Processo tributario
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Gazz. Uff., 13 gennaio 1992, n. 9 - Suppl. Ord.)
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nellâart. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.lgs. 156 2015 â Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario e dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Per le nuove disposizioni legislative in materia di giustizia tributaria a decorrere dal 1° gennaio 2026 si applicherà il D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 Testo unico della Giustizia Tributaria.
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Gli organi della giurisdizione tributaria.
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui allâart. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Articolo 2
Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchĂŠ gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dellâavviso di cui allâarticolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresĂŹ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti lâintestazione, la delimitazione, la figura, lâestensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dellâestimo fra i compossessori a titolo di promiscuitĂ di una stessa particella, nonchĂŠ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitĂ immobiliari urbane e lâattribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie [relative alla debenza del canone per lâoccupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dallâ articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonchĂŠ le controversie] attinenti lâimposta o il canone comunale sulla pubblicitĂ e il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacitĂ delle persone, diversa dalla capacitĂ di stare in giudizio.
Articolo 3
Difetto di giurisdizione.
1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevato, anche dâufficio, in ogni stato e grado del processo.
2. Ă ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dallâart. 41, primo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 4
Competenza per territorio.
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti allâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dellâAgenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui allâarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede lâufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Articolo 4 bis
Competenza del giudice monocratico.
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dellâarticolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dellâimposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.
3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.
Articolo 5
Incompetenza.
1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile.
2. Lâincompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è rilevabile, anche dâufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile lâincompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
Articolo 6
Astensione e ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
1. Lâastensione e la ricusazione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha lâobbligo di astenersi e può essere ricusato anche nel caso di cui allâart. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricusato, senza la sua partecipazione e con lâintegrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.
Articolo 7
Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltĂ di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed allâente locale da ciascuna legge dâimposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessitĂ , possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dellâamministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
[3. Ă sempre data alle commissioni tributarie facoltĂ di ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.]
4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza lâaccordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui allâarticolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dellâintimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga allâarticolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validitĂ non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione..
5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione allâoggetto dedotto in giudizio, salva lâeventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5-bis. Lâamministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con lâatto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla lâatto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e lâirrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Articolo 8
Errore sulla norma tributaria
1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sullâambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Articolo 9
Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
1. Il personale dellâufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo le disposizioni del codice di procedura civile concernente il cancelliere.
2. Le attivitĂ dellâufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.
Capo II
Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio
Articolo 10
Le parti.
1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, lâufficio dellâAgenzia delle entrate e dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, lâagente della riscossione ed i soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso lâatto impugnato o non hanno emesso lâatto richiesto. Se lâufficio è unâarticolazione dellâAgenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui allâarticolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte lâufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso
Articolo 11
CapacitĂ di stare in giudizio.
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione allâudienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. Lâufficio dellâAgenzia delle entrate e dellâAgenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonchĂŠ dellâagente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresĂŹ in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. Lâente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dellâufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
[3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.].
3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonchĂŠ mediante i funzionari individuati dallâente con proprio provvedimento.
Articolo 12
Assistenza tecnica
1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende lâimporto del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lâatto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati allâassistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nellâelenco di cui al comma 4:
a) gli avvocati;
b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dellâAlbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
c) i consulenti del lavoro;
d) i soggetti di cui allâarticolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
e) i soggetti giĂ iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, lâIVA, lâIRPEF, lâIRAP e lâIRES;
f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dellâultimo periodo dellâarticolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dellâeconomia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui allâarticolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societĂ di servizi, purchĂŠ in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. Lâelenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dellâeconomia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalitĂ di tenuta dellâelenco, nonchĂŠ i casi di incompatibilitĂ , diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. Lâelenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dellâeconomia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui allâarticolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati allâassistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
a) gli ingegneri;
b) gli architetti;
c) i geometri;
d) i periti industriali;
e) i dottori agronomi e forestali;
f) gli agrotecnici;
g) i periti agrari.
