Novel food: le nuove categorie di alimenti senza una storia di consumo significativo in Europa
Novel food: nuove categorie di alimenti devono essere previste per insetti interi e le loro parti, alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, alimenti da colture di cellule o di tessuti, alimenti ottenuti da microorganismi, alimenti ottenuti da materiali di origine minerale.
Dal 1° gennaio 2018 è n vigore il Regolamento UE 2015/2283 sui nuovi alimenti (novel food), abrogativo del precedente Regolamento (CE) 258/97. Nel nuovo regolamento, come già nel precedente, si intendono per novel food tutti quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo “significativo” al 15 maggio 1997 in Europa, e che, quindi, devono sottostare ad un'autorizzazione, per valutarne la loro sicurezza, prima della loro immissione in commercio.
La categoria dei novel food o nuovi alimenti comprende nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti, nuove sostanze utilizzate nei prodotti alimentari nonché nuove modalità e tecnologie per la produzione di alimenti.
Definizione di novel food nel Regolamento UE 2015/228
Secondo il Regolamento UE 2015/2283 «dati gli sviluppi scientifici e tecnologici avvenuti dal 1997, è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di alimenti che costituiscono nuovi alimenti.
Tali categorie dovrebbero includere gli insetti interi e le loro parti.
Dovrebbero inoltre esistere categorie per gli alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata, nonché per gli alimenti da colture di cellule o di tessuti ottenute da animali, vegetali, microorganismi, funghi o alghe, per gli alimenti ottenuti da microorganismi, funghi o alghe e per gli alimenti ottenuti da materiali di origine minerale.
Dovrebbe inoltre essere prevista una categoria che comprenda gli alimenti di origine vegetale ottenuti con pratiche non tradizionali di riproduzione, qualora tali pratiche comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.
La definizione di nuovo alimento potrebbe altresì includere gli alimenti costituiti da micelle o liposomi».
Per micelle si intendono degli aggregati colloidali di molecole (colloide di associazione) formati da un tensioattivo in soluzione e che esiste in equilibrio con le molecole o ioni che concorrono a formare la micella stessa.
Sul sito della Commissione Europea è presente un catalogo dei nuovi alimenti consultabile a questo indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/
Tra i nuovi alimenti di recente messi in commercio si segnalano:
- i grilli, la cui polvere può essere mischiata alla farina,
- le locuste, da mangiare intere essiccate o congelate o ridotte in polvere ed
- i vermi della farina.
Autorizzazione all’immissione in commercio per il consumo umano dei nuovi alimenti
Una delle novità del Regolamento (UE) 2015/2283 è la centralizzazione della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio per il consumo umano dei nuovi alimenti, che deve essere presentata direttamente alla Commissione europea, attraverso un sistema online, anziché ad uno degli Stati membri come avveniva con il precedente regolamento.
La richiesta, preparata conformemente alle linee guida pubblicate dall’Autorità Europe per la sicurezza alimentare (EFSA - European Food Safety Authority), deve contenere i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione.
L’accertamento della sicurezza viene effettuato dall’EFSA. La Commissione rilascia l’autorizzazione attraverso l’inserimento del “novel food autorizzato” nell’elenco dell’Unione (Union list) insieme a tutte le specifiche previste, incluse le eventuali tipologie alimentari in cui può essere contenuto, le dosi e altre caratteristiche.
Il regolamento si applica anche agli alimenti privi di consumo in UE ma già in commercio al di fuori dell’UE.
Qualora, però, un alimento derivato dalla produzione primaria abbia fatto registrare una storia sicura e comprovata di consumo in un paese extra UE, il nuovo regolamento prevede una procedura agevolata per l’immissione sul mercato dell’Unione di “alimenti tradizionali da Paesi terzi”. La richiesta, anche in questo caso redatta secondo le linee guida specifiche dell’EFSA, va presentata alla Commissione corredata dei dati sulla sicurezza d’uso nel paese di provenienza.
Il regolamento esclude dal suo campo di applicazione gli aromi, gli additivi e i solventi di estrazione già disciplinate da norme specifiche.
Un'ulteriore novità introdotta dall’art.4 del Regolamento 2015/2283 è la procedura di determinazione dello status di nuovo alimento, le cui modalità di esecuzione sono state definite dal Regolamento (UE) 2018/456.
Attraverso questa procedura gli operatori del settore alimentare verificano se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione è o meno un novel food, inviando una richiesta ad uno degli Stati Membri, secondo quanto definito, appunto, nel Regolamento 2018/456, e fornendo tutte le informazioni richieste.