
Tasso interesse di mora aggiornato al 1° luglio 2025 e valido per il secondo semestre dell’anno.
Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato il nuovo tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il secondo semestre 2025.
Il tasso di interesse di riferimento indicato è pari al 2,15%, il che determina, aggiunti agli 8 punti percentuali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002, un tasso di interesse di mora al 10,15% nel semestre dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, il saggio degli interessi di mora da applicare, è infatti determinato in misura pari al saggio d’interesse maggiorato di otto punti percentuali.
Tabella storica tassi moratori (2002–2025)
Dal | Al | Tasso BCE | Maggiorazione | Totale (Tasso di mora) | Maggioraz. art.4, comma 2 DLgs 198/2021 | Tasso di mora maggiorato |
---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2002 | 31.12.2002 | 3,35% | 7,00% | 10,35% | 2% | 12,35% |
01.01.2003 | 30.06.2003 | 2,85% | 7,00% | 9,85% | 2% | 11,85% |
01.07.2003 | 31.12.2003 | 2,10% | 7,00% | 9,10% | 2% | 11,10% |
01.01.2004 | 30.06.2004 | 2,02% | 7,00% | 9,02% | 2% | 11,02% |
01.07.2004 | 31.12.2004 | 2,01% | 7,00% | 9,01% | 2% | 11,01% |
01.01.2005 | 30.06.2005 | 2,09% | 7,00% | 9,09% | 2% | 11,02% |
01.07.2005 | 31.12.2005 | 2,05% | 7,00% | 9,05% | 2% | 11,05% |
01.01.2006 | 30.06.2006 | 2,25% | 7,00% | 9,25% | 2% | 11,25% |
01.07.2006 | 31.12.2006 | 2,83% | 7,00% | 9,83% | 2% | 11,83% |
01.01.2007 | 30.06.2007 | 3,58% | 7,00% | 10,58% | 2% | 12,58% |
01.07.2007 | 31.12.2007 | 4,07% | 7,00% | 11,07% | 2% | 13,07% |
01.01.2008 | 30.06.2008 | 4,20% | 7,00% | 11,20% | 2% | 13,20% |
01.07.2008 | 31.12.2008 | 4,10% | 7,00% | 11,10% | 2% | 13,10% |
01.01.2009 | 30.06.2009 | 2,50% | 7,00% | 9,50% | 2% | 11,50% |
01.07.2009 | 31.12.2009 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2010 | 30.06.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2010 | 31.12.2010 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2011 | 30.06.2011 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2011 | 31.12.2011 | 1,25% | 7,00% | 8,25% | 2% | 10,25% |
01.01.2012 | 30.06.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.07.2012 | 31.12.2012 | 1,00% | 7,00% | 8,00% | 2% | 10,00% |
01.01.2013 | 30.06.2013 | 0,75% | 8,00% | 8,75% | 2% | 10,75% |
01.07.2013 | 31.12.2013 | 0,50% | 8,00% | 8,50% | 2% | 10,50% |
01.01.2014 | 30.06.2014 | 0,25% | 8,00% | 8,25% | 2% | 10,25% |
01.07.2014 | 31.12.2014 | 0,15% | 8,00% | 8,15% | 2% | 10,15% |
01.01.2015 | 30.06.2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 2% | 10,05% |
01.07.2015 | 31.12.2015 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 4% | 12,05% |
01.01.2016 | 30.06.2016 | 0,05% | 8,00% | 8,05% | 4% | 12,05% |
01.07.2016 | 31.12.2016 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2017 | 30.06.2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2017 | 31.12.2017 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2018 | 30.06.2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2018 | 31.12.2018 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2019 | 30.06.2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2019 | 31.12.2019 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2020 | 30.06.2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2020 | 31.12.2020 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2021 | 31.12.2021 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.07.2022 | 31.12.2022 | 0,00% | 8,00% | 8,00% | 4% | 12,00% |
01.01.2023 | 30.06.2023 | 2,50% | 8,00% | 10,50% | 4% | 14,50% |
01.07.2023 | 31.12.2023 | 4,00% | 8,00% | 12,00% | 4% | 16,00% |
01.01.2024 | 30.06.2024 | 4,50% | 8,00% | 12,50% | 4% | 16,50% |
01.07.2024 | 31.12.2024 | 4,25% | 8,00% | 12,25% | 4% | 16,25% |
01.01.2025 | 30.06.2025 | 3,15% | 8,00% | 11,15% | 4% | 15,15% |
01.07.2025 | 31.12.2025 | 2,15% | 8,00% | 10,15% | 4% | 14,15% |
Cosa sono gli interessi di mora o interessi moratori
Gli interessi moratori sono gli interessi ad un tasso superiore a quello legale dovuti per il ritardo (mora) nell’adempimento di un’obbligazine.
Il ritardo è l’inosservanza del termine dell’adempimento, ossia del tempo in cui la prestazione doveva essere eseguitane. In particolare, la mora è il ritardo imputabile al debitore.
Gli interessi moratori:
- Rappresentano un risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nell’adempimento,
- Sono dovuti per il solo fatto del ritardo, anche se il creditore non dimostra di aver subito alcun danno,
- Vanno corrisposti anche se le parti non avevano precedentemente convenuto il pagamento di interessi.
Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali
Nell’ambito delle transazioni commerciali i ritardi nei pagamenti vengono disciplinati dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Tale normativa definisce come transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e prevede, per il caso di ritardo nel pagamento, un saggio di interessi di mora ben più elevato rispetto al tasso ordinario degli interessi legali.
Nell’ambito delle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Detto termine viene indicato in maniera puntuale dal legislatore che lo fissa, in linea generale, in 30 giorni (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 231/2002) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, ma che può essere aumentato concordemente dalle parti entro certi limiti e sempre per iscritto.
Da quando decorrono gli interessi moratori
A norma dell’articolo 4 del D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ed il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Deroghe a detti termini sono previste ai successivi commi 3, 4, e 5 del ridetto articolo
Come è determinato il tasso degli interessi moratori
Secondo le modifiche apportate al d.lgs. 231/2002 dal d.lgs. n. 192/2012, in vigore a partire dal 1° gennaio 2013, gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5) intendendosi per interessi legali di mora interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.
Per per “tasso di riferimento” si intende il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (art. 2).
Detto tasso di riferimento è comunicato con cadenza semetrale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, e’ quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Nelle transazioni commerciali tra imprese è tuttavia consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’articolo 7.
Atteso il disposto dell’art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 192/2012 le nuove norme in materia di interessi moratori, tra cui la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, ne consegue che per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al 7%.
Nella tabella che precede sono riportate le variazioni semestrali dei tassi di interessi moratori ed il relativo periodo di riferimento dal 2002 ad oggi. Per ogni periodo è indicato il tasso BCE e la relativa maggiorazione.
Per il calcolo degli interessi di mora è disponibile il calcolatore per gli interessi moratori.
Maggiorazione saggio di interesse nel caso di prodotti agricoli ed alimentari
Il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 198 (Attuazione direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola) stabilisce che “Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile.”
Nella tabella di cui sopra nella colonna più a destra è quindi riportato il tasso di interesse di mora per le transazioni relative a prodotti agricoli ed alimentari, ottenuto applicando la suddetta maggiorazione. Va precisato che la maggiorazione di 4 punti percentuali è in vigore dal 4 luglio 2015 (art. 2, comma 3 D.L. 51/2015 convertito con modificazioni dalla L. 91/2015) mentre prima di tale data la maggiorazione era di 2 punti percentuali.