6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati allâassistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nellâapposito albo.
7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito lâincarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. Allâudienza pubblica lâincarico può essere conferito oralmente e se ne dĂ atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformitĂ ai sensi dellâarticolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con lâinserimento della relativa dichiarazione.
7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce allâatto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme allâatto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme allâatto cui la stessa si riferisce.
8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dallâAvvocatura dello Stato.
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni allâoggetto della loro attivitĂ previste nei medesimi commi.
10. Si applica lâarticolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.
Articolo 13
Assistenza tecnica gratuita.
[1. Ă assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abbienti lâassistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 e successive modificazioni e integrazioni. LâattivitĂ gratuita di assistenza tecnica è obbliglatoria per tutti i soggetti indicati nellâart. 12, comma 2.
2. Ă costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per lâassistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonchĂŠ da tre iscritti negli albi o elenchi di cui allâart. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dellâufficio di segreteria della commissione tributaria.
3. Le commissioni per lâassistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno lâobbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni.
4. La sorveglianza di cui allâart. 4, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è esercitata dal presidente della commissione tributaria.]
Articolo 14
Litisconsorzio ed intervento.
1. Se lâoggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piĂš soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata lâintegrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.
3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dellâatto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.
4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.
5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.
6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente lâatto se per esse al momento della costituzione è giĂ decorso il termine di decadenza.
6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso lâatto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Articolo 15
Spese del giudizio.
1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. [La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dellâ art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile].
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile .
2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e lâimposta sul valore aggiunto, se dovuti.
2-quater. Con lâordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
2-quinquies. I compensi agli incaricati dellâassistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui allâarticolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dellâente impositore, dellâagente della riscossione e dei soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dellâimporto complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
[2-septies. Nelle controversie di cui allâarticolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.]
2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dallâaltra parte senza giustificato motivo, restano a carico di questâultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresĂŹ conto del rispetto dei principi di sinteticitĂ e chiarezza degli atti di parte.
Articolo 16
Comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dellâavviso da parte dellâufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
[1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante lâutilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui allâ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dellâarticolo 76 del medesimo decreto legislativo. Lâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare lâindirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.]
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dallâart. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dellâatto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dellâatto, ovvero allâufficio del Ministero delle finanze ed allâente locale mediante consegna dellâatto allâimpiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dallâamministrazione finanziaria, con lâosservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui lâatto è ricevuto.
Articolo 16 bis
Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici
1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui allâarticolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dellâarticolo 76 del medesimo decreto. Lâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Ă onere del difensore comunicare ogni variazione dellâindirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore nĂŠ ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralitĂ di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dellâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dellâarticolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui allâarticolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalitĂ telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilitĂ , nelle ipotesi di cui allâarticolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dellâarticolo 16.
[3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dellâarticolo 12, comma 2, hanno facoltĂ di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalitĂ telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dellâindirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.]
4. Lâindicazione dellâindirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonchĂŠ delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invaliditĂ del deposito, salvo lâobbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.
Articolo 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni.
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte allâatto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. Lâindicazione della residenza o della sede e lâelezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano lâelezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.
[3-bis. In caso di mancata indicazione dellâindirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.]
Articolo 17 bis
Il reclamo e la mediazione
[1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dellâammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui allâarticolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui allâarticolo 2, comma 2, primo periodo.
1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui allâ articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire lâesame del reclamo.
4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono allâesame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano lâistruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
5. Lâorgano destinatario, se non intende accogliere il reclamo o lâeventuale proposta di mediazione, formula dâufficio una propria proposta avuto riguardo allâeventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitĂ della pretesa e al principio di economicitĂ dellâazione amministrativa. Lâesito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dellâaccordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per lâaccertamento con adesione dallâarticolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitĂ di pagamento. Lâaccordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base allâatto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi dâimposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni giĂ espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dellâeventuale responsabilitĂ amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui allâarticolo 47-bis.]
