Calcolatore per scadenze processuali  
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Sospensione termini processuali*

(1 Agosto - 15 Settembre)
 

* Art. 1 Legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.) Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Attenzione: Si prega di ricontrollare in ogni caso i calcoli effettuati. Non si garantisce della loro esattezza. Il servizio è offerto solo ed esclusivamente per un utilizzo personale e non professionale. Grazie.