Cassazione civile, sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749
La notifica al difensore è valida anche se l’indirizzo pec si trova solo in IniPec e non in ReGindE
La Corte di Cassazione con la sentenza 3709 dell’8 febbraio 2019 aveva considerato nulla la notifica a mezzo Pec effettuata all’indirizzo digitale dell’avvocato difensore tratto dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata).
Per la Corte, ai fini della validità della notifica al difensore, avrebbe dovuto essere considerato solo l’indirizzo pec risultante dal registro ReGindE (Registro generale degli indirizzi elettronici).
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte corregge sé stessa e precisa quanto segue:
«L’affermazione generica della inattendibilità del registro INI-PEC, quale obiter dictum apparentemente appoggiato al precedente, isolato, n. 3709 del 2019, non è suscettibile di mettere in discussione il principio enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, già Cass. civ., n. 30139/2017), per cui «in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel Pubblico elenco di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia» (ordinanza di correzione di errore materiale n. 29749/2019)».
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Cassazione civile, sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749