Capo III
Forma degli atti
Articolo 17 ter
(Degli atti in generale)
1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui allâarticolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchĂŠ gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dellâarticolo 16-bis, nonchĂŠ di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo lâobbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullitĂ .
Titolo II
Il processo
Capo I
Il procedimento dinanzi alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Sezione I
Introduzione del giudizio1
Articolo 18
Il ricorso.
1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere lâindicazione:
a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchĂŠ del codice fiscale e dellâindirizzo di posta elettronica certificata;
c) dellâufficio [del Ministero delle finanze o dellâente locale o del concessionario del servizio di riscossione] nei cui confronti il ricorso è proposto;
d) dellâatto impugnato e dellâoggetto della domanda;
e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere lâindicazione:
a) della categoria di cui allâarticolo 12 alla quale appartiene il difensore;
b) dellâincarico a norma dellâarticolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
c) dellâindirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e allâindirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.
Articolo 19
Atti impugnabili e oggetto del ricorso .
1. Il ricorso può essere proposto avverso:
a) lâavviso di accertamento del tributo;
b) lâavviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) lâavviso di mora;
e-bis) lâiscrizione di ipoteca sugli immobili di cui allâarticolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui allâarticolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellâart. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
g-bis) il rifiuto espresso o tacito sullâistanza di autotutela nei casi previsti dallâarticolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g-ter) il rifiuto espresso sullâistanza di autotutela nei casi previsti dallâarticolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
h-bis) la decisione di rigetto dellâistanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui lâItalia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa allâeliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda lâautonoma impugnabilitĂ davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere lâindicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonchĂŠ delle relative forme da osservare ai sensi dellâart. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente allâatto notificato, ne consente lâimpugnazione unitamente a questâultimo.
Articolo 20
Proposizione del ricorso.
1. Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta devâessere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso sâintende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dallâart. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.
Articolo 21
Termine per la proposizione del ricorso.
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilitĂ entro sessanta giorni dalla data di notificazione dellâatto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito [della restituzione] di cui allâarticolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge dâimposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (A).
Articolo 22
Costituzione in giudizio del ricorrente.
1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena dâinammissibilitĂ deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, lâoriginale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. Allâatto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente lâindicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dellâatto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. LâinammissibilitĂ del ricorso è rilevabile dâufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dellâarticolo seguente.
3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformitĂ dellâatto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se lâatto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con lâoriginale o la fotocopia dellâatto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.
5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina lâesibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Articolo 23
Costituzione in giudizio della parte resistente.
1. Lâente impositore, lâagente della riscossione ed i soggetti iscritti allâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresĂŹ le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili dâufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.
Articolo 24
Produzione di documenti e motivi aggiunti.
1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. Lâintegrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui lâinteressato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata giĂ fissata la trattazione della controversia, lâinteressato, a pena di inammissibilitĂ , deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o lâudienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. Lâintegrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui allâart. 18 per quanto applicabile. Si applicano lâart. 20, commi 1 e 2, lâart. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e lâart. 23, comma 3.
Articolo 25
Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo dâufficio del processo e fascicoli di parte.
1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo dâufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonchĂŠ, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.
2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo dâufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e dâufficio.
3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.
Articolo 25 bis
(Potere di certificazione di conformitĂ ) .
1. Al fine del deposito e della notifica con modalitĂ telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono lâente impositore, lâagente della riscossione ed i soggetti iscritti nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformitĂ della copia al predetto atto secondo le modalitĂ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per lâestrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dellâarticolo 14 del decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dellâufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dellâufficio di segreteria, equivalgono allâoriginale anche se privi dellâattestazione di conformitĂ allâoriginale da parte dellâufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dellâattestazione di conformitĂ ai sensi dei commi precedenti equivale allâoriginale o alla copia conforme dellâatto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. Lâestrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dellâattestazione di conformitĂ i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformitĂ allâoriginale.
