Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Articolo 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.
Articolo 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.
Articolo 3
Disposizioni finanziarie
1. Gli immobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di cui all’articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall’articolo 2, paragrafo 2, dell’Accordo di cui all’articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l’anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)
Articolo 1
Definizioni
Per gli scopi di questo Accordo,
(a) “Direttore” indica la persona eletta dal Comitato dei Governatori dell’ICGEB in qualità di Direttore Generale del Centro;
(b) “funzionari” indica tutti i membri del personale amministrativo, tecnico e scientifico dell’ICGEB impiegati presso il Centro, indipendentemente dalla nazionalità, eccezione fatta per quelli assunti con contratti di lavoro nazionali o retribuiti con un compenso orario;
(c) “esperti” indica le persone che svolgono incarichi ad hoc per il Direttore Generale, indipendentemente dal luogo di lavoro;
(d) “familiari” indica il coniuge, il partner di un’unione civile dello stesso sesso, o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico che facciano parte del nucleo familiare di un membro del personale;
(e) “autorità competenti” indica le autorità centrali, locali e le altre autorità ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana;
(f) “locali” indica gli edifici o parte degli edifici occupati permanentemente o temporaneamente dall’ICGEB o in occasione di incontri convocati dall’ICGEB nella Repubblica Italiana, e, in base a quanto definito nell’Allegato 1 o in qualsiasi Accordo Supplementare al presente Accordo, compreso qualsiasi altro terreno, edifici o piattaforme che possano essere di volta in volta inclusi, temporaneamente o permanentemente, in conformità al presente Accordo o agli Accordi Supplementari stipulati con il Governo;
(g) “proprietà del Centro” indica tutte le proprietà, inclusi i fondi, i redditi e gli altri beni appartenenti al Centro o detenuti o amministrati dal Centro a sostegno delle funzioni del Centro;
(h) “manutenzione ordinaria e riparazioni” indica le attività che i proprietari o gli utilizzatori di beni immobili sono obbligati ad intraprendere periodicamente al fine di poter utilizzare i beni per la durata prevista degli stessi. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non modificano i beni immobili o le loro prestazioni, ma semplicemente ne mantengono il buon funzionamento o ne ripristinano le condizioni precedenti in caso di guasto. La manutenzione ordinaria e le riparazioni non includono il pagamento delle assicurazioni, delle imposte e dei contributi, inclusi quelli previsti dalla legge italiana o da disposizioni amministrative.
(i) “manutenzione straordinaria” indica importanti ristrutturazioni o l’ampliamento di beni immobili che aumentano le prestazioni o la capacità dei beni immobili esistenti o che ne prolungano significativamente la vita utile prevista in precedenza.
Articolo 2
Sede dell’ICGEB in Italia
1. La sede dell’ICGEB è a Trieste, in Italia, negli edifici e nei luoghi individuati nell’Allegato 1, situati nel sedime di “Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park” (qui di seguito denominata “Area”), un istituto pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero Italiano dell’Università e della Ricerca. In qualsiasi momento, le Parti possono concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto.
2. Il Governo mette i locali a disposizione dell’ICGEB a titolo gratuito. La manutenzione ordinaria e le riparazioni dei locali, comprese le strumentazioni, gli arredi, i materiali e le altre strutture fornite dal Governo, saranno sono a carico dell’ICGEB, in seguito al ricevimento delle relative fatture e dei documenti a supporto; la manutenzione straordinaria sarà a carico del Governo. Un accordo separato potrà essere stipulato tra Area e ICGEB che specifichi i termini e le condizioni secondo cui i locali vengono resi disponibili e mantenuti.
3. L’ICGEB stipulerà polizze di assicurazione per coprire le responsabilità verso terzi in relazione alla sede. Inoltre, previa presentazione dei documenti giustificativi, l’ICGEB coprirà le spese di tutte le comunicazioni e dei servizi pubblici forniti in base all’Articolo 9 del presente Accordo.
Articolo 3
Fondi forniti dal Governo
Il Governo si impegna a sostenere le attività del Centro con un contributo annuo di Euro 10.000.000. Il contributo è amministrato e contabilizzato dal Centro in conformità con le proprie regole finanziarie e di bilancio.
