TAR Abruzzo Aquila, sez. I, 27 luglio 2010, n. 571
Non è regolarizzabile la posizione lavorativa degli stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera.
Ai sensi dell’art. 1 8° co. lett. a) del D.L. n. 195/2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) non può procedersi alla regolarizzazione lavorativa dei cittadini stranieri “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale. La revoca (…) non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario (…) risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all’art. 13, comma 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni”.
Tale disposizione, che comporta una rilevante eccezione alla possibilità di sanatoria della posizione irregolare degli stranieri, ha superato il vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza 17-26 maggio 2006, l’ha ritenuta non irragionevole, in considerazione del complesso degli interessi da tutelare, lasciando intendere che l’immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero che sia poi rientrato in Italia irregolarmente è stato assunto dal legislatore quale atteggiamento, mostrato dal cittadino extracomunitario, non meritevole di attenzione ai fini della richiesta di regolarizzazione.
Nel caso in sentenza, il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio recante il diniego di regolarizzazione, incentrando la propria impugnativa, principalmente, sulla dedotta incostituzionalità delle disposizioni succitate. Il TAR però, con le argomentazioni che precedono, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità posta.
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TAR Abruzzo Aquila, sez. I, 27 luglio 2010, n. 571