Articolo 26
Assegnazione del ricorso.
1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui allâart. 29, comma 1, il presidente della commissione potrĂ assumere gli opportuni provvedimenti affinchĂŠ i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.
Sezione II
Lâesame preliminare del ricorso
Articolo 27
Esame preliminare del ricorso.
1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara lâinammissibilitĂ nei casi espressamente previsti, se manifesta.
2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, lâinterruzione e lâestinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Articolo 28
Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui allâart. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.
2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dallâultima notificazione, a pena dâinammissibilitĂ rilevabile dâufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dallâart. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dellâarticolo richiamato.
3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.
4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.
5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara lâinammissibilitĂ del ricorso o lâestinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
Articolo 29
Riunione dei ricorsi.
1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piÚ gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.
Sezione III
La trattazione della controversia
Articolo 30
Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione
1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui allâart. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali lâammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a euro 51.645,69. Unâaltra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societĂ con personalitĂ giuridica, nonchĂŠ di controversie inerenti lâapplicazione dellâarticolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 31
Avviso di trattazione
1. La segreteria dĂ comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Articolo 32
Deposito di documenti e di memorie.
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato lâart. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Articolo 33
Trattazione in camera di consiglio.
1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui allâarticolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e unâaltra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.
Articolo 34
Discussione in pubblica udienza.
1. Allâudienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dellâudienza è redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica lâart. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.
Articolo 34 bis
(Udienza a distanza)
1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui allâarticolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, lâavviso dellâora e delle modalitĂ di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalitĂ con cui si accerta lâidentitĂ dei partecipanti e della loro libera volontĂ di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate allâesito dellâudienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede lâufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.
Articolo 35
Deliberazioni del collegio giudicante.
1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo lâesposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dĂ lettura immediata del dispositivo, salva la facoltĂ di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Sezione IV
La decisione della controversia
Articolo 36
Contenuto della sentenza.
1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
1) lâindicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
3) le richieste delle parti;
4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilitĂ o di nullitĂ dellâatto;
5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dallâestensore.
Articolo 37
Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare lâavvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
Articolo 38
Richiesta di copie e notificazione della sentenza.
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese [a norma dellâart. 25, comma 2].
2. Le parti hanno lâonere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dellâarticolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, lâoriginale o copia autentica dellâoriginale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente allâavviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e lâinserisce nel fascicolo dâufficio.
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica lâart. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullitĂ della notificazione del ricorso e della comunicazione dellâavviso di fissazione dâudienza.
Sezione V
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo
Articolo 39
Sospensione del processo.
1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
1-ter. Il processo tributario è altresÏ sospeso nei seguenti casi:
a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata unâistanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui lâItalia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa allâeliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;
b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata unâistanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017
Articolo 40
Interruzione del processo.
1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:
a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacitĂ di stare in giudizio di una delle parti, diversa dallâufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
b) la morte, la radiazione o sospensione dallâalbo o dallâelenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dellâart. 12.
2. Lâinterruzione si ha al momento dellâevento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso lâinterruzione si ha al momento in cui lâevento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui lâevento si riferisce.
3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo lâultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.
4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dellâevento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Articolo 41
Provvedimenti sulla sospensione e sullâinterruzione del processo.
1. La sospensione è disposta e lâinterruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dellâart. 28.
Articolo 42
Effetti della sospensione e dellâinterruzione del processo.
1. Durante la sospensione e lâinterruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dellâistanza di cui allâarticolo seguente.
Articolo 43
Ripresa del processo sospeso o interrotto.
1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dellâart. 30.
2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata lâinterruzione del processo la parte colpita dallâevento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, questâultimo provvede a norma del comma precedente.
3. La comunicazione di cui allâart. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dallâart. 17, deve essere fatta alla parte colpita dallâevento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dallâevento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.
Articolo 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile [, che costituisce titolo esecutivo].
