Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1117
È legittimo il provvedimento con il quale la PA, in sede di autotutela, abbia sancito la risoluzione di un rapporto di pubblico impiego, dopo aver constatato che l’assunzione del dipendente è avvenuta per un errore burocratico scaturito dall’omonimia di quest’ultimo con l’avente diritto utilmente iscritto nella graduatoria degli idonei.
La Sezione, per sostenere che nella fattispecie vi sia stato il legittimo ricorso autotutela, argomenta che:
a) deve escludersi la legittimità dell’affidamento ingenerato dall’erronea assunzione, poiché, seguendo un canone di ordinaria diligenza minimalmente esigibile, il ricorrente avrebbe dovuto rilevare che la procedura era riservata ai soli ammessi alla graduatoria per la quale egli non aveva neanche presentato domanda di ammissione;
b) assume peraltro rilevanza prioritaria, rispetto all’interesse del privato-ricorrente alla conservazione di un rapporto di impiego non legittimamente acquisito, l’esigenza di assicurare l’attribuzione del posto di lavoro a chi sia regolarmente iscritto in graduatoria;
c) l’interesse pubblico all’autoannullamento è ravvisabile infine nella necessità di evitare un indebito esborso di denaro pubblico.
Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1117