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Guide di diritto Ambiente Protezione civile Ordine pubblico Sanità

PEE Piano di Emergenza Esterna

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano19 Marzo 2023Aggiornato il:19 Marzo 2023
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Indice dei contenuti ⇣
Cosa è il PEE Piano di Emergenza Esterna
Le finalità del Piano di Emergenza Esterna
Come è formato il Piano di Emergenza Esterna
Come è elaborato il Piano di Emergenza Esterna

Cosa è il PEE  Piano di Emergenza Esterna

Il Piano di Emergenza Esterna PEE è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti dannosi di un incidente industriale sulle aree esterne al perimetro di uno stabilimento industriale a rischio di incidente rilevante.
Il piano stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme, affinché la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente, indicate dal Comune.
Il compito fondamentale del PEE rimane principalmente quello dell’individuazione sul territorio circostante lo stabilimento, delle zone a rischio di incidente rilevante. Per ciascuna zona il PEE imposta la diversa risposta di protezione civile: gli effetti di ciascuno scenario di evento sul territorio variano a seconda della minore o maggiore distanza dal punto di origine dell’incidente. Le zone a rischio hanno una loro denominazione che caratterizza anche gli effetti diversi che si possono manifestare e possono essere classificate in:

  1. Zona di massima esposizione (o di sicuro impatto)
    rappresenta la zona immediatamente adiacente allo stabilimento ed è generalmente caratterizzata da effetti sanitari gravi, irreversibili.
  2. Zona di danno
    rappresenta una zona dove le conseguenze dell’incidente sono ancora gravi, in particolare per alcune categorie di persone (bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, ecc.).
  3. Zona di attenzione
    rappresenta la zona più esterna all’incidente ed è caratterizzata da effetti generalmente non gravi.

Le finalità del Piano di Emergenza Esterna

Il PEE è un efficace strumento di prevenzione che permette di:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, l’ambiente e per i beni;
  • attivare le procedure necessarie in caso di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di Protezione civile;
  • informare la popolazione;
  • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

Come è formato il Piano di Emergenza Esterna

Il PEE è costituito da tre parti:

  • una parte relativa alle attività che svolge l’azienda e ai possibili eventi incidentali che può generare;
  • una parte relativa agli scenari cui gli incidenti possono dare luogo, con l’individuazione delle zone di danno (danni letali, danni non reversibili e danni reversibili) e della presenza di elementi vulnerabili all’interno delle stesse (scuole, asili, ospedali, strade, corsi d’acqua, ecc);
  • una parte relativa al modello organizzativo di intervento, che stabilisce le procedure da seguire, il sistema di allarme e il flusso della comunicazione di emergenza, nonché la gestione della fase di post-emergenza.

Come è elaborato il Piano di Emergenza Esterna

La normativa vigente (DM 200/2016 e D.Lgs. 105/2015) prevede che il Prefetto, d’intesa d’intesa con il comune o con i comuni interessati, previa consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici, elabori un PEE per ognuna delle aziende a rischio d’incidente rilevante.
Il Piano di emergenza esterna è elaborato attraverso la cooperazione delle istituzioni che devono intervenire, ciascuna per il proprio compito, in caso di emergenza: la Regione e l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente); i Vigili del fuoco (incendi); il 118 (sanità); il comune con la Polizia locale (popolazione e territorio); la Provincia (sistemi di collegamento).
Il Prefetto coordina i lavori dei tavoli interistituzionali, mettendo in rete le competenze necessarie per arginare possibili casi di emergenza.
Il Piano di emergenza esterna deve essere aggiornato ogni tre anni tenendo conto di cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei processi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
Il Dipartimento di Protezione Civile ha il compito di vigilare sulla corretta attivazione dei PEE in caso di incidente e di verificare che i piani vengano validati attraverso esercitazioni che coinvolgano tutti i soggetti interessati e della popolazione.

Art. 21 D.Lgs. 105/2015
Piano di emergenza esterna
1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l’attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell’istruttoria di cui all’articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano è comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, all’ISPRA, al Ministero dell’interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all’ente territoriale di area vasta, di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 è elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’allegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell’articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano è comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d’intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all’emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell’emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 1, d’intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all’aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all’articolo 19 il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformità al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell’area interessata; fino all’emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello già emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, è effettuata con le modalità definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’interno, della salute e dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell’articolo 20, comma 4, e dell’articolo 13, il Prefetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all’esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all’articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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