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e lâaccettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonchĂŠ, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e lâaccettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano lâestinzione del processo. Si applica lâultimo comma dellâarticolo seguente.
Articolo 45
Estinzione del processo per inattivitĂ delle parti.
1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. Lâestinzione del processo per inattivitĂ delle parti è rilevata anche dâufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. Lâestinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dellâart. 28.
Articolo 46
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata [, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge,] con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dellâart. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Capo II
I procedimenti cautelare e conciliativo
Articolo 47
Sospensione dellâatto impugnato.
1. Il ricorrente, se dallâatto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dellâarticolo 62-bis la sospensione dellâesecuzione dellâatto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui allâart. 22.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. Lâudienza di trattazione dellâistanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con lâudienza di trattazione del merito della controversia.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dellâesecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata [non impugnabile] nella stessa udienza di trattazione dellâistanza. Lâordinanza è immediatamente comunicata alle parti. Lâordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. Lâordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento dâimpugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e lâordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. Lâordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui allâarticolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con âbollino di affidabilitĂ fiscaleâ. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con âbollino di affidabilitĂ fiscaleâ sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui allâarticolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilitĂ pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi dâimposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
[5-bis. Lâistanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.]
6. Nei casi di sospensione dellâatto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza [di primo grado].
8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa
Articolo 47 bis
(Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie)
1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dellâesecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dellâ articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: âdecisione di recuperoâ, la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dellâefficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimitĂ della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dellâaiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimitĂ della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e allâimmediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle ComunitĂ europee, con richiesta di trattazione dâurgenza ai sensi dellâarticolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle ComunitĂ europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata giĂ deferita la questione di validitĂ dellâatto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta lâistanza di sospensione dellâatto impugnato per motivi attinenti alla legittimitĂ della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltĂ perchĂŠ individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dellâarticolo 230 del Trattato istitutivo della ComunitĂ europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto lâimpugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dellâarticolo 242 del Trattato medesimo ovvero lâabbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.
3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dellâ articolo 47; ai fini dellâapplicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.
4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dellâordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dallâemanazione dellâordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, lâordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dellâordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle ComunitĂ europee.
5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dĂ lettura in udienza, a pena di nullitĂ .
6. La sentenza è depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare lâavvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dĂ immediata comunicazione alle parti.
7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metĂ . Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno prioritĂ assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.
Articolo 47 ter
(Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione) .
1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dallâultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dellâistruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone lâintegrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità , improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.
Articolo 48
Conciliazione fuori udienza .
1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è giĂ fissata e sussistono le condizioni di ammissibilitĂ , la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se lâaccordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dellâaccordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitĂ di pagamento. Lâaccordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute allâente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.
Articolo 48 bis
Conciliazione in udienza
1. Ciascuna parte entro il termine di cui allâarticolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. Allâudienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilitĂ , invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dellâaccordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitĂ di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute allâente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza lâestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Articolo 48 bis (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria) .
1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo allâoggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.
2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza.
3. La causa, se richiesto da una delle parti, può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dellâaccordo conciliativo. Ove lâaccordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonchĂŠ i termini e le modalitĂ di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute allâente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza lâestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.
Articolo 48 ter 3
Definizione e pagamento delle somme dovute
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dellâaccordo conciliativo di cui allâarticolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede allâiscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchĂŠ della sanzione di cui allâarticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metĂ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per lâaccertamento con adesione dallâarticolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Capo III
Le impugnazioni
Articolo 49
Disposizioni generali applicabili.
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, [escluso lâart. 337] e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.
Articolo 50
I mezzi dâimpugnazione.
1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono lâappello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
Articolo 51
Termini dâimpugnazione.
1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dallâart. 38, comma 3.
2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dellâart. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Sezione II
Il giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado
Articolo 52
Giudice competente e provvedimenti sullâesecuzione provvisoria in appello
1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dellâarticolo 4, comma 2.
2. Lâappellante può chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte lâesecutivitĂ della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. [Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dellâesecuzione dellâatto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.]
