Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080
Nel sancire il principio qui sopra epigrafato, il Consiglio di Stato ha rilevato che dopo l’entrata in vigore dell’art. 13 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, siccome novellato dall’art. 1 co. 720 della L. 27.12.2006 n. 296, le Società miste costituite dagli Enti locali per la gestione di servizi pubblici nell’ambito del territorio di riferimento non possono più partecipare a gare di appalto indette da altre Amministrazioni.
La sentenza rileva come il divieto così sancito rafforzi la regola dell’esclusività e sia funzionale, nel contempo, alla tutela dell’imprenditoria privata e della leale concorrenza, come pure alla repressione della greppia partitica e burocratica. Viene poi chiarito, in linea di massima, che la norma de qua, attuando l’art. 41 Cost. in relazione ai principi comunitari sulla tutela della concorrenza, sul divieto di aiuti di Stato e sul principio di sussidiarietà, esprime un precetto di ordine pubblico economico che si impone inderogabilmente a tutte le Stazioni appaltanti, tenute ad applicarlo qualunque sia la fase del procedimento.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080