Cassazione civile, sez. lavoro, 19 maggio 2008, n. 12630
La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali non è incompatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale.
A tal fine è necessario che il soggetto non sia amministratore unico dell’ente, che sussista prova certa della qualificazione in tal senso del rapporto nonché l’effettivo svolgimento, in posizione di subordinazione, di attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico, che il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio – dirigente alle direttive, al controllo ed al potere disciplinarte dell’organo collegiale amministrativo della società.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 19 maggio 2008, n. 12630