
Salvo quanto è stabilito dallâarticolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.
In mancanza di regolamenti il PodestĂ provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, lâufficio del genio civile.
Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dellâufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del PodestĂ che ritenga contrario alla sanitĂ o alla sicurezza pubblica.
[ Lâesercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili. ]
I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.Titolo III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICICapo I
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nĂŠ altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sĂŹ svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivitĂ di cui allâ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivitĂ produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocitĂ di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Senza licenza della autoritĂ locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista raritĂ , persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiositĂ , ovvero dare audizioni allâaperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivitĂ di cui allâarticolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivitĂ produttive o ufficio analogo.
[ Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare lâordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali. ]
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attivitĂ , di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.
[ Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dellâautoritĂ di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformitĂ alle leggi speciali. ]
[ Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, a cui devono essere comunicati per lâapprovazione, ritenuti contrari allâordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda, o per sua delega, dallâispettore per il teatro, e composta:
A) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
B) dal vice Presidente della corporazione dello spettacolo;
C) dal capo dellâufficio censura presso lâispettorato del teatro;
D) da un funzionario di gruppo a non inferiore al grado 6/a del Ministero dellâinterno, designato dal Ministero stesso;
E) da un funzionario di gruppo a non inferiore al grado 6/a del Ministero dellâeducazione nazionale, designato dal Ministero stesso;
F) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;
G) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori. ]
[La concessione della licenza prevista dallâart. 68, per quanto concerne le produzioni teatrali.
Ă subordinata al deposito presso il questore di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento ministeriale di approvazione.
[Il prefetto può, per locali circostanze, vietare la rappresentazione di qualunque produzione teatrale, anche se abbia avuta lâapprovazione del ministero dellâinterno.]
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione di qualunque produzione, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini.
Della sospensione deve subito essere dato avviso al prefetto e al ministero.]
[ Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuitĂ e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche. ]
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivitĂ di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivitĂ anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando lâeseguita iscrizione in apposito registro. [Lâiscrizione deve essere rinnovata ogni anno] .
[Chi intende fare eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo deve darne preventivo avviso scritto allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
[Ă vietato lâimpiego dei fanciulli minori di quindici anni, come attori o comparse, o in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopo educativo.]
[Il prefetto può, in via eccezionale, autorizzare lâimpiego di uno o piĂš fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione allâosservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralitĂ dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia il consenso scritto del genitore esercente la patria potestĂ o del tutore.] ]
Le pellicole cinematografiche, prodotte allâinterno oppure importate dallâestero, tanto se destinate ad essere rappresentate allâinterno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
[1] Per lâabrogazione del presente articolo vedi lâarticolo 13, comma 1, lettera a), del DLgs. 7 dicembre 2017, n. 203.
LâautoritĂ competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.
Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne lâavviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.
Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti, sono puniti con lâarresto fino a tre mesi o con lâammenda da euro 51 a euro 309
[Ă vietato lâimpiego di fanciulli minori di anni quindici in spettacoli di varietĂ , nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, tranne che in rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.
Il divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di aerobatismo, per i giuochi di forza e per ogni altro esercizio pericoloso. ]
LâautoritĂ di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per lâapertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la soliditĂ e la sicurezza dellâedificio e lâesistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dellâispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
[ LâautoritĂ di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nellâinteresse dellâordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente allâesercizio delle sue funzioni. ]
Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumitĂ pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dĂ o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo dâingresso.
[ Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli giĂ incominciati senza il consenso dellâufficiale di pubblica sicurezza che vi assiste. ]
[I prefetti provvedono, con regolamenti da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio dâordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo. ]
Ă vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con lâammenda da euro 10 a euro 103 .
Ă vietato lâuso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con lâosservanza delle condizioni che possono essere stabilite dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con lâammenda da euro 10 a euro 103 .
1. Ă vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dellâingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.
2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, allâinterno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.
3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformitĂ alle leggi speciali che regolamentano la materia.
Ă vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
1. La licenza per lâesercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltĂ di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchĂŠ a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione .
[ Ă vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume.]
[ Le domande di licenza e di autorizzazione sono presentate al podestĂ e devono essere sottoposte al parere dellâufficiale sanitario comunale.]
[Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per lâesercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, nĂŠ possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dallâart. 89. ]
Oltre a quanto è preveduto dallâart. 11, la licenza di esercizio pubblico e lâautorizzazione di cui allâart. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralitĂ pubblica e il buon costume, o contro la sanitĂ pubblica o per giuochi dâazzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dellâalcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[La licenza e lâautorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.]
Si può condurre lâesercizio per mezzo di rappresentante.
[Lâautorizzazione di cui allâart. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nĂŠ per gli esercizi temporanei. ]
[In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.
Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2% del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.
Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.
Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza allâavente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purchĂŠ lâavente causa provi lâeffettivo trapasso dellâazienda.
In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dallâart. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo. ]
[Lâorario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblci è stabilito per ciascun comune del questore, sentito il podestĂ .
Senza speciale autorizzazione del prefetto, lâora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e lâora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, nĂŠ oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.
Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili. ]
[La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21% del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali. ]
[La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21% del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali. ]
Nel caso di chiusura dellâesercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresĂŹ, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato allâautoritĂ di pubblica sicurezza, senza che lâesercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per lâordine pubblico, per la moralitĂ pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
Ă vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
[Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dellâesercente.]
[I prefetti possono vietare, per ragioni di moralitĂ o di ordine pubblico, lâimpiego negli esercizi predetti di donne anche maggiori degli anni 18.]
[Ă vietata la concessione, sotto qualsiasi forma e denominazione, di licenze o di autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto dallâarticolo seguente. ]
[In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.
La validitĂ di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.
[Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la somministrazione di alcoolici ad alta gradazione.]
[Il numero delle licenze temporanee non può superare il limite stabilito dallâart. 95, tenuto conto dellâaumento straordinario della popolazione.] ]
Ă vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.
Sono vietate la fabbricazione, lâimportazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantitĂ ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio âassenzioâ.
Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.
Con decreto [reale], su proposta dei Ministri della sanitĂ e delle finanze, e sentito il parere del consiglio superiore di sanitĂ , sarĂ provveduto alla formazione e alla pubblicazione dellâelenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.
Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.
[ I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto lâapertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dellâart. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto [reale], sentito il consiglio superiore di sanitĂ .
Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.]
[Non si può esercitare lâindustria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.]
[ La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati. ]
Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dellâautoritĂ locale, può vietare, in qualsiasi tempo, lâesercizio delle attivitĂ indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui allâart. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco dâazzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonchĂŠ i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta dâidentitĂ o di altro documento idoneo ad attestarne lâidentitĂ secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente lâesibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purchĂŠ munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive allâarrivo e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalitĂ delle persone alloggiate, secondo modalitĂ stabilite con decreto del Ministro dellâinterno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
[2] Comma sostituito dallâarticolo 40, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e successivamente modificato dallâarticolo 5, comma 1, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, non ancora convertito in legge.
[3] A norma dellâarticolo 19-bis, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il presente articolo si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o allâinstallazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autoritĂ competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi dâazzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchĂŠ le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresĂŹ, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. Lâinstallazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivitĂ di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dellâarticolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. Lâinstallazione e lâuso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco dâazzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco dâazzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformitĂ alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dellâeconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui allâ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con lâintroduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dellâeconomia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con lâelemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilitĂ , che consentono al giocatore la possibilitĂ di scegliere, allâavvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piĂš favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le vincite, computate dallâapparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piĂš di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dellâeconomia e delle finanze â Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui allâ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dellâeconomia e delle finanze di concerto con il Ministro dellâinterno, da adottare ai sensi dellâ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalitĂ di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3) lâimporto massimo e le modalitĂ di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilitĂ e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresĂŹ, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilitĂ fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con lâintroduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilitĂ che si attivano solo con lâintroduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilitĂ o trattenimento sono preponderanti rispetto allâelemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dellâ articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui allâ articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;]
c) quelli, basati sulla sola abilitĂ fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione allâabilitĂ del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali lâaccesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui allâ articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, su proposta del direttore dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire unâeffettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonchĂŠ per la determinazione della base imponibile forfetaria dellâimposta sugli intrattenimenti di cui allâarticolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma Iter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per lâacquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco allâinterno del medesimo punto di vendita.
