Il calcolatore dei termini processuali è aggiornato alla riforma Cartabia ed ha conto della sospensione feriale.
Calcolo termini processuali con sospensione feriale
Come funziona il calcolo dei termini processuali
Questa utilità di calcolo termini processuali è dedicata agli avvocati alle prese con scadenze e termini inderogabili quali ad esempio, il termine ultimo per depositare una comparsa conclusionale o di opposizione di un decreto ingiuntivo.
Il calcolatore è aggiornato alla cd. riforma Cartabia e contiene preimpostati tutti i principali termini del codice di procedura civile introdotti o rivisti dal D.Lgs. 149/2022.
Il form per il calcolo termini processuali consente di determinare la data (o le date) di scadenza aggiungendo un certo numero di giorni alla data iniziale di decorrenza del termine.
Il form prevede fino a tre campi nei quali indicare i giorni per il calcolo di termini consecutivi doppi – come il termine ex art. 275-bis cpc per il deposito di conclusioni 30 giorni prima e repliche 15 giorni prima della discussione orale – o termini consecutivi tripli – come il termine ex art. 171-ter cpc per il deposito di memorie integrative 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza ex art. 183 cpc o il termine ex art. 189 cpc per conclusioni e repliche 40, 20 e 10 giorni prima della decisione.
Inoltre è possibile effettuale il calcolo dei termini a ritroso come per il calcolo del termine per la costituzione del convenuto, indicando la data di comparizione il calcolatore determinerà il termine di settanta giorni prima ex art. 166 cpc.
Tutti i valori sono impostabili manualmente oppure, per i termini processuali più ricorrenti, si può selezionare la relativa voce per impostare automaticamente tutti i parametri.
Nell’elenco delle varie voci disponibili sono indicati anche i termini previgenti ovvero in vigore fino al 28 febbraio 2022, prima della cd. riforma Cartabia.
Sospensione feriale dei termini processuali
È inoltre possibile selezionare la casella che tiene conto della sospensione feriale dei termini processuali secondo quanto disposto dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742 per cui se la data di scadenza ricade nel periodo di sospensione feriale oppure oltre detto periodo, verrà calcolata automaticamente l’effettiva data di scadenza del termine. In particolare è possibile scegliere tra tre opzioni:
- Nessuna sospensione feriale dei termini
- Sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre (secondo la norma in vigore fino al 2014)
- Sospensione feriale dal 1° al 31 agosto secondo la normativa vigente a partire dal 2015
L’articolo 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 ha infatti modificato l’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) il cui testo vigente è il seguente: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Modalità di calcolo termini processuali corretta o prudenziale
Il programma di calcolo termini processuali prevede la possibilità di selezionare tra due modalità di calcolo:- Modalità corretta, in cui il calcolo dei termini successivi al primo avviene considerando come “dies a quo” non il giorno in cui scadrebbe il primo termine bensì il primo giorno feriale successivo, avuto conto dell’eventuale slittamento per festività.
- Modalità prudenziale in cui il calcolo dei termini successivi al primo avviene considerando come “dies a quo” il giorno in cui scade il primo termine senza considerare l’eventuale slittamento per festività.
Principali termini processuali civili post riforma Cartabia
Art. 163-bis cpc Termine a comparire in citazione: 120 giorni (150 giorni se convenuto risiede all’estero),Art. 165 cpc Termine per iscrivere causa a ruolo: 10 giorni (5 giorni se termini ridotti),
Art. 166 cpc Termine costituzione del convenuto: 70 giorni prima dell’udienza,
Art. 171-ter cpc Memorie integrative 40, 20 e 10 giorni prima dell’udienza ex art. 183 cpc,
Art. 189 cpc Conclusioni e repliche 40, 20 e 10 giorni prima della decisione,
Art. 275-bis cpc Conclusioni 30 giorni prima e repliche 15 giorni prima della discussione orale,
Art. 325 cpc Termine per le impugnazioni: 30 giorni dalla notifica della sentenza (60 giorni per ricorso per cassazione). In mancanza di notifica, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza,
Art. 415 cpc Notifica ricorso di lavoro e decreto di fissazione udienza 10 dall’emissione del decreto,
Art. 416 cpc Termini per la costituzione del convenuto nel rito del lavoro: 10 giorni prima dell’udienza,
Art. 434 cpc Termine per il deposito del ricorso in appello in cause lavoro: 30 giorni (60 giorni se controparte risiede all’estero),
Art. 473-bis 17 cpc Ulteriori difese ovvero memorie dell’attore 20 e 5 giorni prima dell’udienza, memoria del convenuto 10 giorni prima dell’udienza,
Art. 473-bis 28 cpc Precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche 60, 30 e 15 giorni prima della decisione,
Art. 481 cpc Termine scadenza precetto: 90 giorni,
Art. 497 cpc Termine efficacia pignoramento: 45 giorni,
Art. 501 cpc Termine dilatorio per presentare istanza di vendita: 10 giorni,
Art. 518 cpc Iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare 15 giorni,
Art. 521 bis cpc Iscrizione a ruolo pignoram. autoveicoli 30 giorni,
Art. 543 cpc Iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi 30 giorni,
Art. 557 cpc Iscrizione a ruolo pignoramento immobiliare 15 giorni,
Art. 567 cpc Deposito documentazione catastale dopo richiesta vendita 45 giorni,
Art. 617 cpc Termine per proporre opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni,
Art. 641 cpc Termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni,
Art. 644 cpc Perdita efficacia decreto ingiuntivo 60 giorni.