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Guide di diritto Civile e procedura civile

Repertorio notarile: cos’è il numero di repertorio atti notarili

Redazionedi Redazione10 Novembre 2022Aggiornato il:10 Novembre 2022
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Cosa è il numero di repertorio sugli atti notarili?
Il repertorio notarile

Cosa è il numero di repertorio sugli atti notarili?

Tutti gli atti del Notaio devono essere provvisti del numero di Repertorio progressivo. Il Repertorio è il registro, vidimato dall’ Archivio Notarile, in cui il Notaio, secondo quanto previsto dalla Legge Notarile (Legge 89/1913), annota giornalmente tutti gli atti da lui ricevuto o autenticati.
Quindi tutti gli atti redatti o autenticati dal Notaio, per legge, devono essere provvisti di numero di Repertorio progressivo, in quanto in tale registro sono annotati progressivamente ed in ordine cronologico tutti gli atti, giorno per giorno. Ogni notaio prosegue la numerazione ininterrottamente per tutta la carriera, salvo che cambi distretto in cui opera, in tal caso deve ricominciare la numerazione.

«Art. 62, 4 comma L.N. – La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori … viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione».

Il repertorio notarile

Ai sensi dell’art. 62 della legge notarie il Notaio è obbligato a tenere almeno due Repertori: il repertorio generale degli atti tra vivi ed il repertorio degli atti di ultima volontà, in cui dovranno essere annotati tutti i testamenti redatti.

«Art. 62, 1 comma L.N. – Il notaro deve tenere… due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi … e l’altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari».

Nel Repertorio notarile per ogni atto, a norma dell’art. 62, 2 comma legge Notarile devono essere inserite le seguenti informazioni, suddivise per colonne. Per gli atti di ultima volontà sono previste solo le prime 4 colonne.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, contiene:

  1. il numero progressivo;
  2. la data dell’atto e dell’autenticazione e l’indicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto;
  3. la natura dell’atto ricevuto o autenticato;
  4. i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
  5. l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed
    ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali od il godimento di beni
    immobili, anche la situazione dei medesimi;
  6. l’annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
  7. l’onorario spettante al notaro e la tassa d’archivio dovuta;
  8. le eventuali osservazioni.

Oggi è altresì possibile tenere il Repertorio con mezzi meccanografici o con l’uso del computer. Tuttavia il repertorio informatico non esonera i notai dal procedere alla stampa dello stesso su fogli appositamente vidimati. Per la stampa la maggior parte dei Notai utilizza ancora oggi una stampante ad aghi; solo alcuni Archivi consentono infatti la stampa laser del Repertorio.

Può essere qualificato Repertorio solo il Registro appositamente numerato e vidimato su ciascun foglio dal capo dell’Archivio Notarile Distrettuale territorialmente competente, prima di essere stato posto in uso.

« Art. 64 L.N. – Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio, apponendovi la data in tutte le lettere».

Per questo è consigliabile tenere un Repertorio vidimato “di scorta” oltre quello attualmente in uso.
Il Notaio infatti che riceve un atto senza essere munito di un repertorio vidimato, sia che questo non venga annotato sia che venga annotato su un repertorio non vidimato, commette sempre violazione dell’art. 138 n. 4 LN (omessa tenuta del Repertorio) e non già la più lieve infrazione prevista dall’art. 137 comma 1 LN (che concerne solo la tardiva annotazione sul Repertorio), con applicazione delle relative sanzioni. L’utilizzo infatti di un Repertorio non vidimato è equiparato alla sua omessa tenuta.
Il Repertorio ha natura di atto pubblico e fa fede della data e della descrizione degli atti ivi annotati.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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