Verifica codice fiscale con riscontro dati anagrafici sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile controllare la correttezza del codice fiscale sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche.
Il servizio di verifica codice fiscale si rivela particolarmente utile nella verifica dei codici fiscali identici (la cosiddetta “omocodia”) e di quelli dei cittadini italiani nati in Comuni ceduti ad altri Stati in base al Trattato di pace, elencati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2012.
Il servizio permette di verificare l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria.
Questa consultazione con accesso libero è stata disposta dal decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 38, comma 6, primo paragrafo del dl 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010).
Per ottenere un riscontro in tempo reale, basta infatti digitare le 16 cifre e lettere che lo compongono nelle pagina web dedicate al servizio di verifica.
Seguendo i collegamenti riportati a seguire è possibile accedere a ciascuno dei tre servizi di verifica codice fiscale offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Verifica codice fiscale persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica
Per eseguire la verifica del codice fiscale di persona fisica occorre inserire il codice fiscale del soggetto. Se il soggetto è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è Codice fiscale valido. Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.
Il servizio non consente di verificare la validità di una partita Iva.Verifica codice fiscale e corrispondenza dei dati anagrafici persona fisica
Il servizio verifica la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica, attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria. Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici completi del soggetto.
La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è Dati validi. L’applicazione verifica anche la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale provvisorio numerico e i dati anagrafici completi di una persona fisica.Verifica codice fiscale e corrispondenza tra codice fiscale e denominazione di un soggetto diverso da persona fisica
Il servizio verifica la validità e l’esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica, attraverso il collegamento con l’Anagrafe tributaria. Per eseguire la verifica occorre indicare negli appositi campi il codice fiscale e l’esatta denominazione del soggetto.
La verifica di corrispondenza viene effettuata per esatta coincidenza di tutti i caratteri inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Se vi è corrispondenza il messaggio di risposta è Dati validi.
Il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti pubblici e privati.
Decreto Legge 78/2010
Art. 38, comma 6.
Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l’esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra Pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell’indice delle anagrafi INA-SAIA, l’Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell’Amministrazione fmanziaria, il codice fiscale registrato nell’Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l’esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.