Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2008, n. 28958
«La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. – attraverso la quale il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede, nonché, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa (in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro) – non presuppone necessariamente la convivenza tra le parti, ma è applicabile anche quando l’indagato abbia già abbandonato il domicilio domestico per intervenuta separazione coniugale.
Tale principio si allinea del resto all’altro, già espresso in tema di reato di maltrattamenti, che si configura anche in assenza di un rapporto di convivenza, e cioè quando sia cessata, a seguito di separazione legale o difatto, restando integri anche in tal caso i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale materiale e di solidarietà, che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione».
Cassazione penale, sez. VI, 3 luglio 2008, n. 28958