
Calcolo risarcimento danno non patrimoniale macropermanenti
Calcolo danno biologico e morale lesioni macropermanenti
In questa pagina è stato predisposto un utile modulo per calcolare l’ammontare del risarcimento del danno biologico e del danno morale per lesioni di grave entità (cosiddette lesioni macropermanenti) comprese tra 10 e 100 punti percentuali. Il calcolo del risarcimento avviene secondo i valori aggiornati al 1° aprile 2024 (D.M. 16 luglio 2024) .
È inoltre possibile calcolare il danno da invalidità temporanea articolato fino a quattro periodi diversi per invalidità temporanea assoluta ed invalidità temporanea parziale, con percentuali liberamente impostabili.
Riferimenti normativi per il calcolo del danno biologico
Questa applicazione consente di sviluppare il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale in base alla nuova Tabella Unica Nazionale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 (in G.U. n. 40 del 18/02/2025).
La Legge 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 17, ha modificato il testo dell’art. articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed ha previsto l’introduzione di una specifica tabella unica da applicarsi su tutto il territorio nazionale per le delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti nonché per il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
Tabella unica nazionale macrolesioni
La Tabella Unica Nazionale è stata pubblicata con il D.P.R. n. 12 del 13/01/2025, è basata sul sistema a punto variabile in relazione all’età del danneggiato e al grado di invalidità riconosciuto, con valori che aumentano in base alla gravità delle lesioni e si riducono con il crescere dell’età.
Per quanto riguarda la componente variabile del danno biologico (il c.d. danno morale) è prevista una percentuale di aumento del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità accertato.
Analogamente, l’indennità temporanea totale (I.T.T.) può essere incrementata per tener conto del danno morale con una percentuale compresa tra il 30% ed il 60%.
Inoltre, come stabilito dall’art. 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni, il Giudice può aumentare l’importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati.
Va inoltre rammentato che, ai sensi del terzo comma dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo i criteri di cui sopra, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto deve considerarsi esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
Risorse correlate al calcolo danno biologico macrolesioni
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