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L’assicurazione deve pagare l’avvocato dell’assicurato nella causa di risarcimento danni

Redazionedi Redazione14 Agosto 2019Aggiornato il:14 Agosto 2019
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2019, n. 14107

L’obbligo di pagare il legale dell’assicurato nel giudizio promosso dal danneggiato costituisce un debito proprio dell’assicuratore

«A norma dell’art. 1917 c.c., comma 3, l’assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l’assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati in tale disposizione e anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l’invalidità della medesima, ai sensi dell’art. 1932 c.c.). Tale obbligo opera, peraltro, pure indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, giacchè è fondato sulla attualità della domanda del terzo danneggiato e sul perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate nel respingerla.
L’obbligo di pagare il legale dell’assicurato indicato dall’assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato (indipendentemente dal rilascio della procura ad litem da parte dell’assicurato, che occorre per attribuire al difensore scelto dall’assicuratore lo ius postulandi, nonchè per attuare l’eventuale diritto pattizio dell’assicuratore di gestire la causa) concreta, dunque, a norma dell’art. 1917 c.c., comma 3, un debito proprio dell’assicuratore (Cass. Sez. 1, 17/11/1976, n. 4276; Cass. Sez. 3, 26/08/1985, n. 4554; Cass. Sez. 1, 15/01/1985, n. 59; Cass. Sez. 3, 06/05/1978, n. 2194). La difesa dell’assicurato – rendendosi necessaria per il solo fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi assuma di aver subito un danno – viene, invero, svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, inteso come interesse all’obbiettivo e imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo, sicchè lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, sia pure nei limiti fissati dall’art. 1917 c.c., comma 3, anche nell’ipotesi in cui rimanga accertato che nessun danno debba essere risarcito al terzo che ha promosso l’azione di risarcimento contro l’assicurato (così Cass. Sez. 2, 01/06/1977, n. 2227).
L’art. 1917 c.c., comma 3, si riferisce, peraltro, alle spese sostenute “per resistere” (cfr. Cass. Sez. 3, 04/05/2018, n, 10595), restando pertanto fuori dall’ambito di diretta applicabilità della norma le spese che siano state sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo ma per attività complementari ad essa.
Ove si sia in presenza, però, di un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, è l’impresa che assume, di regola, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale come giudiziale, e tanto in sede civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti.
Secondo un ormai risalente precedente di questa Corte, il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo (Cass. Sez. 3, 24/04/1994, n. 9744). In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall’art. 1917 c.c., comma 3.
La qualificazione del patto di gestione della lite come modalità esecutiva dell’obbligo di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, letta in combinato con gli ultimi due commi dell’art. 1914 c.c., implica per l’assicuratore, che assuma la lite, l’onere di anticipare o di concorrere direttamente alle spese di giudizio, restando l’assicurato esonerato dal dover anticipare le stesse proprio perchè immediatamente corrisposte dalla compagnia al legale o al perito da essa nominati».

Art. 1917 Codice Civile
Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.

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Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2019, n. 14107

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