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la sospensione dellâesecutivitĂ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui allâarticolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dellâarticolo 47, comma 8-bis.
6-bis. Lâudienza di trattazione dellâistanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con lâudienza di trattazione del merito della controversia.
Articolo 53
Forma dellâappello.
1. Il ricorso in appello contiene lâindicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui è diretto, dellâappellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, lâesposizione sommaria dei fatti, lâoggetto della domanda ed i motivi specifici dellâimpugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dellâart. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui allâart. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dellâart. 22, commi 1, 2 e 3. [Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, lâappellante deve, a pena dâinammissibilitĂ , depositare copia dellâappello presso lâufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata].
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
Articolo 54
Controdeduzioni dellâappellato e appello incidentale.
1. Le parti diverse dallâappellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui allâart. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena dâinammissibilitĂ , appello incidentale.
Articolo 55
Provvedimenti presidenziali.
1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.
Articolo 56
Questioni ed eccezioni non riproposte.
1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, sâintendono rinunciate.
Articolo 57
Domande ed eccezioni nuove.
1. Nel giudizio dâappello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili dâufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche dâufficio.
Articolo 58
(Nuove prove in appello) .
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimitĂ della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dellâatto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimitĂ che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dellâarticolo 14 comma 6-bis.
Articolo 59
Rimessione alla commissione provinciale.
1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto;
e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette dâufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessitĂ di riassunzione ad istanza di parte.
Articolo 60
Non riproponibilitĂ dellâappello dichiarato inammissibile.
1. Lâappello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.
Articolo 61
Norme applicabili.
1. Nel procedimento dâappello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.
Sezione III
Il ricorso per cassazione
Articolo 62
Norme applicabili.
1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dellâart. 360, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.
2-bis. Sullâaccordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dellâarticolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.
Articolo 62 bis
Provvedimenti sullâesecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione
1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte lâesecutivitĂ allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. [Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dellâesecuzione dellâatto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile].
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto motivato la sospensione dellâesecutivitĂ della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui allâarticolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dellâarticolo 47, comma 8-bis.
6. La corte di giustizia tributaria non può pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.
Articolo 63
Giudizio di rinvio.
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio lâintero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena dâinammissibilitĂ , deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dellâatto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.
Sezione IV
La revocazione
Articolo 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione.
1. Le sentenze pronunciate in grado dâappello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dellâarticolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per lâappello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dellâart. 395 del codice di procedura civile purchĂŠ la scoperta del dolo o della falsitĂ dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dellâart. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per lâappello il termine stesso è prorogato dal giorno dellâavvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Articolo 65
Proposizione della impugnazione.
1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilitĂ il ricorso deve contenere gli elementi previsti dallâart. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dellâart. 395 del codice di procedura civile nonchĂŠ del giorno della scoperta o della falsitĂ dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dellâart. 53, comma 2.
3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.
Procedimento.
1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.
Articolo 67
Decisione.
1. Ove ricorrano i motivi di cui allâart. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo gradoa decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi dâimpugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Articolo 67 bis
Esecuzione provvisoria
1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.
Capo IV
Lâesecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Articolo 68
Pagamento del tributo [ e delle sanzioni pecuniarie] in pendenza del processo .
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi dâimposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per lâammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
c-bis. per lâammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per lâintero importo indicato nellâatto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere [a), b) e c)] gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto giĂ corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato dâufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere lâottemperanza a norma dellâarticolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive [e le sanzioni pecuniarie] debbono essere corrisposte dopo lâultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui allâarticolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dellâimposta sul valore aggiunto riscossa allâimportazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dellâUnione europea in materia.
Articolo 69
Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellâarticolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dellâimporto superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilitĂ dellâistante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze emesso ai sensi dellâarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dallâarticolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonchĂŠ il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dellâinerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente allâesito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere lâottemperanza a norma dellâarticolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Articolo 69 bis
Aggiornamento degli atti catastali
[1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nellâarticolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dellâattestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale lâufficio dellâAgenzia del territorio provvede allâaggiornamento degli atti catastali].
