Cassazione civile, sez. V, 3 marzo 2023, n. 6545
Assegnazione casa coniugale e IMU: è soggetto passivo dell’imposta il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMUè il medesimo di quello previsto dall’ICI. L’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2012 prevede, infatti, che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del d.lgs 504/1992.
Perché sorga l’obbligo di pagare l’imposta, è necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia “qualificato”, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro reale di godimento o ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge, come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali.
Il legislatore ha specificamente disciplinato il presupposto impositivo nell’ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili, è soggetto passivo del tributo, il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale.
Segnatamente, l’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012 prevede espressamente che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 8 del d.lgs. 23/2011 nonché all’art. 13 del D.L. 201/2011 l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
A seguito di tale intervento normativo, pertanto, il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell’IMU dal proprietario all’assegnatario dell’alloggio, cosicché l’imposizione ricade in capo all’utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario anche se quest’ultimo è proprietario dell’intero immobile.
Dal tenore letterale della norma sopra citata emerge che il diritto di abitazione dovrebbe prevalere in tutte le ipotesi di assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta con i citati provvedimenti giudiziali e ciò deriva dalla considerazione che il legislatore ha esplicitamente utilizzato l’espressione “in ogni caso”.
Al riguardo, si deve, però, osservare che tale locuzione deve essere circoscritta a ogni caso in cui il legislatore non abbia disciplinato espressamente la fattispecie, come è avvenuto, invece, con l’art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392, il quale prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”. In questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto direttamente la successione nel contratto di locazione da parte del coniuge assegnatario, il quale, pertanto, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto, invece, dall’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16 del 2012 (cfr. Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013).
Indirettamente, ha confermato l’impostazione che si è inteso privilegiare Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11416 del 30/04/2019, nel momento in cui ha statuito che, in tema di IMU, il convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012, che, non disciplinando un’ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per eadem ratio, anche i rapporti di convivenza.
Tale assetto normativo comporta, come chiarito con la Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, che le agevolazioni inerenti all’abitazione principale e relative pertinenze sono riconosciute al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione di cui all’art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell’I.M.U.. Ovviamente, la sospensione opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.
Art. 4 comma 12-quinquies DL 16/2012
Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
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Cassazione civile, sez. V, 3 marzo 2023, n. 6545