Il regime di IVA per cassa o cash accounting ex art. 32bis del DL 83/2012
Il regime di IVA per cassa (c.d. “cash accounting”), è stato introdotto dall’articolo 32-bis del Decreto Legge n. 83/2012.
Nel regime di IVA per cassa per l’imprenditore, il lavoratore autonomo o il professionista titolari di partita iva è possibile di posticipare il versamento dell’imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell’operazione a quello dell’incasso.
Allo stesso modo e specularmente il diritto a detrarre l’Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
L’imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Allo stesso modo l’Iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
In particolare:
- l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
- L’imposta relativa agli acquisti effettuati è detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e comunque decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 del Testo Unico IVA DPR n. 633 del 1972.
L’adozione del cash accounting da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Resta fermo che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione sorgerà secondo le regole di tale regime.
In sostanza il nuovo regime deroga al criterio ordinario in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente prestatore. Tale deroga opera sia per il soggetto che adotta il cash accounting, il quale può detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore non quando l’imposta diventa per quest’ultimo esigibile ma solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, sia per il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting. In questo caso, infatti, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’imposta diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.
Esercizio dell’opzione per l’IVA per cassa fino a 2 milioni di euro di fatturato
I soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto secondo la dall’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2012.
L’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente. L’opzione va, poi, comunicata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata (quadro VO).
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione e l’indicazione dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
L’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Lo sforamento dei due milioni di euro di volume d’affari determina l’uscita dal regime a partire dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui la soglia è superata.
Nella liquidazione relativa all’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’IVA per cassa è computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime IVA per cassa non più spettante. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell’articolo 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
Efficacia e durata dell’opzione iva per cassa
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività̀ nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
L’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’Iva per cassa almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata.
Altri adempimenti nel regime di IVA per cassa
Il regime dell’Iva per cassa incide sul momento in cui l’imposta diviene esigibile o detraibile, ma non modifica gli altri adempimenti procedurali. Restano fermi, quindi, gli ordinari obblighi contabili (fatturazione, registrazione, ecc.).
Chi sceglie il “cash accounting” dovrà, inoltre, riportare sulle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
Operazioni attive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- le operazioni effettuate applicando i regimi speciali Iva (ad esempio, quelli per l’agricoltura e le attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo)
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni
- le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile
- le operazioni soggette ordinariamente a esigibilità differita, senza limite annuale (articolo 6, quinto comma, Dpr n. 633/1972), come le vendite allo Stato, alle Asl, agli enti ospedalieri oppure le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti
- le cessioni intracomunitarie, le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, per i quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’Iva in fattura e non è debitore della relativa imposta.
Operazioni passive escluse
Sono escluse da regime Iva per cassa:
- gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile
- gli acquisti intracomunitari di beni
- le importazioni di beni
- le estrazioni di beni dai depositi Iva.
Circolare Agenzia Entrate n. 44/E 2012
Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting – Articolo 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Ulteriori approfondimenti sull’IVA per cassa sul sito dell’Agenzia delle entrate
Riferimento normativo art. 32-bis DL 83/2012
Articolo 32 bis D.L. 83/2012
Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorchè il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta, Né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. L’imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, è abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. All’onere relativo all’attuazione del presente articolo, pari a 11,9 milioni di euro per l’anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.