Articolo 70
Giudizio di ottemperanza.
1. La parte che vi ha interesse può chiedere lâottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge lâadempimento a carico dellâente impositore, dellâagente della riscossione o del soggetto iscritto nellâalbo di cui allâarticolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando lâobbligo non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilitĂ , della sentenza passata in giudicato di cui si chiede lâottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente allâoriginale o copia autentica dellâatto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione lâufficio [del Ministero delle finanze o lâente locale] può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, allegando la documentazione dellâeventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per lâottemperanza in luogo dellâufficio [del Ministero delle finanze o dellâente locale] che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.
10-bis. Per il pagamento di somme dellâimporto fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Commissione in composizione monocratica.
Titolo III
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 71
Norme abrogate.
1. Sono abrogati lâart. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, lâarticolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, lâart. 19, commi 4 e 5, e lâart. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, lâart. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, lâart. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. Ă inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.
Articolo 72
Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado.
1. Le controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data dâinsediamento delle corti di giustizia tributaria di primo grado e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale dĂ comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dellâatto di appello, ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente può effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui allâart. 32, comma 1.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dellâarticolo 12, comma 5, sia inferiore a euro 2.582,28, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dellâarticolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui allâarticolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia unâanzianitĂ di servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dellâarticolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione di cui allâarticolo 48, comma 2, è obbligatorio se allâudienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.
2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle corti di giustizia tributaria di primo grado entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalitĂ e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.
4. Le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.
5. Le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma 1.
Articolo 73
Istanza di trattazione.
[1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui allâart. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado provinciale o regionale competenti.
2. Lâistanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dellâart. 20.
3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato lâistanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello dâappello, a seconda dei casi, è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.
4. Contro il decreto di cui al comma precedente è ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dallâart. 28.]
Articolo 74
Controversie pendenti davanti alla corte di appello.
1. Alle controversie, che alla data di cui allâarticolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per lâimpugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 75
Controversie pendenti davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale.
1. Alle controversie che alla data di cui allâart. 72 pendono davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale o per le quali pende il termine per lâimpugnativa davanti allo stesso organo, nonchĂŠ alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. Lâistanza potrĂ essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale nei modi previsti dallâart. 20; in difetto, il giudizio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale si estingue. Lâestinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria lâistanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dallâart. 28.
3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anzichĂŠ presentare lâistanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine lâesame da parte della Corte di cassazione ai sensi dellâart. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.
4. Se non è stato richiesto lâesame da parte della Corte di cassazione e lâistanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui allâ art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
[5. In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado o provinciale secondo le nuove disposizioni.]
6. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado regionale o provinciale.
Articolo 76
Controversie in sede di rinvio.
1. Se alla data prevista dallâart. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte dâappello o a seguito di decisione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale competente.
2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte dâappello non subisce modifiche.
3. Se alla data prevista allâart. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, lâintero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui allâart. 72, comma 4.
Articolo 77
Procedimento contenzioso amministrativo davanti allâintendenza di finanza o al Ministero delle finanze.
1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nellâart. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso allâintendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchĂŠ abrogate ai sensi dellâart. 71.
Articolo 78
Controversie giĂ di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.
1. Le controversie giĂ di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data dâinsediamento delle nuove commissioni pendono davanti allâautoritĂ giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.
2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti allâautoritĂ giudiziaria ordinaria e non sono giĂ state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dellâente impositore sâintende definitivamente abbandonata.
Articolo 79
Norme transitorie e finali .
1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi giĂ pendenti in grado dâappello davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.
2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.
2-bis. Con decreto del Ministro dellâeconomia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonchĂŠ approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresĂŹ tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresĂŹ stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalitĂ cartacea.
Articolo 80
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo grado e regionali.





