Iscrizione della causa al ruolo e versamento marca da 27 euro per anticipazioni forfettarie
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Quando si procede all’iscrizione di una causa al ruolo, salvo che nei casi in cui non è dovuta , occorre versare, oltre al contributo unificato, una marca da bollo da € 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria e, più precisamente, per “anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile”.
L’anticipazione forfettaria, nella misura di € 8, è stata introdotta dall’articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che ha modificato l’art. 30, 1° comma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo successivamente modificato dall’articolo 1, comma 606, lettera a), della Legge di Stabilità 2014 - L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha elevato l’importo della marca per anticipazioni forfettarie ad € 27.
Secondo detta norma “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 (cause di lavoro), e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”.
Occorre precisare come nonostante si versi paghi con una marca da bollo non si tratta di imposta di bollo, espressamente esclusa dall’art. 18 del T.U. Spese Giustizia per tutti i procedimenti in cui va corrisposto il Contributo Unificato. Con l’entrata in vigore del sistema del Contributo Unificato è stata infatti abolita l’imposta di bollo che gravava su ogni atto da depositare.
L’art. 30 del DPR 115/2002 prevede la necessità del pagamento dell’anticipazione forfettaria nel giudizio civile quando la parte:
1) "si costituisce in giudizio", facendosi riferimento al processo iniziato con atto di citazione;
2) "deposita il ricorso introduttivo", quando la procedura inizia con ricorso;
3) "ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati".
Cause esenti dall’anticipazione forfettaria
L’esenzione dal versamento dell’anticipazione forfettaria riguarda innanzitutto i giudizi di lavoro. Lo stesso articolo 30 contiene il richiamo ai processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319 e successive modificazioni (in sostanza le cause di lavoro), e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”. abbiamo letto, è stata data per i giudizi previsti dall´articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, in sostanza i giudizi di lavoro.
Legge 2 aprile 1958, n. 319
Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza,dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. [salvo il Contributo Unificato quando dovuto secondo legge]
Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, [esecuzioni che hanno come titolo una sentenza o ordinanza del giudice del lavoro] nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.
(abrogato)
(abrogato)
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis [le cause di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi nella cause di lavoro e previdenza], 825 e 826 [lodo arbitrale] del codice di procedura civile".
L’anticipazione forfettaria non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l’esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002).
L’esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia inferiore a € 1.033,00 (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).
Da segnalare l’esenzione prevista dall’articolo 19 (Misure per l’efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 sulla Riforma della Giustizia Civile convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162, il quale introduce il nuovo art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Per il procedimento di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. è prevista l’esenzione dell’anticipazione forfettaria. È stato modificato l’art. 13 del T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) inserendo il comma 1-quinquies che così dispone:
“1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l’istanza di cui all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l’articolo 30”.
Per quanto riguarda la materia del diritto di famiglia ed in particolare separazioni e divorzi il Ministero della Giustizia con Circolare 11 maggio 2012, ha ricondotto l’esenzione dalle anticipazioni forfettarie pall’art. 19 della L. 74/1987 che esenta dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti, e i provvedimenti relativi.
In seguito, con Circolare del 12 maggio 2014, il Ministero della Giustizia ha chiarito l’applicabilità delle anticipazioni forfettarie in alcuni procedimenti davanti al Giudice Tutelare (nomina dell’esecutore testamentario e curatele dell’eredità giacente). Per quanto riguarda i primi, scrive la circolare, "solo i ricorsi promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 115/2002".
Quanto all’eredità giacente si distingue se l’istanza dia luogo ad una procedura nuova ed autonoma o se vada ad inserirsi in un procedimento già aperto. Ad esempio, scrive la Circolare, "le istanze presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato non danno luogo all’apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull’operato del curatore". Diversamente le istanze del Curatore dirette ad ottenere l’autorizzazione alla vendita, ad esempio, di immobile danno luogo all’apertura di un procedimento del tutto autonomo di competenza del Tribunale. In tal caso, scrive la Circolare "è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario". Analogo discorso per l’istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario. Anche in questo ultimo caso vi è l’apertura di un procedimento che si conclude con una ordinanza reclamabile. In sostanza la scriminante consiste, appunto, nell’apertura o meno di autonomo giudizio.
Con Circolare del 20 agosto 2018 è stato chiarito che per i processi riguardanti la responsabilità civile dei magistrati vige l’esenzione dal pagamento del C.U. e della manca di anticipazione forfettaria. Più precisamente la circolare specifica che "Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico".