Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 luglio 2009, n. 17702
Negli accertamenti tributari, il riferimento alla stima di un immobile operata dall’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito motivazionale per la validità di un avviso di accertamento, fermo restando che, in caso di impugnazione dell’avviso da parte del contribuente, il giudice è tenuto a verificare, esplicitando poi le ragioni del suo convincimento, se la predetta stima risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi dall’Ufficio. Posto che nel contenzioso tributario l’Amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile redatta dall’UTE costituisce una semplice perizia di parte atta costituire, sub specie di prova atipica, fonte di convincimento del Giudice, alla quale, dunque, può essere attribuita la valenza di atto pubblico per quel che concerne la provenienza, ma non anche il contenuto.
Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto l’illogicità dell’impianto motivazionale della sentenza di appello laddove il Secondo Giudice, senza entrare nel merito della stima dei controversi cespiti compiuta dall’UTE, aveva reputato quest’ultima inattendibile a priori, con l’unico e mero rilievo che tale Ufficio è legato istituzionalmente all’Ente impositore.
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Cassazione civile, sez. V tributaria, 30 luglio 2009, n. 17702