Articolo 4
Personalità giuridica
1. Il Centro ha personalità giuridica nella Repubblica Italiana. In particolare esso ha la capacità di:
a. Stipulare contratti;
b. Acquistare e alienare beni mobili ed immobili;
c. Essere parte di procedimenti giudiziari.
2. Ai fini del presente Accordo, il Centro è rappresentato dal Direttore.
Articolo 5
Responsabilità
1. La responsabilità internazionale che deriva dalle attività del Centro sul territorio italiano, comprese quelle risultanti da qualsiasi atto od omissione da parte di rappresentanti, membri del personale, esperti o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro e nell’esercizio delle proprie funzioni, ricade interamente sul Centro e non sarà a carico del Governo.
2. Il Centro indennizzerà il Governo contro:
a. Qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprietà che sia di proprietà, possesso o in custodia del Governo, causati da condotta dolosa o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro; e
b. Qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto compensare una terza parte per la perdita o il danneggiamento della proprietà di quest’ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni o in relazione allo stesso da parte di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o da qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.
Articolo 6
Applicazione della Convenzione Generale
La Convenzione Generale si applica al Centro, alle sue proprietà, ai fondi, ai beni e ai suoi funzionari ed esperti in Italia.
Articolo 7
Inviolabilità del Centro
1. Il Centro è inviolabile e le sue proprietà e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godono della immunità di giurisdizione salvo nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunità in conformità alla Convenzione Generale. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia all’immunità non può estendersi alle misure esecutive.
2. Nessun funzionario del Governo o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Centro per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore e alle condizioni approvate dal Direttore. In caso di incendio o di altra emergenza che esiga immediate azioni di protezione, il consenso del Direttore a qualsiasi ingresso necessario nella sede del Centro si riterrà presunto, qualora quest’ultimo non possa essere raggiunto tempestivamente.
3. I locali del Centro non devono essere utilizzati in alcun modo incompatibile con gli scopi e le finalità dell’ICGEB, stabiliti negli articoli 2 e 3 del suo Statuto.
4. Gli archivi del Centro, e in generale tutti i documenti e i materiali messi a disposizione, appartenenti al Centro o utilizzati dal Centro, ovunque situati in Italia e da chiunque detenuti, sono inviolabili.
Articolo 8
Protezione della sede
Le autorità competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell’ordine in prossimità degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorità competenti potranno applicare le stesse misure all’interno dei locali.
Articolo 9
Servizi Pubblici
Il Governo si impegna al meglio affinché il Centro riceva i servizi pubblici necessari per il suo corretto funzionamento, inclusi elettricità, acqua, gas, posta, telefono, raccolta rifiuti e protezione anti incendio. In caso di interruzione o minaccia di interruzione di uno di questi servizi, il Governo intraprenderà tutti i passi necessari ad assicurare che le attività del Centro non siano danneggiate.
Qualora tali servizi pubblici non siano erogati direttamente dalle società fornitrici ma da enti sotto il controllo delle competenti autorità italiane, tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle amministrazioni pubbliche italiane.
Articolo 10
Risorse finanziarie dell’ICGEB
1. L’ICGEB ha il diritto di detenere valuta nazionale o estera ed altre risorse finanziarie, e di gestire conti correnti bancari in qualsiasi valuta, senza essere soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano il controllo dei cambi e le questioni correlate.
2. L’ICGEB ha il diritto di trasferire liberamente fondi in valuta nazionale o estera verso, da e all’interno dell’Italia, e di convertire tali risorse liberamente in altre valute al tasso di cambio più favorevole nel momento della conversione.
Articolo 11
Esenzione da imposte, dazi, restrizioni all’importazione o all’esportazione
Nell’esercizio delle proprie funzioni ufficiali, il Centro, i suoi beni, i fondi e le ulteriori proprietà saranno esenti da:
a. qualsiasi imposizione diretta;
b. qualsiasi imposizione indiretta relativa agli acquisti, alle transazioni e ai servizi, ivi compresi quelli indicati all’Articolo 9;
c. qualsiasi forma di dazi doganali, imposte, prelievi, tasse, pedaggi e qualsiasi altra tassa, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni sui beni di qualsiasi tipo del Centro;
d. qualsiasi imposta sui veicoli a motore per i suoi automezzi ufficiali, che devono essere immatricolati in una serie speciale. I carburanti e i lubrificanti per tali veicoli possono essere importati in esenzione dai dazi doganali secondo le quantità e le tariffe prevalenti per le missioni diplomatiche in Italia. I veicoli importati esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno venduti o ceduti ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore del veicolo, si applicherebbero il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento.
