TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 ottobre 2008, n. 542
È illegittima la delibera con cui una Giunta municipale abbia nominato i membri di una commissione relativa ad una gara di appalto, dato che negli Enti locali la nomina delle commissioni di gara è di competenza dei dirigenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
Più precisamente, l’art. 107 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 attesta che sono da ascrivere ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo, tra cui la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso che comprendono, senza dubbio, anche la nomina della commissione di gara.
Tanto premettendo, il TAR precisa che l’atto di nomina non è impugnabile in via autonoma, in quanto non immediatamente suscettibile di ledere la posizione dei partecipanti alla procedura. Esso, viceversa, può essere impugnato dal partecipante che si ritenga leso nei suoi interessi, solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina dell’aggiudicatario, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene, pertanto, compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato.
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TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 23 ottobre 2008, n. 542