Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2025, n. 1269
La polizia giudiziaria non può acquisire le chat di Whatsapp dell’indagato in assenza dell’autorizzazione del pubblico ministero.
Le chat di whastapp presenti su un telefono cellulare non possono essere direttamente acquisite dalla Polizia Giudiziaria – a mezzo di screenshot – neppure a fronte del consenso del proprietario dello smartphone, trattandosi di comunicazioni la cui acquisizione può avvenire solo sulla base di un provvedimento di sequestro dell’Autorità Giudiziaria, attesa la rilevanza assunta, in questo contesto, dall’art. 15 Costituzione a tutela della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che possono essere limitate “soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria”. La tutela costituzionale della corrispondenza si estende a ogni strumento che l’evoluzione tecnologica mette a disposizione, compresi quelli elettronici e informatici.
Dai tali considerazioni consegue che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il disposavo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., e fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo.
Art. 15 Costituzione
1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 254 c.p.p.
Sequestro di corrispondenza.
1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all’autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all’avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
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Cassazione penale, sez. VI, 18 gennaio 2025, n. 1269