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Giurisprudenza Finanze Fisco Tributi

Annullamento del ruolo per mancata risposta entro 220 giorni

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano20 Novembre 2023Aggiornato il:20 Novembre 2023
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. tributaria, 5 novembre 2019, n. 28354

Sull’annullamento del ruolo per mancata risposta entro 220 giorni alla domanda di sospensione ex art. 1 comma 540 della legge 228/2012

Se il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538 della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni  il ruolo va annullato di diritto, a condizione che i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.

In tema di riscossione delle imposte in caso di presentazione, ai sensi dell’art. 1, comma 537, lettera a) della Iegge 228/2012, dell’istanza di sospensione legale della riscossione avente ad oggetto atti emessi dal creditore prima della formazione del ruolo ovvero la successiva cartella di pagamento o gli avvisi di addebito, istanza motivata da prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso, ove l’Ente creditore (Agenzia Entrate o altro)  non provveda ad inviare al debitore la comunicazione prevista nel successivo comma 539 nel termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, si verifica l’annullamento di diritto dei ruoli.

Il contribuente che riceve la notifica di una cartella di pagamento o di un altro atto notificato dall’Agente della riscossione può presentare all’Agente medesimo apposita dichiarazione nella quale indica i motivi, tra quelli espressamente previsti dalla legge (art. 1, c. 538, L. 228/2012), per i quali ritiene che le somme richieste non siano dovute.
In tal caso, l’Agente della riscossione è tenuto a sospendere immediatamente le procedure di recupero per consentire le opportune verifiche all’ente creditore al quale trasmetterà prontamente la dichiarazione del contribuente (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 c.d. legge di stabilità per il 2013).

La dichiarazione va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un qualunque altro atto di riscossione e deve essere giustificata da una delle seguenti circostanze (art. 1, c. 538, L. 228/2012):

  • Prescrizione o decadenza del credito intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo,
  • Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore,
  • Sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale,
  • Sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte,
  • Pagamento effettuato prima della formazione del ruolo.

L’Ente creditore è tenuto a comunicare al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
I
n mancanza di comunicazione entro tale termine le somme iscritte a ruolo - oggetto della dichiarazione - sono annullate di diritto. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli sopra, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Il comma 540 della legge 218/2012, nel testo modificato dal d.lgs. 159/2015 recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l’ultimo periodo, che “l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
L’annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 commi 537-542

Comma 537
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

Comma 538
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
[f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso].

Comma 539
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .

Comma 539-bis
La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

Comma 540
540. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Comma 541
541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

Cassazione civile, sez. tributaria, 5 novembre 2019, n. 28354

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