Criteri di redazione atti processuali: cosa prevede il DM 110/2023 per gli atti del processo civile
Altro decreto attuativo della cd Riforma Cartabia del processo civile è approdato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del decreto del Ministero della Giustizia 7 agosto 2023, n. 110, che stabilisce specifici criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari.
Si rammenta che il D.Lgs. 149/2022 è intervenuto sia sull’art. 121 del codice di procedura civile - specificando che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico” - ma soprattutto sull’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
Detto articolo, nella formulazione post riforma, al comma 6, prevede che “Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale”.
Il D.M. 110/2023 è dunque il decreto attuativo della previsione generale sopra richiamata ed introduce specifici criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo per atti relativi a cause di valore inferiore a euro 500.000.
Elementi strutturali degli atti processuali
Gli atti processuali devono essere redatti secondo una specifica struttura come previsto dall’art. 2 del decreto. Al fine di assicurare chiarezza e sinteticità degli atti processuali devono contenere i seguenti elementi:
- intestazione, contenente l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia di atto;
- parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge;
- parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio;
- nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l’indicazione dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell’eventuale notifica;
- esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi;
- nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale;
- con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti;
- conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate;
- indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, con la stessa numerazione e denominazione contenute nel corpo dell’atto, preferibilmente consultabili con collegamento ipertestuale;
- valore della controversia;
- richiesta di distrazione delle spese;
- indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Limiti dimensionali degli atti processuali
Innanzitutto la forma: gli atti devono essere redatti utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti, interlinea di 1,5; margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri (art. 6). Rispettando tali requisiti di forma potranno essere conseguentemente rispettati i limiti dimensionali in numero di pagine previsti dall’articolo 3 del decreto.
L’art. 3 stabilisce i seguenti limiti dimensionali indicando il numero di caratteri complessivi (spazi esclusi) per ciascuna tipologia di atto:
- Citazione, ricorso, comparsa di risposta, memoria difensiva, atti di intervento e chiamata di terzi, comparse e note conclusionali, atti introduttivi dei giudizi di impugnazione: 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine;
- Memorie, repliche e tutti gli altri atti del giudizio: 50.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 26 pagine
- Note scritte in sostituzione dell’udienza: 10.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 5 pagine.
Non solo gli avvocati, ma anche i giudici sono tenuti a rispettare i criteri di redazione previsti dal decreto. Secondo l’art. 7 infatti “il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili”.
Esclusioni dal computo di caratteri e pagine
Dal computo dei caratteri sono esclusi:
- Alcuni degli elementi strutturali dell’atto ovvero: a) intestazione ufficio giudiziario, b) parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l’oggetto del giudizio, , d) nelle impugazioni gli estremi del provvedimento impugnato, h) conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate, i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti, l) valore della controversia; m) richiesta di distrazione delle spese; n) indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- l’indice e la sintesi dell’atto;
- le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge;
- la data e il luogo, nonché le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni;
- i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.
Deroghe ai limiti dimensionali
I limiti di cui all’articolo 3 possono essere superati se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. In tal caso, il difensore espone sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti.