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Come pagare a rate una cartella esattoriale

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano13 Novembre 2019Aggiornato il:13 Novembre 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali
Indice dei contenuti ⇣
Rateizzazione cartella esattoriale fino a 72 rate o fino 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica
Piano ordinario di rateizzazione fino a 72 rate
Piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate

Rateizzazione cartella esattoriale fino a 72 rate o fino 120 rate in caso di grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica

Piano ordinario di rateizzazione fino a 72 rate

L’art. 19, DPR n. 602/73 prevede che il contribuente, che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, possa chiedere all’Agente della Riscossione la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili che corrispondono ad una dilazione di pagamento fino a 6 anni.
Per ottenere una rateizzazione del pagamento delle somme indicate in cartella occorre presentare all’Agente della Riscossione una richiesta in cui si dichiari di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro.
È possibile richiedere un piano di rateizzazione a rate costanti, ma anche variabili e crescenti.
Fino a quando si è in regola con i pagamenti delle rate:

  • non è possibile iscrivere fermi o ipoteche, né attivare qualsiasi altra procedura di riscossione;
  • è possibile richiedere a Inps, Inail e Casse edili il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e all’Agenzia delle entrate il certificato di regolarità fiscale per partecipare liberamente a gare e appalti.

Piano straordinario di rateizzazione fino a 120 rate

La legge prevede, inoltre, che chi si trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla tua responsabilità, si può chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni (120 rate mensili).
I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che fissa anche il numero di rate che possono essere concesse in base alla tua situazione economica.

Presentazione della domanda di rateizzazione
Per debiti fino a 60 mila euro è possibile ottenere un piano fino a 72 rate.
A tale scopo occorre accedere all’area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o scaricare la App dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, Equiclick (per smartphone e tablet), e procedere con la rateizzazione.
In alternativa è possibile compilare e presentare presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione il modulo che si trova sul sito oppure inviarlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se il debito è superiore a 60 mila euro, tenendo conto anche dell’eventuale importo residuo di altre dilazioni in corso, la legge prevede che insieme alla domanda si debbano presentare i documenti atti a dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la domanda di rateizzazione viene presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella si pagano in misura ridotta gli oneri di riscossione ed eviti l’attivazione delle procedure di recupero.

Come pagare le rate
È possibile pagare le tue rate sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o con la App Equiclick.
In alternativa è possibile chiedere la domiciliazione bancaria o pagare presso: sportelli dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, ricevitorie Sisal e Lottomatica, banche, poste e tabaccai.

Proroga della rateizzazione
Il comma 1-bis dell’art. 19 del DPR 602/1973 prevede che nel caso in cui la situazione economica del contribuente peggiori si possa chiedere la proroga del periodo della rateizzazione ordinaria di ulteriori 72 rate e quindi fino a un massimo di ulteriori 6 anni.
Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per i piani straordinari si può prorogare il periodo della rateizzazione fino a un massimo di 10 anni. In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa si possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento.

Art. 19 DPR 602/1973
Dilazione del pagamento.

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 o il fermo di cui all’articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all’eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
3. In caso di mancato pagamento, [della prima rata o, successivamente,] nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a ) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b ) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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