TAR Campania Napoli, sez. III, 20 giugno 2008, n. 6041
L’autorizzazione all’impianto di punti di rivendita di giornali non è condizionata all’osservanza di una distanza minima dalle preesistenti rivendite, difatti, le prescrizioni dettate in materia dell’art. 14 L. 5.8.1981 n. 416 come modificate dall’art. 7 L. 25.2.1987 n. 67 vanno interpretate nel senso che, mancando nell’ambito di 400 metri un’edicola già esistente, il rilascio di una licenza per edicolante in tale zona, se richiesto, assume carattere vincolato. Non è di contro prevista alcuna preclusione alla collocazione di punti vendita di giornali a distanza inferiore a metri 400 e la predetta misura lineare non può essere assunta come parametro di distanza da rispettare fra nuove e precedenti rivendite.
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TAR Campania Napoli, sez. III, 20 giugno 2008, n. 6041