Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440
Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, Cass. n. 23591 del 2010), l’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
L’assegnazione è principalmente legata all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico nella quale è nata e cresciuta ed ove si incentrano interessi e consuetudini del nucleo, e non a valutazioni meramente economiche, pur se riferibili alla tutela patrimoniale della prole, valutazioni che possono interferire, ma non prevalere sull’interesse dei figli a permanere il più possibile ed a maturare nell’habitat domestico loro consueto.
Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 2013, n. 18440