Nell’ambito del Processo Penale Telematico il Portale Deposito atti Penali (PDP) consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e istanze da parte degli avvocati difensori e degli altri soggetti abilitati esterni.
Il Portale Deposito atti Penali consente altresì la consultazione, ai soli difensori già̀ costituiti, di informazioni di registro e degli atti dei fascicoli informatici quando presenti.
Il Portale Deposito atti penali è disponibile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (c.d. PST).
Per accedere al P.D.P. è quindi necessario accedere previamente al P.S.T., consultabile dal sito https://pst.giustizia.it/ e quindi, nei servizi riservati, effettuando login.Il link diretto al Portale Deposito atti Penali è invece il seguente https://servizipst.giustizia.it/PST/authentication/it/pst_ar.wp) che apre il Portale Deposito atti Penali - deposito con modalità telematica di atti penali.
L’accesso all’area riservata del “Portale Deposito atti Penali” è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con ruolo di avvocato. Nel caso in cui l’utente non sia in possesso dei diritti necessari per entrare nel PDP.
Il difensore oltre a depositare gli atti penali il cui deposito telematico è previsto dalla normativa vigente potrà verificare le varie fasi dell’invio telematico dell’atto, della sua ricezione e dell’esito delle verifiche effettuate dagli operatori degli uffici giudiziari.
Gli atti depositabili tramite PDP a seguito del D.L. n. 137/2020
Il PDP prende avvio nel periodo pandemico, che ha visto una forte spinta sull’informatizzazione del processo penale.
All’art. 24 del D.L. n. 137/2020 (cd Decreto Ristori) è previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall’art. 415 bis, co. 3 c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica debba avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia.
Ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. n. 137/2020, il deposito tramite il c.d. PDP è altresì imposto per tutti quanti gli ulteriori atti che sono stati individuati dal Ministero con autonomo provvedimento, che si identifica nei Provvedimenti del Direttore D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia del 05.02.2021 e del 24.02.2021, con i quali l’obbligatorietà del deposito tramite PDP è stata estesa anche all’istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., alla denuncia di cui all’art. 333 c.p.p., alla querela di cui all’art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, alla nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 c.p.p.
A norma dell’art. 24, co. 6 del D.L. citato, per gli atti su indicati, l’invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
Secondo l’art. 24, co. 4, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati e diversi da quelli su indicati, è consentito il deposito con valore legale mediante PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del DGSIA, pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
Ai fini dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l’atto nel fascicolo telematico.
Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all’inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell’atto ricevuto con l’attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio.
Il D.L. n. 137/2020 descrive dunque due distinte modalità di deposito telematico da parte dei difensori, in base alla tipologia di atto da depositare.
Occorre distinguere tra:
- Gli atti (memorie, documenti, istanze o richieste) depositati dal difensore a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, co. 3 c.p.p., l’istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., la denuncia di cui all’art. 333 c.p.p., la querela di cui all’art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale, la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 c.p.p., per i quali il deposito telematico deve avvenire tramite l’apposito Portale di deposito atti penali a pena di inefficacia del deposito;
- Gli atti (memorie, documenti, istanze o richieste) che il difensore intenda avanzare prima dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e quindi in fase di indagini preliminari o comunque tutti gli altri atti diversi da quelli sub n. 1, per i quali il deposito telematico deve avvenire mediante invio PEC su apposita casella assegnata a ciascun Ufficio ed il cui indirizzo è stato pubblicato sul portale dei servizi telematici.
Gli atti depositabili tramite PDP a seguito della Riforma Cartabia
L’articolo 87 D.Lgs. 150/2022 (c.d.. Riforma Cartabia del processo penale) contiene nuove disposizioni, dichiarate transitorie, in materia di processo penale telematico.
In primo luogo è previsto che, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della giustizia:
- Sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale (comma 1).
- Sono individuati le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione (comma 3).
Il comma 6 ter prevede inoltre una disciplina transitoria per cui, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Il Ministero della Giustizia con successivo decreto del 4 luglio 2023 ha previsto che negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello il deposito da parte dei difensori dei 103 atti elencati nel decreto medesimo, avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell’art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
Tale decreto avrebbe dovuto avere efficacia al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi a partire dal 20 luglio 2023. Tuttavia con successivo decreto del 18 luglio 2023 il Ministero ha disposto il funzionamento del deposito su “doppio binario” per cui il deposito con modalità telematiche dei 103 atti previsti sarà sì possibile ma solo in via sperimentale.
La piena efficacia del DM 4 luglio 2023 – e quindi il deposito in via esclusivamente telematica degli atti ivi indicati – è differita al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (allo stato non ancora pubblicati).
Sino alla scadenza di detto termine il deposito degli atti indicati nel Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 sarà possibile, in via sperimentale, anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.
Resta invece fermo il deposito telematico per gli atti indicati dall’art. 87 comma 6-ter del d.lgs. 150/2022 che peraltro coincidono con gli atti già previsti dal D.L.D.L. n. 137/2020.