7-quinquies. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dellâanno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalitĂ definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui allâarticolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
[8. Lâutilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.]
[8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dellâesercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente lâuso in violazione del divieto posto dal comma 8.]
9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli allâuso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli allâuso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente lâuso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo lâuso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente lâuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa allâAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilitĂ di rilasciare allâautore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e lâinstallazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e lâinstallazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalitĂ giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o allâente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente lâuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente lâuso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dellâesercizio da trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dellâarticolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalitĂ stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. [Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.] Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dellâufficio regionale dellâAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione allâordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e` competente il giudice del luogo in cui ha sede lâufficio dellâAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso lâordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
10. Se lâautore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dellâarticolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dellâ articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dellâ articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalitĂ previste dallâ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui allâarticolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dallâarticolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravitĂ in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dellâautore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone lâautoritĂ competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nellâesecuzione della sanzione accessoria.Capo III
DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO
[ Non si può esercitare senza licenza del questore lâarte tipografica, litografica, fotografica, o unâaltra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.
La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
Ă ammessa la rappresentanza. ]
Ă vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dellâautoritĂ o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o similato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare lâaborto o che illustrano lâimpiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.
Ă pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza ha facoltĂ di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati .
Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni.
Ă altresĂŹ vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.
I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autoritĂ e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite allâincanto.
La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.
Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dallâautoritĂ competente.
La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dallâart. 11, salva sempre la facoltĂ dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identitĂ .
Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Ă vietata lâinserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare lâaborto.
Ă altresĂŹ vietata lâinserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.
Ă, inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
Il Questore, sentito il consiglio provinciale dellâeconomia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui allâarticolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti allâesercizio e dellâosservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del Questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, allâerario dello Stato.
Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dellâesercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dellâesercizio medesimo.
Nei comuni in cui esistono monti di pietĂ od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per lâesercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dellâamministrazione del monte di pietĂ .
Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i monti di pietĂ .
Il parere dellâamministrazione predetta non vincola lâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Ă vietato lâacquisto abituale delle polizze del monte di pietĂ e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.
Lâosservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.
Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.
Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identitĂ , mediante la esibizione della carta di identitĂ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dallâamministrazione dello Stato.
Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarĂ determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dellâagenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa nĂŠ compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identitĂ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dallâamministrazione dello Stato.Capo V
DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI
[Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza. Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.]
[Lâiscrizione non è subordinata alle condizioni prevedute dallâart. 11 nĂŠ a quella preveduta dal capoverso dellâart. 12, salva sempre la facoltĂ dellâautoritĂ di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.]
Ă vietato il mestiere di ciarlatano.
[ Lâiscrizione deve essere ricusata alle persone sfornite di carta di identitĂ e può essere ricusata ai minori degli anni diciotto, idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.]
[Per lâesercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per lâabilitazione allâinsegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.
Oltre quanto è disposto dallâart. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralitĂ pubblica o il buon costume.
La concessione della licenza è subordinata allâaccertamento della capacitĂ tecnica del richiedente.]
[Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nellâart. 121 senza licenza del questore.
In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, la licenza agli stranieri può essere conceduta dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza. ]
[ Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite, e ad esibirli a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.]
[Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.]
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, [i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini] hanno lâobbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare dâessere iscritto, per lâindustria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dellâanno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
Lâobbligo della licenza spetta, oltrechĂŠ ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualitĂ mediante certificato rilasciato dallâautoritĂ politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dallâautoritĂ consolare italiana.
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identitĂ o di altro documento munito di fotografia, proveniente dallâamministrazione dello Stato .
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalitĂ di coloro con i quali le operazioni di cui al primo comma stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento .
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identitĂ nei modi predetti .
Lâesercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo lâacquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero allâasta pubblica.
