Tassazione ripetizioni e lezioni private svolte da docenti titolari di cattedre con imposta sostitutiva al 15%
I compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, possono essere tassati in maniera alternativa ovvero:
a) cumulando detti compensi al reddito ed applicando sul reddito complessivo l’imposta nei modi ordinari
oppure
b) assoggettando detti compensi ad imposta sostitutiva del 15%.
Facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni alla formazione del reddito complessivo si applicheranno sull’intero reddito le aliquote IRPEF per scaglioni progressivi diversamente, optando per l’imposta sostitutiva i compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni saranno tassati nella misura del 15%.
La convenienza per la scelta del regime di tassazione forfettario è evidente considerato che il primo scaglione Irpef prevede una tassazione al 23%.
In particolare è previsto ai commi da 13 a 16 dell’art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Stabilità 2019) che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata,
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione,
- 1856 – saldo.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno tuttavia indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche sebbene non concorrono alla formazione del reddito complessivo.
I compensi soggetti a imposta sostitutiva rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 - pdf – Legge di bilancio 2019
13. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
14. I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall’articolo 53 del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
15. L’imposta sostitutiva di cui al comma 13 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
16. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’esercizio dell’opzione non- ché del versamento dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva di cui al comma 13.