Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254
Un istituto bancario stipula un contratto di assicurazione con una determinata compagnia al fine di assicurare i propri clienti contro gli infortuni. L’art. 5 delle condizioni di assicurazione allegate alla polizza disponeva testualmente che “l’ammontare dell’indennizzo … è pari alla somma assicurata, con il massimo di £50 milioni per ogni rapporto. Qualora risultino in essere più rapporti intestati alla medesima persona, la somma degli indennizzi non potrà essere superiore a L. 100 milioni”.
A seguito della morte di uno dei propri clienti, titolare di più rapporti saldo debitore, la Banca chiedeva la condanna della Nuova Tirrena Spa all’indennizzo corrispondente al saldo debitore e, in subordine, al limite massimo previsto in presenza di più rapporti, sostenendo la vessatorietà della clausola che pone un limite quantitativo all’indennizzo pattuito e dunque la relativa nullità, attestata la mancanza di specifica approvazione per iscritto.
Il Tribunale di primo grado, considerando non vessatoria la clausola limitativa dell’indennizzo, emetteva ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ. rispetto all’importo massimo previsto nella polizza. Non sentendo accolte le proprie ragioni in appello, l’istituto bancario ricorreva in Cassazione eccependo la vessatorietà della clausola in quanto da considerarsi meramente limitativa della responsabilità e di conseguenza tesa ad incidere solo sull’indennizzo, cioè sull’ambito oggettivo di responsabilità patrimoniale dell’assicurazione, senza possibilità di qualificarla come clausola volta ad individuare l’oggetto della prestazione dell’assicurazione nell’ipotesi del verificarsi dell’evento.
Anche il Supremo Collegio respinge la richiesta attorea, considerando l’argomentazione effettuata dai giudici di merito rispondente alla corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (ex multis, Cass., sez. III, sent. 8235/2010).
Pertanto, anche nel caso in esame, la Corte respinge la tesi che propende per la vessatorietà della suddetta clausola e, di conseguenza, ne ammette la legittimità sul presupposto che la medesima non sia volta a stabilire limitazioni di responsabilità a favore della compagnia di assicurazione ma unicamente ad identificare l’oggetto del contratto.
Cassazione civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254