TAR Calabria Catanzaro, 9 dicembre 2008, n. 1638
La imprese concorrenti in costituenda ATI all’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici hanno l’onere di indicare già in sede gara le quote di partecipazione ai lavori; pertanto, l’Amministrazione è titolare del potere di escluderle, anche in difetto di espressa comminatoria di lex specialis, ove omettano di rendere nell’offerta tale dichiarazione.
Il principio sancito in sentenza viene radicato, specificamente, su due norme: il terzo comma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui sono ammessi alle procedure concorsuali gli imprenditori partecipanti al Raggruppamento che abbiano i requisiti indicati nel Regolamento e l’art. 95 del DPR n. 554/1999, applicabile in via transitoria fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari (art. 253 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006), il quale, a sua volta, indica quali siano i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi che i partecipanti alla gara devono possedere. Entro tale quadro normativo, il TAR afferma che solo se si impone alle imprese di dichiarare la quota di partecipazione sin dalla fase procedimentale, formalizzando i patti tra gli operatori raggruppati, è possibile per la Commissione giudicatrice verificare il rispetto da parte loro dei requisiti di carattere economico ed organizzativo. in altri termini, la regola cd. della simmetria che impone di verificare la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione all’ATI consente alla Stazione appaltante di asseverare in concreto la serietà ed affidabilità dell’offerta proposta.
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TAR Calabria Catanzaro, 9 dicembre 2008, n. 1638