Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98
In materia di procedure di affidamento dei pubblici appalti, l’obbligo previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, per le imprese partecipanti in Associazione Temporanea, di specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse, è espressione di un principio generale applicabile a tutti i contratti ad evidenza pubblica, a prescindere dall’assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria. L’indicazione della parte del servizio che verrà svolto da ciascuna delle imprese raggruppate assolve, infatti, alla funzione di rendere, nei confronti dell’Amministrazione, parziaria l’obbligazione del Raggruppamento per le prestazioni che ciascuna delle imprese è tenuta a svolgere e non, invece, solidale come l’obbligazione sarebbe in mancanza della specificazione in questione.
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Consiglio di Stato, sez. V, 14 gennaio 2009, n. 98