
Calcolo effettuato secondo i coefficienti aggiornati al D.M. 27 dicembre 2024.
Calcolo usufrutto vitalizio e nuda proprietà
Il diritto di usufrutto
L’usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice Civile. Il diritto dell’usufruttuario sulla cosa altri ha contenuto molto vasto e comprende:
- La facoltà di godere della cosa con le eventuali successive accessioni (art. 983 cod. civ.) ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio ma nel rispetto della destionazione economica del bene decisa dal proprietario (art. 981 cod. civ.);
- La facoltà di fare propri i frutti, naturali (come i prodotti del suolo) o civili della cosa (come il canone di locazione del bene).
Durata del diritto di usufrutto
Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo: atteso il favore legislativo per la piena proprietà non può durare oltre la vita dell’usufruttuario (cd. usufrutto vitalizio) o, se questo è una persona giuridica, non può superare il termine di trent’anni dalla sua costituzione (art. 979 cod. civ.).
Come si calcola l'usufrutto vitalizio?
I criteri per il calcolo del diritto di usufrutto vitalizio sono dettati dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Il calcolo dei valori di diritto di usufrutto (e correlativamente della nuda proprietà) è effettuato secondo il coefficiente usufrutto aggiornato al D.M. 21 dicembre 2023, ragguagliati al tasso d’interesse legale vigente del 2,5% base annua a partire dal 1° gennaio 2024.
Anche il D.M.27 dicembre 2024, per l’anno 2025, ha assunto il 2,5% come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024.
Il tasso legale di riferimento utilizzato per la tabella dei coefficienti per la prima volta si discosta dal tasso legale vigente (che per il 2025 è del 2% e non del 2,5%), ciò in virtù del nuovo comma 1-ter aggiunto dal d.lgs. 139/2024 all’art. 7 del Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni - D.Lgs.346/1990.
Il citato comma stabilisce infatti che “ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento”.
Art. 14 D.Lgs. 346/1990
Beni immobili e diritti reali immobiliari.
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti;
d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione.
Art. 17 D.Lgs. 346/1990
Rendite e pensioni.
1. La base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, è determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l’annualità, se si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse [e non superiore al ventuplo della stessa,] se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato; se è prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario o di persona diversa, il valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l’annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico in relazione all’età della persona alla cui morte essa deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone si tiene conto dell’età del meno giovane dei beneficiari se è prevista la cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell’età del più giovane se vi è diritto di accrescimento fra loro; se è prevista la cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari si tiene conto dell’età di questa.
1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica è intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è pubblicato il decreto di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.
In sintesi il valore dell’usufrutto vitalizio è così determinato:
- moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso legale d’interesse (determinando un valore assimilare ad una rendita annuale);
- moltiplicando il suddetto valore per il coefficiente di cui alla tabella allegata al DPR 131/1986 in modo ragguagliarlo all’aspettativa di vita del titolare del diritto.
Risorse correlate al calcolo usufrutto vitalizio
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