[I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e gli esercenti di esse devono trasmettere allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza lâelenco dei loro operai, entro cinque giorni dallâassunzione, col nome, cognome, etĂ e comune di origine, e comunicare, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.
I direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti predetti non possono assumere operai sforniti della carta di identitĂ . ]
I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.Titolo IV
DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietĂ mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con lâautorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietĂ stesse.
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dellâart. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dellâUnione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dellâUnione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso lâinstitore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dellâistituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati lâassenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dallâarticolo 11 del presente testo unico, nonchĂŠ dallâ articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
(Disciplina delle attivitĂ autorizzate in altro Stato dellâUnione europea).-bis
1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dellâUnione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per lâesecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri giĂ assolti nello Stato di stabilimento, attestati dallâautoritĂ del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.
2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dellâUnione europea sono svolti alle condizioni e con le modalitĂ indicate nel regolamento per lâesecuzione del presente testo unico.
2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dellâUnione europea notificano al Ministero dellâinterno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attivitĂ che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, lâambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dellâinterno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
3. Il Ministro dellâinterno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autoritĂ degli Stati membri dellâUnione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dellâattivitĂ , nonchĂŠ dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.
I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui allâarticolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalitĂ delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identitĂ , mediante la esibizione della carta di identitĂ o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dallâamministrazione dello Stato.
I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.
Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella [o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa] o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identitĂ o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dallâamministrazione dello Stato.
[La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal prefetto.]
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
[Può, altresÏ, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.]
La revoca della licenza importa lâimmediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dallâufficio.
Lâautorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.
Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.
La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti allâesercizio dellâufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.
Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta allâerario dello Stato.
Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dellâesercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale lâufficio era autorizzato.
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dellâUnione europea;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità ;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dellâinterno con proprio decreto, da adottarsi con le modalitĂ individuate nel regolamento per lâesecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede allâindividuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, lâavere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con lâapprovazione, che ha validitĂ biennale, il prefetto rilascia altresĂŹ, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto dâarmi, a tassa ridotta, con validitĂ di pari durata.
Ai fini dellâapprovazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dellâUnione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro dâorigine per lo svolgimento della medesima attivitĂ . Si applicano le disposizioni di cui allâ articolo 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dellâUnione europea, possono conseguire la licenza di porto dâarmi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dellâinterno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresĂŹ, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nellâesercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualitĂ di incaricati di un pubblico servizio.
Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dellâautoritĂ di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con lâarresto fino a due anni e con lâammenda da euro 206 a euro 619 .
I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.Titolo V
DEGLI STRANIERICapo I
DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI [NEL REGNO]
[ Gli stranieri hanno lâobbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, allâautoritĂ di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sĂŠ e fare la dichiarazione di soggiorno.
Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.
Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione dâingresso. ]
[Nel regolamento per la esecuzione di questa legge sono determinati i casi nei quali gli stranieri possono essere dispensati dallâobbligo di presentarsi personalmente allâautoritĂ di pubblica sicurezza. ]
[LâautoritĂ di pubblica sicurezza ha facoltĂ di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sĂŠ.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici. ]
[Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dellâassunzione, allâautoritĂ di pubblica sicurezza, le generalitĂ , specificando a quale servizio lo straniero è adibito.
Deve, altresĂŹ, comunicare, entro ventiquattro ore, allâautoritĂ predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, lâallontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.
Quando lâassuntore è un ente collettivo, lâobbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, lâobbligo spetta altresĂŹ al segratario o a chi ne fa le veci. ]
[Lâosservanza delle disposizioni dellâarticolo precedente non dispensa i singoli stranieri dallâobbligo della presentazione e della dichiarazione di cui allâart. 142. ]
[1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dĂ alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietĂ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitĂ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, lâesatta ubicazione dellâimmobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.]
[Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. ]
[ Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare. ]
[Lo straniero espulso a norma dellâarticolo precedente non può rientrare nel territorio dello Stato, senza una speciale autorizzazione del ministro dellâinterno.
Nel caso di trasgressione è punito con lâarresto da due mesi a sei.
Scontata la pena, lo straniero è nuovamente espulso.]
[I prefetti delle province di confine possono, per motivi di ordine pubblico, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dai comuni di frontiera, nel caso di urgenza, riferendone al ministro, gli stranieri di cui allâart. 150 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dare contezza di sĂŠ o siano sprovvisti di mezzi.
Per gli stessi motivi, i prefetti hanno facoltĂ di avviare alla frontiera, mediante foglio di via obbligatorio, gli stranieri che si trovano nelle rispettive province.
Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dallâitinerario ad essi tracciato. Qualora se ne allontanino, sono arrestati e puniti con lâarresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono tradotti alla frontiera. ]
Ă vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone riconosciute dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nĂŠ parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dellâinterno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.
Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dellâinabile in un istituto di assistenza o beneficenza.
Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.
Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.
I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.
Decorso il termine allâuopo stabilito nella diffida, lâinabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.
[ Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.
La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficienza o di sollievo da pubblici infortuni.
Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.
La licenza stessa vale solamente per i comuni nellâĂ mbito della provincia in cui è rilasciata.]
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a lire euro 10,32 .
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con lâarresto da tre mesi a un anno e con lâammenda da euro 206 a euro 619 .
Ă autorizzato lâuso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
Il Ministro dellâinterno, o, per sua delegazione, le autoritĂ di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.
Per le finalitĂ di prevenzione generale di reati e per lâesercizio del potere di proposta di cui allâarticolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno lâobbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o lâultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso lâufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nellâambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.
[1] Articolo sostituito dallâarticolo 27, comma 1, del D.L 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno lâobbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.
I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione allâammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertĂ vigilata hanno lâobbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nellâarticolo precedente, di presentarsi allâautoritĂ di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.
I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti allâautoritĂ predetta.
Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dallâitinerario ad esse tracciato.
Nel caso di trasgressione esse sono punite con lâarresto da uno a sei mesi.
Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.
La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, allâautoritĂ di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.Capo III
DELLâAMMONIZIONE
Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al prefetto, per lâammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente [o per gli ordinamenti politici dello Stato].
Sono altresĂŹ denunciati per lâammonizione i diffamati per delitti di cui allâarticolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.
à diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole:
1° dei delitti contro la personalitĂ dello Stato o contro lâordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autoritĂ ;
2° del delitto di strage;
3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dellâuso di stupefacenti;
4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;
5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;
6° dei delitti contro la integritĂ e la sanitĂ della stirpe commessi da persone esercenti lâarte sanitaria;
7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;
8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;
9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti;
quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.
Lâammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante lâArma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probitĂ nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 10° designato dal prefetto, assisterĂ come segretario.
La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità , prevale quello del presidente .
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui allâarticolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
Lâatto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.
Il termine a comparire non è minore di giorni tre nĂŠ maggiore di dieci da quello della notificazione dellâinvito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dellâeseguita notificazione da parte dellâagente incaricato è allegata agli atti del procedimento.
Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nellâora indicati nellâinvito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolaritĂ della notificazione, ne ordina lâaccompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica.
Se lâordine di accompagnamento non può avere esecuzione per la irreperibilitĂ del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può pronunciare in merito .
Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto allâinterrogatorio del denunziato ed allâesame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi dâincompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dellâinterno e di cui allâart. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo .
Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nellâordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso allâautoritĂ medesima.
Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dellâammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.
Se si tratta di persona diffamata a termini dellâart. 165, la commissione prescrive ad essa, nellâordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso allâautoritĂ locale di pubblica sicurezza.
La commissione prescrive, inoltre, allâammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piĂš tardi e di non uscire la mattina piĂš presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dellâinteressato o su proposta del questore, o anche dâufficio, la commissione può: a ) revocare lâammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b ) modificare le prescrizioni imposte e sospendere lâammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.
Il contravventore alle prescrizioni dellâordinanza di ammonizione è punito con lâarresto da tre mesi a un anno.
Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, lâammonito che per un reato commesso dopo lâordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertĂ vigilata per un tempo non inferiore a due anni.
Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertĂ vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo allâammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti .
Lâammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se lâammonito non abbia nel frattempo commesso un reato.
Se nel corso del biennio lâammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e lâammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.
(art. 181 T.U. 1926).
Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età , presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.
I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarĂ di volta in volta determinata.
(art. 183 T.U. 1926).
Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.Capo V
DEL CONFINO DI POLIZIA
Vedi, ora, la legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con lâobbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato.
Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:
1° gli ammoniti;
2° le persone diffamate ai termini dellâart. 165;
3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere unâattivitĂ rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare lâazione dei poteri dello Stato, [o unâattivitĂ comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali].
Lâassegnazione al confino fa cessare lâammonizione.
Lâassegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta lâassegnazione al confino, questa è sospesa.
Lâassegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui allâart. 166, su rapporto motivato del questore.
Nellâordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare lâimmediato arresto delle persone proposte per lâassegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per lâinterrogatorio, può farsi assistere dal difensore.
Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dellâinterno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.
Contro lâordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dellâinterno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per lâinterno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dellâavvocato generale presso una corte dâappello, di un presidente di corte dâappello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dellâArma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probitĂ , inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di paritĂ , prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore allâ8° assisterĂ come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dellâinterno per lâesecuzione.
Tanto nel caso di confino in un comune del regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha lâobbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dallâautoritĂ di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza.
LâautoritĂ predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terrĂ conto delle necessitĂ locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autoritĂ .
Lâassegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dellâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato.
Della consegna è redatto processo verbale.
Allâassegnato al confino può essere, fra lâaltro, prescritto:
1° di non allontanarsi dallâabitazione scelta, senza preventivo avviso allâautoritĂ preposta alla sorveglianza;
2° di non rincasare la sera piÚ tardi e di non uscire il mattino piÚ presto di una determinata ora;
3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;
4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;
5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;
6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;
7° di presentarsi allâautoritĂ di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa;
8° di portare sempre con sÊ la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dellâinterno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nellâordinanza di assegnazione.
Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il ministro dellâinterno può rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in libertĂ condizionale o in espiazione di pena.
Il confinato non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.
Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo è punito con lâarresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguÏta da una condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.
Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.Titolo VII
DEL MERETRICIO
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dallâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, a richiesta dellâesercente o dâufficio, dichiarati locali di meretricio.
Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui allâarticolo precedente.
Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dallâautoritĂ di pubblica sicurezza entro le 24 ore.
Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.
Il contravventore è punito con lâarresto da sei mesi a un anno e con lâammenda da lire mille a cinquemila.
Oltre a quanto è disposto dallâarticolo precedente, lâautoritĂ locale di pubblica sicurezza ha facoltĂ di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nellâinteresse della moralitĂ pubblica, del buon costume o dellâordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perchĂŠ vicino ad edifizi destinati allâistruzione, o allâeducazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dellâautoritĂ di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti allâautoritĂ di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui lâesercizio del locale deve essere subordinato.
La inosservanza di tali obblighi importa lâimmediata chiusura del locale, senza pregiudizio dellâapplicazione della legge penale.
Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, è punito con lâarresto da tre mesi a un anno e con lâammenda da lire 500 a 5000 ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.
Alla stessa pena soggiace lâesercente che non notifica allâautoritĂ di pubblica sicurezza le generalitĂ delle persone ammesse allâesercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.
I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dallâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Il trasgressore a questa prescrizione è punito con lâarresto da un mese a un anno e con lâammenda da lire 500 a 3000.
Nei locali di meretricio sono vietati:
a ) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
b ) lo spaccio di cibi e bevande;
c ) lâaccesso dei minori degli anni diciotto.
ĂŠ altresĂŹ vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con lâarresto fino a sei mesi e con lâammenda da lire 500 a 3000.
Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltĂ di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per lâordine pubblico o per sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Ă vietato allâesercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione per garantire lâimpegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.
Lâinfrazione a tale divieto è punita con lâarresto fino a tre mesi e con lâammenda da lire 1000 a 5000.
Lâesercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce un piĂš grave reato, con lâarresto da tre mesi a un anno e con lâammenda fino a lire 5000.
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti lâautoritĂ di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:
1° quando risulta che i locali sono divenuti fomiti dâinfezione di malattie celtiche;
2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni;
3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dallâautoritĂ di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione;
4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato lâaccesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato lâesercizio delle loro funzioni;
5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;
6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata lâautorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine allâuopo stabilito dallâautoritĂ di pubblica sicurezza.
Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti, lâautoritĂ di pubblica sicurezza può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralitĂ o sicurezza pubblica la consigliano.
Quando, nonostante lâordinanza di chiusura, il locale continua a essere tenuto aperto o in esercizio, o è riaperto senza il preventivo permesso dellâautoritĂ di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire 1000 a 5000, salva lâapplicazione dei provvedimenti dâufficio per la chiusura.
Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piÚ condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non può condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
LâautoritĂ locale di pubblica sicurezza può impedire che un locale, del quale è stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.
Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite allâuso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce lâuso di esse.
LâautoritĂ di pubblica sicurezza può far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi è sospetto che sono affette da malattie contagiose.
Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei loali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato lâesercizio del meretricio.
Contro qualsiasi provvedimento dellâautoritĂ locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.
Sul reclamo decide una commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestĂ o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale.
Il ministero dellâinterno ha facoltĂ , nellâinteresse della moralitĂ pubblica, del buon costume o dellâordine pubblico di annullare le deliberazioni della commissione predetta con le quali si autorizza lâesercizio di un locale di meretricio.
Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità .TITOLO VIII
DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI
[Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare allâautoritĂ di pubblica sicurezza lâatto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, lâelenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivitĂ , tutte le volta che ne vengono richiesti dallâautoritĂ predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
Lâobbligo della pubblicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con lâammenda da lire 400.000 a 1.200.000.
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 1.000.000 a 6.000.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompleta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.]
Ă vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ă parimente proibito:
a ) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b ) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
c ) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un piĂš grave reato, sono punite con lâarreto fino a sei mesi.
Salvo quanto è disposto nellâarticolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attivitĂ contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dellâinterno.
Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità .
Ă vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza lâautorizzazione del ministro dellâinterno.
Ă altresĂŹ vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza la autorizzazione del ministro dellâinterno.
Senza pregiudizio delle sanzioni di cui allâart. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualitĂ di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dallâimpiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualitĂ di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.
Per lâapplicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.
[Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di una associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con lâammenda da lire 100 a 1000.
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire 3000 a 10.000.]TITOLO IX
DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA
Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dellâinterno con lâassenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare lâarresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare lâordine pubblico.
Oltre quanto è disposto dallâart. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda allâintero territorio del regno, il Ministro dellâinterno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza allâordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con lâarresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.
La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dallâart. 2.
Qualora sia necessario affidare allâautoritĂ militare la tutela dellâordine pubblico, il Ministro dellâinterno, con lâassenso del Capo del Governo, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.
Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltĂ di emanare ordinanze spetta allâautoritĂ che ha il comando delle forze militari.
I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dellâarticolo precedente.
Durante il dichiarato stato di guerra le autoritĂ civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce allâordine pubblico.
Per ciò che riguarda lâordine pubblico le autoritĂ civili esercitano quei poteri che lâautoritĂ militare ritiene di delegare ad esse.
Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalitĂ dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.
Gli imputati di delitti contro lâordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dallâAutoritĂ giudiziaria ordinaria.TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.
Con decreto reale, su proposta del Ministro dellâinterno, saranno pubblicati il regolamento generale per lâesecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.
Salvo quanto previsto dallâart. 221- bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con lâarresto fino a due mesi o con lâammenda fino a euro 103 .
Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivitĂ previste dallâart. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098 .
Entro un quinquennio dallâentrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, giĂ date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dellâart. 73.
Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facoltĂ di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, lâautorizzazione è valida per tutto il regno.
Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dellâinterno, che decide, sentita la commissione di cui allâart. 73.
Il Ministro dellâinterno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dellâart. 74.
Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, sâintendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.
Lâart. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.
I ricorsi, che allâatto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati giĂ presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.






