Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 721
Vengono chiaramente esaminati, in riferimento al caso in sentenza, i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi, in quanto alla titolarità ed alla portata del diritto in questione.
Il Collegio dispone che può ben presentare la richiesta di accesso un Ente che sia portatore di interessi collettivi o diffusi -quale in concreto un Ente di Ambito Territoriale Ottimale- in vista delle proprie finalità statutarie. Bisogna però che la richiesta incida su atti correlati a tali interessi in modo diretto, non potendosi con essa attivare verifiche di carattere generalizzato sull’efficienza, sull’efficacia o, più in generale, sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Verifiche, queste, attinenti al regime dei controlli, rispetto ai quali gli istituti partecipativi possono essere di impulso e giovamento, ma senza alcuna confusione.
Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2008, n. 721