
Il compenso del delegato è determinato secondo i parametri del D.M. 227/2015 e distinto per esecuzioni mobiliari ed immobiliari. Opzioni per lotti, numero debitori e spese sostenute.
Calcola compenso delegato alla vendita
Determinazione del compenso delegato alla vendita giudiziaria
Questa applicazione permette di calcolare il compenso spettante al delegato dal giudice delle esecuzioni per le operazioni di vendita.
Il compenso del delegato alla vendita è determinato in base alle disposizioni del D.M. 15 ottobre 2015 n. 227.
Il calcolatore distingue tra vendita di beni immobili e vendita di beni mobili ed applica aumento e riduzione del compenso in base alla complessità dell’incarico nonché in base al numero dei lotti venduti ed al numero di debitori.
Previsti nel calcolo anche il rimborso delle spese generali, delle spese di registrazione, trascrizione e voltura e delle altre spese documentate.
Infine viene determinata la quota del compenso e delle spese che resta a carico dell’aggiudicatario.
La liquidazione dei compensi per i delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari e mobiliari è disciplinata dal DM n. 227/2015.
Il decreto prevede la determinazione forfetaria del compenso per fasi, ciascuna delle quali raggruppa varie attività che il delegato compie durante la procedura di vendita forzata.
Le fasi della vendita forzata
Il compenso delegato alla vendita è determinato non solo in base al valore dei beni venduti ma anche in ragione delle attività svolte, suddivise per fasi, come a seguire meglio spiegato:
- Attività preliminari
Attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita, ivi incluso lo studio della documentazione depositata a norma dell'articolo 567, 2 comma, c.p.c. - Aggiudicazione/assegnazione
Attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene pignorato; - Trasferimento della proprietà
Attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà in seguito ad assegnazione o aggiudicazione. - Distribuzione del ricavato
Attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata dalla vendita.
Compensi tabellari delegati alla vendita
Per ciascuna delle fasi delle operazioni di vendita il legislatore ha previsto che il compenso del delegato alla vendita sia determinato in base al valore dei beni posti in vendita. In particolare sono previste tre fasce di valore, diverse per le vendite immobiliari e mobiliari, con i rispettivi compensi tabellari:
Compenso delegato esecuzioni immobiliari | |||
---|---|---|---|
fino a € 100.000 | da € 100.000 a € 500.000 | oltre € 500.000 | |
Attività preliminari | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
Aggiudicazione/assegnazione | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
Trasferimento proprietà | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
Distribuzione ricavato | € 1.000,00 | € 1.500,00 | € 2.000,00 |
Compenso delegato esecuzioni mobiliari | |||
---|---|---|---|
fino a € 25.000 | da € 25.000 a € 40.000 | oltre € 40.000 | |
Attività preliminari | € 200,00 | € 400,00 | € 1.000,00 |
Aggiudicazione/assegnazione | € 250,00 | € 500,00 | € 1.000,00 |
Trasferimento proprietà | € 200,00 | € 400,00 | € 1.000,00 |
Distribuzione ricavato | € 250,00 | € 500,00 | € 1.000,00 |
Aumenti, riduzioni e limiti al compenso
- Aumento o riduzione in bale alla difficoltà dell’incarico (art. 2, c. 3)Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell’esecuzione può aumentare l’ammontare del compenso liquidato a norma del comma 1 in misura non superiore al 60% oppure ridurlo in misura non superiore al 25%. (art. 2, c. 3).
- Liquidazioni per singolo lotto (art. 2, c. 2, 1 cpv.)Quando la vendita riguara più lotti, in presenza di giusti motivi, il compenso delle fasi “preliminare”, “di aggiudicazione” e di “trasferimento proprietà” può essere liquidato per ciascun lotto. L'art. 3, c. 3 estende tale norma anche alle vendite di beni mobili.
- Liquidazioni per singolo debitore (art. 2, c. 2, 2 cpv.)Quando la distribuzione ha ad oggetto somme riferibili a più debitori il compenso della fase di “distribuzione del ricavato” può essere liquidato per ciascun debitore. L’art. 3, c. 3 estende tale norma anche alle vendite di beni mobili.
Limiti al compenso del delegato alla vendita
In ogni caso, e quindi a prescindere dalle varie maggiorazioni, il DM stabilisce dei limiti al compenso in relazione al valore dei beni posti in vendita.
Per le vendite immobiliari, la somma del compenso più le spese generali non può mai superare il 40% prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione degli immobili (art. 2, c. 5), mentre per le vendite di beni mobili la soglia è del 30% (art. 3, c. 5).
Quota del compenso a carico dell’aggiudicatario (art. 2, c. 7)
Sono poste a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà nonché delle relative spese generali (10%) e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale.
In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella suddetta.
Risorse collegale al calcolo compenso delegato
Copia e incolla il codice sottostante nella tua pagina web: