Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, 22 gennaio 2008.
Una cittadina francese, che si era vista rifiutare dalle autorità francesi la richiesta di adozione di un minore in considerazione del suo orientamento sessuale, è ricorsa alla Corte europea, che ha ravvisato la violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione.
Le autorità nazionali avevano basato la loro decisione su due motivi principali: la mancanza di un referente paterno nella famiglia della ricorrente e l’attitudine della compagna di quest’ultima. Secondo la Grande Camera della Corte, mentre era legittimo accertare l’attitudine dell’altro componente della famiglia indicata dalla ricorrente, in funzione dell’interesse del bambino, sull’altro aspetto aveva invece notevolmente influito l’omosessualità della ricorrente, ancorché tale condizione non figurasse tra i motivi espliciti del rifiuto da parte delle autorità nazionali.. Di conseguenza, la Corte ha considerato che la ricorrente aveva subito una discriminazione nel trattamento della sua domanda, anche alla luce del fatto che il codice civile francese nulla dice in merito alla necessità ai fini dell’adozione di un referente dell’altro sesso e che la ricorrente aveva dimostrato di avere “ sicure qualità personali e attitudine per crescere i bambini”. La decisione ha peraltro registrato le opinioni discordi dei giudici.
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, 22 gennaio 2008.