Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14951
Legittimo porre a carico dei nonni paterni parte dell’assegno di mantenimento del nipote se i genitori non riescono da soli a coprire le spese
È legittimo porre a carico dei nonni una parte dell’assegno per il mantenimento del nipote, qualora il genitore collocatario non riesca da solo a coprire le spese necessarie mentre l’altro genitore non versa il contributo dovuto.
A tale riguardo i giudici di legittimità innanzitutto rammentano che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.
La norma di cui all’art. 148 rimanda a sua volta all’art. 316 bis del Codice dove è previsto che “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Ciò posto, l’obbligo degli ascendenti (e quindi dei nonni) di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è subordinato a quello, primario, dei genitori, non essendo consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l’altro genitore sia in grado di mantenere la prole.
Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14951