Articolo 12
Funzionari del Centro
1. I funzionari godono, all’interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi, immunità e agevolazioni:
a. immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti comprese); tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche qualora le persone interessate non fossero più impegnate nell’esercizio di tali funzioni;
b. esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB;
c. esenzione per i funzionari che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti della Repubblica Italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito diversa da quella prevista al paragrafo (b.) derivante da fonti al di fuori dell’Italia;
d. esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o da qualsiasi altro servizio obbligatorio in Italia;
e. esenzione per se stessi, per i propri familiari e per il proprio personale domestico dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
f. esenzione per se stessi nei casi di lavoro ufficiale da qualsiasi restrizione alla circolazione e ai viaggi all’interno dell’Italia;
g. il diritto di importare per il proprio uso personale, in regime di esenzione da dazi e imposte (compresa l’Imposta sul Valore Aggiunto, IVA), e ogni altro prelievo, divieto o restrizione alle importazioni in occasione della loro prima assunzione di incarico presso il Centro, il mobilio e gli effetti personali, inclusa una autovettura, spediti in uno o più spedizioni separate entro un ragionevole periodo di tempo e in ogni caso, entro 18 mesi dalla loro entrata in servizio presso il Centro;
h. il diritto, al termine delle loro funzioni in Italia, di esportare il proprio mobilio e i propri effetti personali, inclusi gli autoveicoli, senza imposte e dazi.
2. I funzionari di nazionalità italiana o con residenza permanente in Italia godranno solo dei privilegi e delle immunità indicati nella Sezione 18 della Convenzione Generale, compresi quelli relativi alle imposte sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall’ICGEB.
3. In conformità alle disposizioni della Sezione 17 della Convenzione Generale, il Centro informa le autorità competenti in merito ai nomi dei funzionari assegnati al Centro.
4. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, il Direttore gode per se stesso e per i suoi familiari, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni concessi agli Ambasciatori che sono capì di missione ma che non sono cittadini italiani o non hanno residenza permanente in Italia.
5. A tutti i funzionari dell’ICGEB sarà fornita una carta di identità speciale che certifica il fatto che sono funzionari dell’ICGEB che godono dei privilegi e delle immunità specificati nel presente Accordo.
Articolo 13
Accesso dei familiari al mercato del lavoro
1. Ai familiari che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti nella Repubblica Italiana è consentito svolgere in Italia lavoro dipendente o autonomo, in conformità alle leggi italiane.
2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia una carta di identità per i familiari impegnati in attività lavorativa, come indicato all’Articolo 12, paragrafo 5.
Articolo 14
Esperti
1. Agli esperti sarà concessa l’esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti versati dal Centro.
2. Nello svolgimento delle missioni per conto del Direttore, gli esperti godono delle immunità, dei privilegi e delle agevolazioni contenuti all’interno dell’Articolo VI della Convenzione Generale.
Articolo 15
Rappresentanti degli Stati Membri
1. I rappresentanti degli Stati Membri, insieme ai loro supplenti, consiglieri, esperti tecnici e segretari delle delegazioni, che partecipano alle riunioni del Comitato dei Governatori e del Consiglio dei Consiglieri scientifici dell’ICGEB godono, senza alcun pregiudizio rispetto ad ogni altro privilegio o immunità di cui possano beneficiare, dei seguenti privilegi ed immunità nell’esercizio delle proprie funzioni e durante i viaggi da e per la sede della riunione:
(a) immunità da arresto o detenzione;
(b) immunità di giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità di giurisdizione continuerà ad essere accordata anche se le persone interessate non dovessero più essere impegnate nell’esercizio di tali funzioni;
(c) inviolabilità di tutte le carte, documenti e materiale ufficiale;
(d) il diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o plichi sigillati;
(e) esenzione, per sé e per i congiunti, dalle restrizioni in materia di immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio militare durante la visita o il transito nello Stato membro durante l’esercizio delle proprie funzioni;
(f) le stesse agevolazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate ai rappresentanti di governi stranieri in missioni ufficiali temporanee;
(g) le stesse immunità e agevolazioni per i loro bagagli personali concesse ai funzionari di rango comparabile in servizio presso missioni diplomatiche.
