Cassazione civile, sez. lavoro, 2 luglio 2009, n. 15495
In tema di ricorso per Cassazione, l’articolo 369 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 40/2006, vuole che siano depositati in cancelleria, a pena di improcedibilità, oltre agli altri documenti ivi elencati, anche i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (art. 369, n. 4).
L’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi non può ritenersi soddisfatto con la mera trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni contrattuali della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata.
Ad avviso della Corte la norma dell’art. 369 c.p.c. impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale in quanto, sotto il profilo dell’analisi letterale della stessa, non emergono elementi dai quali si possa desumere sia consentito di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto.
Per altro verso la Corte ritiene la scelta legislativa coerente con i principi generali dell’ordinamento in tema di ermeneutica contrattuale, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento, atteso il disposto dell’art. 1363 cod. civ. per cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
Infine è rilevato come la scelta legislativa di imporre il deposito del testo (integrale) dei contratti collettivi sia coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di Cassazione.
Cassazione civile, sez. lavoro, 2 luglio 2009, n. 15495