2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone indicate nel paragrafo 1 del presente Articolo al fine di salvaguardare l’esercizio indipendente delle loro funzioni in relazione all’ICGEB e non per vantaggio personale degli individui stessi. Tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno il dovere di osservare, sotto tutti gli altri aspetti, le leggi e i regolamenti dello Stato Membro.
3. Le disposizioni di questo Articolo si applicano indipendentemente dal fatto che lo Stato Membro mantenga o meno relazioni diplomatiche con lo Stato di cui la persona identificata nel paragrafo 1 del presente Articolo è cittadina e indipendentemente dal fatto che lo Stato di cui quella persona è cittadina conceda un analogo privilegio o immunità agli inviati diplomatici o ai cittadini dello Stato Membro.
4. Le disposizioni ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ad una persona della nazionalità dello Stato Membro.
Articolo 16
Ingresso, uscita e soggiorno in Italia
Tutte le persone a cui si fa riferimento nel presente Accordo, compresi tutti i partecipanti a riunioni, seminari, corsi di formazione, simposi, laboratori e attività analoghe organizzate dal Centro, avranno il diritto di ingresso, uscita, soggiorno e libera circolazione all’interno del territorio della Repubblica Italiana, nel rispetto della vigente normativa italiana e dell’Unione Europea. Le richieste di visto e i permessi di ingresso, qualora fossero richiesti, saranno elaborati il più velocemente possibile e a titolo gratuito, se applicabile.
Articolo 17
Previdenza sociale
1. Il Centro si assicura che i membri del personale siano coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica Italiana o di qualsiasi altro Stato che forniscano copertura sul territorio italiano e le cui regole devono essere rese note alle autorità competenti. L’assicurazione sanitaria coprirà anche i componenti del nucleo familiare del membro del personale, identificati ai sensi della normativa pertinente.
2. I membri del personale saranno esenti da tutti i contributi obbligatori agli enti di previdenza sociale italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire, su base volontaria, al sistema di previdenza sociale italiano e di conseguenza di beneficiarne.
3. È possibile stipulare accordi complementari per permettere ai membri del personale di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori autonomi in Italia e abbiano diritto a ricevere le indennità della previdenza sociale dalla Repubblica Italiana.
Articolo 18
Disposizioni speciali
1. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità ai sensi del presente Accordo hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non devono interferire negli affari interni dello Stato.
2. I privilegi e le immunità concessi con il presente Accordo non sono concessi a vantaggio personale dei beneficiari. Essi sono unicamente concessi nell’interesse del Centro, specialmente per garantire in ogni circostanza la libertà di azione e la completa indipendenza delle persone interessate.
3. Il Centro coopera sempre con le autorità competenti per facilitare l’applicazione delle leggi italiane e per evitare qualsiasi abuso relativo ai summenzionati privilegi o immunità.
4. Il Direttore ha il diritto e il dovere di revocare le immunità al suo personale qualora ritenesse che tali immunità ostacolino il normale corso della giustizia e che sia possibile revocarle senza pregiudicare gli interessi dell’ICGEB. Soltanto il Consiglio dei Governatori ha il diritto di revocare l’immunità del Direttore. Il Centro dovrà comunicare alle autorità competenti la revoca delle immunità il più presto possibile e al più tardi entro un mese.
Articolo 19
Accordi supplementari
Accordi di natura amministrativa riguardanti il Centro possono essere conclusi mediante accordi supplementari tra le Parti.
Articolo 20
Risoluzione delle controversie
Ogni controversia tra il Governo e l’ICGEB sull’interpretazione o l’attuazione di questo Accordo sarà risolta mediante negoziati diretti e consultazioni dirette tra le Parti.
Articolo 21
Entrata in vigore, rettifica e conclusione
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della conferma di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo può essere modificato con consenso scritto.
3. Il presente Accordo può essere risolto da una qualsiasi delle due Parti mediante notifica scritta all’altra Parte e si concluderà sei mesi dopo il ricevimento di tale notifica. A prescindere da tale eventuale avviso di risoluzione, il presente Accordo resterà in vigore fino al completo adempimento o alla conclusione di tutti gli obblighi assunti in virtù del presente Accordo.
In fede di quanto summenzionato, i sottoscritti, legalmente nominati rappresentanti delle Parti, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 21 giugno 2021, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.